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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 18/12/2025, n. 981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 981 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R.V.G .2532/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2532/2025 R.V.G., avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...]
[...]
, nato a [...] il [...], C. F.: Parte_1 [...] tivamente domiciliato in n Battipaglia (SA), alla via P C.F._1 tudio dell'avv. Giuseppina Esposito che li rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso congiunto
E
, nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1 [...] ivamente domiciliata in GI AL AN (SA), C.F._2
10, presso lo studio dell'avv. Anna Vassallo che li rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso congiunto RICORRENTI
E
P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso depositato il 5 novembre 2025, e Parte_1 [...]
avanzavano richiesta congiunta di ces ti CP_1 matrimonio, esponendo di avere contratto matrimonio concordatario nel Comune di GI AL AN (SA) in data 1° ottobre 1988 e che, dalla loro unione, erano nati due figli, (25.04.1990) e (18.07.1992). Per_1 Per_2
Pertanto, tra re sei mesi dall omparizione dei predetti coniugi dinanzi al Giudice delegato del Tribunale di Salerno nel procedimento di separazione consensuale, omologata con sentenza n. 1362\2025 pubblicata il 25.03.2025, i ricorrenti chiedevano pronunciarsi il divorzio alle condizioni di cui al ricorso congiunto. 2. La domanda e fondata e merita accoglimento. Invero, si e realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice delegato del Tribunale di Salerno nel procedimento di separazione, in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui e perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. I ricorrenti hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso congiunto che si richiamano integralmente e che sono ritenute eque dal Tribunale;
in particolare, le parti hanno concordato:
- Permangono le medesime condizioni economiche sussistenti all'atto della separazione, cioè che il sig. - non avendo occupazione - percepisce Parte_1 esclusivamente assegno di inclusione per euro 530,00 mensili pari ad un totale annuo di euro 6.360,00; mentre la sig.ra percepisce pensione Controparte_1
d'invalidità per l'importo mensile di euro totale annuo di euro 7.380,00;
- le parti concordano che nulla è dovuto a titolo di assegno divorzile;
-i coniugi dichiarano che con il presente accordo hanno provveduto a regolamentare ogni rapporto e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro a qualsiasi titolo e/o ragione, anche connessa o collegata. Devono essere compiute le formalita di rito. Nulla in punto di spese processuali, trattandosi di procedura camerale congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede: A) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato 1° ottobre 1988 nel Comune di GI AL AN (SA) tra , nato a [...] Parte_1
AL AN (SA) il 16.02.1963, C. F.: , CodiceFiscale_1 Controparte_1 nata a [...] il CodiceFiscale_2 trascritto nel Registro Atti Matrimonio del Comune (Anno 1988, Atto n. 62, Parte II, Serie A) alle condizioni di cui in parte motiva;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GI AL AN (SA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformita dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; C) nulla sulle spese di giudizio. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2532/2025 R.V.G., avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...]
[...]
, nato a [...] il [...], C. F.: Parte_1 [...] tivamente domiciliato in n Battipaglia (SA), alla via P C.F._1 tudio dell'avv. Giuseppina Esposito che li rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso congiunto
E
, nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1 [...] ivamente domiciliata in GI AL AN (SA), C.F._2
10, presso lo studio dell'avv. Anna Vassallo che li rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso congiunto RICORRENTI
E
P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso depositato il 5 novembre 2025, e Parte_1 [...]
avanzavano richiesta congiunta di ces ti CP_1 matrimonio, esponendo di avere contratto matrimonio concordatario nel Comune di GI AL AN (SA) in data 1° ottobre 1988 e che, dalla loro unione, erano nati due figli, (25.04.1990) e (18.07.1992). Per_1 Per_2
Pertanto, tra re sei mesi dall omparizione dei predetti coniugi dinanzi al Giudice delegato del Tribunale di Salerno nel procedimento di separazione consensuale, omologata con sentenza n. 1362\2025 pubblicata il 25.03.2025, i ricorrenti chiedevano pronunciarsi il divorzio alle condizioni di cui al ricorso congiunto. 2. La domanda e fondata e merita accoglimento. Invero, si e realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice delegato del Tribunale di Salerno nel procedimento di separazione, in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui e perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. I ricorrenti hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso congiunto che si richiamano integralmente e che sono ritenute eque dal Tribunale;
in particolare, le parti hanno concordato:
- Permangono le medesime condizioni economiche sussistenti all'atto della separazione, cioè che il sig. - non avendo occupazione - percepisce Parte_1 esclusivamente assegno di inclusione per euro 530,00 mensili pari ad un totale annuo di euro 6.360,00; mentre la sig.ra percepisce pensione Controparte_1
d'invalidità per l'importo mensile di euro totale annuo di euro 7.380,00;
- le parti concordano che nulla è dovuto a titolo di assegno divorzile;
-i coniugi dichiarano che con il presente accordo hanno provveduto a regolamentare ogni rapporto e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro a qualsiasi titolo e/o ragione, anche connessa o collegata. Devono essere compiute le formalita di rito. Nulla in punto di spese processuali, trattandosi di procedura camerale congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede: A) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato 1° ottobre 1988 nel Comune di GI AL AN (SA) tra , nato a [...] Parte_1
AL AN (SA) il 16.02.1963, C. F.: , CodiceFiscale_1 Controparte_1 nata a [...] il CodiceFiscale_2 trascritto nel Registro Atti Matrimonio del Comune (Anno 1988, Atto n. 62, Parte II, Serie A) alle condizioni di cui in parte motiva;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GI AL AN (SA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformita dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; C) nulla sulle spese di giudizio. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi