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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 21/05/2025, n. 514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 514 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: R. Gen. N. 113/21
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere
Dott. Michele Stagno Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 113/21 R.G. promossa con atto di citazione e posta in decisione all'udienza collegiale del 16/10/2024
d a
, Parte_1 Parte_2 Pt_3
OGGETTO:
con il patrocinio dell'avv. PRESTIFILIPPI ANNA Pt_4
Bancari (deposito APPELLANTE bancario, cassetta di c o n t r o sicurezza, apertura di Controparte_1 credito bancario) con il patrocinio dell'avv. BETTONI GIACOMO e CP_2 dall'avv. BETTONI ANITA
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia in data n.2659/2020, pubblicata il 23.12.2020.
CONCLUSIONI
Dell'appellante:
1) In via preliminare, concedere la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata e, conseguentemente, del decreto ingiuntivo n.
5051/2016 emesso dal Tribunale di Brescia, per i motivi esposti in narrativa, ai sensi degli artt. 351, comma 2, e 283 c.p.c.;
2) In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in
1 narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.
2659/2020 emessa dal Tribunale di Brescia, Giudice Onorario dott.ssa
Emanuela Maggiore, nell'ambito del giudizio r.g.n. 16719/2016, pubblicata il 23.12.2020, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
“1) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: previa revoca ovvero sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto
Dichiarare nullo e/o invalido e/o inammissibile il decreto ingiuntivo opposto n. 5051/2016, emesso nei confronti del e dei Parte_1
fideiussori e , e, conseguentemente, Controparte_3 Parte_2
revocare lo stesso in ragione di tutti i motivi esposti in narrativa (nullità, usura, violazione artt. 116 e 117 T.U.B.);
- Accertare e dichiarare la nullità e/o invalidità e/o inefficacia del contratto di conto corrente n. 9/901829/9 e delle linee di credito a questo collegate per tutte i motivi specificati in narrativa;
- Accertare e dichiarare la nullità e/o invalidità e/o inefficacia del mutuo fondiario n. 9/9712 per tutti i motivi specificati in narrativa (usura);
- Accertare e dichiarare che, per le ragioni esposte in narrativa, anche di natura compensatoria, le somme richieste in decreto ingiuntivo non sono dovute, in relazione a tutto quanto esposto e dedotto in atti, anche mediante idonea consulenza tecnica d'ufficio che individui e verifichi i parametri economico finanziari normativi ed i criteri contabili, sulla base della documentazione prodotta e da prodursi dalla banca opposta, con riferimento al rapporto di conto corrente, al mutuo fondiario ed alle fideiussioni di cui è causa.
- Accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o invalidità delle fideiussioni rilasciate dai garanti, odierni opponenti, per le ragioni esposte in narrativa;
- Accertare e dichiarare, conseguentemente, che nulla è dovuto dai fideiussori.”
3) In via istruttoria, disporre Consulenza Tecnica d'Ufficio tecnico- contabile, volta a confermare l'esistenza di vizi contrattuali eccepiti e
2 comprovati dalla scrivente difesa nei precedenti scritti difensivi e negli elaborati peritali, afferenti il conto corrente 9-901829 (nullità contrattuale, mancanza prova del saldo iniziale, assenza tassi debitori entro e fuori fido, spese non contrattualizzate/indefinite, assenza tasso debitore del conto corrente, ingiustificato addebito di importi relativi ad altro conto corrente, anatocismo illegittimo, usura) ed il mutuo fondiario n.9-90712 (usura, indeterminatezza TAEG), intestati al , e, quindi, a Parte_1
ristabilire la correttezza dei saldi contabili. 4) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre iva e cpa come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Dell'appellato:
Rigettarsi l'impugnazione ed ogni domanda svolta dagli appellanti con l'integrale conferma della Sentenza impugnata. Spese rifuse con condanna di controparte al risarcimento ex art.96 c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, il in qualità di Parte_1
debitore principale ed i sigg.ri e Controparte_3 Pt_2
, quali fideiussori, proponevano opposizione avverso il decreto
[...]
ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, emesso, su istanza della
[...]
, dal Tribunale di Controparte_1
Brescia per l'importo complessivo di euro 455.977,42, di cui euro 170.493,44 quale saldo di conto corrente intestato al , oltre interessi legali di Parte_1
mora ex art. 1284 c. 4 cod. civ. dalla domanda, ed euro 285.483,98 con riguardo al saldo al 21 luglio 2016 del mutuo fondiario n. 9 – 90712, stipulato il 10 maggio 2012, oltre interessi convenzionali di mora dal 22 luglio 2016 e spese del procedimento monitorio.
A sostegno dell'opposizione, quanto al contratto di conto corrente, deducevano la mancanza di sottoscrizione da parte dell'istituto di credito,
l'insufficienza, a fini probatori del certificato ex art. 50 TUB;
la mancata produzione degli estratti conto per il periodo anteriore al 1 luglio 2015, con conseguente necessità di applicare il saldo zero.
3 Deducevano, inoltre e sulla scorta di una perizia di parte, l'applicazione di un tasso effettivo maggiore di quello pattuito, la mancata fissazione di un tasso di interesse debitore, l'addebito di importi non meglio definiti e non pattuiti;
la mancata produzione, da parte dell'istituto di credito, di documentazione inerente ai contratti di apertura di credito;
l'addebito di importi relativi a un conto differente da quello ordinario;
il superamento del tasso di usura nel secondo trimestre del 2016.
Con riguardo al mutuo fondiario, deducevano l'insufficienza probatoria del certificato ex art. 50 TUB, la presenza di usura genetica, mettendo in evidenza che il tasso di usura andava determinato, in via autonoma, anche in relazione ai tassi moratori, per i quali, nel caso di specie, era indicato un tasso pari al 10,894% (TAN + 4%). Secondo gli opponenti, posto che il tasso soglia, all'epoca della stipula del mutuo (maggio 2012), era pari all'8,575%, il tasso di mora era di per sé usurario. Aggiungendo, inoltre, le spese collegate all'erogazione del mutuo, il tasso di mora avrebbe raggiunto la percentuale dell'11,23%. Analogamente, considerando la clausola di estinzione anticipata, il tasso di mora sarebbe stato pari all'11,32%.
Veniva, inoltre, dedotta l'indeterminatezza del TAEG, in quanto quello inizialmente dichiarato (7,23%) era differente da quello applicato (7,32%).
La causa, dopo l'iniziale assegnazione a un giudice togato, venne assegnata a un giudice onorario che, quindi, emise la sentenza impugnata.
Con la sentenza 2659/2020, pubblicata il 23.12.2020, il Tribunale di Brescia rigettava l'opposizione, compensando le spese nella misura del 40% e condannando gli opponenti alla rifusione del residuo 60% a favore dell'opposta.
Il Tribunale, partendo dall'esame delle questioni relative al conto corrente, riteneva, innanzitutto, infondata l'eccezione relativa alla mancata sottoscrizione da parte della banca.
Con riguardo all'eccezione secondo cui non era stato previsto un tasso debitore, osservava che il contratto azionato in sede monitoria era un contratto di conto corrente bancario ordinario che riportava “il tasso debitore
4 annuo per scoperto di conto” ed il “tasso di mora nominale annuo”, non prevedendo di per sé l'utilizzo di somme oltre la disponibilità di conto. Con la firma del predetto contratto, secondo il Tribunale, parte opponente aveva accettato l'addebito delle spese e delle commissioni indicate nel prospetto del documento di sintesi allegato al contratto, nonché lo ius variandi unilaterale da parte della Il Tribunale faceva presente che, dall'esame degli CP_1
estratti conto, risultava, inoltre, l'avvenuta comunicazione delle variazioni relative ai costi delle commissioni e il Tribunale citava gli estratti conto al
31.03.2014 ed al 31.03.2012 del conto n. 901829-9.
Il Tribunale spiegava, inoltre, che la sussistenza del rapporto di anticipi su fatture di cui al conto corrente n. 009 42901829 – 4, chiariva gli addebiti relativi ad un conto differente da quello ordinario. Al riguardo rappresentava che, negli estratti del conto anticipi, erano “riportate le operazioni di giroconto lamentate nell'opposizione, in quanto “in quello al 30 settembre
2015 l'importo di euro 1.522,29 è stato girato al conto ordinario;
il giro competenze di euro 1.039,79 risulta dall' estratto conto anticipi al
31.12.2015 e l'importo di euro 32,00 è evidenziato sull'estratto conto anticipi al 30 giugno 2016”.
La sussistenza del conto anticipi giustificava, secondo il Tribunale “anche le commissioni per messa a disposizione fondi di euro 1.303,19 di cui euro
471,23 al 2 ottobre 2015; euro 504,10 al 4 gennaio 2016 ; euro 327,86 all'1 aprile 2016”.
Al riguardo, osservava il Tribunale, “l'applicazione in adeguamento della commissione disponibilità fondi - in luogo della C.M.S. pari allo 0,500% pattuita con il contratto di conto corrente ma mai addebitata negli estratti conto prodotti in fase monitoria, come riconosciuto nella perizia allegata all'atto di citazione – non richiedeva una specifica pattuizione scritta, essendo sufficiente una proposta di variazione unilaterale ex art. 118 T.U.B.
(art. 2 bis decreto legge 185/ 2008 conv, in L.2009 n. 2 ; art. 117 bis introdotto con legge 214/ 2011. v. in tal senso T. Brescia 21.11.2020 n.
2350)” Il Tribunale segnalava, quindi, che l'adeguamento si poteva ricavare
5 in calce agli estratti del conto anticipi su fatture e indicava gli estratti conto anticipi su fatture n. 009 – 42901829- 4 30 giugno 2009 e 31 marzo 2012 in atti, in ordine ai quali nulla era stato specificamente contestato.
Con riguardo alla contestazione di usura relativamente al terzo trimestre del
2016, la riteneva infondata, in quanto, ai fini della verifica della usurarietà degli interessi di mora, non poteva essere utilizzato come parametro sic et simpliciter il tasso soglia, stabilito per gli interessi corrispettivi, dovendosi invece ricorrere al tasso della maggiorazione media adottato nel mercato a titolo di interesse moratorio medio, come statisticamente riportato nei decreti ministeriali di cui alla L. 1996 n. 108 art. 1 c.
2. Secondo il Tribunale, quindi, in aderenza a quanto ritenuto dalla Corte di cassazione, la formula da utilizzare per verificare l'usurarietà del tasso di mora era la seguente:
T.E.G.M. + tasso di maggiorazione media statisticamente rilevata a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia per i casi di ritardato pagamento ed indicato nei D.M. ) x 1,25+ 4 e pertanto, “utilizzando gli elementi offerti dalla difesa di parte opponente e cioè un tasso soglia del 15,760% e applicando la suddetta formula, il tasso di mora - soglia risultante” si poneva “molto al di sopra del prospettato T.E.G. applicato del 16,406%” e doveva, quindi, escludersi l'ipotesi usuraria contestata.
Con riguardo al contratto di mutuo fondiario, il Tribunale dopo aver contraddetto la censura di carenza documentale affermata da parte opponente, riteneva che l'eccezione di usura genetica fosse infondata sulla base delle argomentazioni sopra indicate.
Ed infatti, spiegava il Tribunale, i dati offerti dalla difesa di parte opponente e cioè un tasso soglia pari all' 8,5750 %,, “tenendosi conto della maggiorazione statisticamente rilevata pari a 2,1 punti percentuali ( v. art.
3 c. 3 del D.M. 26 marzo 2012 ex L 1996 n. 108 art. 2 c. 1) e dell' aumento di un quarto dei tassi medi, al quale si aggiungono ulteriori 4 punti percentuali come da formula sopra descritta, il risultato darebbe luogo ad un tasso mora – soglia usuraria sensibilmente più alto rispetto a quello che da parte opponente prospetta come pattuito inter partes e pari al 10,894%”.
6 Con riguardo alle deduzioni per cui il tasso usurario sarebbe determinato aggiungendo anche il costo relativo alla clausola di estinzione anticipata pari allo 0,75% e il T.A.E.G sarebbe indeterminato, osservava, innanzitutto che la pattuizione di una percentuale a titolo di estinzione anticipata, riguarda una fase successiva ed eventuale del rapporto, cioè la sua risoluzione anzitempo, ed è diretta ad indennizzare la parte mutuante della perdita del lucro derivante dalla mancata corresponsione degli interessi originariamente pianificati.
Essa, pertanto, doveva essere esclusa dalla determinazione del T.A.E.G.
CONSORZIO RANIERI Pt_1 Controparte_3 Parte_2
proponevano appello, affidandosi a un unico motivo, suddiviso in autonome censure.
Si costituiva Controparte_4
chiedendo il rigetto dell'appello.
[...]
All'udienza del 5 maggio 2021, celebratasi in modalità cartolari, la Corte, rigettata l'istanza di sospensiva, rinviava, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 16 ottobre 2024.
A tale udienza, anch'essa celebratasi in modalità cartolari, solamente parte appellata precisava le conclusioni e la Corte, assegnati i termini per comparse e repliche, poneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte appellante deduce, innanzitutto, la nullità della sentenza impugnata, in quanto decisa da un giudice onorario, nonostante il valore della causa fosse superiore a 50.000,00 euro e, quindi, in contrasto a quanto stabilito dall'art. 10 comma 12 D.lvo 116/2017. La sentenza impugnata sarebbe stata, quindi, pronunciata da un giudice diverso da quello precostituito per legge.
Il motivo è infondato, in quanto la disciplina, di legge e tabellare, in materia di attribuzioni dei giudici onorari di tribunale non preclude che a essi siano affidate cause di particolare rilevanza economica, ossia eccedenti un determinato limite di valore, in quanto la possibilità di delega della trattazione delle cause è esclusa con riferimento ad ambiti ben delimitati, per
7 ragione di materia ma non di valore della controversia. Cass.
Sez. 3 - , Ordinanza n. 30898 del 03/12/2024 (Rv. 673242 - 02).
Nel merito, l'appellante sosteneva che la sentenza avrebbe dovuto essere
“modificata nel senso dell'accoglimento della eccezione di nullità del contratto di conto corrente n. 9 – 901829 per mancata consegna della lettera di apertura conto al cliente”.
Il motivo relativo alla mancata consegna del contratto di apertura di conto corrente da parte della banca, oltre che smentito documentalmente, è comunque infondato, atteso che in materia di contratti bancari, la omessa sottoscrizione del documento da parte dell'istituto di credito non determina la nullità del contratto per difetto della forma scritta, prevista dall'art. 117, comma 3, del d. lgs. n. 385 del 1993. Il requisito formale, infatti, non deve essere inteso in senso strutturale, bensì funzionale, in quanto posto a garanzia della più ampia conoscenza, da parte del cliente, del contratto predisposto dalla banca, la cui mancata sottoscrizione è dunque priva di rilievo, in presenza di comportamenti concludenti dell'istituto di credito idonei a dimostrare la sua volontà di avvalersi di quel contratto. Cass.
Sez. 1 - , Ordinanza n. 16070 del 18/06/2018 (Rv. 649476 - 01).
Il motivo è, inoltre, smentito documentalmente, in quanto, in calce al contratto, è testualmente scritto: “dichiariamo di aver ricevuto un esemplare del seguente contratto con il relativo documento di sintesi e approviamo specificatamente le seguenti clausole e condizioni: Norme che regolano i conti… ”, con apposti timbro e firma di . Parte_1
L'appellante, sosteneva, altresì, che avrebbe dovuto essere accertata la carenza documentale segnalata dagli opponenti. Secondo gli appellanti, sarebbe stato lo stesso Tribunale ad affermare che l'appellata non aveva prodotto gli estratti conto dal 1 aprile 2008 al 31 agosto 2010.
Non sarebbe stata, inoltre, prodotta la documentazione del conteggio delle competenze dall'8 aprile 2008 al 31 maggio 2015 e neppure gli estratti conto del mese di febbraio 2012 e di agosto 2010.
Il motivo è infondato, in quanto il Tribunale, contrariamente a quanto
8 ritenuto, ha testualmente dato atto che “Parimenti priva di fondamento è da ritenersi l'eccepita carenza documentale. Parte opposta con la comparsa di costituzione ha assolto all'onere probatorio producendo gli estratti conto precedenti al 2015, sin dalla costituzione del rapporto. Unitamente alla memoria ex art. 183 c. 5 n. 2 ha poi depositato – diversamente da quanto sostenuto da parte opponente anche in comparsa conclusionale - gli estratti conto al 31 agosto 2010 ed al 29 febbraio 2012 con le liquidazioni periodiche. La ha altresì Controparte_1
integrato la documentazione già prodotta con gli estratti conto relativi all'ulteriore conto anticipi su fatture con mandato all'incasso n. 009
42901829 – 4 e le risultanze di tali documenti non sono state specificamente contestate dalla parte avversa”.
In ogni caso da una verifica della documentazione prodotta dall'appellante in primo grado e riprodotta in questo grado, risulta che gli estratti conto al
31.10.2008 e al 28.2.2012, unitamente alle liquidazioni periodiche, sono stati prodotti con la memoria 183 comma 6 n. 2 c.p.c.
Nessuna eccezione veniva sollevata sul punto dagli opponenti all'udienza successiva.
La carenza documentale denunciata da parte appellante non sussiste.
Gli appellanti censuravano, altresì, la sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto che il contratto dedotto in giudizio fosse “un conto corrente bancario ordinario” riportante “il tasso debitore annuo per scoperto di conto” ed il “tasso di mora nominale annuo”, non prevedendo, di per sé,
l'utilizzo di somme oltre la disponibilità di conto” e nella parte in cui il
Tribunale aveva ritenuto che, “con la firma del contratto di conto corrente ordinario, parte opponente avrebbe altresì accettato l'addebito delle spese e delle commissioni indicate nel prospetto nel documento di sintesi allegato al contratto, nonché lo ius variandi unilaterale da parte della . CP_1
Al riguardo sosteneva che il contratto era nullo, non essendo mai stata consegnata copia della lettera di apertura di conto corrente né tanto meno il documento di sintesi allegato al contratto.
9 Il motivo è infondato per le motivazioni già esposte in merito alla non necessità di consegna del contratto sottoscritto dalla banca e comunque dalla prova, nel caso di specie, che il contratto e il documento di sintesi furono, in effetti, consegnati. Come ritenuto dal Tribunale, inoltre, il contratto azionato in sede monitoria era un contratto di conto corrente bancario ordinario che riportava “il tasso debitore annuo per scoperto di conto” ed il “ tasso di mora nominale annuo”, non prevedendo di per sé l'utilizzo di somme oltre la disponibilità di conto”.
Il motivo è, quindi, infondato.
Gli appellanti censuravano, inoltre, il capo della sentenza con cui il Tribunale aveva escluso l'esistenza di usura per avere applicato la formula sopra trascritta, in quanto l'applicazione di ulteriori quattro punti percentuali sarebbe “certamente illogica e irragionevole”. Rappresentavano che sarebbero stati applicati “diversi importi per i quali non vi è chiarezza né specificità”. Deve al riguardo dirsi che a pagina 15 dell'atto di appello, gli appellanti non specificavano se la censura si riferisse al capo della sentenza che aveva escluso l'usura nel terzo trimestre 2016 relativamente al conto corrente oppure a quello che aveva escluso l'usura genetica in relazione al mutuo fondiario. Considerato, tuttavia, che gli appellanti, a pagina 4, individuavano, tra i capi della sentenza impugnata, anche quello che ha escluso l'usura del terzo trimestre del 2016 e che, alle pagine 18 e ss, svolgevano analoghe censure relativamente al capo della sentenza che ha escluso l'usura genetica, deve ritenersi che il motivo di impugnazione sopra sintetizzato sia riferito al capo della sentenza che ha escluso l'usura relativamente al rapporto di conto corrente, limitatamente al terzo trimestre
2016.
Va a questo punto osservato che parte appellante non ha dedotto che il superamento del tasso soglia sarebbe avvenuto per l'indebito esercizio dello ius variandi da parte dell'appellata.
Ed infatti gli appellanti hanno affermato che “non sussiste alcuna prova in atti dell'avvenuta consegna all'odierno appellante della copia del contratto
10 di apertura del conto n. 901829-9 né del documento di sintesi né dello ius variandi unilaterale da parte della . CP_1
Assumono, in particolare, gli appellanti, che la commissione di messa a disposizione fondi sarebbe avvenuta senza che fosse provato il legittimo esercizio dello ius variandi da parte della CP_1
Come si è già visto, il Tribunale ha, sul punto, statuito che “l'applicazione in adeguamento della commissione disponibilità fondi - in luogo della C.M.S. pari allo 0,500% pattuita con il contratto di conto corrente ma mai addebitata negli estratti conto prodotti in fase monitoria, come riconosciuto nella perizia allegata all'atto di citazione – non richiedeva una specifica pattuizione scritta, essendo sufficiente una proposta di variazione unilaterale ex art. 118 T.U.B. (art. 2 bis decreto legge 185/ 2008 conv, in L.2009 n. 2 ; art. 117 bis introdotto con legge 214/ 2011. v. in tal senso T. Brescia
21.11.2020 n. 2350) e che “l'adeguamento si poteva ricavare in calce agli estratti del conto anticipi su fatture e indicava gli estratti conto anticipi su fatture n. 009 – 42901829- 4 30 giugno 2009 e 31 marzo 2012 in atti, in ordine ai quali nulla era stato specificamente contestato”.
Ebbene dalla lettura di tali estratti conto, ed in particolare da quello al 31 marzo 2012, astrattamente rilevante quanto all'introduzione della commissione messa a disposizione fondi, risulta che la ha richiamato CP_1
una lettera precedentemente inviata, ma non prodotta in causa, con cui sarebbe stata comunicata la modifica unilaterale del contratto.
La mancata produzione di tale lettera impedisce, quindi, di ritenere correttamente esercitato lo ius variandi.
Conseguentemente la somma di euro 1.303,19 euro, indicata nella perizia di parte, come somma addebitata a titolo di commissione messa a disposizione fondi, e di cui è stata allegata la mancata pattuizione, dovrà essere detratta dalla somma complessivamente dovuta alla banca. Ed infatti la non ha CP_1
contestato né la quantificazione della somma né la relativa causale.
Come ulteriore conseguenza di quanto appena ritenuto, l'usura asseritamente verificatasi nel terzo trimestre del 2016 è definibile come usura sopravvenuta,
11 in quanto non determinata dalla modifica pattizia o unilaterale del contratto originariamente stipulato.
Va a questo riguardo ricordato che anche con riferimento ai contratti di conto corrente, secondo il costante orientamento di questa Corte, può trovare applicazione il principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite nella citata sentenza n. 24675/2017 e che qui nuovamente si riporta: < degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula;
né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto>>.
A confutazione della tesi secondo cui l'affermazione della Cassazione dell'irrilevanza dell'usura sopravvenuta sarebbe valevole solo per il mutuo e non anche per il conto corrente o per l'apertura di credito in c/c, in ragione del carattere dinamico di tali rapporti, vale il richiamo all'interpretazione autentica di cui all'art.1, 1° comma, decreto legge 29/12/2000 n.394, convertito con modificazioni in legge 28/02/2001 n.24, il quale, com'è noto, stabilisce che << Ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento.>>: la norma, che non può ritenersi riferita al solo contratto di mutuo (così come non lo è quella del secondo comma dell'art.1815 cc dalla stessa autenticamente interpretata) pone chiaramente il principio della rilevanza, ai fini del superamento del
12 TSU, del saggio di interesse così come risultante al momento della relativa pattuizione.
Il motivo relativo alla sussistenza dell'usura, quanto al conto corrente, nel terzo trimestre 2016 è, quindi, infondato.
Parte appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui, in relazione al mutuo fondiario, non ha ritenuto sussistente l'usura genetica.
Va, innanzitutto ricordato che “In tema di usura bancaria, ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi, sicché è necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni dell'art. 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996 e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento.”
Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 31615 del 04/11/2021 (Rv. 662738 - 01).
Ebbene il DM 26/6/2012, con il quale il Ministero dell'Economia e delle
Finanze ha pubblicato i tassi effettivi globali medi ai sensi della legge 7 marzo 1996 n. 108, all'art. 4 ha dato atto che “l'indagine statistica condotta nel 2002 a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi ha rilevato che…….la maggiorazione stabilita contrattualmente per
i casi da ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali”
Nel caso di specie, quindi, il “tasso soglia di mora” si determina sommando al T.E.G.M. il valore del 2,1 %, il tutto maggiorato di 1/4 + ulteriori 4 punti percentuali ex art. 2, comma 4, L. 108/1996 ut modificato dal D.L. 13 maggio
2011 n. 70 convertito con modificazioni in L. 12 luglio 2011. La formula per determinare il tasso soglia corrispondente è, quindi, la seguente: (T.E.G.M.
+ 2,1) x 1,25 + 4, come esattamente rilevato dal Tribunale.
Ciò posto, il T.e.g.m. dei mutui a tasso variabile, come quello oggetto di
13 causa, nel secondo trimestre del 2012, ossia quello in cui è stato concluso il contratto di mutuo fondiario, era pari al 3,66%. Dall'applicazione della formula sopra indicata, risulta che il tasso soglia, per gli interessi di mora, era pari all'11,20%.
Ebbene gli interessi moratori pattuiti in sede di contratto erano pari a quattro punti percentuali in più rispetto agli interessi corrispettivi che, al momento della stipula, erano pari al 6,8948%.
Il tasso di mora pattuito era quindi pari al 10,8948% che, quindi, è inferiore al tasso soglia come sopra accertato.
Contrariamente a quanto ritiene parte appellante, non possono essere tenuti in considerazione, ai fine della determinazione del tasso di mora in concreto pattuito, “le commissioni di istruttoria e di incasso rata”, in quanto estranee all'ambito applicativo dell'interesse di mora.
Il motivo è, quindi, infondato.
Conclusivamente, tenuto conto che è stato rilevato, conformemente alla deduzione di parte appellante, il mancato esercizio dello ius variandi in relazione alla commissione messa a disposizione fondi e che la non ha CP_1
contestato la somma indicata, per tale causale, dagli appellanti, la stessa va detratta da quella accertata con il decreto ingiuntivo opposto.
Conseguentemente il decreto ingiuntivo opposto va revocato e gli appellanti vanno condannati, in solido tra loro, a corrispondere all'appellata la somma di euro 454.974,23 (455.977,42 – 1.303,19), oltre agli interessi come indicati nel decreto ingiuntivo opposto.
Vanno a questo punto regolate le spese di lite.
Tenuto conto dell'esito complessivo del gravame, ritiene la Corte che le spese di lite debbano essere compensate nella misura di un quinto, con condanna degli appellanti, in solido tra loro, a corrispondere all'appellata i residui quattro quinti, come liquidati in dispositivo, tenuto conto dei criteri e dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. modd., avuto riguardo allo scaglione 260.001-500.000 euro e ai parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria e minimi per quella di trattazione istruttoria,
14 tenuto conto dell'attività concretamente svolta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede: in parziale accoglimento dell'appello e riforma della sentenza del Tribunale di Brescia n. 2659/2020, pubblicata il 23.12.2020, revoca il decreto ingiuntivo n. 5051/2016 del Tribunale di Brescia e condanna gli appellanti, in solido tra loro a corrispondere all'appellata la somma di euro 454.974,23, oltre agli interessi come determinati nel decreto ingiuntivo appena indicato.
Compensa le spese di lite per un quinto e condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento, a favore dell'appellata, dei residui quattro quinti delle spese stesse, che si liquidano per l'intero per il primo grado come in sentenza e per il presente grado d'appello in € 3.511,20 per la “fase di studio”, €
2.065,00 per la “fase introduttiva”, € 2.352,00 per la fase di trattazione - istruttoria ed € 5.831,20 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 23 aprile 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Michele Stagno dott. Giuseppe Magnoli
15
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: R. Gen. N. 113/21
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere
Dott. Michele Stagno Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 113/21 R.G. promossa con atto di citazione e posta in decisione all'udienza collegiale del 16/10/2024
d a
, Parte_1 Parte_2 Pt_3
OGGETTO:
con il patrocinio dell'avv. PRESTIFILIPPI ANNA Pt_4
Bancari (deposito APPELLANTE bancario, cassetta di c o n t r o sicurezza, apertura di Controparte_1 credito bancario) con il patrocinio dell'avv. BETTONI GIACOMO e CP_2 dall'avv. BETTONI ANITA
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia in data n.2659/2020, pubblicata il 23.12.2020.
CONCLUSIONI
Dell'appellante:
1) In via preliminare, concedere la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata e, conseguentemente, del decreto ingiuntivo n.
5051/2016 emesso dal Tribunale di Brescia, per i motivi esposti in narrativa, ai sensi degli artt. 351, comma 2, e 283 c.p.c.;
2) In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in
1 narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.
2659/2020 emessa dal Tribunale di Brescia, Giudice Onorario dott.ssa
Emanuela Maggiore, nell'ambito del giudizio r.g.n. 16719/2016, pubblicata il 23.12.2020, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
“1) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: previa revoca ovvero sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto
Dichiarare nullo e/o invalido e/o inammissibile il decreto ingiuntivo opposto n. 5051/2016, emesso nei confronti del e dei Parte_1
fideiussori e , e, conseguentemente, Controparte_3 Parte_2
revocare lo stesso in ragione di tutti i motivi esposti in narrativa (nullità, usura, violazione artt. 116 e 117 T.U.B.);
- Accertare e dichiarare la nullità e/o invalidità e/o inefficacia del contratto di conto corrente n. 9/901829/9 e delle linee di credito a questo collegate per tutte i motivi specificati in narrativa;
- Accertare e dichiarare la nullità e/o invalidità e/o inefficacia del mutuo fondiario n. 9/9712 per tutti i motivi specificati in narrativa (usura);
- Accertare e dichiarare che, per le ragioni esposte in narrativa, anche di natura compensatoria, le somme richieste in decreto ingiuntivo non sono dovute, in relazione a tutto quanto esposto e dedotto in atti, anche mediante idonea consulenza tecnica d'ufficio che individui e verifichi i parametri economico finanziari normativi ed i criteri contabili, sulla base della documentazione prodotta e da prodursi dalla banca opposta, con riferimento al rapporto di conto corrente, al mutuo fondiario ed alle fideiussioni di cui è causa.
- Accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o invalidità delle fideiussioni rilasciate dai garanti, odierni opponenti, per le ragioni esposte in narrativa;
- Accertare e dichiarare, conseguentemente, che nulla è dovuto dai fideiussori.”
3) In via istruttoria, disporre Consulenza Tecnica d'Ufficio tecnico- contabile, volta a confermare l'esistenza di vizi contrattuali eccepiti e
2 comprovati dalla scrivente difesa nei precedenti scritti difensivi e negli elaborati peritali, afferenti il conto corrente 9-901829 (nullità contrattuale, mancanza prova del saldo iniziale, assenza tassi debitori entro e fuori fido, spese non contrattualizzate/indefinite, assenza tasso debitore del conto corrente, ingiustificato addebito di importi relativi ad altro conto corrente, anatocismo illegittimo, usura) ed il mutuo fondiario n.9-90712 (usura, indeterminatezza TAEG), intestati al , e, quindi, a Parte_1
ristabilire la correttezza dei saldi contabili. 4) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre iva e cpa come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Dell'appellato:
Rigettarsi l'impugnazione ed ogni domanda svolta dagli appellanti con l'integrale conferma della Sentenza impugnata. Spese rifuse con condanna di controparte al risarcimento ex art.96 c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, il in qualità di Parte_1
debitore principale ed i sigg.ri e Controparte_3 Pt_2
, quali fideiussori, proponevano opposizione avverso il decreto
[...]
ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, emesso, su istanza della
[...]
, dal Tribunale di Controparte_1
Brescia per l'importo complessivo di euro 455.977,42, di cui euro 170.493,44 quale saldo di conto corrente intestato al , oltre interessi legali di Parte_1
mora ex art. 1284 c. 4 cod. civ. dalla domanda, ed euro 285.483,98 con riguardo al saldo al 21 luglio 2016 del mutuo fondiario n. 9 – 90712, stipulato il 10 maggio 2012, oltre interessi convenzionali di mora dal 22 luglio 2016 e spese del procedimento monitorio.
A sostegno dell'opposizione, quanto al contratto di conto corrente, deducevano la mancanza di sottoscrizione da parte dell'istituto di credito,
l'insufficienza, a fini probatori del certificato ex art. 50 TUB;
la mancata produzione degli estratti conto per il periodo anteriore al 1 luglio 2015, con conseguente necessità di applicare il saldo zero.
3 Deducevano, inoltre e sulla scorta di una perizia di parte, l'applicazione di un tasso effettivo maggiore di quello pattuito, la mancata fissazione di un tasso di interesse debitore, l'addebito di importi non meglio definiti e non pattuiti;
la mancata produzione, da parte dell'istituto di credito, di documentazione inerente ai contratti di apertura di credito;
l'addebito di importi relativi a un conto differente da quello ordinario;
il superamento del tasso di usura nel secondo trimestre del 2016.
Con riguardo al mutuo fondiario, deducevano l'insufficienza probatoria del certificato ex art. 50 TUB, la presenza di usura genetica, mettendo in evidenza che il tasso di usura andava determinato, in via autonoma, anche in relazione ai tassi moratori, per i quali, nel caso di specie, era indicato un tasso pari al 10,894% (TAN + 4%). Secondo gli opponenti, posto che il tasso soglia, all'epoca della stipula del mutuo (maggio 2012), era pari all'8,575%, il tasso di mora era di per sé usurario. Aggiungendo, inoltre, le spese collegate all'erogazione del mutuo, il tasso di mora avrebbe raggiunto la percentuale dell'11,23%. Analogamente, considerando la clausola di estinzione anticipata, il tasso di mora sarebbe stato pari all'11,32%.
Veniva, inoltre, dedotta l'indeterminatezza del TAEG, in quanto quello inizialmente dichiarato (7,23%) era differente da quello applicato (7,32%).
La causa, dopo l'iniziale assegnazione a un giudice togato, venne assegnata a un giudice onorario che, quindi, emise la sentenza impugnata.
Con la sentenza 2659/2020, pubblicata il 23.12.2020, il Tribunale di Brescia rigettava l'opposizione, compensando le spese nella misura del 40% e condannando gli opponenti alla rifusione del residuo 60% a favore dell'opposta.
Il Tribunale, partendo dall'esame delle questioni relative al conto corrente, riteneva, innanzitutto, infondata l'eccezione relativa alla mancata sottoscrizione da parte della banca.
Con riguardo all'eccezione secondo cui non era stato previsto un tasso debitore, osservava che il contratto azionato in sede monitoria era un contratto di conto corrente bancario ordinario che riportava “il tasso debitore
4 annuo per scoperto di conto” ed il “tasso di mora nominale annuo”, non prevedendo di per sé l'utilizzo di somme oltre la disponibilità di conto. Con la firma del predetto contratto, secondo il Tribunale, parte opponente aveva accettato l'addebito delle spese e delle commissioni indicate nel prospetto del documento di sintesi allegato al contratto, nonché lo ius variandi unilaterale da parte della Il Tribunale faceva presente che, dall'esame degli CP_1
estratti conto, risultava, inoltre, l'avvenuta comunicazione delle variazioni relative ai costi delle commissioni e il Tribunale citava gli estratti conto al
31.03.2014 ed al 31.03.2012 del conto n. 901829-9.
Il Tribunale spiegava, inoltre, che la sussistenza del rapporto di anticipi su fatture di cui al conto corrente n. 009 42901829 – 4, chiariva gli addebiti relativi ad un conto differente da quello ordinario. Al riguardo rappresentava che, negli estratti del conto anticipi, erano “riportate le operazioni di giroconto lamentate nell'opposizione, in quanto “in quello al 30 settembre
2015 l'importo di euro 1.522,29 è stato girato al conto ordinario;
il giro competenze di euro 1.039,79 risulta dall' estratto conto anticipi al
31.12.2015 e l'importo di euro 32,00 è evidenziato sull'estratto conto anticipi al 30 giugno 2016”.
La sussistenza del conto anticipi giustificava, secondo il Tribunale “anche le commissioni per messa a disposizione fondi di euro 1.303,19 di cui euro
471,23 al 2 ottobre 2015; euro 504,10 al 4 gennaio 2016 ; euro 327,86 all'1 aprile 2016”.
Al riguardo, osservava il Tribunale, “l'applicazione in adeguamento della commissione disponibilità fondi - in luogo della C.M.S. pari allo 0,500% pattuita con il contratto di conto corrente ma mai addebitata negli estratti conto prodotti in fase monitoria, come riconosciuto nella perizia allegata all'atto di citazione – non richiedeva una specifica pattuizione scritta, essendo sufficiente una proposta di variazione unilaterale ex art. 118 T.U.B.
(art. 2 bis decreto legge 185/ 2008 conv, in L.2009 n. 2 ; art. 117 bis introdotto con legge 214/ 2011. v. in tal senso T. Brescia 21.11.2020 n.
2350)” Il Tribunale segnalava, quindi, che l'adeguamento si poteva ricavare
5 in calce agli estratti del conto anticipi su fatture e indicava gli estratti conto anticipi su fatture n. 009 – 42901829- 4 30 giugno 2009 e 31 marzo 2012 in atti, in ordine ai quali nulla era stato specificamente contestato.
Con riguardo alla contestazione di usura relativamente al terzo trimestre del
2016, la riteneva infondata, in quanto, ai fini della verifica della usurarietà degli interessi di mora, non poteva essere utilizzato come parametro sic et simpliciter il tasso soglia, stabilito per gli interessi corrispettivi, dovendosi invece ricorrere al tasso della maggiorazione media adottato nel mercato a titolo di interesse moratorio medio, come statisticamente riportato nei decreti ministeriali di cui alla L. 1996 n. 108 art. 1 c.
2. Secondo il Tribunale, quindi, in aderenza a quanto ritenuto dalla Corte di cassazione, la formula da utilizzare per verificare l'usurarietà del tasso di mora era la seguente:
T.E.G.M. + tasso di maggiorazione media statisticamente rilevata a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia per i casi di ritardato pagamento ed indicato nei D.M. ) x 1,25+ 4 e pertanto, “utilizzando gli elementi offerti dalla difesa di parte opponente e cioè un tasso soglia del 15,760% e applicando la suddetta formula, il tasso di mora - soglia risultante” si poneva “molto al di sopra del prospettato T.E.G. applicato del 16,406%” e doveva, quindi, escludersi l'ipotesi usuraria contestata.
Con riguardo al contratto di mutuo fondiario, il Tribunale dopo aver contraddetto la censura di carenza documentale affermata da parte opponente, riteneva che l'eccezione di usura genetica fosse infondata sulla base delle argomentazioni sopra indicate.
Ed infatti, spiegava il Tribunale, i dati offerti dalla difesa di parte opponente e cioè un tasso soglia pari all' 8,5750 %,, “tenendosi conto della maggiorazione statisticamente rilevata pari a 2,1 punti percentuali ( v. art.
3 c. 3 del D.M. 26 marzo 2012 ex L 1996 n. 108 art. 2 c. 1) e dell' aumento di un quarto dei tassi medi, al quale si aggiungono ulteriori 4 punti percentuali come da formula sopra descritta, il risultato darebbe luogo ad un tasso mora – soglia usuraria sensibilmente più alto rispetto a quello che da parte opponente prospetta come pattuito inter partes e pari al 10,894%”.
6 Con riguardo alle deduzioni per cui il tasso usurario sarebbe determinato aggiungendo anche il costo relativo alla clausola di estinzione anticipata pari allo 0,75% e il T.A.E.G sarebbe indeterminato, osservava, innanzitutto che la pattuizione di una percentuale a titolo di estinzione anticipata, riguarda una fase successiva ed eventuale del rapporto, cioè la sua risoluzione anzitempo, ed è diretta ad indennizzare la parte mutuante della perdita del lucro derivante dalla mancata corresponsione degli interessi originariamente pianificati.
Essa, pertanto, doveva essere esclusa dalla determinazione del T.A.E.G.
CONSORZIO RANIERI Pt_1 Controparte_3 Parte_2
proponevano appello, affidandosi a un unico motivo, suddiviso in autonome censure.
Si costituiva Controparte_4
chiedendo il rigetto dell'appello.
[...]
All'udienza del 5 maggio 2021, celebratasi in modalità cartolari, la Corte, rigettata l'istanza di sospensiva, rinviava, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 16 ottobre 2024.
A tale udienza, anch'essa celebratasi in modalità cartolari, solamente parte appellata precisava le conclusioni e la Corte, assegnati i termini per comparse e repliche, poneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte appellante deduce, innanzitutto, la nullità della sentenza impugnata, in quanto decisa da un giudice onorario, nonostante il valore della causa fosse superiore a 50.000,00 euro e, quindi, in contrasto a quanto stabilito dall'art. 10 comma 12 D.lvo 116/2017. La sentenza impugnata sarebbe stata, quindi, pronunciata da un giudice diverso da quello precostituito per legge.
Il motivo è infondato, in quanto la disciplina, di legge e tabellare, in materia di attribuzioni dei giudici onorari di tribunale non preclude che a essi siano affidate cause di particolare rilevanza economica, ossia eccedenti un determinato limite di valore, in quanto la possibilità di delega della trattazione delle cause è esclusa con riferimento ad ambiti ben delimitati, per
7 ragione di materia ma non di valore della controversia. Cass.
Sez. 3 - , Ordinanza n. 30898 del 03/12/2024 (Rv. 673242 - 02).
Nel merito, l'appellante sosteneva che la sentenza avrebbe dovuto essere
“modificata nel senso dell'accoglimento della eccezione di nullità del contratto di conto corrente n. 9 – 901829 per mancata consegna della lettera di apertura conto al cliente”.
Il motivo relativo alla mancata consegna del contratto di apertura di conto corrente da parte della banca, oltre che smentito documentalmente, è comunque infondato, atteso che in materia di contratti bancari, la omessa sottoscrizione del documento da parte dell'istituto di credito non determina la nullità del contratto per difetto della forma scritta, prevista dall'art. 117, comma 3, del d. lgs. n. 385 del 1993. Il requisito formale, infatti, non deve essere inteso in senso strutturale, bensì funzionale, in quanto posto a garanzia della più ampia conoscenza, da parte del cliente, del contratto predisposto dalla banca, la cui mancata sottoscrizione è dunque priva di rilievo, in presenza di comportamenti concludenti dell'istituto di credito idonei a dimostrare la sua volontà di avvalersi di quel contratto. Cass.
Sez. 1 - , Ordinanza n. 16070 del 18/06/2018 (Rv. 649476 - 01).
Il motivo è, inoltre, smentito documentalmente, in quanto, in calce al contratto, è testualmente scritto: “dichiariamo di aver ricevuto un esemplare del seguente contratto con il relativo documento di sintesi e approviamo specificatamente le seguenti clausole e condizioni: Norme che regolano i conti… ”, con apposti timbro e firma di . Parte_1
L'appellante, sosteneva, altresì, che avrebbe dovuto essere accertata la carenza documentale segnalata dagli opponenti. Secondo gli appellanti, sarebbe stato lo stesso Tribunale ad affermare che l'appellata non aveva prodotto gli estratti conto dal 1 aprile 2008 al 31 agosto 2010.
Non sarebbe stata, inoltre, prodotta la documentazione del conteggio delle competenze dall'8 aprile 2008 al 31 maggio 2015 e neppure gli estratti conto del mese di febbraio 2012 e di agosto 2010.
Il motivo è infondato, in quanto il Tribunale, contrariamente a quanto
8 ritenuto, ha testualmente dato atto che “Parimenti priva di fondamento è da ritenersi l'eccepita carenza documentale. Parte opposta con la comparsa di costituzione ha assolto all'onere probatorio producendo gli estratti conto precedenti al 2015, sin dalla costituzione del rapporto. Unitamente alla memoria ex art. 183 c. 5 n. 2 ha poi depositato – diversamente da quanto sostenuto da parte opponente anche in comparsa conclusionale - gli estratti conto al 31 agosto 2010 ed al 29 febbraio 2012 con le liquidazioni periodiche. La ha altresì Controparte_1
integrato la documentazione già prodotta con gli estratti conto relativi all'ulteriore conto anticipi su fatture con mandato all'incasso n. 009
42901829 – 4 e le risultanze di tali documenti non sono state specificamente contestate dalla parte avversa”.
In ogni caso da una verifica della documentazione prodotta dall'appellante in primo grado e riprodotta in questo grado, risulta che gli estratti conto al
31.10.2008 e al 28.2.2012, unitamente alle liquidazioni periodiche, sono stati prodotti con la memoria 183 comma 6 n. 2 c.p.c.
Nessuna eccezione veniva sollevata sul punto dagli opponenti all'udienza successiva.
La carenza documentale denunciata da parte appellante non sussiste.
Gli appellanti censuravano, altresì, la sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto che il contratto dedotto in giudizio fosse “un conto corrente bancario ordinario” riportante “il tasso debitore annuo per scoperto di conto” ed il “tasso di mora nominale annuo”, non prevedendo, di per sé,
l'utilizzo di somme oltre la disponibilità di conto” e nella parte in cui il
Tribunale aveva ritenuto che, “con la firma del contratto di conto corrente ordinario, parte opponente avrebbe altresì accettato l'addebito delle spese e delle commissioni indicate nel prospetto nel documento di sintesi allegato al contratto, nonché lo ius variandi unilaterale da parte della . CP_1
Al riguardo sosteneva che il contratto era nullo, non essendo mai stata consegnata copia della lettera di apertura di conto corrente né tanto meno il documento di sintesi allegato al contratto.
9 Il motivo è infondato per le motivazioni già esposte in merito alla non necessità di consegna del contratto sottoscritto dalla banca e comunque dalla prova, nel caso di specie, che il contratto e il documento di sintesi furono, in effetti, consegnati. Come ritenuto dal Tribunale, inoltre, il contratto azionato in sede monitoria era un contratto di conto corrente bancario ordinario che riportava “il tasso debitore annuo per scoperto di conto” ed il “ tasso di mora nominale annuo”, non prevedendo di per sé l'utilizzo di somme oltre la disponibilità di conto”.
Il motivo è, quindi, infondato.
Gli appellanti censuravano, inoltre, il capo della sentenza con cui il Tribunale aveva escluso l'esistenza di usura per avere applicato la formula sopra trascritta, in quanto l'applicazione di ulteriori quattro punti percentuali sarebbe “certamente illogica e irragionevole”. Rappresentavano che sarebbero stati applicati “diversi importi per i quali non vi è chiarezza né specificità”. Deve al riguardo dirsi che a pagina 15 dell'atto di appello, gli appellanti non specificavano se la censura si riferisse al capo della sentenza che aveva escluso l'usura nel terzo trimestre 2016 relativamente al conto corrente oppure a quello che aveva escluso l'usura genetica in relazione al mutuo fondiario. Considerato, tuttavia, che gli appellanti, a pagina 4, individuavano, tra i capi della sentenza impugnata, anche quello che ha escluso l'usura del terzo trimestre del 2016 e che, alle pagine 18 e ss, svolgevano analoghe censure relativamente al capo della sentenza che ha escluso l'usura genetica, deve ritenersi che il motivo di impugnazione sopra sintetizzato sia riferito al capo della sentenza che ha escluso l'usura relativamente al rapporto di conto corrente, limitatamente al terzo trimestre
2016.
Va a questo punto osservato che parte appellante non ha dedotto che il superamento del tasso soglia sarebbe avvenuto per l'indebito esercizio dello ius variandi da parte dell'appellata.
Ed infatti gli appellanti hanno affermato che “non sussiste alcuna prova in atti dell'avvenuta consegna all'odierno appellante della copia del contratto
10 di apertura del conto n. 901829-9 né del documento di sintesi né dello ius variandi unilaterale da parte della . CP_1
Assumono, in particolare, gli appellanti, che la commissione di messa a disposizione fondi sarebbe avvenuta senza che fosse provato il legittimo esercizio dello ius variandi da parte della CP_1
Come si è già visto, il Tribunale ha, sul punto, statuito che “l'applicazione in adeguamento della commissione disponibilità fondi - in luogo della C.M.S. pari allo 0,500% pattuita con il contratto di conto corrente ma mai addebitata negli estratti conto prodotti in fase monitoria, come riconosciuto nella perizia allegata all'atto di citazione – non richiedeva una specifica pattuizione scritta, essendo sufficiente una proposta di variazione unilaterale ex art. 118 T.U.B. (art. 2 bis decreto legge 185/ 2008 conv, in L.2009 n. 2 ; art. 117 bis introdotto con legge 214/ 2011. v. in tal senso T. Brescia
21.11.2020 n. 2350) e che “l'adeguamento si poteva ricavare in calce agli estratti del conto anticipi su fatture e indicava gli estratti conto anticipi su fatture n. 009 – 42901829- 4 30 giugno 2009 e 31 marzo 2012 in atti, in ordine ai quali nulla era stato specificamente contestato”.
Ebbene dalla lettura di tali estratti conto, ed in particolare da quello al 31 marzo 2012, astrattamente rilevante quanto all'introduzione della commissione messa a disposizione fondi, risulta che la ha richiamato CP_1
una lettera precedentemente inviata, ma non prodotta in causa, con cui sarebbe stata comunicata la modifica unilaterale del contratto.
La mancata produzione di tale lettera impedisce, quindi, di ritenere correttamente esercitato lo ius variandi.
Conseguentemente la somma di euro 1.303,19 euro, indicata nella perizia di parte, come somma addebitata a titolo di commissione messa a disposizione fondi, e di cui è stata allegata la mancata pattuizione, dovrà essere detratta dalla somma complessivamente dovuta alla banca. Ed infatti la non ha CP_1
contestato né la quantificazione della somma né la relativa causale.
Come ulteriore conseguenza di quanto appena ritenuto, l'usura asseritamente verificatasi nel terzo trimestre del 2016 è definibile come usura sopravvenuta,
11 in quanto non determinata dalla modifica pattizia o unilaterale del contratto originariamente stipulato.
Va a questo riguardo ricordato che anche con riferimento ai contratti di conto corrente, secondo il costante orientamento di questa Corte, può trovare applicazione il principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite nella citata sentenza n. 24675/2017 e che qui nuovamente si riporta: < degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula;
né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto>>.
A confutazione della tesi secondo cui l'affermazione della Cassazione dell'irrilevanza dell'usura sopravvenuta sarebbe valevole solo per il mutuo e non anche per il conto corrente o per l'apertura di credito in c/c, in ragione del carattere dinamico di tali rapporti, vale il richiamo all'interpretazione autentica di cui all'art.1, 1° comma, decreto legge 29/12/2000 n.394, convertito con modificazioni in legge 28/02/2001 n.24, il quale, com'è noto, stabilisce che << Ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento.>>: la norma, che non può ritenersi riferita al solo contratto di mutuo (così come non lo è quella del secondo comma dell'art.1815 cc dalla stessa autenticamente interpretata) pone chiaramente il principio della rilevanza, ai fini del superamento del
12 TSU, del saggio di interesse così come risultante al momento della relativa pattuizione.
Il motivo relativo alla sussistenza dell'usura, quanto al conto corrente, nel terzo trimestre 2016 è, quindi, infondato.
Parte appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui, in relazione al mutuo fondiario, non ha ritenuto sussistente l'usura genetica.
Va, innanzitutto ricordato che “In tema di usura bancaria, ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi, sicché è necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni dell'art. 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996 e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento.”
Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 31615 del 04/11/2021 (Rv. 662738 - 01).
Ebbene il DM 26/6/2012, con il quale il Ministero dell'Economia e delle
Finanze ha pubblicato i tassi effettivi globali medi ai sensi della legge 7 marzo 1996 n. 108, all'art. 4 ha dato atto che “l'indagine statistica condotta nel 2002 a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi ha rilevato che…….la maggiorazione stabilita contrattualmente per
i casi da ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali”
Nel caso di specie, quindi, il “tasso soglia di mora” si determina sommando al T.E.G.M. il valore del 2,1 %, il tutto maggiorato di 1/4 + ulteriori 4 punti percentuali ex art. 2, comma 4, L. 108/1996 ut modificato dal D.L. 13 maggio
2011 n. 70 convertito con modificazioni in L. 12 luglio 2011. La formula per determinare il tasso soglia corrispondente è, quindi, la seguente: (T.E.G.M.
+ 2,1) x 1,25 + 4, come esattamente rilevato dal Tribunale.
Ciò posto, il T.e.g.m. dei mutui a tasso variabile, come quello oggetto di
13 causa, nel secondo trimestre del 2012, ossia quello in cui è stato concluso il contratto di mutuo fondiario, era pari al 3,66%. Dall'applicazione della formula sopra indicata, risulta che il tasso soglia, per gli interessi di mora, era pari all'11,20%.
Ebbene gli interessi moratori pattuiti in sede di contratto erano pari a quattro punti percentuali in più rispetto agli interessi corrispettivi che, al momento della stipula, erano pari al 6,8948%.
Il tasso di mora pattuito era quindi pari al 10,8948% che, quindi, è inferiore al tasso soglia come sopra accertato.
Contrariamente a quanto ritiene parte appellante, non possono essere tenuti in considerazione, ai fine della determinazione del tasso di mora in concreto pattuito, “le commissioni di istruttoria e di incasso rata”, in quanto estranee all'ambito applicativo dell'interesse di mora.
Il motivo è, quindi, infondato.
Conclusivamente, tenuto conto che è stato rilevato, conformemente alla deduzione di parte appellante, il mancato esercizio dello ius variandi in relazione alla commissione messa a disposizione fondi e che la non ha CP_1
contestato la somma indicata, per tale causale, dagli appellanti, la stessa va detratta da quella accertata con il decreto ingiuntivo opposto.
Conseguentemente il decreto ingiuntivo opposto va revocato e gli appellanti vanno condannati, in solido tra loro, a corrispondere all'appellata la somma di euro 454.974,23 (455.977,42 – 1.303,19), oltre agli interessi come indicati nel decreto ingiuntivo opposto.
Vanno a questo punto regolate le spese di lite.
Tenuto conto dell'esito complessivo del gravame, ritiene la Corte che le spese di lite debbano essere compensate nella misura di un quinto, con condanna degli appellanti, in solido tra loro, a corrispondere all'appellata i residui quattro quinti, come liquidati in dispositivo, tenuto conto dei criteri e dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. modd., avuto riguardo allo scaglione 260.001-500.000 euro e ai parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria e minimi per quella di trattazione istruttoria,
14 tenuto conto dell'attività concretamente svolta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede: in parziale accoglimento dell'appello e riforma della sentenza del Tribunale di Brescia n. 2659/2020, pubblicata il 23.12.2020, revoca il decreto ingiuntivo n. 5051/2016 del Tribunale di Brescia e condanna gli appellanti, in solido tra loro a corrispondere all'appellata la somma di euro 454.974,23, oltre agli interessi come determinati nel decreto ingiuntivo appena indicato.
Compensa le spese di lite per un quinto e condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento, a favore dell'appellata, dei residui quattro quinti delle spese stesse, che si liquidano per l'intero per il primo grado come in sentenza e per il presente grado d'appello in € 3.511,20 per la “fase di studio”, €
2.065,00 per la “fase introduttiva”, € 2.352,00 per la fase di trattazione - istruttoria ed € 5.831,20 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 23 aprile 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Michele Stagno dott. Giuseppe Magnoli
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