Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 23/01/2025, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
La Corte D'Appello di Catanzaro
SEZIONE LAVORO
riunita in camera di consiglio e così composta:
1.Dr.ssa Gabriella Portale Presidente rel.
2. Dr.ssa Barbara Fatale Consigliera
3. Dr. Antonio Cestone Consigliere
ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n.184 del Ruolo Generale delle controversie in materia di lavoro e di previdenza per l'anno2022 e vertente
Tra
, con l'avv.URSO MASSIMO, Parte_1
appellante
E
, con l'avv. MARESCA ARTURO, Controparte_1
appellata oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n.
227/2022, pubblicata in data 15/02/2022; differenze retributive.
FATTO.
1.Con ricorso al Giudice del Lavoro di Cosenza ha esposto che: Parte_1
1
31.12.2016, con inquadramento nel livello C del CCNL di settore e qualifica di operatore senior, effettuando le prestazioni in ambito Cyber Security presso la sede “Distretto Cyber Security” di Cosenza. In particolare ha svolto i seguenti
“compiti di elevato contenuto professionale: “a) Tutoraggio e formazione delle risorse umane interne, con codocenze;
b) Attività di project management dei progetti di ricerca;
Progetti information Security Intelligence e, precisamente, progettazione e sviluppo del sistema di monitoraggio degli Exit Node della rete
TOR;c) Progetti di mobile security, vale a dire progettazione e sviluppo dei sistemi di monitoraggio e analisi delle applicazioni mobili MASM e MAVERIC;
supporto alla stesura delle linee guida per lo sviluppo sicuro di applicazioni mobili;
supporto alla stesura della procedura per la gestione e pubblicazione di applicazioni mobili;
d) Progetto centro servizi privacy e cioè supporto allo sviluppo del sistema di gestione istanze e del sistema di trouble ticketing del sistema di gestione banche dati;
Servizi Mobile Security (PostelD, Poste Pay,
App. Banco Posta, ecc.) e, precisamente, attività di security delle applicazioni mobili, e) monitoraggio delle applicazioni di Servizi di Information sharing e security intelligence;
f) Gestione infrastruttura tecnologica, sistemistica e di laboratorio;
g) Sviluppo di strumenti per la tutela del brand e dei loghi di CP_1
on line: riconoscimento immagini e loghi aziendali e classificazione contenuti web. >>;
• dal 15.4.2014 al 10.8.2014 è stato inviato in trasferta in Roma;
• ha osservato l'orario di lavoro dalle 8 alle 18,30 per cinque giorni alla settimana.
Dopo avere tanto esposto, ha chiesto:
1)il superiore inquadramento contrattuale, in ragione dell'attività lavorativa svolta, nel livello di quadro A1 professional ovvero, in subordine, in quello di quadro A2 professional e conseguente differenziale retributivo pari alla somma di € 77.522,34;
2)il risarcimento del danno subito per l'erroneo inquadramento, nella misura di €
50.000,00;
2 3)il compenso per il lavoro straordinario pari a euro € 7.742,15
4)l'indennità di trasferta ex art. 40 ccnl per il periodo in cui ha lavorato a Roma pari a €
5.180,00.
2. Nella resistenza di , assunta prova testimoniale, il Tribunale ha rigettato CP_2
il ricorso perché:
a) dopo avere riportato le declaratorie contrattuali di appartenenza e quella superiore invocata, ha ritenuto non provate le mansioni tipiche del quadro- e segnatamente la “responsabilità diretta nell'attuazione degli obiettivi” e la “gestione e la responsabilità di strutture organizzative di rilievo rispondendo direttamente degli obiettivi assegnati- <atteso il coordinamento, da parte del del team di cui il Pt_2
ricorrente faceva parte nonché la riferibilità al della responsabilità della Pt_3
funzione del Distretto di Cosenza. Né lo svolgimento delle dedotte mansioni superiori si ricava dalla documentazione prodotta dal ricorrente (cfr. all. 2) che nulla specifica, in concreto, sul contenuto delle attività da questi disimpegnate.>>;
b) ha ritenuto non provata la condizione imprescindibile richiesta dall'art.40 CCNL ai fini del pagamento dell'indennità di trasferta, e cioè la preventiva autorizzazione a lavorare a Roma. ha sostenuto che ciò sarebbe avvenuto per decisione volontaria CP_1
del ricorrente e non già per effetto di trasferta. A fronte di tale contestazione il ricorrente non ha provato alcunchè;
c) ha ritenuto non provato lo svolgimento di lavoro straordinario. E ciò in quanto
<<.. i testi di parte ricorrente ( e hanno concordemente riferito Tes_1 Tes_2 che l'orario di lavoro del ricorrente era quello dalle 8 alle 15,42 con la pausa pranzo di 30 minuti e ciò per cinque giorni alla settimana ed i testi di parte resistente ( e Pt_2
hanno confermato che il ricorrente ha osservato l'orario di lavoro Pt_3
contrattuale (che è quello di 36 ore settimanali, cfr. contratto di lavoro in atti). La prova documentale offerta dal ricorrente (fogli presenza, all. 6) – peraltro riferita soltanto a parte del periodo di occupazione - si pone in insanabile contrasto con le risultanze della prova orale (costituita anche, come detto, dalle deposizioni rese dai testi di parte ricorrente) che non è in alcun modo superabile sicchè siffatto oggettivo contrasto – che si risolve, in definitiva, nell'insufficienza della prova - non può che
3 andare a danno della parte gravata dell'onere della prova degli elementi costitutivi del diritto fatto valere, nella specie il ricorrente>>.
3. ha appellato la sentenza sulla base dei motivi che si andranno ad Parte_1
esaminare nel prosieguo.
4. , ritualmente costituita, ha eccepito l'inammissibilità del Controparte_1
gravame per genericità dei motivi e ne ha chiesto comunque il rigetto in quanto infondato.
5.Espletata CTU tecnico-contabile e sostituita l'udienza di discussione con il deposito di note scritte ai sensi dell'art.127 ter cpc, all'esito il Collegio ha deliberato in camera di consiglio la seguente decisione.
DIRITTO.
6. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata da
CP_3
Il tenore delle censure, in quanto riferite a precisi passaggi motivazionali, prospetta una critica puntuale all'impianto argomentativo della sentenza impugnata e soddisfa il requisito di specificità, che per giurisprudenza consolidata può prescindere da qualsiasi rigore di forme purchè restino esattamente precisate le ragioni di fatto e di diritto su cui
è fondata l'impugnazione.
7.Passando all'esame dei motivi, con il primo l'appellante censura la statuizione di rigetto della domanda (subordinata) di inquadramento nel superiore livello quadro A2 - professional ex ccnl di categoria.
Addebita al Tribunale di avere <erroneamente ritenuto, quale unico elemento differenziale tra l'area operativa e l'area quadri rivendicata, il solo presupposto della
“responsabilità diretta nell'attuazione degli obiettivi” e la “gestione e la responsabilità di strutture organizzative di rilievo”, mentre, per espressa lettura delle declaratorie professionali contenute nell'art. 20 del ccnl di categoria, la qualifica di quadro viene riconosciuta anche ai lavoratori che svolgono funzioni di significativa importanza, caratterizzate da un elevato contenuto specialistico, nell'ambito di progetti strategici per la società che comportano attività di studio, consulenza, progettazione,
4 programmazione, pianificazione, ricerca e applicazione di metodologie innovative della massima rilevanza.>>.
Evidenzia inoltre:
- che vi è una differenza fondamentale tra l'elevato contenuto specialistico della professionalità del quadro A2 rispetto a quello richiesto nei livelli inferiori : <… nel livello B e/o C è di supporto agli uffici e alla produzione ordinaria della società>, mentre per il quadro A2 interesse strategico per la Società….>;
- che è provato in atti ( v. il documento che attesta l'organizzazione del Distretto
Cyber Security -CS) che il Distretto Cyber Security di Cosenza era ed è un polo innovativo ad alta tecnologia con obiettivi di Ricerca Industriale e di sviluppo di
Soluzioni di Sicurezza Innovative indirizzate alla protezione dei servizi di pagamento elettronico, alla protezione dell'utente finale nella fruizione dei servizi in rete utilizzando apparati mobili e alla dematerializzazione sicura dei documenti. >;
-che egli ha altresì dimostrato ( v. lettere di incarico 01.01.2015 e del 01.01.2016) che gli ha assegnato non già compiti operativi di gestione, bensì attività di CP_1
ricerca e sviluppo su determinati e specifici progetti, per cui risultava, per tabulas, lo svolgimento da parte dell'Ing. delle superiori mansioni rivendicate, le quali non Pt_1 possono essere assolutamente ricondotte all'interno della declaratoria del livello C. >.
La circostanza è stata ammessa <.. pacificamente.. anche dalla controparte, la quale nella memoria afferma correttamente a pag. 6, punto 26) che “viste le competenze tecniche del ricorrente, ha iniziato a lavorare sulla gestione, aggiornamento e manutenzione dei server e dei vari applicativi SW di sicurezza in uso alla funzione, ma senza alcuna responsabilità (peraltro il termine tecnico di “responsabile di gestione dei server” è errato, in quanto il termine corretto è quello di “Amministratore di Sistema”.
Lo stesso avviene al punto 43) e 52, pag. 9 e 10>;
-che i testi , e hanno Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5
confermato che egli era il responsabile di uno dei progetti in ambito mobile security.
Il Tribunale non ne ha,però, tenuto conto, basandosi sulla sola deposizione di
[...]
e ciò ha fatto erroneamente giacchè tale teste - dichiarando di recarsi a Tes_6
5 Cosenza un volta al mese circa mediamente, soprattutto nella fase di avviamento del progetto- ha mostrato di avere una scarsa conoscenza dei fatti di causa.
7.1-Il motivo è infondato.
7.1.1- La declaratoria contrattuale in atti relativa al livello (nel quale insiste l'odierno appellante) di quadro-posizione retributiva A2- professional , stabilisce che vi appartengono i Lavoratori che coordinano strutture commerciali con responsabilità diretta sugli obiettivi nel territorio di competenza e/o che possiedono un elevato know- how specialistico e, in diversi contesti organizzativi aziendali, contribuiscono con il proprio supporto professionale al mantenimento di elevati standard qualitativi.
L'attività di tali figure professionali è caratterizzata da supporto consulenziale e/o interpretativo, analisi e studio, progettazione e indirizzo in relazione a specifiche tematiche. Figure professionali esemplificative: Venditore Imprese, Building Manager,
Analista”.>
7.1.2-Il tenore letterale di tale disposizione può invero indurre a condividere con l'appellante che ai fini dell' inquadramento de quo non è elemento indefettibile il coordinamento di strutture commerciali con responsabilità diretta degli obiettivi, implicando la congiunzione disgiuntiva “o” che sia possibile conseguirlo anche nel caso del solo possesso di un elevato know-how specialistico e del contributo, in diversi contesti organizzativi aziendali, con il proprio supporto professionale al mantenimento di elevati standard qualitativi.
E', tuttavia, da rilevarsi che della sussistenza dei requisiti che la declaratoria prescrive
(elevato know-how specialistico, svolgimento di attività di supporto consulenziale e/o interpretativo, analisi e studio, progettazione e indirizzo in relazione a specifiche tematiche, funzionale al mantenimento di elevati standard qualitativi.), il non ha Pt_1
fornito prova, com'era suo specifico onere.
7.1.3 Non vi è prova che fosse in possesso di un elevato know- how specialistico, a tal fine non potendosi considerare sufficiente il diploma di laurea in ingegneria elettronica e le votazioni conseguite durante il corso degli studi universitari.
6 7.1.4- Il documento che nel gravame è indicato come decisivo, ossia quello che
<<..attesta l'organizzazione del Distretto Cyber Security (CS….>>, in realtà offre elementi di valutazione contraria alla tesi dell'appellante.
In esso il IO:
a) viene individuato come componente del team preposto all'ambito organizzativo e ciò esclude per tabulas che operasse in diversi contesti Parte_4
organizzativi aziendali;
b) viene incaricato di un ruolo (“referente per l'area mobile application monitoring”) che non sembra implicare attività di supporto consulenziale e/o interpretativo, analisi e studio, progettazione e indirizzo in relazione a specifiche tematiche, ma un'attività operativa, ossia di applicazione concreta dei risultati ( prototipi) della progettazione
7.1.5-In particolare, il documento in questione descrive le caratteristiche del Distretto
Cyber Security qualificandolo come polo tecnologico innovativo, gli obiettivi che persegue (di Ricerca Industriale e di sviluppo di Soluzioni di Sicurezza Innovative indirizzate alla protezione dei servizi di pagamento elettronico, alla protezione dell'utente finale nella fruizione dei servizi in rete utilizzando apparati mobili e alla dematerializzazione sicura dei documenti), le attività che all'interno di esso vanno sviluppate e tra queste la creazione di Centri Servizi specializzati, di utilità per
[...]
e le società del gruppo, per i Partner e per Clienti esterni. CP_1
Stabilisce ancora - per quanto qui di interesse- :
-che l'organizzazione ambito ( in cui opera il ricorrente) , Parte_4 contempla l'erogazione di tre servizi (Mobile Application Security Monitoring, Mobile
Application Security Assessment, Mobile Application Security Governance) nonché la realizzazione di n.2 PROGETTI a supporto dei servizi e segnatamente
PROGETTO MAVERIC “realizzazione di un prototipo che supporta l'erogazione del servizio Mobile Application Security Assessment..”; PROGETTO M.A.S.M. “ per la realizzazione di componenti prototipali ( ad es. crowler per censimento app, matrice di monitoraggio, integrity check ecc.) a supporto dell'erogazione Mobile Security
Monitoring;
7 -che Le attività di erogazione dei servizi sono possibili grazie al supporto di un TEAM preposto alla gestione dell'infrastruttura tecnologica e di un TEAM dedicato alla gestione amministrativa e rendicontazione.>;
-che il team del quale fa parte il si compone di un direttore dei sistemi Pt_1
informativi ( , due responsabili ( e , un CP_4 Controparte_5 Testimone_5
service owner ( , nonché di tre referenti per l'erogazione dei servizi, e Testimone_6
tra questi, l'odierno appellante per l'area mobile application security monitoring.
Ora, in mancanza di altra specificazione circa i contenuti mansionistici che connotano il ruolo di referente assegnato all'appellante, peraltro neanche previsto nell'elencazione dei profili professionali di cui alla sopra riportata declaratoria A2 professional ( Figure professionali esemplificative: Venditore Imprese, Building Manager, Analista”.>), dal documento in questione, non può che inferirsi che egli non svolge attività di supporto consulenziale e/o interpretativo, analisi e studio, progettazione e indirizzo propria del superiore inquadramento rivendicato ma , come sostenuto da CP_2
attività operativa, attraverso gli applicativi confezionati nel PROGETTO
a supporto dell' area “Mobile Application e Security Monitoring” Pt_5
7.1.5-Non giovano neanche gli ulteriori documenti che l'appellante adduce a sostegno dei suoi assunti difensivi, ossia le “lettere d'incarico del 01.01.2015 e del 01.01.2016” giacchè esse si limitano ad individuarne genericamente l'oggetto in una“ attività di ricerca e sviluppo nell'ambito dei progetti PON03PE_ 00032_1 e PON03PE_ 00032_1 presso il Distretto Cyber Security”, senz'altro aggiungere;
per cui, da essi non è possibile desumere elementi significativi di una attività di supporto consulenziale e/o interpretativo, analisi e studio, progettazione e indirizzo in relazione a specifiche tematiche e se e in quale misura essa contribuisca al mantenimento di elevati standard qualitativi.
7.1.6-Analoghe considerazioni valgono per la prova orale.
I testi addotti dal lavoratore, e si limitano a Testimone_3 Testimone_4 riferire genericamente, il primo, che il “si occupava di uno dei tre progetti Pt_1 finanziati dal distretto” e, il secondo che “ era responsabile del progetto e si occupava della gestione dei server, dell'installazione e dell'approvvigionamento dei sistemi”.
8 Anche i testi della resistente società hanno genericamente dichiarato che il Pt_1 svolgeva all'epoca in ambito mobile security attività progettuali e che rivestisse il ruolo di responsabile della gestione dei server dell'installazione e dell'approvvigionamento dei sistemi.
E' evidente che anche da questa prova, complessivamente valutata, non emergono in alcun modo elementi, neanche di natura indiziaria, che consentano di ricondurre l'attività del lavoratore alla declaratoria del quadro A2 professional.
E' appena il caso di aggiungere che non può considerarsi esplicativa la generica affermazione da parte dei testi che il svolgeva attività progettuali o che fosse Pt_1
responsabile di progetto, a fronte di un dato documentale certo e specifico che lo assegna ad attività operative (v.CS : le riportate attività del servizio mobile application security monitoring, al quale è addetto il come referente, consistono in Pt_1
monitoraggio censimento ricerca di market alternativi).
8. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante lamenta che il giudice di primo grado erroneamente non ha valutato la sussistenza dei presupposti per poter riconoscere una qualifica diversa, comunque superiore a quella attribuita dal datore di lavoro nell'ambito delle stesse mansioni e, precisamente il livello B del ccnl di categoria ruolo di “specialista”
8.1-Anche tale motivo è infondato.
8.1.-La categoria C attribuita al IO contempla “Lavoratori che, in possesso di conoscenze specifiche qualificate, svolgono attività di carattere tecnico-amministrativo- commerciale, di coordinamento di lavoratori o particolari incarichi di responsabilità.
Nell'ambito di tali attività effettuano operazioni complesse in piena autonomia e con potere di iniziativa nell'ambito di procedure definite e disposizioni dei responsabili gerarchici”.
La categoria superiore B prevede < lavoratori che, in possesso di conoscenze specialistiche, svolgono funzioni inerenti attività/tecnico/specialistiche ovvero funzioni di gestione, guida e controllo con responsabilità di un gruppo di lavoratori, con facoltà di decisione nell'ambito di un'autonomia funzionale circoscritta da direttive superiori, norme o procedure aziendali, idonee anche a supportare i processi decisionali. > -. Per
9 quel concerne il ruolo di Specialista stabilisce che esso compete ai possiedono un know-how specialistico e che, in diversi ambienti organizzativi aziendali, nei limiti delle direttive dei propri superiori, forniscono supporto di tipo specialistico in relazione a specifiche tematiche in progetti e/o processi di lavoro, interfacciandosi con le funzioni aziendali di riferimento. Figure professionali esemplificative: Specialista
Progetti Operativi di Filiale, Specialista Commerciale Clienti Retail, Sistemista,
Analista programmatore, Specialista di staff, Web Designer>.
8.1.1-Gli elementi che differenziano le due categorie sono: a) la natura delle conoscenze, specialistiche per la categoria B) e specifiche e qualificate per la cat.C; b) la funzione di gestione, guida e controllo con responsabilità di un gruppo di lavoratori per la cat.B, laddove nella categoria C si parla di un mero coordinamento;
c)il grado di autonomia decisionale, che per la cat. B è segnato da direttive superiori norme o procedure aziendali, mentre per la cat.C da procedure definite e disposizioni dei responsabili gerarchici.
8.2-Ciò detto, deve ritenersi che non risultino provati in giudizio gli elementi differenziali della categoria superiore B.
8.2.1-Per come più sopra già evidenziato, gli esiti istruttori consentono di affermare che il , quale soggetto laureato in ingegneria elettronica e pertanto in possesso di Pt_1
conoscenze qualificate e specifiche, è stato assegnato a compiti operativi nell'ambito di una squadra (team) coordinata e diretta dai superiori e Pt_2 Pt_3
Nè i documenti, né le deposizioni fanno menzione di specializzazioni conseguite, per cui non può dirsi provato che l'appellante sia in possesso di conoscenze specialistiche;
né, ancora, fanno menzione di una sua attività di gestione guida e controllo con responsabilità di un gruppo di lavoratori;
né ,infine, descrivono fatti o atti che possano far presumere che godesse di autonomia decisionale eccedente procedure definite e disposizioni dei responsabili gerarchici.
8.2.2-In tale contesto, il ruolo di responsabile di progetto e l'attività di coordinamento di altri lavoratori, anche ove si volessero ritenere sussistenti, costituiscono compiti pienamente rientranti nella declaratoria C di formale inquadramento ( attività di carattere tecnico… di coordinamento di lavoratori o particolari incarichi di responsabilità.). 10 8.3- Poco è a dirsi in relazione al ruolo di “specialista” che il invoca Pt_6
specificamente: il contenuto della declaratoria al riguardo richiede requisiti ( lavoratori che possiedono un know-how specialistico e che, in diversi ambienti organizzativi aziendali, nei limiti delle direttive dei propri superiori, forniscono supporto di tipo specialistico in relazione a specifiche tematiche in progetti e/o processi di lavoro), sovrapponibili a quelli che connotano il quadro A2 professional, per cui valgono le considerazioni più sopra esposte ( par.
7.1 e ss) che hanno condotto ad escluderne la sussistenza in capo all'odierno appellante.
9. Ritiene la Corte che siano, invece, meritevoli di accoglimento il terzo motivo, con cui l'appellante censura il capo della sentenza che gli ha negato il diritto all' indennità di trasferta, e il quarto motivo, con cui censura il mancato riconoscimento dei compensi maturati a titolo di lavoro straordinario.
9.1-In ordine all'indennità di trasferta, deve invero condividersi l'assunto difensivo del lavoratore secondo cui l'autorizzazione preventiva al trasferimento temporaneo, dal 15/04/2014 al 10/08/2014, del luogo di lavoro da Cosenza a Roma è sussistente in quanto comunque concessa per facta concludentia.
9.1.1.-Pacifico tra le parti che il luogo di lavoro dell'appellante sia situato in Cosenza e che nel periodo sopra indicato era ben al corrente che la prestazione veniva resa a CP_1
Roma, è giocoforza concludere che lo spostamento sia stato autorizzato dalla datrice di lavoro. In caso contrario, non si comprende (e it. neanche lo spiega) perché la CP_1
società non abbia mai reagito al comportamento del lavoratore che arbitrariamente ha modificato il luogo in cui secondo il contratto di assunzione doveva effettuare la prestazione.
9.1.2-Ma, aggiunge ancora la Corte che, avendo la stessa appellata ammesso che il
, nel periodo dal 15/04/2014 al 10/08/2014, “ha prestato attività lavorativa a Pt_1
Roma con i colleghi del CERT su tutte le attività di sicurezza della funzione, attraverso un percorso di traning on the job, affiancato da personale con più esperienza, su tutte le attività di sicurezza della funzione>, è lo stesso ccnl allegato agli atti che in tal ipotesi attribuisce de plano al lavoratore l'indennità in discussione: art.40 commaV
“L'indennità di trasferta è inoltre concessa: [….] al personale inviato in località
11 diversa dalla sede di lavoro per la partecipazione ad iniziative formative previste dall'Azienda”.
9.2- Quanto al lavoro straordinario, ritiene la Corte, diversamente dal Tribunale, che esso risulta provato dagli estratti dei cartellini marcatempo allegati in copia dal ricorrente e non specificamente contestati da . CP_1
L'art. 29 del contratto collettivo di , dopo aver disposto che “l'orario CP_1
contrattuale di lavoro è di 36 ore settimanali concentrate in 6 o 5 giorni in correlazione alle esigenze tecnico produttive”, al quinto comma dispone che “V. L'accertamento in ordine al rispetto dell'orario di lavoro verrà effettuato mediante l'impiego di sistemi di rilevazione automatica”.
D'altra parte non allega e tanto meno prova circostanze che possano far dubitare CP_1 dell'effettiva presenza del in Ufficio per tutte le ore risultanti dai cartellini Pt_1
marcatempo. Né giova in tal senso la prova orale, considerato che i testimoni del ricorrente si sono limitatati a riferire quale fosse l' orario di lavoro contrattuale, dalle 8 alle 15,42, uguale per tutti i dipendenti;
e dei testi di controparte, uno ha dichiarato genericamente che “il ricorrente lavorava dal lunedì al venerdi con orario standard che adesso non ricordo”, mentre l'altro pur affermando che il < osservava l'orario Pt_1
contrattuale>, non ha escluso affatto lo svolgimento di lavoro straordinario ma al contrario né ha ammesso la possibilità riferendo che < era disponibile a lavorare oltre tale orario in caso di necessità>.
9.3. In ordine al quantum dovuto all'appellante per i titoli in discussione, la Corte ritiene di dovere condividere le conclusioni del nominato CTU contabile, in quanto basate su corretti criteri e su argomentazioni persuasive, e dunque di liquidare la somma di euro €
1.947,64 a titolo di compenso per il lavoro straordinario, e la somma di euro 5.180,00
a titolo di indennità di trasferta (avendo il ricorrente nell'atto introduttivo optato per l'importo forfetario ex art. 40 ccnl).
9.3.1-Con riguardo alla quantificazione del compenso per lavoro straordinario, non è accoglibile la richiesta dell'appellante, formulata soltanto con le note di trattazione del
12.11.2024, di acquisizione di ulteriori cartellini marcatempo (dei quali egli asserisce di essere venuto in possesso solo dopo la reintegrazione nel posto di lavoro, giusta sentenza del Tribunale di Cosenza n. 59/2022, confermata dalla Corte d'Appello di 12 Catanzaro con sentenza n. 1280/2022) e di rideterminazione degli importi dovuti per le ore di lavoro straordinario che da essi risultano effettuate.
Trattasi di richiesta inammissibile in quanto evidentemente tardiva, ove si consideri che già il Tribunale nell'impugnata sentenza ha dato atto che la prova documentale offerta dal ricorrente (fogli presenza, all. 6) si riferiva soltanto a parte del periodo di occupazione e il IO, neanche con l'atto di appello ha allegato i motivi per i quali non gli è stato possibile entrare in possesso della documentazione mancante e richiesto di colmare la lacuna ( anche attraverso la formulazione di ordine di esibizione alla controparte).
La tardività della richiesta emerge anche rispetto all'epoca genericamente indicata dall'appellante in cui sarebbe entrato in possesso dei documenti mancanti, giacchè la disposta reintegrazione è avvenuta sulla base di sentenza irrevocabile del 2022 e il a distanza di due anni, nel novembre 2024, con le note scritte sostitutive Pt_1 dell'udienza di discussione, chiede di poterla produrre nel presente giudizio.
10. Conclusivamente, la società appellata va condannata a corrispondere la complessiva somma di euro 7.127,64, oltre interessi dal dì della maturazione al soddisfo, a titolo di compenso per lavoro straordinario e indennità di trasferta;
in tal senso parzialmente riformandosi l'impugnata sentenza.
11. La reciproca parziale soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite, ad eccezione di quelle di ctu che vengono poste a carico della parte appellata nell'importo liquidato con separato decreto.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1
con ricorso depositato il 17/03/2022, avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 227/2022 , pubblicata in data 15/02/2022 , così provvede:
-accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna la società appellata a corrispondere a la Parte_1
somma di euro 7.127,64, oltre interessi dal dì della maturazione al soddisfo, per i titoli di cui in motivazione;
13 -conferma nel resto;
-compensa le spese del doppio grado;
-pone a carico dell'appellata le spese di CTU.
Così deciso nella camera di consiglio del 30.12.2025.
La Presidente est.
Gabriella Portale
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