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Sentenza 21 aprile 2025
Sentenza 21 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 21/04/2025, n. 570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 570 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
°°°° composta dai magistrati:
Antonella Vittoria Balsamo presidente
Antonino Fichera consigliere relatore
Enrico Rao consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1069/2020 R.G. promossa da:
c.f. , rappresentato e Parte_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. FATTORUSSO ANGELA, ; C.F._1
Appellante contro
c.f. , Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso, dall'avv. GERVASI FRANCESCO, ; C.F._2
Appellato
Parte_2
Interveniente
°°° All'udienza del 29.11.2024 la causa veniva posta in decisione assegnando i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
- 1 - CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
In fatto conveniva in giudizio la Parte_3 [...]
. Esponeva di avere intrattenuto con la banca convenuta un rapporto Parte_1
di conto corrente ordinario individuato dal n. 13867.15 ed un conto anticipi fatture n.
14109 in relazione ai quali lamentava l'applicazione di interessi passivi in base a criteri privi di sufficiente determinatezza;
la capitalizzazione trimestrale;
l'indebita applicazione delle CMS trimestrali;
l'addebito delle c.d. valute fittizie per protrarre i giorni solari del credito concesso;
l'addebito di interessi ultra legali sulle singole operazioni in c/c e la non conformità del tasso effettivo globale annuo alla disciplina antiusura. Domandava l'accertamento del saldo dei conti depurandoli degli addebiti illegittimi eseguiti e la condanna della al risarcimento del danno. Pt_1
La banca convenuta domandava il rigetto della domanda.
Si costituiva in giudizio quale successore a Controparte_2
titolo particolare del credito a seguito di scissione di Parte_1
aderendo alle domande proposte dal cedente.
Il Tribunale di Catania, istruita la causa mediante consulenza tecnica, con sentenza n.
2027/20, precisato che la domanda proposta era di accertamento del saldo e non di ripetizione dell'indebito, accoglieva la domanda di rideterminazione del saldo dei conti e rigettava la domanda di risarcimento del danno.
La banca proponeva appello avverso la sentenza di primo Parte_1
grado affidando la censura ai due motivi di seguito esaminati.
In diritto
Interessi usurari – Omessa distinzione tra usura originaria e sopravvenuta
L'appellante lamenta l'errore in cui sarebbe incorso il primo giudice omettendo ogni considerazione e distinzione relativa alla differenza tra usura originaria e usura sopravvenuta, pur essendo questione già nota (cfr. Cass. su 24675/17) al momento della pronunzia della sentenza. Rilevava, inoltre, che nella vicenda in esame, ove gli interessi avessero superato la soglia posta dalla legge, si sarebbe trattato di usura sopravvenuta
- 2 - (avendo la c.t.u. rilevato il superamento del tasso soglia solo in alcuni trimestri durante lo svolgimento del rapporto di conto) con la conseguenza che gli interessi applicati non avrebbero potuto eliminarsi, come invece fatto dal primo giudice.
Il motivo è fondato e sul punto è sufficiente fare rinvio al diritto vivente inaugurato da
Cass. su 24675/17 e seguito da pronunzie conformi (si veda ad esempio Cass.
27545/23).
Tale considerazione assume, tuttavia, rilievo solo per il periodo di svolgimento del rapporto di conto che va dalla stipula del contratto del 2012 in poi.
Per il periodo anteriore, recependo l'esito della disposta c.t.u. (il cui mandato prevedeva che “… dall'apertura dei due rapporti (c/c e c/anticipi) e fino alla stipula del contratto del 2012 gli interessi al tasso sostitutivo ex art. 117 tulb, ….”), il tribunale aveva rideterminato il saldo applicando il tasso previsto dall'art. 117 TULB e sul punto non è stato proposto appello.
Appare evidente che l'avvenuta sostituzione del tasso di interesse in concreto applicato al rapporto di conto con il tasso di interesse “sostitutivo” previsto dall'art. 117 T.U.L.B. elimini in radice ogni possibile disquisizione sulla applicazione, nel periodo in questione, di tassi di interesse non conformi alla legge.
Capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito
La sentenza di primo ha rideterminato il saldo del conto espungendo la capitalizzazione trimestrale.
Con il motivo in esame, la banca, ricordato che a seguito della delibera CICR del
09.02.2000, la capitalizzazione è da ritenersi legittima se pattuita in contratto ritiene che tale condizione possa ritenersi soddisfatta dal fatto che “… La Parte_1
risulta aver provveduto alla pubblicazione dei criteri e delle modalità
[...]
di applicazione degli interessi ed alla loro comunicazione ai correntisti, in adeguamento all'anzidetta delibera, sulla Gazzetta Ufficiale Foglio delle inserzioni del
24 giugno 2000 pag. 16 doc. 5 conv.”.
Il motivo è infondato.
- 3 - La unilaterale modifica delle condizioni contrattuali operata dalla banca, adeguandole a quelle richieste dalla legge per ritenere valida la capitalizzazione degli interessi, e la sua comunicazione ai correntisti mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale non può essere ritenuto adempimento idoneo ad integrare il presupposto di validità che la legge individua nella pattuizione contrattuale sottoscritta specificamente dal correntista.
°°°°
La fondatezza del primo motivo di gravame, nei termini sopra esposti, ha determinato la necessità di richiamare il c.t.u. “… perché integri la relazione già depositata rideterminando il saldo dei conti (corrente ed anticipi) secondo il mandato conferito in primo grado, come di seguito modificato: - per i periodi in cui il ricalcolo del conto è stato eseguito applicando il tasso sostitutivo ex art. 117 TUB nessuna verifica di eventuali superamenti del tasso soglia andrà eseguita;
- per i periodi ulteriori – nei quali andrà eseguita la verifica di conformità del tasso di interesse applicato alla soglia prevista dalla legge – nel caso in cui venga riscontrata l'applicazione di un tasso di interesse divenuto - durante la vigenza del rapporto di conto - superiore alla soglia legale e, come tale, usurario (usura cd. sopravvenuta), gli interessi non andranno eliminati ma rideterminati applicando il tasso corrispondente alla soglia di legge massima vigente tempo per tempo (cfr. Cass. 27545/23);….”.
Il consulente in adempimento del mandato conferito ha osservato che “ … la verifica ex
L. 108/96 richiesta dalla Corte è stata circoscritta al solo conto corrente ordinario n°
13867 H, dappoi n° 13867.15 e limitatamente al periodo compreso dal I trimestre 2012 al II Trimestre 2015 … all'esito delle verifiche condotte dallo scrivente, rimandando per ogni approfondimento all'apposito prospetto di calcolo allegato alla presente, è stato accertato che la ha applicato tassi eccedenti i limiti imposti dalla L. 108/96 Pt_1 senza soluzione di continuità per tutto l'anno 2013, nonché per tutto l'anno 2014 (Cfr. allegato 1). E' appena il caso precisare che, per come sarà in dettaglio illustrato nel successivo paragrafo 2, nel biennio 2013 – 2014 il conto corrente ordinario n° 13867
H, dappoi n° 13867.15, per effetto dei riconteggi degli interessi in precedenza maturati,
- 4 - ha assunto sempre saldi attivi per la Società correntista e, per l'effetto, sono maturati nel suddetto periodo esclusivamente interessi creditori”.
L'accertamento compiuto dal c.t.u. che la corte ritiene di condividere – in quanto aderente al mandato conferito ed immune da vizi sia sotto il profilo tecnico che logico- argomentativo – consente di concludere che la questione relativa all'applicazione di tassi di interesse usurari al rapporto di conto corrente rimane superata ed assorbita dal fatto che il saldo del conto – come ricalcolato dal c.t.u. secondo il mandato ricevuto - risulta attivo (cioè a credito del correntista) negli anni 2013-2014 e ciò determina anche la non applicazione di alcun interesse a debito del correntista.
Dal saldo rideterminato il c.t.u. ha poi detratto le rimesse “solutorie” prescritte.
Anche tale operazione è corretta, tenuto conto dell'avvenuta proposizione (già in primo grado) dell'eccezione di prescrizione da parte della banca e della fondatezza della stessa affermata dal tribunale (senza che tale statuizione sia stata impugnata).
Il consulente è, infine, pervenuto al seguente accertamento: ---------------------------------
“a) il conto anticipi n° 14109K, espone alla data del 30/05/2008 (data dell'ultimo estratto conto versato in atti) un saldo a debito in sola linea capitale di € 37.653,59, si come risultante dagli estratti conto della in quanto gli interessi ivi maturati e Pt_1
liquidati sempre ai tassi sostitutivi ex art. 117 TUB, sono stati sommati al saldo finale ricalcolato del conto corrente ordinario n° 13867 H, dappoi n° 13867.15.
b) Il conto anticipi n° 844760.84, poi n° 65758311.71, espone alla data del 30/09/2014
(data dell'ultimo estratto conto versato in atti) un saldo a debito in sola linea capitale di € 30.000,00, si come risultante dagli estratti conto della in quanto gli interessi Pt_1
ivi maturati e liquidati sempre ai tassi sostitutivi ex art. 117 TUB, sono stati sommati al saldo finale ricalcolato del conto corrente ordinario n° 13867 H, dappoi n° 13867.15.
c) il conto corrente ordinario n° 13867 H, dappoi n° 13867.15 espone alla data del
30/06/2015 un saldo attivo ricalcolato di € 51.122,22, che decurtato dalle somme prescritte e irripetibili pari a € 10.632,34 determina un credito finale della società correntista pari a € 40.589,88”.
- 5 - Le parti non hanno mosso critica alcuna alle conclusioni formulate dal consulente, eccezion fatta per quanto osservato da F,LL IZ snc nella memoria di replica che di seguito viene esaminato.
La memoria di replica di CP_1
“Il CTU, a pagina 14 dell'elaborato, scrive che in assenza di qualsivoglia documentazione contrattuale che attesti nel periodo oggetto di prescrizione l'esistenza di una apertura di credito da parte della Banca, riferita al conto corrente n° 13867, i conteggi sono stati svolti assumendo pari a zero l'ammontare del fido in essere sul rapporto di che trattasi. Si tratta di un calcolo errato, alla luce del principio espresso dalla Cassazione con sentenza n° 17982 / 2023, atteso che dagli estratti conto versati in atti si evince inequivocabilmente l'esistenza del fido. Rettificando i calcoli, deve concludersi che il saldo del conto corrente ordinario non è debitore di euro 72.459,58, come da estratto conto, ma è creditore per il correntista nella misura di euro 51.122,22
( cfr. allegato 4 della CTU)” (così a p.
2-3 della memoria di replica).
Il motivo in esame è inammissibile sia perché proposto tardivamente nella memoria di replica, cioè in un momento processuale in cui il contraddittorio è già cristaLLzzato dall'avvenuta precisazione delle conclusioni, sia perché la memoria di replica non può essere utilizzata per introdurre nuove difese, in violazione del diritto di replica della controparte, che non trovino giustificazione nel contenuto dell'altrui comparsa conclusionale.
L'inammissibilità va rilevata anche sotto il diverso ed ulteriore profilo dell'assoluta genericità della difesa che non indica affatto quali sarebbero gli estratti conto rivelatori dell'esistenza di un affidamento.
“Per quanto riguarda invece il saldo debitore in linea capitale dei conti anticipi, si precisa che è stato estinto in corso di causa, man mano che gli importi delle fatture anticipate dalla sono stati pagati dai debitori ceduti, come potrà confermare Pt_1
controparte, la quale non ha mai lamentato il mancato pagamento, alle naturali scadenze, delle fatture anticipate, da parte dei debitori ceduti. I conti anticipi, come è noto, sono conti tecnici di appoggio, la misura della esposizione del correntista verso la
- 6 - è data esclusivamente dal conto ordinario, la sorte capitale anticipata dalla Pt_1
appostata con segno negativo sul conto anticipi, viene poi azzerata nel momento Pt_1
in cui il debitore ceduto paga, direttamente alla la fattura, così come avvenuto Pt_1 nel caso di specie”.
La difesa riferita introduce un tema inammissibile perché coperto dal giudicato.
La sentenza di primo grado ha, infatti, rigettato tale argomento difensivo perché non provato e non è stato proposto motivo di appello.
“Per altro, si rileva che la sentenza del Tribunale è affetta da un vizio di ultrapetizione perché, in mancanza di espressa richiesta di parte attrice, ha accertato il saldo debitore in linea capitale del conto anticipi n° 844760.84 (poi 65758311.71) nella misura di euro 30.000,00. Nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado si chiede esclusivamente l'accertamento del saldo del conto corrente ordinario n° 13867.15 e del saldo del conto anticipi n° 14109. Il conto anticipi n° 844760.84 (poi 65758311.71) non
è menzionato nella citazione introduttiva del giudizio di primo grado, pertanto, nella sentenza di primo grado non vi è corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato”.
Anche tale difesa è volta ad introdurre un motivo inammissibile, in assenza della proposizione di appello avverso la sentenza di primo grado da parte di . CP_1
°°°°
In conclusione, l'appello proposto da si rivela solo Parte_1
parzialmente fondato, nei termini esposti in motivazione. Le spese del presente giudizio vanno poste a carico della per i 2/3 e compensate Pt_1 Parte_1
per la parte residua.
P.Q.M.
La Corte di appello di Catania, definitivamente pronunziando sulla causa n. 1069/20
R.G., in parziale riforma della sentenza n. 2027/2020 emessa dal Tribunale di Catania, accerta che: a) il saldo del conto anticipi n° 14109K, alla data del 30/05/2008 presenta un saldo a debito in sola linea capitale di € 37.653,59; b) il saldo del conto anticipi n°
844760.84 (poi n° 65758311.719, alla data del 30/09/2014, presenta un saldo a debito in sola linea capitale di € 30.000,00; c) il saldo del conto corrente ordinario n° 13867 H
- 7 - (poi n° 13867.15), alla data del 30/06/2015, presenta un saldo attivo a credito della società correntista pari ad euro 40.589,88; liquida le spese del giudizio in euro 7.500,00 per compensi di avvocato oltre spese generali, iva e cpa e condanna la banca
[...]
al pagamento dei 2/3 delle spese liquidate compensandole per la Parte_1
quota residua;
compensa le spese del giudizio tra Controparte_2
e le altre parti.
[...]
Pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio svolta nel presente giudizio, come liquidate nel relativo decreto, definitivamente a carico della banca Parte_1
.
[...]
Così deciso in Catania il 09.04.2025
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
Antonino Fichera Antonella Vittoria Balsamo
- 8 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
°°°° composta dai magistrati:
Antonella Vittoria Balsamo presidente
Antonino Fichera consigliere relatore
Enrico Rao consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1069/2020 R.G. promossa da:
c.f. , rappresentato e Parte_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. FATTORUSSO ANGELA, ; C.F._1
Appellante contro
c.f. , Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso, dall'avv. GERVASI FRANCESCO, ; C.F._2
Appellato
Parte_2
Interveniente
°°° All'udienza del 29.11.2024 la causa veniva posta in decisione assegnando i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
- 1 - CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
In fatto conveniva in giudizio la Parte_3 [...]
. Esponeva di avere intrattenuto con la banca convenuta un rapporto Parte_1
di conto corrente ordinario individuato dal n. 13867.15 ed un conto anticipi fatture n.
14109 in relazione ai quali lamentava l'applicazione di interessi passivi in base a criteri privi di sufficiente determinatezza;
la capitalizzazione trimestrale;
l'indebita applicazione delle CMS trimestrali;
l'addebito delle c.d. valute fittizie per protrarre i giorni solari del credito concesso;
l'addebito di interessi ultra legali sulle singole operazioni in c/c e la non conformità del tasso effettivo globale annuo alla disciplina antiusura. Domandava l'accertamento del saldo dei conti depurandoli degli addebiti illegittimi eseguiti e la condanna della al risarcimento del danno. Pt_1
La banca convenuta domandava il rigetto della domanda.
Si costituiva in giudizio quale successore a Controparte_2
titolo particolare del credito a seguito di scissione di Parte_1
aderendo alle domande proposte dal cedente.
Il Tribunale di Catania, istruita la causa mediante consulenza tecnica, con sentenza n.
2027/20, precisato che la domanda proposta era di accertamento del saldo e non di ripetizione dell'indebito, accoglieva la domanda di rideterminazione del saldo dei conti e rigettava la domanda di risarcimento del danno.
La banca proponeva appello avverso la sentenza di primo Parte_1
grado affidando la censura ai due motivi di seguito esaminati.
In diritto
Interessi usurari – Omessa distinzione tra usura originaria e sopravvenuta
L'appellante lamenta l'errore in cui sarebbe incorso il primo giudice omettendo ogni considerazione e distinzione relativa alla differenza tra usura originaria e usura sopravvenuta, pur essendo questione già nota (cfr. Cass. su 24675/17) al momento della pronunzia della sentenza. Rilevava, inoltre, che nella vicenda in esame, ove gli interessi avessero superato la soglia posta dalla legge, si sarebbe trattato di usura sopravvenuta
- 2 - (avendo la c.t.u. rilevato il superamento del tasso soglia solo in alcuni trimestri durante lo svolgimento del rapporto di conto) con la conseguenza che gli interessi applicati non avrebbero potuto eliminarsi, come invece fatto dal primo giudice.
Il motivo è fondato e sul punto è sufficiente fare rinvio al diritto vivente inaugurato da
Cass. su 24675/17 e seguito da pronunzie conformi (si veda ad esempio Cass.
27545/23).
Tale considerazione assume, tuttavia, rilievo solo per il periodo di svolgimento del rapporto di conto che va dalla stipula del contratto del 2012 in poi.
Per il periodo anteriore, recependo l'esito della disposta c.t.u. (il cui mandato prevedeva che “… dall'apertura dei due rapporti (c/c e c/anticipi) e fino alla stipula del contratto del 2012 gli interessi al tasso sostitutivo ex art. 117 tulb, ….”), il tribunale aveva rideterminato il saldo applicando il tasso previsto dall'art. 117 TULB e sul punto non è stato proposto appello.
Appare evidente che l'avvenuta sostituzione del tasso di interesse in concreto applicato al rapporto di conto con il tasso di interesse “sostitutivo” previsto dall'art. 117 T.U.L.B. elimini in radice ogni possibile disquisizione sulla applicazione, nel periodo in questione, di tassi di interesse non conformi alla legge.
Capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito
La sentenza di primo ha rideterminato il saldo del conto espungendo la capitalizzazione trimestrale.
Con il motivo in esame, la banca, ricordato che a seguito della delibera CICR del
09.02.2000, la capitalizzazione è da ritenersi legittima se pattuita in contratto ritiene che tale condizione possa ritenersi soddisfatta dal fatto che “… La Parte_1
risulta aver provveduto alla pubblicazione dei criteri e delle modalità
[...]
di applicazione degli interessi ed alla loro comunicazione ai correntisti, in adeguamento all'anzidetta delibera, sulla Gazzetta Ufficiale Foglio delle inserzioni del
24 giugno 2000 pag. 16 doc. 5 conv.”.
Il motivo è infondato.
- 3 - La unilaterale modifica delle condizioni contrattuali operata dalla banca, adeguandole a quelle richieste dalla legge per ritenere valida la capitalizzazione degli interessi, e la sua comunicazione ai correntisti mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale non può essere ritenuto adempimento idoneo ad integrare il presupposto di validità che la legge individua nella pattuizione contrattuale sottoscritta specificamente dal correntista.
°°°°
La fondatezza del primo motivo di gravame, nei termini sopra esposti, ha determinato la necessità di richiamare il c.t.u. “… perché integri la relazione già depositata rideterminando il saldo dei conti (corrente ed anticipi) secondo il mandato conferito in primo grado, come di seguito modificato: - per i periodi in cui il ricalcolo del conto è stato eseguito applicando il tasso sostitutivo ex art. 117 TUB nessuna verifica di eventuali superamenti del tasso soglia andrà eseguita;
- per i periodi ulteriori – nei quali andrà eseguita la verifica di conformità del tasso di interesse applicato alla soglia prevista dalla legge – nel caso in cui venga riscontrata l'applicazione di un tasso di interesse divenuto - durante la vigenza del rapporto di conto - superiore alla soglia legale e, come tale, usurario (usura cd. sopravvenuta), gli interessi non andranno eliminati ma rideterminati applicando il tasso corrispondente alla soglia di legge massima vigente tempo per tempo (cfr. Cass. 27545/23);….”.
Il consulente in adempimento del mandato conferito ha osservato che “ … la verifica ex
L. 108/96 richiesta dalla Corte è stata circoscritta al solo conto corrente ordinario n°
13867 H, dappoi n° 13867.15 e limitatamente al periodo compreso dal I trimestre 2012 al II Trimestre 2015 … all'esito delle verifiche condotte dallo scrivente, rimandando per ogni approfondimento all'apposito prospetto di calcolo allegato alla presente, è stato accertato che la ha applicato tassi eccedenti i limiti imposti dalla L. 108/96 Pt_1 senza soluzione di continuità per tutto l'anno 2013, nonché per tutto l'anno 2014 (Cfr. allegato 1). E' appena il caso precisare che, per come sarà in dettaglio illustrato nel successivo paragrafo 2, nel biennio 2013 – 2014 il conto corrente ordinario n° 13867
H, dappoi n° 13867.15, per effetto dei riconteggi degli interessi in precedenza maturati,
- 4 - ha assunto sempre saldi attivi per la Società correntista e, per l'effetto, sono maturati nel suddetto periodo esclusivamente interessi creditori”.
L'accertamento compiuto dal c.t.u. che la corte ritiene di condividere – in quanto aderente al mandato conferito ed immune da vizi sia sotto il profilo tecnico che logico- argomentativo – consente di concludere che la questione relativa all'applicazione di tassi di interesse usurari al rapporto di conto corrente rimane superata ed assorbita dal fatto che il saldo del conto – come ricalcolato dal c.t.u. secondo il mandato ricevuto - risulta attivo (cioè a credito del correntista) negli anni 2013-2014 e ciò determina anche la non applicazione di alcun interesse a debito del correntista.
Dal saldo rideterminato il c.t.u. ha poi detratto le rimesse “solutorie” prescritte.
Anche tale operazione è corretta, tenuto conto dell'avvenuta proposizione (già in primo grado) dell'eccezione di prescrizione da parte della banca e della fondatezza della stessa affermata dal tribunale (senza che tale statuizione sia stata impugnata).
Il consulente è, infine, pervenuto al seguente accertamento: ---------------------------------
“a) il conto anticipi n° 14109K, espone alla data del 30/05/2008 (data dell'ultimo estratto conto versato in atti) un saldo a debito in sola linea capitale di € 37.653,59, si come risultante dagli estratti conto della in quanto gli interessi ivi maturati e Pt_1
liquidati sempre ai tassi sostitutivi ex art. 117 TUB, sono stati sommati al saldo finale ricalcolato del conto corrente ordinario n° 13867 H, dappoi n° 13867.15.
b) Il conto anticipi n° 844760.84, poi n° 65758311.71, espone alla data del 30/09/2014
(data dell'ultimo estratto conto versato in atti) un saldo a debito in sola linea capitale di € 30.000,00, si come risultante dagli estratti conto della in quanto gli interessi Pt_1
ivi maturati e liquidati sempre ai tassi sostitutivi ex art. 117 TUB, sono stati sommati al saldo finale ricalcolato del conto corrente ordinario n° 13867 H, dappoi n° 13867.15.
c) il conto corrente ordinario n° 13867 H, dappoi n° 13867.15 espone alla data del
30/06/2015 un saldo attivo ricalcolato di € 51.122,22, che decurtato dalle somme prescritte e irripetibili pari a € 10.632,34 determina un credito finale della società correntista pari a € 40.589,88”.
- 5 - Le parti non hanno mosso critica alcuna alle conclusioni formulate dal consulente, eccezion fatta per quanto osservato da F,LL IZ snc nella memoria di replica che di seguito viene esaminato.
La memoria di replica di CP_1
“Il CTU, a pagina 14 dell'elaborato, scrive che in assenza di qualsivoglia documentazione contrattuale che attesti nel periodo oggetto di prescrizione l'esistenza di una apertura di credito da parte della Banca, riferita al conto corrente n° 13867, i conteggi sono stati svolti assumendo pari a zero l'ammontare del fido in essere sul rapporto di che trattasi. Si tratta di un calcolo errato, alla luce del principio espresso dalla Cassazione con sentenza n° 17982 / 2023, atteso che dagli estratti conto versati in atti si evince inequivocabilmente l'esistenza del fido. Rettificando i calcoli, deve concludersi che il saldo del conto corrente ordinario non è debitore di euro 72.459,58, come da estratto conto, ma è creditore per il correntista nella misura di euro 51.122,22
( cfr. allegato 4 della CTU)” (così a p.
2-3 della memoria di replica).
Il motivo in esame è inammissibile sia perché proposto tardivamente nella memoria di replica, cioè in un momento processuale in cui il contraddittorio è già cristaLLzzato dall'avvenuta precisazione delle conclusioni, sia perché la memoria di replica non può essere utilizzata per introdurre nuove difese, in violazione del diritto di replica della controparte, che non trovino giustificazione nel contenuto dell'altrui comparsa conclusionale.
L'inammissibilità va rilevata anche sotto il diverso ed ulteriore profilo dell'assoluta genericità della difesa che non indica affatto quali sarebbero gli estratti conto rivelatori dell'esistenza di un affidamento.
“Per quanto riguarda invece il saldo debitore in linea capitale dei conti anticipi, si precisa che è stato estinto in corso di causa, man mano che gli importi delle fatture anticipate dalla sono stati pagati dai debitori ceduti, come potrà confermare Pt_1
controparte, la quale non ha mai lamentato il mancato pagamento, alle naturali scadenze, delle fatture anticipate, da parte dei debitori ceduti. I conti anticipi, come è noto, sono conti tecnici di appoggio, la misura della esposizione del correntista verso la
- 6 - è data esclusivamente dal conto ordinario, la sorte capitale anticipata dalla Pt_1
appostata con segno negativo sul conto anticipi, viene poi azzerata nel momento Pt_1
in cui il debitore ceduto paga, direttamente alla la fattura, così come avvenuto Pt_1 nel caso di specie”.
La difesa riferita introduce un tema inammissibile perché coperto dal giudicato.
La sentenza di primo grado ha, infatti, rigettato tale argomento difensivo perché non provato e non è stato proposto motivo di appello.
“Per altro, si rileva che la sentenza del Tribunale è affetta da un vizio di ultrapetizione perché, in mancanza di espressa richiesta di parte attrice, ha accertato il saldo debitore in linea capitale del conto anticipi n° 844760.84 (poi 65758311.71) nella misura di euro 30.000,00. Nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado si chiede esclusivamente l'accertamento del saldo del conto corrente ordinario n° 13867.15 e del saldo del conto anticipi n° 14109. Il conto anticipi n° 844760.84 (poi 65758311.71) non
è menzionato nella citazione introduttiva del giudizio di primo grado, pertanto, nella sentenza di primo grado non vi è corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato”.
Anche tale difesa è volta ad introdurre un motivo inammissibile, in assenza della proposizione di appello avverso la sentenza di primo grado da parte di . CP_1
°°°°
In conclusione, l'appello proposto da si rivela solo Parte_1
parzialmente fondato, nei termini esposti in motivazione. Le spese del presente giudizio vanno poste a carico della per i 2/3 e compensate Pt_1 Parte_1
per la parte residua.
P.Q.M.
La Corte di appello di Catania, definitivamente pronunziando sulla causa n. 1069/20
R.G., in parziale riforma della sentenza n. 2027/2020 emessa dal Tribunale di Catania, accerta che: a) il saldo del conto anticipi n° 14109K, alla data del 30/05/2008 presenta un saldo a debito in sola linea capitale di € 37.653,59; b) il saldo del conto anticipi n°
844760.84 (poi n° 65758311.719, alla data del 30/09/2014, presenta un saldo a debito in sola linea capitale di € 30.000,00; c) il saldo del conto corrente ordinario n° 13867 H
- 7 - (poi n° 13867.15), alla data del 30/06/2015, presenta un saldo attivo a credito della società correntista pari ad euro 40.589,88; liquida le spese del giudizio in euro 7.500,00 per compensi di avvocato oltre spese generali, iva e cpa e condanna la banca
[...]
al pagamento dei 2/3 delle spese liquidate compensandole per la Parte_1
quota residua;
compensa le spese del giudizio tra Controparte_2
e le altre parti.
[...]
Pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio svolta nel presente giudizio, come liquidate nel relativo decreto, definitivamente a carico della banca Parte_1
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[...]
Così deciso in Catania il 09.04.2025
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
Antonino Fichera Antonella Vittoria Balsamo
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