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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 04/11/2025, n. 2151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2151 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI Prima CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Massera Presidente dott. Marco Valecchi Giudice dott.ssa PR Picalarga Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3308/2018 promossa da:
(C.F.: ) rappresentata e difesa dall'avv. Costantini Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
TURRI ANTONIO;
RESISTENTE Avv. Roberta Petrillo, Curatore speciale della minore (C.F. Persona_1
); C.F._3
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale OGGETTO: separazione giudiziale CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 7 aprile 2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 13.4.2018 ha chiesto la pronuncia della separazione dal Parte_1 coniuge, , veva contratto matrimonio concordatario in Controparte_1 data 14.02.2012 in Aprilia (LT), precisando che dal matrimonio era nata la figlia in data Per_1
23.08.2013, che il rapporto matrimoniale si disgregava a causa del totale disinteresse che il resistente mostrava verso la cura e l'accudimento della propria famiglia e delle numerose relazioni extraconiugali che lo stesso intratteneva e che dopo diversi trasferimenti all'estero (Venezuela e Germania, ove nasceva la bambina) la coppia tornava in Italia e, nel settembre del 2015, si separava di fatto. Parte ricorrente ha chiesto l'affidamento esclusivo della figlia minore, con collocazione presso di sè, l'attribuzione di un assegno di euro 400,00 per il mantenimento della figlia oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie sostenute per la prole e di euro 200,00 per il proprio mantenimento;
ha chiesto inoltre di condannare il resistente al versamento dell'importo di € 3.374,95 pari al 50% delle spese straordinarie dalla stessa sostenute per la figlia. Disposta la rinnovazione della notifica, all'udienza del 23.5.2019 è comparsa solo la parte ricorrente;
non potendo essere esperito il tentativo di conciliazione, il Presidente ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha disposto l'affidamento esclusivo della figlia minore, collocata presso la madre;
ha stabilito le modalità di frequentazione della figlia con il genitore non collocatario ed ha determinato in € 350,00 mensili l'assegno da versarsi da parte del pagina1 di 6 marito alla moglie a titolo di contributo al mantenimento della figlia e in €150,00 per il mantenimento della ricorrente, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole;
ha quindi disposto la prosecuzione del giudizio dinanzi al giudice istruttore, fissando i termini per gli adempimenti di cui all'art. 709 c.p.c. Concessi i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c., espletata la prova orale chiesta da parte ricorrente, all'udienza del 15 febbraio 2023 parte ricorrente ha chiesto dichiararsi la decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale e l'aumento dell'assegno di mantenimento per la minore;
con ordinanza resa in pari data è stato nominato un curatore speciale per la minore ed è stata disposta la notifica al resistente non costituito della domanda di decadenza. Con comparsa del 21 marzo 2023 l'avv. Roberta Petrillo, curatore speciale della minore , Per_1 si è costituita in giudizio chiedendo di accogliere la domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale, disporre l'affido super-esclusivo della minore alla madre, con collocamento presso la stessa, e la previsione di un assegno di mantenimento a carico del padre, l'attivazione di un monitoraggio da parte dei Servizi Sociali. Con comparsa del 21 aprile 2023 ha chiesto di essere rimesso in Controparte_1 termini, non avendo avuto conoscenza del procedimento. Contestando l'avversa ricostruzione dei fatti, ha chiesto disporsi l'affido congiunto della minore, di prevedere modalità di visita e di porre a suo carico, nel momento in cui avrà trovato un lavoro, un assegno pari ad euro 250,00 per il mantenimento di oltre alla contribuzione al 50 % alle spese straordinarie Per_1
e che nulla sia disposto per il m mento della ricorrente. Espletata ctu, disposta relazione sulla minore da parte dei Servizi Sociali di Santa Teresa Gallura, visto il trasferimento della madre presso tale luogo, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 7 aprile 2025, previa concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi. La domanda di separazione personale proposta da deve essere accolta, posto Parte_1 che l'indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile. Per quanto attiene alla domanda di decadenza del resistente dalla responsabilità genitoriale occorre osservare quanto segue. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale è adottabile qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore, dovendo il giudice di merito esprimere una prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l'aiuto di parenti o di terzi e avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali (Cass., Sez. I, 9 maggio 2023, n. 12237). Il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale costituisce l'extrema ratio, ossia una misura adottabile qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore e solo ove gli altri provvedimenti disciplinati dal legislatore non siano comunque idonei a tutelare l'interesse prevalente di quest'ultimo a crescere sano nel contesto familiare d'origine (Cass., Sez. I, 27 ottobre 2023, n. 29814). Il provvedimento ablativo della responsabilità dei genitori, infatti, è preordinato alla esigenza prioritaria della tutela degli interessi del figlio: esso non costituisce una sanzione a comportamenti inadempienti dei genitori ma piuttosto è fondato sull'accertamento, da parte del giudice, degli effetti lesivi che detti comportamenti hanno prodotto e possono ulteriormente produrre in danno del figlio, tali da giustificare l'ablazione della responsabilità genitoriale (Cass., Sez. I, 7 giugno 2017, n. 14145). Pertanto, se non vi è un concreto pregiudizio l'autorità giudiziaria non può intervenire con la decadenza, atteso che il provvedimento ablativo della responsabilità
pagina2 di 6 genitoriale è preordinato all'esigenza prioritaria della tutela degli interessi del figlio. Per tale ragione, ai fini della pronuncia di decadenza non è sufficiente che il genitore abbia violato e trascurato i doveri inerenti alla propria veste (in alternativa all'abuso dei relativi poteri), ma occorre anche che da ciò sia conseguito pregiudizio per il figlio e tale pregiudizio deve anche essere grave e certamente, alla luce della struttura della norma, non può ritenersi implicito in ogni accertata violazione dei doveri genitoriali. Occorre, inoltre, la verifica, in applicazione del principio del superiore interesse del minore, della possibilità che tale rimedio incontri, nel caso concreto, un limite nell'esigenza di evitare un trauma, anche irreparabile, allo sviluppo fisico-cognitivo del figlio, in conseguenza del brusco e definitivo abbandono del genitore con il quale abbia sempre vissuto e della correlata lacerazione di ogni consuetudine di vita (Cass., Sez. I, 3 agosto 2023, n. 23669). Dalla ctu è emerso che “riguardo alla relazione padre-figlia, per gli eventi di vita descritti nella relazione, attualmente si evidenzia una totale assenza di rapporto tra la minore e il padre, ormai da 7 anni;
la minore non ha ricordi del padre ad eccezione della sua fisionomia;
non si è creato un legame di attaccamento adeguato… riguardo alla figura paterna, nonostante non ci siano più stati rapporti negli ultimi 7 anni che hanno permesso l'esperire l'aspetto di cura e di attenzione ai bisogni della minore da parte del padre, egli durante i colloqui peritali ha mostrato una buona capacità di mentalizzazione e di riflessione sugli aspetti della propria genitorialità, con tutte le criticità determinate dagli eventi stessi… egli mostra desiderio autentico di rientrare nella vita della figlia, ma sembra non attivare una riflessione critica sul proprio comportamento , preferendo attribuire all'altro genitore “la colpa” della situazione attuale… in quanto dall'età di due anni non ha più visto la figura paterna e la minore ha Per_1 riferito di non avere ricordi del pad riferimento alla figura paterna si evidenzia un aspetto di delusione da parte della minore che ha l'idea che il papà non sia interessato a lei perché adesso ha una nuova famiglia. Mostra mancanza di fiducia che la situazione non possa cambiare, accettandola come un dato di fatto. Alla proposta di poter ritrovare un contatto con il padre però non pone un rifiuto anzi sembra lasciarsi convincere riguardo alla Per_1 positività di recuperare una relazione per lei fondamentale”. Pertanto, poiché “In tema di responsabilità genitoriale, la decadenza rappresenta una misura estrema, che implica una valutazione di non affidabilità del genitore a curare gli interessi del figlio, fondata su fatti concreti, desunti da indizi gravi, precisi e concordanti” ( Cass. Sez. 1 -
, Ordinanza n. 24708 del 16/09/2024), non essendo emerse in concreto condotte malevole o disfunzionali del padre nei confronti della figlia, ma soltanto comportamenti di disinteresse, da cui non è seguito un grave pregiudizio alla minore, la domanda di decadenza deve essere rigettata, in adesione anche alle conclusioni sul punto del curatore speciale e del resistente, che ha deciso di costituirsi, seppur tardivamente, al fine di opporsi alla domanda di decadenza. Per ciò che concerne i provvedimenti consequenziali, deve in primo luogo confermarsi l'affidamento esclusivo della figlia minore alla madre, essendo tra l'altro conformi le conclusioni del curatore speciale sul punto. L'affidamento dei figli minori è disciplinato dagli artt.337 bis e ss. del codice civile, applicabili anche ai procedimenti relativi a figli di genitori non coniugati. L'affidamento ad entrambi i genitori, previsto come regola dall'art. 337 ter c.p.c., comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza, secondo lo schema del comune accordo, oltre che dei compiti di cura. Costituisce eccezione a tale regola la soluzione dell'affidamento dei minori ad uno solo dei genitori, nei casi in cui l'affidamento condiviso risulti “contrario all'interesse del minore” (art. 337 quater, primo comma, c.c.); in mancanza di tipizzazione delle circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del Giudice, da pagina3 di 6 adottarsi caso per caso con “provvedimento motivato”. Dunque, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, deve risultare, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come nei casi, ad esempio, di anomala condizione di vita o grave impedimento fisico o psichico del genitore, insanabile contrasto con il figlio, obiettiva lontananza, indifferenza e totale disinteresse nei confronti del figlio, anche in termini di mancata contribuzione in termini economici al suo mantenimento). Quanto al contenuto dell'affidamento esclusivo, deve ritenersi che la necessità di garantire l'interesse del minore consente al giudice di modulare in concreto l'ambito dei poteri-doveri spettanti al genitore non affidatario;
questo comporta che, nell'ipotesi di affidamento monogenitoriale, è possibile che il genitore non affidatario – in base ad un provvedimento motivato, suscettibile di modifica nel tempo, che tenga conto delle peculiarità di ogni singolo caso - sia escluso in tutto o in parte dall'esercizio della responsabilità genitoriale quando una diversa soluzione sia contraria all'interesse del minore (art. 337 quater, terzo comma, c.c.). Resta in ogni caso salvo per il genitore non affidatario il diritto-dovere di vigilare sulla condotta dell'altro genitore e di ricorrere al giudice ove ravvisi un pregiudizio per il figlio. Nel caso in esame, alla luce di quanto emerso nel corso del procedimento, deve essere confermato l'affidamento della figlia minore alla madre, alla quale deve essere attribuito l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale, e il collocamento presso la stessa. Tanto si rende opportuno alla luce del disinteresse manifestato del padre nei confronti della figlia, che si è tradotto in particolare nella violazione sistematica dell'obbligo di cura e sostegno, dal momento che il resistente ha omesso di contribuire al mantenimento della figlia, che non vede dal 2017. La ricorrente, nel corso del 2024, si è trasferitasi, congiuntamente con i quattro figli minori, in Sardegna nella località di Lu DO – in quanto non riusciva a sostenere il canone di locazione ad Ardea- presso un immobile della madre usato per le vacanze e ha contattato i Servizi Sociali per essere meglio sostenuta ed aiutata nella gestione del proprio menage familiare. E' stato pertanto attivato un intervento educativo presso il domicilio del nucleo familiare, il quale sta aiutando la nella gestione dei tre figli maschi più piccoli nonché Pt_1 un percorso di supporto psicologico per la madre e per la minore , a partire dal Per_1
10.10.2024. E' emerso che frequenta con regolarità la scuola senz oltà didattiche, Per_1 pur apparendo isolata rispetto al contesto classe. Alla luce della ctu- che ha suggerito, oltre all'affidamento esclusivo alla madre, di disporre incontri supervisionati dal servizio sociale il cui monitoraggio potrà indicare il momento di liberalizzare gli incontri e un Monitoraggio del Servizio sociale e adesione ad un percorso di sostegno alla genitorialità per entrambi i genitori-. e della relazione dei Servizi Sociali, si dispone la prosecuzione del monitoraggio da parte dei Servizi Sociali di Santa Teresa Gallura, che dovranno attivare incontri protetti padre-figlia e un graduale percorso di inserimento e riavvicinamento della figura paterna nella vita della minore, secondo i tempi e le esigenze della minore. Si dispone l'attivazione di un servizio di educativa domiciliare anche al fine di supportare la minore nella socializzazione con i coetanei e la prosecuzione del percorso di sostegno psicologico della minore presso il “Centro per la Famiglia”. Il Collegio invita entrambi i genitori ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità, considerata la conflittualità evidente e l'assenza di comunicazione tra le parti. Le questioni economiche si incentrano sulla determinazione del contributo del padre per il mantenimento della figlia minore convivente con la madre, che ha inoltre chiesto un assegno per il proprio mantenimento. Rammenta il Tribunale che nei procedimenti di separazione o divorzio, essendo i coniugi obbligati a presentare non solo “la dichiarazione personale dei redditi” ma anche “ogni documentazione relativa ai loro redditi e al loro patrimonio personale e comune”, il pagina4 di 6 legislatore ha imposto un comportamento di lealtà processuale peculiare, che giunge sino al dovere di fornire alla controparte elementi contrari al proprio interesse, a garanzia dei particolari obblighi, di rilevanza costituzionale, di reciproca protezione derivanti dal rapporto matrimoniale (art. 29 Cost.) e degli obblighi di mantenimento della prole (art. 30 Cost). La sanzione processuale dei comportamenti che si sottraggono al particolare obbligo di lealtà così individuato consente senz'altro di trarne argomenti probanti, ex art. 116 cpc, contro la parte che tale obbligo abbia violato. La ricorrente percepisce l'assegno di inclusione di 743,00€, vive, da sola insieme a e agli Per_1 altri tre figli, sotto i 6 anni, che ha avuto da una relazione terminata, in Sardegna in un appartamento di famiglia, percepisce assegno unico pari a totale 1241,00 €, non lavora. Il resistente ha dichiarato di non avere una stabile occupazione, trovando sostegno dall'aiuto economico dalla sua attuale compagna, da cui ha avuto un figlio, e da lavori occasionali. Non ha inoltre illustrato quanto riesce a guadagnare dai suddetti lavori occasionali né il tipo di attività lavorativa svolta dalla sua compagna ( che avrebbe chiuso l'attività lavorativa di paninoteca) non rendendo in ogni caso verosimile la ricostruzione effettuata, alla luce dell'indubbia capacità lavorativa posseduta dallo stesso ( ha quarant'anni, non ha problemi di salute, in Venezuela si è laureato in ingegneria informatica). Pertanto, considerando la posizione economica delle parti, i tempi di permanenza della minore in via esclusiva presso la madre – che fatica a rientrare nel mondo del lavoro, avendo altri tre figli sotto i 6 anni e vivendo da sola-, deve ritenersi congruo confermare i provvedimenti adottati in sede presidenziale per il mantenimento della figlia. Ciascun genitore dovrà sostenere nella misura del 50% le spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole. E' infine da escludersi in questa sede la possibilità, alla luce degli artt. 33 e ss c.p.c., del
“simultaneus processus” tra l'azione di separazione e la domanda di rimborso delle spese straordinarie sostenute dalla madre per la figlia, essendo questa ultima soggette al rito ordinario. Per quanto attiene alla domanda di assegno di mantenimento del coniuge, occorre considerare che la ricorrente ha instaurato una nuova stabile relazione caratterizzata dalla condivisione della quotidianità e delle esigenze familiari ( tanto che ha avuto tre figli dal nuovo compagno, con il quale è terminata la relazione) e comunque con connotati tali da ritenere rescisso ogni legame con la precedente vita matrimoniale. Pertanto poiché “In tema di separazione personale dei coniugi, la convivenza stabile e continuativa, intrapresa con altra persona, è suscettibile di comportare la cessazione o l'interruzione dell'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento che grava sull'altro, dovendosi presumere che le disponibilità economiche di ciascuno dei conviventi "more uxorio" siano messe in comune nell'interesse del nuovo nucleo familiare;
resta salva, peraltro, la facoltà del coniuge richiedente l'assegno di provare che la convivenza di fatto non influisce "in melius" sulle proprie condizioni economiche e che i propri redditi rimangono inadeguati”( così in particolare Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 16982 del 27/06/2018; conf. Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 34728 del 12/12/2023 (), non avendo la resistente provato alcunchè in ordine a quanto ritenuto necessario dalla giurisprudenza per mantenere l'assegno di mantenimento al coniuge che intraprenda una stabile convivenza, ne deriva che nulla deve essere riconosciuto alla
, fermi restando i provvedimenti assunti in corso di causa. Pt_1
La reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite;
le spese di ctu, liquidate come da separato provvedimento, sono definitivamente poste a carico di entrambe le parti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
pagina5 di 6 dichiara la separazione personale tra e , i quali hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio in Aprilia (LT) il dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Ardea (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2012, atto 12, parte II, serie C); rigetta la domanda di decadenza del resistente dalla responsabilità genitoriale;
affida la figlia minore in via esclusiva alla madre, cui spetteranno tutte le decisioni su Per_1 questioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, incluse quelle riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale;
dispone che la minore sia collocata presso la madre;
dispone che il padre possa vedere la minore tramite incontri protetti da svolgersi presso i Servizi Sociali di Santa Teresa Gallura, i quali dovranno attivarsi per intraprendere un graduale percorso di inserimento e riavvicinamento della figura paterna nella vita della minore, secondo i tempi e le esigenze della minore;
dispone l'attivazione di un servizio di educativa domiciliare anche al fine di supportare la minore nella socializzazione con i coetanei;
dispone la prosecuzione del percorso di sostegno psicologico della minore presso il “Centro per la Famiglia”; dispone il monitoraggio da parte dei servizi sociali e relazionare al giudice tutelare competente in caso di pregiudizio della minore invita le parti ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità; determina in euro 350,00 il contributo mensile complessivamente dovuto dal resistente per il mantenimento della figlia minore da corrispondere alla ricorrente presso il di lei Per_1 domicilio, entro il giorno 5 di ogn e e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT; dispone che ciascun genitore contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia;
rigetta la domanda di assegno di mantenimento della moglie e, per l'effetto, a partire dalla presente decisione, revoca l'assegno di mantenimento della posto a carico del Pt_1 resistente;
compensa integralmente le spese di lite e pone a carico di entrambe le parti in solido le spese di ctu.
Così deciso in Velletri nella camera di consiglio del Tribunale di Velletri, in data 8 ottobre2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa PR Picalarga dott. Riccardo Massera
pagina6 di 6
(C.F.: ) rappresentata e difesa dall'avv. Costantini Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
TURRI ANTONIO;
RESISTENTE Avv. Roberta Petrillo, Curatore speciale della minore (C.F. Persona_1
); C.F._3
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale OGGETTO: separazione giudiziale CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 7 aprile 2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 13.4.2018 ha chiesto la pronuncia della separazione dal Parte_1 coniuge, , veva contratto matrimonio concordatario in Controparte_1 data 14.02.2012 in Aprilia (LT), precisando che dal matrimonio era nata la figlia in data Per_1
23.08.2013, che il rapporto matrimoniale si disgregava a causa del totale disinteresse che il resistente mostrava verso la cura e l'accudimento della propria famiglia e delle numerose relazioni extraconiugali che lo stesso intratteneva e che dopo diversi trasferimenti all'estero (Venezuela e Germania, ove nasceva la bambina) la coppia tornava in Italia e, nel settembre del 2015, si separava di fatto. Parte ricorrente ha chiesto l'affidamento esclusivo della figlia minore, con collocazione presso di sè, l'attribuzione di un assegno di euro 400,00 per il mantenimento della figlia oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie sostenute per la prole e di euro 200,00 per il proprio mantenimento;
ha chiesto inoltre di condannare il resistente al versamento dell'importo di € 3.374,95 pari al 50% delle spese straordinarie dalla stessa sostenute per la figlia. Disposta la rinnovazione della notifica, all'udienza del 23.5.2019 è comparsa solo la parte ricorrente;
non potendo essere esperito il tentativo di conciliazione, il Presidente ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha disposto l'affidamento esclusivo della figlia minore, collocata presso la madre;
ha stabilito le modalità di frequentazione della figlia con il genitore non collocatario ed ha determinato in € 350,00 mensili l'assegno da versarsi da parte del pagina1 di 6 marito alla moglie a titolo di contributo al mantenimento della figlia e in €150,00 per il mantenimento della ricorrente, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole;
ha quindi disposto la prosecuzione del giudizio dinanzi al giudice istruttore, fissando i termini per gli adempimenti di cui all'art. 709 c.p.c. Concessi i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c., espletata la prova orale chiesta da parte ricorrente, all'udienza del 15 febbraio 2023 parte ricorrente ha chiesto dichiararsi la decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale e l'aumento dell'assegno di mantenimento per la minore;
con ordinanza resa in pari data è stato nominato un curatore speciale per la minore ed è stata disposta la notifica al resistente non costituito della domanda di decadenza. Con comparsa del 21 marzo 2023 l'avv. Roberta Petrillo, curatore speciale della minore , Per_1 si è costituita in giudizio chiedendo di accogliere la domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale, disporre l'affido super-esclusivo della minore alla madre, con collocamento presso la stessa, e la previsione di un assegno di mantenimento a carico del padre, l'attivazione di un monitoraggio da parte dei Servizi Sociali. Con comparsa del 21 aprile 2023 ha chiesto di essere rimesso in Controparte_1 termini, non avendo avuto conoscenza del procedimento. Contestando l'avversa ricostruzione dei fatti, ha chiesto disporsi l'affido congiunto della minore, di prevedere modalità di visita e di porre a suo carico, nel momento in cui avrà trovato un lavoro, un assegno pari ad euro 250,00 per il mantenimento di oltre alla contribuzione al 50 % alle spese straordinarie Per_1
e che nulla sia disposto per il m mento della ricorrente. Espletata ctu, disposta relazione sulla minore da parte dei Servizi Sociali di Santa Teresa Gallura, visto il trasferimento della madre presso tale luogo, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 7 aprile 2025, previa concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi. La domanda di separazione personale proposta da deve essere accolta, posto Parte_1 che l'indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile. Per quanto attiene alla domanda di decadenza del resistente dalla responsabilità genitoriale occorre osservare quanto segue. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale è adottabile qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore, dovendo il giudice di merito esprimere una prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l'aiuto di parenti o di terzi e avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali (Cass., Sez. I, 9 maggio 2023, n. 12237). Il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale costituisce l'extrema ratio, ossia una misura adottabile qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore e solo ove gli altri provvedimenti disciplinati dal legislatore non siano comunque idonei a tutelare l'interesse prevalente di quest'ultimo a crescere sano nel contesto familiare d'origine (Cass., Sez. I, 27 ottobre 2023, n. 29814). Il provvedimento ablativo della responsabilità dei genitori, infatti, è preordinato alla esigenza prioritaria della tutela degli interessi del figlio: esso non costituisce una sanzione a comportamenti inadempienti dei genitori ma piuttosto è fondato sull'accertamento, da parte del giudice, degli effetti lesivi che detti comportamenti hanno prodotto e possono ulteriormente produrre in danno del figlio, tali da giustificare l'ablazione della responsabilità genitoriale (Cass., Sez. I, 7 giugno 2017, n. 14145). Pertanto, se non vi è un concreto pregiudizio l'autorità giudiziaria non può intervenire con la decadenza, atteso che il provvedimento ablativo della responsabilità
pagina2 di 6 genitoriale è preordinato all'esigenza prioritaria della tutela degli interessi del figlio. Per tale ragione, ai fini della pronuncia di decadenza non è sufficiente che il genitore abbia violato e trascurato i doveri inerenti alla propria veste (in alternativa all'abuso dei relativi poteri), ma occorre anche che da ciò sia conseguito pregiudizio per il figlio e tale pregiudizio deve anche essere grave e certamente, alla luce della struttura della norma, non può ritenersi implicito in ogni accertata violazione dei doveri genitoriali. Occorre, inoltre, la verifica, in applicazione del principio del superiore interesse del minore, della possibilità che tale rimedio incontri, nel caso concreto, un limite nell'esigenza di evitare un trauma, anche irreparabile, allo sviluppo fisico-cognitivo del figlio, in conseguenza del brusco e definitivo abbandono del genitore con il quale abbia sempre vissuto e della correlata lacerazione di ogni consuetudine di vita (Cass., Sez. I, 3 agosto 2023, n. 23669). Dalla ctu è emerso che “riguardo alla relazione padre-figlia, per gli eventi di vita descritti nella relazione, attualmente si evidenzia una totale assenza di rapporto tra la minore e il padre, ormai da 7 anni;
la minore non ha ricordi del padre ad eccezione della sua fisionomia;
non si è creato un legame di attaccamento adeguato… riguardo alla figura paterna, nonostante non ci siano più stati rapporti negli ultimi 7 anni che hanno permesso l'esperire l'aspetto di cura e di attenzione ai bisogni della minore da parte del padre, egli durante i colloqui peritali ha mostrato una buona capacità di mentalizzazione e di riflessione sugli aspetti della propria genitorialità, con tutte le criticità determinate dagli eventi stessi… egli mostra desiderio autentico di rientrare nella vita della figlia, ma sembra non attivare una riflessione critica sul proprio comportamento , preferendo attribuire all'altro genitore “la colpa” della situazione attuale… in quanto dall'età di due anni non ha più visto la figura paterna e la minore ha Per_1 riferito di non avere ricordi del pad riferimento alla figura paterna si evidenzia un aspetto di delusione da parte della minore che ha l'idea che il papà non sia interessato a lei perché adesso ha una nuova famiglia. Mostra mancanza di fiducia che la situazione non possa cambiare, accettandola come un dato di fatto. Alla proposta di poter ritrovare un contatto con il padre però non pone un rifiuto anzi sembra lasciarsi convincere riguardo alla Per_1 positività di recuperare una relazione per lei fondamentale”. Pertanto, poiché “In tema di responsabilità genitoriale, la decadenza rappresenta una misura estrema, che implica una valutazione di non affidabilità del genitore a curare gli interessi del figlio, fondata su fatti concreti, desunti da indizi gravi, precisi e concordanti” ( Cass. Sez. 1 -
, Ordinanza n. 24708 del 16/09/2024), non essendo emerse in concreto condotte malevole o disfunzionali del padre nei confronti della figlia, ma soltanto comportamenti di disinteresse, da cui non è seguito un grave pregiudizio alla minore, la domanda di decadenza deve essere rigettata, in adesione anche alle conclusioni sul punto del curatore speciale e del resistente, che ha deciso di costituirsi, seppur tardivamente, al fine di opporsi alla domanda di decadenza. Per ciò che concerne i provvedimenti consequenziali, deve in primo luogo confermarsi l'affidamento esclusivo della figlia minore alla madre, essendo tra l'altro conformi le conclusioni del curatore speciale sul punto. L'affidamento dei figli minori è disciplinato dagli artt.337 bis e ss. del codice civile, applicabili anche ai procedimenti relativi a figli di genitori non coniugati. L'affidamento ad entrambi i genitori, previsto come regola dall'art. 337 ter c.p.c., comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza, secondo lo schema del comune accordo, oltre che dei compiti di cura. Costituisce eccezione a tale regola la soluzione dell'affidamento dei minori ad uno solo dei genitori, nei casi in cui l'affidamento condiviso risulti “contrario all'interesse del minore” (art. 337 quater, primo comma, c.c.); in mancanza di tipizzazione delle circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del Giudice, da pagina3 di 6 adottarsi caso per caso con “provvedimento motivato”. Dunque, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, deve risultare, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come nei casi, ad esempio, di anomala condizione di vita o grave impedimento fisico o psichico del genitore, insanabile contrasto con il figlio, obiettiva lontananza, indifferenza e totale disinteresse nei confronti del figlio, anche in termini di mancata contribuzione in termini economici al suo mantenimento). Quanto al contenuto dell'affidamento esclusivo, deve ritenersi che la necessità di garantire l'interesse del minore consente al giudice di modulare in concreto l'ambito dei poteri-doveri spettanti al genitore non affidatario;
questo comporta che, nell'ipotesi di affidamento monogenitoriale, è possibile che il genitore non affidatario – in base ad un provvedimento motivato, suscettibile di modifica nel tempo, che tenga conto delle peculiarità di ogni singolo caso - sia escluso in tutto o in parte dall'esercizio della responsabilità genitoriale quando una diversa soluzione sia contraria all'interesse del minore (art. 337 quater, terzo comma, c.c.). Resta in ogni caso salvo per il genitore non affidatario il diritto-dovere di vigilare sulla condotta dell'altro genitore e di ricorrere al giudice ove ravvisi un pregiudizio per il figlio. Nel caso in esame, alla luce di quanto emerso nel corso del procedimento, deve essere confermato l'affidamento della figlia minore alla madre, alla quale deve essere attribuito l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale, e il collocamento presso la stessa. Tanto si rende opportuno alla luce del disinteresse manifestato del padre nei confronti della figlia, che si è tradotto in particolare nella violazione sistematica dell'obbligo di cura e sostegno, dal momento che il resistente ha omesso di contribuire al mantenimento della figlia, che non vede dal 2017. La ricorrente, nel corso del 2024, si è trasferitasi, congiuntamente con i quattro figli minori, in Sardegna nella località di Lu DO – in quanto non riusciva a sostenere il canone di locazione ad Ardea- presso un immobile della madre usato per le vacanze e ha contattato i Servizi Sociali per essere meglio sostenuta ed aiutata nella gestione del proprio menage familiare. E' stato pertanto attivato un intervento educativo presso il domicilio del nucleo familiare, il quale sta aiutando la nella gestione dei tre figli maschi più piccoli nonché Pt_1 un percorso di supporto psicologico per la madre e per la minore , a partire dal Per_1
10.10.2024. E' emerso che frequenta con regolarità la scuola senz oltà didattiche, Per_1 pur apparendo isolata rispetto al contesto classe. Alla luce della ctu- che ha suggerito, oltre all'affidamento esclusivo alla madre, di disporre incontri supervisionati dal servizio sociale il cui monitoraggio potrà indicare il momento di liberalizzare gli incontri e un Monitoraggio del Servizio sociale e adesione ad un percorso di sostegno alla genitorialità per entrambi i genitori-. e della relazione dei Servizi Sociali, si dispone la prosecuzione del monitoraggio da parte dei Servizi Sociali di Santa Teresa Gallura, che dovranno attivare incontri protetti padre-figlia e un graduale percorso di inserimento e riavvicinamento della figura paterna nella vita della minore, secondo i tempi e le esigenze della minore. Si dispone l'attivazione di un servizio di educativa domiciliare anche al fine di supportare la minore nella socializzazione con i coetanei e la prosecuzione del percorso di sostegno psicologico della minore presso il “Centro per la Famiglia”. Il Collegio invita entrambi i genitori ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità, considerata la conflittualità evidente e l'assenza di comunicazione tra le parti. Le questioni economiche si incentrano sulla determinazione del contributo del padre per il mantenimento della figlia minore convivente con la madre, che ha inoltre chiesto un assegno per il proprio mantenimento. Rammenta il Tribunale che nei procedimenti di separazione o divorzio, essendo i coniugi obbligati a presentare non solo “la dichiarazione personale dei redditi” ma anche “ogni documentazione relativa ai loro redditi e al loro patrimonio personale e comune”, il pagina4 di 6 legislatore ha imposto un comportamento di lealtà processuale peculiare, che giunge sino al dovere di fornire alla controparte elementi contrari al proprio interesse, a garanzia dei particolari obblighi, di rilevanza costituzionale, di reciproca protezione derivanti dal rapporto matrimoniale (art. 29 Cost.) e degli obblighi di mantenimento della prole (art. 30 Cost). La sanzione processuale dei comportamenti che si sottraggono al particolare obbligo di lealtà così individuato consente senz'altro di trarne argomenti probanti, ex art. 116 cpc, contro la parte che tale obbligo abbia violato. La ricorrente percepisce l'assegno di inclusione di 743,00€, vive, da sola insieme a e agli Per_1 altri tre figli, sotto i 6 anni, che ha avuto da una relazione terminata, in Sardegna in un appartamento di famiglia, percepisce assegno unico pari a totale 1241,00 €, non lavora. Il resistente ha dichiarato di non avere una stabile occupazione, trovando sostegno dall'aiuto economico dalla sua attuale compagna, da cui ha avuto un figlio, e da lavori occasionali. Non ha inoltre illustrato quanto riesce a guadagnare dai suddetti lavori occasionali né il tipo di attività lavorativa svolta dalla sua compagna ( che avrebbe chiuso l'attività lavorativa di paninoteca) non rendendo in ogni caso verosimile la ricostruzione effettuata, alla luce dell'indubbia capacità lavorativa posseduta dallo stesso ( ha quarant'anni, non ha problemi di salute, in Venezuela si è laureato in ingegneria informatica). Pertanto, considerando la posizione economica delle parti, i tempi di permanenza della minore in via esclusiva presso la madre – che fatica a rientrare nel mondo del lavoro, avendo altri tre figli sotto i 6 anni e vivendo da sola-, deve ritenersi congruo confermare i provvedimenti adottati in sede presidenziale per il mantenimento della figlia. Ciascun genitore dovrà sostenere nella misura del 50% le spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole. E' infine da escludersi in questa sede la possibilità, alla luce degli artt. 33 e ss c.p.c., del
“simultaneus processus” tra l'azione di separazione e la domanda di rimborso delle spese straordinarie sostenute dalla madre per la figlia, essendo questa ultima soggette al rito ordinario. Per quanto attiene alla domanda di assegno di mantenimento del coniuge, occorre considerare che la ricorrente ha instaurato una nuova stabile relazione caratterizzata dalla condivisione della quotidianità e delle esigenze familiari ( tanto che ha avuto tre figli dal nuovo compagno, con il quale è terminata la relazione) e comunque con connotati tali da ritenere rescisso ogni legame con la precedente vita matrimoniale. Pertanto poiché “In tema di separazione personale dei coniugi, la convivenza stabile e continuativa, intrapresa con altra persona, è suscettibile di comportare la cessazione o l'interruzione dell'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento che grava sull'altro, dovendosi presumere che le disponibilità economiche di ciascuno dei conviventi "more uxorio" siano messe in comune nell'interesse del nuovo nucleo familiare;
resta salva, peraltro, la facoltà del coniuge richiedente l'assegno di provare che la convivenza di fatto non influisce "in melius" sulle proprie condizioni economiche e che i propri redditi rimangono inadeguati”( così in particolare Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 16982 del 27/06/2018; conf. Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 34728 del 12/12/2023 (), non avendo la resistente provato alcunchè in ordine a quanto ritenuto necessario dalla giurisprudenza per mantenere l'assegno di mantenimento al coniuge che intraprenda una stabile convivenza, ne deriva che nulla deve essere riconosciuto alla
, fermi restando i provvedimenti assunti in corso di causa. Pt_1
La reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite;
le spese di ctu, liquidate come da separato provvedimento, sono definitivamente poste a carico di entrambe le parti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
pagina5 di 6 dichiara la separazione personale tra e , i quali hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio in Aprilia (LT) il dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Ardea (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2012, atto 12, parte II, serie C); rigetta la domanda di decadenza del resistente dalla responsabilità genitoriale;
affida la figlia minore in via esclusiva alla madre, cui spetteranno tutte le decisioni su Per_1 questioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, incluse quelle riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale;
dispone che la minore sia collocata presso la madre;
dispone che il padre possa vedere la minore tramite incontri protetti da svolgersi presso i Servizi Sociali di Santa Teresa Gallura, i quali dovranno attivarsi per intraprendere un graduale percorso di inserimento e riavvicinamento della figura paterna nella vita della minore, secondo i tempi e le esigenze della minore;
dispone l'attivazione di un servizio di educativa domiciliare anche al fine di supportare la minore nella socializzazione con i coetanei;
dispone la prosecuzione del percorso di sostegno psicologico della minore presso il “Centro per la Famiglia”; dispone il monitoraggio da parte dei servizi sociali e relazionare al giudice tutelare competente in caso di pregiudizio della minore invita le parti ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità; determina in euro 350,00 il contributo mensile complessivamente dovuto dal resistente per il mantenimento della figlia minore da corrispondere alla ricorrente presso il di lei Per_1 domicilio, entro il giorno 5 di ogn e e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT; dispone che ciascun genitore contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia;
rigetta la domanda di assegno di mantenimento della moglie e, per l'effetto, a partire dalla presente decisione, revoca l'assegno di mantenimento della posto a carico del Pt_1 resistente;
compensa integralmente le spese di lite e pone a carico di entrambe le parti in solido le spese di ctu.
Così deciso in Velletri nella camera di consiglio del Tribunale di Velletri, in data 8 ottobre2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa PR Picalarga dott. Riccardo Massera
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