Sentenza 1 febbraio 2023
Rigetto
Sentenza breve 12 aprile 2023
Ordinanza cautelare 16 febbraio 2024
Accoglimento
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 26/11/2025, n. 9328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9328 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09328/2025REG.PROV.COLL.
N. 00774/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 774 del 2024, proposto dal Comune di Langhirano, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Giorgio Conti e Marco Selvaggi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
BE NA, rappresentata e difesa dagli avvocati Ermes Coffrini, Massimo Colarizi e Marcello Coffrini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
NN NA, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Banchini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia Romagna sezione staccata di Parma (Sezione Prima) n. 00213/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di BE NA e di NN NA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 luglio 2025 il Cons. RO RR e uditi per le parti gli avvocati, come da verbale.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con il ricorso di primo grado, la sig.ra NA BE, premesso di essere comproprietaria di un immobile sito nel Comune di Langhirano e di aver chiesto più volte all’amministrazione comunale di effettuare delle verifiche sulla stabilità sismica dell’edificio a seguito dei lavori di ristrutturazione effettuati dal fratello NN nella rispettiva porzione di proprietà, ha impugnato il provvedimento del Comune del 14 luglio 2021 con il quale è stato ritenuto che “ non sussistano i presupposti per ulteriori accertamenti del caso in merito alle condizioni dell’immobile ”, sulla base di un parere negativo rilasciato dall’Unione Montana Appennino Parma Est.
Quest’ultimo parere negativo è stato emesso, a sua volta, sulla base di un precedente giudizio civile tra i medesimi comproprietari che, per gli stessi fatti oggetto di causa, aveva già accertato l’inesistenza dei rischi sismici lamentati dalla ricorrente a seguito di una apposita consulenza tecnica d’ufficio.
2. – Con il medesimo ricorso, ha chiesto anche l’accertamento dell’obbligo dell’ente locale di disporre delle verifiche sulla stabilità sismica del fabbricato in questione.
3. – Con la sentenza impugnata, il T.a.r. ha accolto il ricorso.
3.1. – In particolare, ha ritenuto che nella fattispecie in esame “ il Comune di Langhirano ha solo apparentemente dato seguito all’esposto della ricorrente ” (pag. 5 della sentenza impugnata) presentato sulla base di una apposita perizia tecnica, in quanto “ il giudizio civile che ha coinvolto i due confinanti non può avere un contenuto di accertamento idoneo a “fare stato” in sede amministrativa, spettando perciò all’Autorità competente compiere un autonomo accertamento dei fatti nell’ambito dei poteri di cui la legge la investe ” (pag. 5 della sentenza impugnata).
3.2. – In secondo luogo, ha respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione del parere dell’Unione Montana Appennino Parma Est, posto a base del provvedimento comunale di diniego, “ trattandosi di mero atto interno del procedimento ” (pag. 6 della sentenza impugnata), con la precisazione che la convenzione stipulata tra l’unione montana e il Comune resistente, per lo svolgimento in forma associata delle funzioni in materia sismica, “ non fa evidentemente venire meno le competenze istituzionali dei vari enti locali cui la legge assegna le funzioni in questione ” (pag. 6 della sentenza impugnata), con la conseguente permanenza del potere-dovere di vigilanza ex art. 27, d.P.R. n. 380 del 2001 (di seguito, t.u. edilizia) in capo alla responsabilità del Comune.
4. – Con atto di appello, il Comune di Langhirano ha impugnato la sentenza.
4.1. – Con un unico articolato motivo di appello (pag. 10-25), ha lamentato l’erroneità e la contraddittorietà della sentenza impugnata, deducendo che: a) il presupposto dell’obbligo di intervento del Comune è rappresentato dall’esecuzione di un’attività edilizia abusiva, fattispecie non ricorrente nella specie trattandosi di un intervento autorizzato e conforme ai titoli abilitativi; b) in ogni caso, il Comune ha attivato un procedimento di verifica che si è concluso con un provvedimento di archiviazione motivato anche per relationem ; c) i controlli che competono al Comune sono solo di tipo formale e normativo “ mentre non compete al Comune l’esecuzione di proprie calcolazioni finalizzate alla validazione dei calcoli e quindi del progetto o delle verifiche svolte da professionista ”, ai sensi delle linee guida di cui alla delibera di Giunta regionale dell’Emilia Romagna n. 1373 del 2011 (pag. 17 dell’appello); d) il Comune non potrebbe comunque discostarsi da quanto già accertato in sede civile con ordinanza del Tribunale di Parma del 20 gennaio 2015, confermata in sede di reclamo, che ha rigettato il ricorso ex art. 1171 c.c. a seguito di apposita consulenza tecnica d’ufficio.
4.2. – Ciò posto, ha reiterato gli argomenti difensivi di primo grado, trascrivendo il contenuto della relativa memoria difensiva (pag. 25-32 dell’appello).
5. – Con apposita memoria si è costituita la sig.ra NA che ha chiesto il rigetto dell’appello.
6. – Con successiva memoria si è costituito anche il sig. NN NA, che ha chiesto l’accoglimento dell’appello, aderendo alle difese ivi svolte.
7. – All’udienza pubblica del 10 luglio 2025, la causa è stata trattenuta per la decisione.
8. – L’appello è fondato.
9. – Invero, la ricorrente in primo grado lamenta la mancata attivazione dei poteri di vigilanza ex artt. 27 e 103 t.u. edilizia con particolare riferimento alla stabilità sismica dell’edificio che sarebbe stata pregiudicata a seguito di alcuni lavori di ristrutturazione effettuati dal fratello comproprietario sulla parte di sua proprietà.
10. – Innanzitutto, occorre richiamare la normativa di riferimento contenuta nel t.u. edilizia.
L’art. 27 (Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia), per quanto qui interessa, dispone che il Comune esercita “ la vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi ” (comma 1).
Con specifico riferimento alla normativa antisismica, inoltre, l’art. 103 (Vigilanza per l’osservanza delle norme tecniche) stabilisce che nelle zone sismiche “ gli ufficiali di polizia giudiziaria, gli ingegneri e geometri degli uffici tecnici delle amministrazioni statali e degli uffici tecnici regionali, provinciali e comunali, le guardie doganali e forestali, gli ufficiali e sottufficiali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e in generale tutti gli agenti giurati a servizio dello Stato, delle province e dei comuni sono tenuti ad accertare che chiunque inizi costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni sia in possesso dell'autorizzazione rilasciata dal competente ufficio tecnico della regione a norma degli articoli 61 e 94 ” (comma 1), aggiungendo che “ I funzionari di detto ufficio debbono altresì accertare se le costruzioni, le riparazioni e ricostruzioni procedano in conformità delle presenti norme ” (comma 2).
10.1. – Orbene, nel caso di specie, si deve innanzitutto osservare come la sig.ra NA non abbia contestato la difformità dell’intervento edilizio dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici o dalle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi, ossia quei profili su cui il Comune può intervenire esercitando il proprio potere ex art. 27 t.u. edilizia.
10.2. – Con specifico riferimento alla stabilità sismica, poi, la sig.ra NA non ha contestato nemmeno l’assenza di una autorizzazione regionale di cui all’art. 94 t.u. edilizia o la difformità dalle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche, che costituiscono appunto i profili su cui può essere esercitato il potere di vigilanza ex art. 103 del t.u. edilizia.
A ben vedere, peraltro, non risulta nemmeno dedotto in giudizio che la zona in questione sia qualificabile come zona sismica ai sensi dell’art. 83 del t.u. edilizia.
11. – Ciò posto, come correttamente ritenuto dal primo giudice, deve escludersi la sussistenza dell’asserita inerzia del Comune nel disporre un “ autonomo accertamento ” in ordine ai profili di censura, essendo pacifico che l’amministrazione ha avviato un apposito procedimento, ha svolto la relativa istruttoria richiedendo un parere all’Unione montana ed ha concluso il procedimento mediante l’adozione di un motivato provvedimento, con rinvio al suddetto parere e agli esiti del giudizio civile già concluso tra le medesime parti sulle medesime questioni.
11.1. – Da tali pacifiche circostanze, quindi, ne consegue l’insussistenza della dedotta inerzia, in quanto il Comune si è effettivamente attivato ed ha espletato i controlli di sua competenza mediante un apposito procedimento amministrativo conclusosi con un motivato provvedimento. Non sussiste, quindi, né un difetto di istruttoria e né un difetto di motivazione.
11.2. – A tal riguardo, peraltro, deve condividersi l’assunto di parte appellante secondo cui i controlli che competono al Comune in materia sono solo di tipo formale e normativo “ mentre non compete al Comune l’esecuzione di proprie calcolazioni finalizzate alla validazione dei calcoli e quindi del progetto o delle verifiche svolte da professionista ”, ai sensi delle linee guida di cui alla delibera di Giunta regionale dell’Emilia Romagna n. 1373 del 2011 (pag. 17 dell’appello).
11.3. – A ciò si aggiunga, inoltre, che nemmeno il giudice amministrativo può effettuare un sindacato di merito in ordine ai suddetti controlli, non potendo il giudice sostituirsi all’amministrazione.
11.4. – Ad ogni modo, tali controlli risultano coerenti con quanto emerso nell’ambito del giudizio civile, il che è sufficiente ad escludere ogni profilo di manifesta irragionevolezza o di travisamento dei fatti in capo all’amministrazione, fermo restando che spetta sempre alla parte interessata far valere, concretamente dimostrandoli, eventuali violazioni delle norme afferenti la staticità delle costruzioni.
11.5. – A ben vedere, infine, la questione controversa risulta avere natura prettamente civilistica sulla quale, peraltro, il giudice ordinario si è anche già pronunciato con una decisione che non può essere oggetto di sindacato da parte del giudice amministrativo.
12. – In conclusione, quindi, l’appello deve essere accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, va respinto il ricorso di primo grado.
13. – Le spese di lite per il doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.
Condanna la sig.ra BE NA al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 8.000,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, di IVA e di CPA, pro quota, nei confronti del Comune di Langhirano e del sig. NN NA per il doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
EN ER, Presidente
Francesco Gambato Spisani, Consigliere
Michele Conforti, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere
RO RR, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RO RR | EN ER |
IL SEGRETARIO