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Sentenza 28 novembre 2024
Sentenza 28 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/11/2024, n. 615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 615 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 6669/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6669/2024 promossa da:
, (C.F. Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2
con il patrocinio dell'avv. LUTTATI CLAUDIA, presso il cui studio hanno entrambi eletto domicilio
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in RIVOLI il Parte_1 Parte_2
23/01/2000.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di RIVOLI (atto n. 2 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2000).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 01/06/2001, maggiorenne ma non economicamente Per_1
autosufficiente.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di
Torino in data 17/10/2022.
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 08/03/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori Parte_1
e i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono
[...] Parte_2 precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RIVOLI di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
ASSEGNA la casa coniugale alla sig.ra con tutti gli arredi e le pertinenze che la compongono. Pt_2
La signora continuerà ad abitarvi unitamente al figlio che dunque manterrà la residenza Pt_2 Per_1 anagrafica presso l'abitazione materna.
DISPONE che ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto del figlio quando lo avrà con sé.
Inoltre, il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo per il mantenimento del figlio Pt_1 Pt_2
, un assegno di euro 290,00 mensili da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT come per Per_1
Legge, oltre al 40% delle spese mediche non coperte da S.S.N., scolastiche, sportive, ricreative o ludiche in base a quanto previsto dal Protocollo siglato tra il Presidente del Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino il 15/03/2016.
DA' ATTO che le parti convengono che le spese ricorrenti per il figlio potranno essere rideterminate tra le parti qualora si rendesse necessario sostenerne nuovamente l'onere di pagamento
DISPONE che il pagamento dell'assegno di mantenimento avverrà mediante bonifico bancario da effettuarsi entro il giorno quindici di ogni mese sul conto corrente intestato a in essere Parte_2 presso la Banca SELLA, filiale Rivoli Piazza Martiri, IBAN IT 72 U0326830871000248875010
DA ATTO che le parti si impegnano a provvedere, nella misura del 50% ciascuna al pagamento delle spese di trasporto ferroviario per consentire a l'agevole raggiungimento del domicilio paterno in Per_1 Valle d'Aosta ogni qualvolta il ragazzo pagina 2 di 3 DA' ATTO che le parti confermano di aver risolto tutti i rapporti patrimoniali sorti durante ed a causa del matrimonio già in sede di separazione dei coniugi;
dichiarano di essere lavorativamente occupati ed economicamente autosufficienti;
dichiarano di essere entrambi proprietari in via esclusiva dell'immobile in cui vivono e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra neanche a titolo di personale mantenimento o alimenti cui, comunque, espressamente rinunciano.
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 15.11.2024
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6669/2024 promossa da:
, (C.F. Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2
con il patrocinio dell'avv. LUTTATI CLAUDIA, presso il cui studio hanno entrambi eletto domicilio
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in RIVOLI il Parte_1 Parte_2
23/01/2000.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di RIVOLI (atto n. 2 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2000).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 01/06/2001, maggiorenne ma non economicamente Per_1
autosufficiente.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di
Torino in data 17/10/2022.
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 08/03/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori Parte_1
e i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono
[...] Parte_2 precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RIVOLI di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
ASSEGNA la casa coniugale alla sig.ra con tutti gli arredi e le pertinenze che la compongono. Pt_2
La signora continuerà ad abitarvi unitamente al figlio che dunque manterrà la residenza Pt_2 Per_1 anagrafica presso l'abitazione materna.
DISPONE che ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto del figlio quando lo avrà con sé.
Inoltre, il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo per il mantenimento del figlio Pt_1 Pt_2
, un assegno di euro 290,00 mensili da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT come per Per_1
Legge, oltre al 40% delle spese mediche non coperte da S.S.N., scolastiche, sportive, ricreative o ludiche in base a quanto previsto dal Protocollo siglato tra il Presidente del Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino il 15/03/2016.
DA' ATTO che le parti convengono che le spese ricorrenti per il figlio potranno essere rideterminate tra le parti qualora si rendesse necessario sostenerne nuovamente l'onere di pagamento
DISPONE che il pagamento dell'assegno di mantenimento avverrà mediante bonifico bancario da effettuarsi entro il giorno quindici di ogni mese sul conto corrente intestato a in essere Parte_2 presso la Banca SELLA, filiale Rivoli Piazza Martiri, IBAN IT 72 U0326830871000248875010
DA ATTO che le parti si impegnano a provvedere, nella misura del 50% ciascuna al pagamento delle spese di trasporto ferroviario per consentire a l'agevole raggiungimento del domicilio paterno in Per_1 Valle d'Aosta ogni qualvolta il ragazzo pagina 2 di 3 DA' ATTO che le parti confermano di aver risolto tutti i rapporti patrimoniali sorti durante ed a causa del matrimonio già in sede di separazione dei coniugi;
dichiarano di essere lavorativamente occupati ed economicamente autosufficienti;
dichiarano di essere entrambi proprietari in via esclusiva dell'immobile in cui vivono e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra neanche a titolo di personale mantenimento o alimenti cui, comunque, espressamente rinunciano.
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 15.11.2024
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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