Sentenza 30 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 30/12/2025, n. 8552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8552 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08552/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00929/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 929 del 2025, proposto da
LA NZ, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppa Elvezio, Salvatore Giannattasio e Andrea Giannattasio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza
alla sentenza del Tribunale di Napoli n. 4467 del 3 luglio 2023;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’articolo 114 del codice del processo amministrativo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 la dott.ssa IA IE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro, con la sentenza n. 4467/2023, pubblicata il 3 luglio 2023 e corretta giusta ordinanza n. 18758 del 3 novembre 2023 (nella parte in cui era “ inficiata da errore materiale in ordine al nome della parte correttamente individuabile in NZ LA ”), ha:
a) dichiarato “ il diritto della parte ricorrente indicata in epigrafe alla corresponsione della retribuzione professionale docente dovuta per i periodi di supplenza scolastica breve e saltuaria, dettagliatamente indicati in ricorso e richiamati nella parte in fatto della presente motivazione ”;
b) condannato il Ministero al pagamento in favore della stessa “ della somma di € 1.475,06 derivante dal riconoscimento del suo diritto a percepire la Retribuzione Professionale Docenti, con riguardo alle effettive ore di lavoro prestate e per i periodi di supplenza scolastica breve e saltuaria – dettagliatamente indicate in ricorso e richiamate in fatto – oltre interessi legali dalle singole scadenze sino al soddisfo ”.
La decisione, avverso la quale non è stata proposta impugnazione nei termini di legge (come da attestazione, in data 8 gennaio 2025, del Funzionario della Cancelleria del Tribunale Ordinario di Napoli), è passata in cosa giudicata e di essa risulta documentata la notificazione al Ministero dell’Istruzione e del Merito (succeduto nella posizione del Ministero dell’istruzione dell’Università e della ricerca), a mezzo pec del 21 novembre 2023.
A fronte del mancato adempimento, la ricorrente chiede a questo Tribunale di:
1) ordinare all’Amministrazione intimata di ottemperare alla predetta sentenza;
2) condannare l’Amministrazione intimata al pagamento di un’ulteriore somma di denaro in applicazione della previsione di cui all’articolo 114, comma 4, lettera e), del codice del processo amministrativo;
3) nominare, per il caso di ulteriore inadempimento, un Commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva;
4) condannare la resistente Amministrazione scolastica al pagamento delle spese del presente giudizio, con attribuzione ai procuratori antistatari.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito non si è costituito in giudizio, ancorché ritualmente intimato.
In esito all’udienza camerale del 5 novembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato e dev’essere accolto.
Sussistono tutti i presupposti di cui all’articolo 114 del codice del processo amministrativo, avuto segnatamente riguardo al passaggio ingiudicato dell’azionata sentenza e all’inutile decorso del termine ne ante quem di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito in legge n. 30 del 1997.
Deve, pertanto, essere ordinato all’intimata Amministrazione di provvedere nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, della presente decisione, al puntuale e integrale pagamento delle rivendicate spettanze, così come liquidate nella sentenza azionata.
Il Collegio ritiene di dover, sin d’ora, designare il Commissario ad acta indicato nel dispositivo, il quale, decorso infruttuosamente il termine assegnato ed entro sessanta giorni, decorrenti dalla comunicazione a cura della parte ricorrente della perdurante inottemperanza, compirà gli atti necessari al pagamento, a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente; le spese per l’eventuale funzione commissariale sono poste a carico della medesima Amministrazione e, liquidate nell’importo indicato nel dispositivo, potranno essere corrisposte al Commissario previa sua documentata richiesta all’ente onerato.
Deve, altresì, essere accolta la domanda di condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento, in favore della ricorrente, della penalità di mora, di cui all’articolo 114, comma 4, lettera e), del codice del processo amministrativo, in misura pari agli interessi legali calcolati sulle somme dovute e non corrisposte, con decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella presente sentenza e fino all’effettivo soddisfo o, in mancanza, sino alla data di scadenza del termine concesso all’Amministrazione per adempiere (dovendosi ritenere, a tal punto, onere della parte interessata attivarsi per l’insediamento del Commissario ad acta ).
Le spese del giudizio, comprensive di quelle successive al titolo azionato (con la sola eccezione di quelle riguardanti la registrazione, da computarsi separatamente) funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:
a) ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al titolo azionato, in favore della ricorrente, mediante il pagamento delle somme indicate in motivazione, nei termini ivi specificati;
b) nomina Commissario ad acta , per il caso di ulteriore inottemperanza, il Prefetto di Napoli, con facoltà di delega, che provvederà nei sensi e termini di cui in motivazione; determina in euro 500,00 (cinquecento/00) l’importo del compenso da corrispondere al Commissario ad acta per l’eventuale espletamento dell’incarico, ponendolo a carico del Ministero dell’Istruzione e del Merito;
c) condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento, in favore della ricorrente, della penalità di mora, di cui all’articolo 114, comma 4, lettera e), del codice del processo amministrativo, in misura pari agli interessi legali calcolati sulle somme dovute, con la decorrenza e fino al termine indicati in motivazione;
d) condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese del presente giudizio, nella misura complessiva di euro 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori come per legge e rimborso del contributo unificato versato, con distrazione in favore dei procuratori della ricorrente, dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
HE MA RI, Presidente
Carlo Dell'Olio, Consigliere
IA IE, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA IE | HE MA RI |
IL SEGRETARIO