Articolo 218 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Articolo 217Articolo 219
Versione
31 dicembre 2019
Art. 218. Vendita dei diritti sulle opere dell'ingegno, sulle invenzioni industriali e sui marchi 1. Il trasferimento dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell'ingegno, il trasferimento dei diritti nascenti delle invenzioni industriali, il trasferimento dei marchi e la cessione di banche di dati sono fatte a norma delle rispettive leggi speciali.
Entrata in vigore il 31 dicembre 2019
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente