Art. 2.
Il prodotto ottenuto dalla demargarinazione a freddo degli oli di semi raffinati ha la denominazione obbligatoria di "pasta bianca di demargarinazione di olio di semi" e deve essere addizionato, prima di essere posto in commercio, con olio di sesamo, in modo che la reazione cromatica caratteristica propria di quest'olio risulti, all'esame, anche quando il prodotto sia stato diluito nel rapporto di uno a venti con altro prodotto privo di olio di sesamo.
Il prodotto ottenuto dalla demargarinazione a freddo degli oli di semi raffinati ha la denominazione obbligatoria di "pasta bianca di demargarinazione di olio di semi" e deve essere addizionato, prima di essere posto in commercio, con olio di sesamo, in modo che la reazione cromatica caratteristica propria di quest'olio risulti, all'esame, anche quando il prodotto sia stato diluito nel rapporto di uno a venti con altro prodotto privo di olio di sesamo.