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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 26/03/2025, n. 851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 851 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2566/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione persone, minorenni e famiglie
nelle persone dei seguenti magistrati:
ANNA MARIA PIZZI Presidente
VALENTINA PALETTO Consigliere
MARC ANTHONY GAMBARDELLA Consigliere Aus. rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa in grado di appello iscritta al n. R.G. 2566/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], difesa e rappresentata dagli avvocati Stefano Cappa (C.F. Parte_1
, e Marisa Cappa (C.F. rispettivamente del foro di C.F._1 C.F._2
Vercelli e di Milano e presso gli stessi domiciliata in Milano, Piazzetta Guastalla 7,
APPELLANTE
CONTRO
(C.F.: ), difeso e rappresentato dall'avv. Giovanna Olivier Controparte_1 C.F._3
(C.F.: di Belluno e dall'avv. Clara Nicoletta Bevilacqua (C.F.: C.F._4
) di Milano, con domicilio eletto nello studio della seconda in piazzetta C.F._5
Guastalla n. 7,
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1198/2024, pubblicata il 26.07.2024 del Tribunale di Pavia, notificata l'1.8.24, causa RG 3218/2023
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI
1
Recepire il seguente accordo :
1. La sentenza nr. 1198/2024 del Tribunale di Pavia appellata è oggetto di acquiescenza limitatamente alla parte relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio;
le parti, facendosi reciproche rinunce, e precisamente il sig. a pretendere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Pavia CP_1
in punto rimborso spese e assenza di suo obbligo a versare assegno divorzile a favore della signora e la signora a coltivare l'appello, transigono la controversia in forza delle clausole Pt_1 Pt_1
qui sotto riportate.
2. il sig. si impegna a liquidare una tantum i diritti della moglie trasferendole, con atto a cura CP_1
e spese della beneficiaria signora e con i benefici fiscali derivanti dalla conciliazione della Pt_1
lite in sede divorzile e dal fatto che l'immobile è destinato a prima casa, il 50% dell'appartamento in comunione tra le parti sito in Pavia via Ingrao 8. L'immobile è così identificato a catasto: appartamento composto di tre locali oltre ingresso, cucina e bagno, sito al piano terzo, con annessa cantina al piano seminterrato, con quota di comproprietà delle parti comuni del condominio di
63/1000 (sessantatre millesimi), censito in NCEU alla partita 1009636, come segue:
Sez. B F. 18 mapp. 747 sub. 10 via Ingrao 8 (P3-S1)
Z.C.2 Cat. A/3 cl.2 v.5 RCL.1.030
Coerenze dell'appartamento:
a levante corte comune;
a mezzodì via Ingrao, indi con salto rientrante e per breve tratto appartamento n. 12; a ponente il n. 12 dapprima con interposto salto saliente, indi con salto rientrante vano scala comune;
a settentrione vano scala comune per breve tratto dapprima indi con salto saliente ancora vano scala comune per breve tratto, infine sulla stessa linea corte comune.
Coerenza della cantina:
a levante autorimessa n. 20; a mezzodì corridoio comune dapprima indi nella stessa linea cantina n.
16; a ponente strada privata;
a settentrione autorimessa n. 20.
E per tutte le coerenze salvo errore e come in fatto.
3. Il signor si impegna al versamento in favore della signora dell'importo di € 150 CP_1 Pt_1 al mese a titolo di assegno periodico ai sensi dell'art. 5 legge 898/70, con decorrenza entro il 5 di ogni mese, riconoscendo dovuto l'importo dal 5.2.2025. Importo da aggiornarsi annualmente in base agli indici Istat;
4. l'atto notarile di trasferimento verrà stipulato nei tempi tecnici successivi alla conciliazione giudiziale davanti a Notaio scelto dalla singora con le agevolazioni fiscali derivanti dal fatto Pt_1
2 che si tratta di accordo raggiunto giudizialmente in sede divorzile e che l'acquisto riguarda un bene immobile abitativo “prima casa”;
5. la signora rinuncia all'appello e ad ulteriori domande nei confronti del signor;
Pt_1 CP_1
6. le parti con l'esecuzione di quanto precede dichiarano di non aver null'altro reciprocamente a pretendere;
7. spese legali integralmente compensate, con rinuncia dei legali alla solidarietà ex art. 13 L.P.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte appellante censurava la sentenza emessa dal Tribunale di Pavia che aveva cosi' statuito:
- Dichiara la contumacia di Parte_1
- Accoglie la domanda principale di parte ricorrente e per l'effetto pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- Dichiara cessato l'obbligo del ricorrente di versare alla signora l'assegno mensile di Pt_1
mantenimento di euro 600,00;
- Condanna a rifondere a le spese di lite, che liquida in euro Parte_1 Controparte_1
4.400,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso delle spese generali nella misura del 15%.
Parte appellante lamentava in particolare:
- L'assenza dei presupposti in fatto e in diritto per la revoca e la dichiarazione di cessazione dell'obbligo del signor di versare alla signora l'assegno mensile di CP_1 Pt_1
mantenimento. Violazione degli artt. 115 c.p.c., 697 c.c. e 5 Legge 898/70.
- La mancata considerazione da parte del Tribunale delle prove risultanti dai documenti agli atti e dalle dichiarazioni contenute negli stessi. Mancata applicazione degli artt. 2697 c.c. e 5
Legge 898/70.
- Assenza del mutamento e peggioramento delle condizioni economiche del signor – CP_1 mancata osservanza dell'art. 5 legge 898/70.
- L'errata condanna alle spese di lite.
Nel giudizio di appello si costituiva il , confutando i motivi di appello e chiedendone Controparte_1
il rigetto.
Nelle more della causa le parti trovavano un accordo e pertanto chiedeva, con note analoghe depositate il 13 febbraio 2025, la ricezione delle condizioni fra loro nel frattempo concordate.
All'udienza del 18 febbraio 2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 La Corte di Appello puo' sicuramente recepire e quindi disporre in conformita' per quanto riguarda i punti n. 1, 2 e 5 dell'accordo sopra trascritto, non contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
Gli altri punti restano devoluti alla volonta' delle parti.
PQM
La Corte di Appello di Milano, quinta sezione civile, definitivamente decidendo l'appello proposto da contro avverso la sentenza n. 1998/2024 pubblicata il 26 luglio Parte_1 Controparte_1
2024 dal Tribunale di Pavia a definizione della causa n. 321872023, recepisce e dispone in conformita' dell'accordo intercorso fra le parti che prevede:
1. La sentenza nr. 1198/2024 del Tribunale di Pavia appellata è oggetto di acquiescenza limitatamente alla parte relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio;
le parti, facendosi reciproche rinunce, e precisamente il sig. a pretendere l'esecuzione della CP_1
sentenza del Tribunale di Pavia in punto rimborso spese e assenza di suo obbligo a versare assegno divorzile a favore della signora e la signora a coltivare l'appello, Pt_1 Pt_1
transigono la controversia in forza delle clausole qui sotto riportate.
2. il sig. si impegna a liquidare una tantum i diritti della moglie trasferendole, con atto CP_1
a cura e spese della beneficiaria signora e con i benefici fiscali derivanti dalla Pt_1
conciliazione della lite in sede divorzile e dal fatto che l'immobile è destinato a prima casa, il
50% dell'appartamento in comunione tra le parti sito in Pavia via Ingrao 8. L'immobile è così identificato a catasto: appartamento composto di tre locali oltre ingresso, cucina e bagno, sito al piano terzo, con annessa cantina al piano seminterrato, con quota di comproprietà delle parti comuni del condominio di 63/1000 (sessantatre millesimi), censito in NCEU alla partita 1009636, come segue:
Sez. B F. 18 mapp. 747 sub. 10 via Ingrao 8 (P3-S1)
Z.C.2 Cat. A/3 cl.2 v.5 RCL.1.030
Coerenze dell'appartamento:
a levante corte comune;
a mezzodì via Ingrao, indi con salto rientrante e per breve tratto appartamento n. 12; a ponente il n. 12 dapprima con interposto salto saliente, indi con salto rientrante vano scala comune;
a settentrione vano scala comune per breve tratto dapprima indi con salto saliente ancora vano scala comune per breve tratto, infine sulla stessa linea corte comune.
Coerenza della cantina:
4 a levante autorimessa n. 20; a mezzodì corridoio comune dapprima indi nella stessa linea cantina n. 16; a ponente strada privata;
a settentrione autorimessa n. 20.
E per tutte le coerenze salvo errore e come in fatto.
5. la signora rinuncia all'appello e ad ulteriori domande nei confronti del signor Pt_1
; CP_1
Le spese legali vengono compensate, come da richiesta delle parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 18 febbraio 2025
Il Giudice Aus. Rel. Il presidente
Marc Anthony Gambardella Anna Maria Pizzi
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione persone, minorenni e famiglie
nelle persone dei seguenti magistrati:
ANNA MARIA PIZZI Presidente
VALENTINA PALETTO Consigliere
MARC ANTHONY GAMBARDELLA Consigliere Aus. rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa in grado di appello iscritta al n. R.G. 2566/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], difesa e rappresentata dagli avvocati Stefano Cappa (C.F. Parte_1
, e Marisa Cappa (C.F. rispettivamente del foro di C.F._1 C.F._2
Vercelli e di Milano e presso gli stessi domiciliata in Milano, Piazzetta Guastalla 7,
APPELLANTE
CONTRO
(C.F.: ), difeso e rappresentato dall'avv. Giovanna Olivier Controparte_1 C.F._3
(C.F.: di Belluno e dall'avv. Clara Nicoletta Bevilacqua (C.F.: C.F._4
) di Milano, con domicilio eletto nello studio della seconda in piazzetta C.F._5
Guastalla n. 7,
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1198/2024, pubblicata il 26.07.2024 del Tribunale di Pavia, notificata l'1.8.24, causa RG 3218/2023
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI
1
Recepire il seguente accordo :
1. La sentenza nr. 1198/2024 del Tribunale di Pavia appellata è oggetto di acquiescenza limitatamente alla parte relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio;
le parti, facendosi reciproche rinunce, e precisamente il sig. a pretendere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Pavia CP_1
in punto rimborso spese e assenza di suo obbligo a versare assegno divorzile a favore della signora e la signora a coltivare l'appello, transigono la controversia in forza delle clausole Pt_1 Pt_1
qui sotto riportate.
2. il sig. si impegna a liquidare una tantum i diritti della moglie trasferendole, con atto a cura CP_1
e spese della beneficiaria signora e con i benefici fiscali derivanti dalla conciliazione della Pt_1
lite in sede divorzile e dal fatto che l'immobile è destinato a prima casa, il 50% dell'appartamento in comunione tra le parti sito in Pavia via Ingrao 8. L'immobile è così identificato a catasto: appartamento composto di tre locali oltre ingresso, cucina e bagno, sito al piano terzo, con annessa cantina al piano seminterrato, con quota di comproprietà delle parti comuni del condominio di
63/1000 (sessantatre millesimi), censito in NCEU alla partita 1009636, come segue:
Sez. B F. 18 mapp. 747 sub. 10 via Ingrao 8 (P3-S1)
Z.C.2 Cat. A/3 cl.2 v.5 RCL.1.030
Coerenze dell'appartamento:
a levante corte comune;
a mezzodì via Ingrao, indi con salto rientrante e per breve tratto appartamento n. 12; a ponente il n. 12 dapprima con interposto salto saliente, indi con salto rientrante vano scala comune;
a settentrione vano scala comune per breve tratto dapprima indi con salto saliente ancora vano scala comune per breve tratto, infine sulla stessa linea corte comune.
Coerenza della cantina:
a levante autorimessa n. 20; a mezzodì corridoio comune dapprima indi nella stessa linea cantina n.
16; a ponente strada privata;
a settentrione autorimessa n. 20.
E per tutte le coerenze salvo errore e come in fatto.
3. Il signor si impegna al versamento in favore della signora dell'importo di € 150 CP_1 Pt_1 al mese a titolo di assegno periodico ai sensi dell'art. 5 legge 898/70, con decorrenza entro il 5 di ogni mese, riconoscendo dovuto l'importo dal 5.2.2025. Importo da aggiornarsi annualmente in base agli indici Istat;
4. l'atto notarile di trasferimento verrà stipulato nei tempi tecnici successivi alla conciliazione giudiziale davanti a Notaio scelto dalla singora con le agevolazioni fiscali derivanti dal fatto Pt_1
2 che si tratta di accordo raggiunto giudizialmente in sede divorzile e che l'acquisto riguarda un bene immobile abitativo “prima casa”;
5. la signora rinuncia all'appello e ad ulteriori domande nei confronti del signor;
Pt_1 CP_1
6. le parti con l'esecuzione di quanto precede dichiarano di non aver null'altro reciprocamente a pretendere;
7. spese legali integralmente compensate, con rinuncia dei legali alla solidarietà ex art. 13 L.P.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte appellante censurava la sentenza emessa dal Tribunale di Pavia che aveva cosi' statuito:
- Dichiara la contumacia di Parte_1
- Accoglie la domanda principale di parte ricorrente e per l'effetto pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- Dichiara cessato l'obbligo del ricorrente di versare alla signora l'assegno mensile di Pt_1
mantenimento di euro 600,00;
- Condanna a rifondere a le spese di lite, che liquida in euro Parte_1 Controparte_1
4.400,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso delle spese generali nella misura del 15%.
Parte appellante lamentava in particolare:
- L'assenza dei presupposti in fatto e in diritto per la revoca e la dichiarazione di cessazione dell'obbligo del signor di versare alla signora l'assegno mensile di CP_1 Pt_1
mantenimento. Violazione degli artt. 115 c.p.c., 697 c.c. e 5 Legge 898/70.
- La mancata considerazione da parte del Tribunale delle prove risultanti dai documenti agli atti e dalle dichiarazioni contenute negli stessi. Mancata applicazione degli artt. 2697 c.c. e 5
Legge 898/70.
- Assenza del mutamento e peggioramento delle condizioni economiche del signor – CP_1 mancata osservanza dell'art. 5 legge 898/70.
- L'errata condanna alle spese di lite.
Nel giudizio di appello si costituiva il , confutando i motivi di appello e chiedendone Controparte_1
il rigetto.
Nelle more della causa le parti trovavano un accordo e pertanto chiedeva, con note analoghe depositate il 13 febbraio 2025, la ricezione delle condizioni fra loro nel frattempo concordate.
All'udienza del 18 febbraio 2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 La Corte di Appello puo' sicuramente recepire e quindi disporre in conformita' per quanto riguarda i punti n. 1, 2 e 5 dell'accordo sopra trascritto, non contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
Gli altri punti restano devoluti alla volonta' delle parti.
PQM
La Corte di Appello di Milano, quinta sezione civile, definitivamente decidendo l'appello proposto da contro avverso la sentenza n. 1998/2024 pubblicata il 26 luglio Parte_1 Controparte_1
2024 dal Tribunale di Pavia a definizione della causa n. 321872023, recepisce e dispone in conformita' dell'accordo intercorso fra le parti che prevede:
1. La sentenza nr. 1198/2024 del Tribunale di Pavia appellata è oggetto di acquiescenza limitatamente alla parte relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio;
le parti, facendosi reciproche rinunce, e precisamente il sig. a pretendere l'esecuzione della CP_1
sentenza del Tribunale di Pavia in punto rimborso spese e assenza di suo obbligo a versare assegno divorzile a favore della signora e la signora a coltivare l'appello, Pt_1 Pt_1
transigono la controversia in forza delle clausole qui sotto riportate.
2. il sig. si impegna a liquidare una tantum i diritti della moglie trasferendole, con atto CP_1
a cura e spese della beneficiaria signora e con i benefici fiscali derivanti dalla Pt_1
conciliazione della lite in sede divorzile e dal fatto che l'immobile è destinato a prima casa, il
50% dell'appartamento in comunione tra le parti sito in Pavia via Ingrao 8. L'immobile è così identificato a catasto: appartamento composto di tre locali oltre ingresso, cucina e bagno, sito al piano terzo, con annessa cantina al piano seminterrato, con quota di comproprietà delle parti comuni del condominio di 63/1000 (sessantatre millesimi), censito in NCEU alla partita 1009636, come segue:
Sez. B F. 18 mapp. 747 sub. 10 via Ingrao 8 (P3-S1)
Z.C.2 Cat. A/3 cl.2 v.5 RCL.1.030
Coerenze dell'appartamento:
a levante corte comune;
a mezzodì via Ingrao, indi con salto rientrante e per breve tratto appartamento n. 12; a ponente il n. 12 dapprima con interposto salto saliente, indi con salto rientrante vano scala comune;
a settentrione vano scala comune per breve tratto dapprima indi con salto saliente ancora vano scala comune per breve tratto, infine sulla stessa linea corte comune.
Coerenza della cantina:
4 a levante autorimessa n. 20; a mezzodì corridoio comune dapprima indi nella stessa linea cantina n. 16; a ponente strada privata;
a settentrione autorimessa n. 20.
E per tutte le coerenze salvo errore e come in fatto.
5. la signora rinuncia all'appello e ad ulteriori domande nei confronti del signor Pt_1
; CP_1
Le spese legali vengono compensate, come da richiesta delle parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 18 febbraio 2025
Il Giudice Aus. Rel. Il presidente
Marc Anthony Gambardella Anna Maria Pizzi
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