Decreto cautelare 27 luglio 2024
Ordinanza cautelare 6 settembre 2024
Sentenza 31 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 31/12/2025, n. 24135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 24135 |
| Data del deposito : | 31 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 24135/2025 REG.PROV.COLL.
N. 08242/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8242 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Ursini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Liceo Scientifico -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
1. del verbale del Consiglio della Classe -OMISSIS--OMISSIS- del Liceo Scientifico -OMISSIS- del -OMISSIS-, nella parte di interesse, in cui il ricorrente -OMISSIS- non risulta ammesso alla classe successiva; 2. della eventuale comunicazione di esito negativo allo scrutinio finale del -OMISSIS-, allo stato non cognita; 3. dei giudizi motivati di non ammissione alla classe successiva, se esistenti, compilati e firmati dai docenti che hanno preso parte allo scrutinio finale del -OMISSIS-, non cogniti; 4. dell’elenco degli ammessi alla classe -OMISSIS-, nella parte in cui non compare il nome del ricorrente -OMISSIS-, nonché di ogni ulteriore atto connesso, conseguente e/o presupposto, ancorché non conosciuto e comunque lesivo della posizione dell’istante;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Liceo Scientifico -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 novembre 2025 il dott. NN UT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe vengono impugnati gli atti ivi indicati e se ne domanda l’annullamento.
In sede cautelare la domanda di tutela interinale è stata respinta in primo grado mentre è stata accolta in sede d’appello.
Successivamente la posizione del ricorrente è stata riesaminata positivamente dall’Amministrazione ed in sede di udienza di merito il medesimo ha dichiarato, conseguentemente, la sopravvenuta carenza di interesse.
In virtù delle considerazioni che precedono il Collegio ritiene di dichiarare il ricorso improcedibile.
Le spese di lite devono essere compensate, considerando la peculiarità della questione e la multiforme giurisprudenza maturata sul tema.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ND SE, Presidente
NN UT, Referendario, Estensore
Francesca Dello Sbarba, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NN UT | ND SE |
IL SEGRETARIO