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Sentenza 26 ottobre 2025
Sentenza 26 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 26/10/2025, n. 792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 792 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- ZI AT Presidente
- Francesca Caputo Componente
- IC GR Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 923/2025 R.G.V.G. avente ad oggetto domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta da
), rappresentato e difeso da Parte_1 C.F._1 avv. Giuseppe Armando Marasco;
e
), rappresentata e difesa da Controparte_1 C.F._2 avv. Alessandra Miglietta;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lecce.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
2.1.- e hanno adito Parte_1 Controparte_1 congiuntamente questo Tribunale riferendo di essere coniugi separati consensualmente giusta decreto di omologazione del Tribunale di Lecce R.G.V.G. 923/2025.
pubblicato in data 27/09/2017, non reclamato. Hanno precisato che dalla loro unione è nata (15/01/2014). Per_1
Nel ricorso introduttivo finalizzato ad ottenere dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le parti hanno indicato compiutamente le condizioni inerenti alla prole e riguardanti i loro rapporti economici (ricorso depositato in data 26/02/2025). In particolare, hanno concordato che:
1) la figlia minore rimane affidata congiuntamente ai Per_1 genitori e collocata con prevalenza presso la madre;
2) il sig. terrà con sé la figlia con i seguenti tempi e Pt_1 modalità di frequentazione: Il padre prenderà la figlia dalla casa della madre (o da scuola durante l'anno scolastico) e la terrà presso di sé, il martedì e il giovedì dalle ore 13.45 alle ore 21.00, riportandola presso la medesima abitazione. A settimane alterne il padre la prenderà da casa la madre e la terrà presso di sé dalle ore 10.00 del sabato (con pernottamento) alle ore 21.30 della domenica, riportandola presso la medesima abitazione. La settimana in cui la figlia sarà presso il padre durante il fine settimana, questi la prenderà il martedì e il giovedì dalle ore 13.45 alle ore
20.30 con le medesime modalità di cui sopra.
Per patto espresso e nel comune consenso, tale calendario di visite ha un carattere indicativo e dovrà essere affidato alla massima flessibilità delle Parti, in quanto è da adattare ai turni (Sig.ra ) e agli impegni (Sig. CP_1 Pt_1 lavorativi degli odierni ricorrenti, i quali avranno cura di coordinarsi reciprocamente, informandosi con il massimo preavviso possibile, con ciò all'occorrenza consentendo di ampliare la possibilità per il padre di vedere , a giorni Per_1 ulteriori e diversi rispetto al martedì e al giovedì.
Durante il Natale trascorrerà con un genitore il periodo Per_1 dal 23 al 28/12 e con l'altro genitore il periodo dal 30/12 al
2 R.G.V.G. 923/2025.
4/01 ad anni alterni. Durante la Pasqua trascorrerà con ciascun genitore ad anni alterni tre giorni dal venerdì alla domenica o dal lunedi al mercoledì.
Durante il periodo estivo fermo restando lo stesso calendario, la figlia trascorrerà con il padre due settimane, una nel mese di luglio ed una settimana nel mese di agosto compatibilmente con le ferie di entrambi.
5) Il sig. corrisponderà alla sig.ra entro il Pt_1 CP_1 giorno 5 di ogni mese, la somma di €.370,00 quale contributo per il mantenimento di con accredito sul Per_1 conto corrente bancario della sig.ra qui riportato CP_1
(IBAN: [...]). L'assegno sarà rivalutato come per legge ogni anno in conformità dell'indice accertato dall'Istat per i prezzi al consumo. Il sig. Pt_1 contribuirà inoltre nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie.
6) le parti danno atto che non vi sono obblighi di assegno tra loro poiché essi provvedono al loro mantenimento con mezzi propri;
7) l'assegno unico sarà trattenuto per intero dalla sig.ra
; CP_1
8) gli accordi contenuti nel presente atto avranno efficacia a partire dalla sottoscrizione del presente ricorso.
1.2.- Il giudice delegato, con il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, ha disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero, il quale nulla ha opposto (parere del 27/05/2025).
1.3.- All'udienza del 03/06/2025, i coniugi hanno dichiarato di voler regolamentare il loro divorzio secondo le condizioni indicate nell'atto introduttivo e secondo le seguenti condizioni modificative ed integrative:
- in aggiunta a quanto concordato nella condizione sub 4: i genitori concorderanno le settimane estive in cui terrà con sé la figlia Pt_1 entro il 15 giugno di ogni anno;
trascorrerà con il festeggiato la Per_1
3 R.G.V.G. 923/2025.
Festa della Mamma e la Festa del Papà ed i loro compleanni;
Per_1 trascorrerà il suo compleanno con entrambi i genitori;
- a precisazione della condizione sub 5: per i profili non espressamente concordati tra le parti, le spese straordinarie inerenti alla prole saranno regolamentate dal pertinente protocollo del Tribunale di Lecce.
Il giudice delegato, sentite le parti, preso atto della loro volontà di non riconciliarsi e raccolta conferma delle condizioni di divorzio così come modificate ed integrate, ha rimesso la causa in decisione.
2.- La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è meritevole di essere accolta.
Ricorrono, infatti, i presupposti di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della legge n. 898/1970. Inoltre, le condizioni concordate tra le parti appaiono conformi alla legge e rispondenti all'interesse della prole.
3.- Nulla deve essere disposto ai fini della regolamentazione delle spese, atteso che la domanda congiunta esclude la soccombenza di alcuno.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 923/2025 R.G.V.G. introdotto con ricorso congiunto del 26/02/2025, con l'intervento del P.M., così provvede:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a
Squinzano in data 11/06/2009 tra (San Cesario Parte_1 di Lecce (LE), 13/08/1983) e (Campi Salentina Controparte_1
(LE), 14/02/1981) e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 23, parte II, serie A, anno 2009;
2) DISPONE che il divorzio tra le parti sia regolato dalle condizioni tra loro concordate e indicate nel ricorso introduttivo così come modificate ed integrate all'udienza del 03/06/2025;
3) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sentenza sia trasmessa, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Squinzano per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4 R.G.V.G. 923/2025.
4) NULLA per le spese.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 23/10/2025.
Il giudice estensore La Presidente
IC GR ZI AT
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