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20 gennaio 1990
20 gennaio 1990
Art. 7. 1. Alle imprese artigiane esercenti l'attivita' di estetista che vendano o comunque cedano alla clientela prodotti cosmetici, strettamente inerenti allo svolgimento della propria attivita', al solo fine della continuita' dei trattamenti in corso, non si applicano le disposizioni relative all'iscrizione al registro degli esercenti il commercio e all'autorizzazione amministrativa di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 .
2. Le imprese autorizzate ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426 , alla vendita di prodotti cosmetici possono esercitare l'attivita' di estetista a condizione che si adeguino al regolamento comunale di cui all'articolo 5 e che gli addetti allo svolgimento di tale attivita' siano in possesso del requisito professionale previsto dall'articolo 3. Per le medesime imprese non sussiste l'obbligo dell'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane.
Nota all' art. 7:
La legge n. 426/1971 , reca: "Disciplina del commercio".
2. Le imprese autorizzate ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426 , alla vendita di prodotti cosmetici possono esercitare l'attivita' di estetista a condizione che si adeguino al regolamento comunale di cui all'articolo 5 e che gli addetti allo svolgimento di tale attivita' siano in possesso del requisito professionale previsto dall'articolo 3. Per le medesime imprese non sussiste l'obbligo dell'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane.
Nota all' art. 7:
La legge n. 426/1971 , reca: "Disciplina del commercio".
Commentario • 1
- 1. Circolare del 28/07/1997 n. 213 - Min. Finanze - Uff. Coscienza Civica Serv. di coordinamentoMin. Finanze · 28 luglio 1997 · 0.7230219
[…] 1990, n. 241. Note al Cap. VI - Par. VI.6 - Per il testo dell\'art. 25, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si veda in note al Cap. II - Per il testo dell\'art. 6, comma 1, lettera c), del DPR 27 giugno 1992, n.
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Giurisprudenza • 31
- 1. TAR Venezia, sez. I, sentenza 04/08/2020, n. 722Provvedimento: […] IV - Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 8 della legge n. -OMISSIS-1 del 1990, in ragione della omessa comunicazione di avvio del procedimento. […] 6.3. Infondato è infine il quarto motivo di ricorso con cui viene contestata la mancata comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge n. -OMISSIS-1 del 1990.Leggi di più...
- carenza di istruttoria·
- pericolosità sociale·
- oscuramento dei dati personali·
- motivazione del provvedimento·
- valutazione della pericolosità sociale·
- dedizione alla commissione di reati·
- ricorso gerarchico·
- spese compensate·
- annullamento del provvedimento·
- foglio di via obbligatorio·
- misure di sicurezza personale·
- eccesso di potere·
- diritti di difesa·
- garanzia di tassatività processuale·
- art. 1 d.lgs. n. 159 del 2011