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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 28/02/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Ferrari esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 428/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DE SALVO MARIA Parte_1 C.F._1 ENRICA e dell'avv. FERRARA LAURA, elettivamente domiciliato presso l0indirizzo pec dell'avv. De Salvo: Email_1 contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SICA SERGIO, elettivamente domiciliato presso CP_1 P.IVA_1 lo studio del difensore, sito in Rovigo, piazza Fratelli Cervi n. 5;
In punto a: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori di parte ricorrente chiedono e concludono:
“ 1) Accertarsi il diritto del ricorrente di ricevere dall'Istituto, con onere a carico del Fondo per il trattamento di fine rapporto, l'importo corrispondente al credito maturato a titolo di TFR non versato al fondo di previdenza complementare a mente del disposto di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 80/1992; 2) Condannarsi l' a pagare al signor e per lui al Fondo Previdenza Cooperativa, CP_1 Parte_1 per il titolo di cui al punto 1), la somma di € 5.832,42 o quelle diversa, maggiore o minore, somma che dovesse risultare di giustizia, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito al saldo effettivo;
3) Spese, diritti ed onorari rifusi da liquidarsi in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le spese e non riscosso onorari. ”
***
Il procuratore di parte chiede e conclude: CP_1
“La reiezione del ricorso perché infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite. ”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 5 Con ricorso depositato il 4 giugno 2024 , come sopra rappresentato, conveniva in Parte_1 giudizio l' per sentire accogliere le conclusioni indicate in epigrafe, a tal fine esponendo di avere CP_1 lavorato dal 7.5.1997 al 05.05.2015 alle dipendenze della , con Controparte_2
sede in Stienta (RO), via Del Commercio n. 90, dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Rovigo in data 24.05.2018, di essere stato ammesso al passivo del per la somma di € 13.411,86 a Parte_2 titolo di TFR rimasto in azienda ed € 4.715,68 a titolo di retribuzioni arretrate e crediti di lavoro diversi dalle indennità di fine rapporto ed escluso per € 5.444,93 per TFR destinato al Fondo di previdenza complementare in quanto già richiesto dal fondo Cooplavoro, ora Previdenza Cooperativa.
Proseguiva il ricorrente esponendo che, una volta acquisito da Previdenza Cooperativa il modello Pcc
Fond debitamente sottoscritto, egli aveva richiesto il 14.02.2023 al Fondo di garanzia presso la sede di Rovigo la liquidazione della posizione previdenziale complementare, ai sensi degli artt. 1 e 5 CP_1 del d.lgs. n. 80/92, ma l' , con nota del 24.1.2024, gli aveva comunicato che la domanda non CP_3
poteva essere accolta per “rapporto non cessato ma proseguito senza soluzione di continuità presso la ditta Apulia Co srl (C.F. ) per cessione ramo d'azienda il 1.10.2021 ex art. 2112 c.c.”: il P.IVA_2
ricorrente aveva proposto diversi tentativi di riesame della pratica, rappresentando l'irrilevanza dell'asserito passaggio alla ditta Apulia Co srl.
La domanda era stata respinta dall convenuto, che aveva evidenziato come il lavoratore fosse CP_3
transitato senza soluzione di continuità alla ditta Apulia CO srl e richiamato il messaggio dell'Istituto
Hermes n. 2272 del 14.06.2019 per cui “in caso di trasferimento d'azienda da parte di cedente in bonis il Fondo di garanzia può intervenire solo in caso di insolvenza del datore di lavoro cessionario, vale a dire dell'imprenditore che riveste la qualifica di datore di lavoro al momento in cui si verifica la cessazione del rapporto di lavoro” .
Il ricorrente chiedeva pertanto che il Tribunale accertasse il suo diritto di ottenere dall' il CP_1
pagamento delle quote destinate al Fondo di previdenza complementare – già peraltro corrisposte
CP_ dall' ai suoi colleghi di lavoro - sussistendo tutti i presupposti richiesti dalla legge per ottenere la liquidazione della prestazione.
Si costituiva ritualmente in giudizio l' , come sopra rappresentato, che resisteva al ricorso CP_1
rappresentando la conformità del rigetto della domanda attorea alla legge ed alla normativa secondaria,
e la causa veniva discussa all'odierna udienza mediante note scritte ex art. 127 ter c.p.c., per essere decisa come da dispositivo in calce, che veniva depositato su PCT unitamente alla presente motivazione.
pagina 2 di 5 Non essendo state sollevate questioni preliminari, va esaminato il merito del ricorso, che è infondato e va respinto, alla luce delle seguenti considerazioni, alle quali occorre premettere che l'art. 5 del D. Lgs
n. 80/1992 prevede quanto segue:
“Art. 5 Disposizioni in materia di previdenza complementare” 1. Contro il rischio derivante dall'omesso o insufficiente versamento da parte dei datori di lavoro sottoposti a una delle procedure di cui all'art. 1 dei contributi dovuti per forme di previdenza complementare di cui all'art.
9- bis del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 1 giugno 1991, n. 166, per prestazioni di vecchiaia, comprese quelle per i superstiti, è istituito presso l' un apposito Fondo di garanzia. Controparte_4
2. Nel caso in cui, a seguito dell'omesso o parziale versamento dei contributi di cui al comma 1 ad opera del datore di lavoro, non possa essere corrisposta la prestazione alla quale avrebbe avuto diritto, il lavoratore, ove il suo credito sia rimasto in tutto o in parte insoddisfatto in esito ad una delle procedure indicate al comma 1, può richiedere al Fondo di garanzia di integrare presso la gestione di previdenza complementare interessata i contributi risultanti omessi.
3. Il Fondo è surrogato di diritto al lavoratore per l'equivalente dei contributi omessi, versati a norma del comma 2. (..)”
Il meccanismo operativo del Fondo di Garanzia previsto da tale disposizione è lo stesso stabilito dall'art. 2 della legge n. 297/1982, e prevede come necessari i seguenti presupposti: a) l'insolvenza del datore di lavoro;
b) l'accertamento del credito nell'ambito della procedura concorsuale;
inoltre,
l'operare dell'art. 2112 c.c. fa sì che il datore di lavoro cessionario d'azienda sia solidalmente responsabile con il cedente per il pagamento delle retribuzioni maturate dal lavoratore nel periodo alle dipendenze del cedente.
La Suprema Corte, mutando il precedente orientamento, ha recentemente stabilito che in caso di cessione d'azienda assoggettata al regime di cui all'art. 2112 cod. civ. il datore di lavoro cedente rimane obbligato nei confronti del lavoratore suo dipendente, il cui rapporto prosegua con il datore di lavoro cessionario, per la quota di trattamento di fine rapporto maturata durante il periodo di rapporto con lui svolto e calcolato fino alla data del trasferimento d'azienda, mentre il datore di lavoro cessionario è obbligato per questa stessa quota soltanto in ragione e nei limiti del vincolo di solidarietà previsto dall'art. 2112 c.c., comma 2.
Quest'ultimo invece, quale datore di lavoro cessionario, è l'unico obbligato al trattamento di fine rapporto quanto alla quota maturata nel periodo del rapporto intercorso successivamente al trasferimento d'azienda"
In forza di tale più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, il lavoratore può rivolgersi indifferentemente al precedente datore di lavoro cedente o al successivo datore di lavoro cessionario per il soddisfacimento del credito relativo al pagamento della quota di TFR maturata nel periodo di lavoro alle dipendenze del cedente e dunque il Fondo di Garanzia è tenuto ad intervenire solo se il pagina 3 di 5 datore di lavoro cessionario, solidalmente obbligato al pagamento dei crediti lavorativi, sia insolvente, onerandosi il lavoratore di provare lo stato di insolvenza dell'impresa cessionaria.
Così ha statuito la Suprema Corte (Sezione Lavoro, sentenza n. 1861 del 21/01/2022):
“L'intervento del Fondo di Garanzia istituito presso l' per la corresponsione del t.f.r., nei casi di CP_1 insolvenza del datore di lavoro, configura un diritto del lavoratore ad una prestazione previdenziale distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore, diritto che si perfeziona al verificarsi dei presupposti previsti dall'art. 2, comma 1, della l. n. 297 del 1982. Pertanto, ai fini dell'agibilità della copertura assicurativa del Fondo di Garanzia nell'ambito della vicenda circolatoria dell'azienda, nel caso in cui la cessazione del rapporto sia avvenuta dopo la retrocessione dell'azienda dall'affittuario al concedente fallito, il datore di lavoro attuale insolvente, ai sensi del citato art. 2 della l. n. 297 del 1982, va individuato nel soggetto affittante retrocessionario poi fallito, dovendosi escludere - in ragione della predetta autonomia fra il credito vantato nei confronti del datore ed il diritto alla prestazione previdenziale - la configurabilità di una responsabilità solidale ai sensi dell'art. 2112 c.c. con il Fondo.”
In presenza dunque di un coobbligato solidale al pagamento del credito- da TFR ovvero, come nel caso di specie, derivante dalla omessa contribuzione complementare – l'intervento del Fondo di Garanzia, gravante sulla finanza pubblica, non troverebbe giustificazione, anche considerando che la prosecuzione del rapporto di lavoro, senza interruzione, alle dipendenze dell'azienda cessionaria, non rende azionabile, nei confronti dell'Istituto, il diritto vantato dalla ricorrente ad ottenere il pagamento del TFR maturato nei confronti del datore di lavoro cedente, in quanto il lavoratore avrebbe dovuto agire nei confronti della cessionaria solidalmente responsabile.
Nel caso di specie, il ricorrente risulta transitato senza soluzione di continuità dalla CP_5
CP_ alla prima del fallimento della non ha dedotto o provato di aver
[...] Controparte_6
azionato il credito vantato nei confronti della cessionaria, ed invero quest'ultima non risulta fallita, ma risulta ammessa al concordato pieno con continuità aziendale dal Tribunale di Venezia in data
12.11.2020, sicché deve negarsi l'applicabilità alla fattispecie della tutela prevista dall'art. 5 del D. Lgs
n. 80/1992.
A tale conclusione è giunta, in caso analogo a quello di cui qui si discute, la Corte d'Appello di
Brescia, il cui orientamento questo giudicante condivide e fa proprio, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., la quale nella sentenza n. 323 del 2023, ha così testualmente stabilito:
“(…) Ha quindi ragione l quando rileva che i presupposti rigorosi di accesso al Fondo di CP_1
garanzia, ancorati all'insolvenza di chi sia il datore di lavoro al momento della cessazione, e la peculiarità della fattispecie in esame, contraddistinta dalla pacifica prosecuzione del rapporto di lavoro con la cessionaria, senza soluzione di continuità, e ciò addirittura da prima dell'ammissione della cedente alla procedura concorsuale, impediscono, in tesi e sul piano dei principi generali,
l'accoglimento della domanda del lavoratore.(..)” pagina 4 di 5 Il ricorso va dunque rigettato.
Con riguardo all'attribuzione delle spese di lite, deve tenersi conto della novità della soluzione giuridica adottata dalla Suprema Corte e dal giudice d'Appello sopra ricordato, sicché appare opportuno disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa n. 428/2024 RG CL promossa da contro Parte_1
ogni diversa domanda, eccezione, difesa o istanza disattesa, così provvede: CP_1
1) Rigetta il ricorso;
2) Compensa le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Rovigo, in data 28 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Silvia Ferrari
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Ferrari esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 428/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DE SALVO MARIA Parte_1 C.F._1 ENRICA e dell'avv. FERRARA LAURA, elettivamente domiciliato presso l0indirizzo pec dell'avv. De Salvo: Email_1 contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SICA SERGIO, elettivamente domiciliato presso CP_1 P.IVA_1 lo studio del difensore, sito in Rovigo, piazza Fratelli Cervi n. 5;
In punto a: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori di parte ricorrente chiedono e concludono:
“ 1) Accertarsi il diritto del ricorrente di ricevere dall'Istituto, con onere a carico del Fondo per il trattamento di fine rapporto, l'importo corrispondente al credito maturato a titolo di TFR non versato al fondo di previdenza complementare a mente del disposto di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 80/1992; 2) Condannarsi l' a pagare al signor e per lui al Fondo Previdenza Cooperativa, CP_1 Parte_1 per il titolo di cui al punto 1), la somma di € 5.832,42 o quelle diversa, maggiore o minore, somma che dovesse risultare di giustizia, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito al saldo effettivo;
3) Spese, diritti ed onorari rifusi da liquidarsi in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le spese e non riscosso onorari. ”
***
Il procuratore di parte chiede e conclude: CP_1
“La reiezione del ricorso perché infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite. ”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 5 Con ricorso depositato il 4 giugno 2024 , come sopra rappresentato, conveniva in Parte_1 giudizio l' per sentire accogliere le conclusioni indicate in epigrafe, a tal fine esponendo di avere CP_1 lavorato dal 7.5.1997 al 05.05.2015 alle dipendenze della , con Controparte_2
sede in Stienta (RO), via Del Commercio n. 90, dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Rovigo in data 24.05.2018, di essere stato ammesso al passivo del per la somma di € 13.411,86 a Parte_2 titolo di TFR rimasto in azienda ed € 4.715,68 a titolo di retribuzioni arretrate e crediti di lavoro diversi dalle indennità di fine rapporto ed escluso per € 5.444,93 per TFR destinato al Fondo di previdenza complementare in quanto già richiesto dal fondo Cooplavoro, ora Previdenza Cooperativa.
Proseguiva il ricorrente esponendo che, una volta acquisito da Previdenza Cooperativa il modello Pcc
Fond debitamente sottoscritto, egli aveva richiesto il 14.02.2023 al Fondo di garanzia presso la sede di Rovigo la liquidazione della posizione previdenziale complementare, ai sensi degli artt. 1 e 5 CP_1 del d.lgs. n. 80/92, ma l' , con nota del 24.1.2024, gli aveva comunicato che la domanda non CP_3
poteva essere accolta per “rapporto non cessato ma proseguito senza soluzione di continuità presso la ditta Apulia Co srl (C.F. ) per cessione ramo d'azienda il 1.10.2021 ex art. 2112 c.c.”: il P.IVA_2
ricorrente aveva proposto diversi tentativi di riesame della pratica, rappresentando l'irrilevanza dell'asserito passaggio alla ditta Apulia Co srl.
La domanda era stata respinta dall convenuto, che aveva evidenziato come il lavoratore fosse CP_3
transitato senza soluzione di continuità alla ditta Apulia CO srl e richiamato il messaggio dell'Istituto
Hermes n. 2272 del 14.06.2019 per cui “in caso di trasferimento d'azienda da parte di cedente in bonis il Fondo di garanzia può intervenire solo in caso di insolvenza del datore di lavoro cessionario, vale a dire dell'imprenditore che riveste la qualifica di datore di lavoro al momento in cui si verifica la cessazione del rapporto di lavoro” .
Il ricorrente chiedeva pertanto che il Tribunale accertasse il suo diritto di ottenere dall' il CP_1
pagamento delle quote destinate al Fondo di previdenza complementare – già peraltro corrisposte
CP_ dall' ai suoi colleghi di lavoro - sussistendo tutti i presupposti richiesti dalla legge per ottenere la liquidazione della prestazione.
Si costituiva ritualmente in giudizio l' , come sopra rappresentato, che resisteva al ricorso CP_1
rappresentando la conformità del rigetto della domanda attorea alla legge ed alla normativa secondaria,
e la causa veniva discussa all'odierna udienza mediante note scritte ex art. 127 ter c.p.c., per essere decisa come da dispositivo in calce, che veniva depositato su PCT unitamente alla presente motivazione.
pagina 2 di 5 Non essendo state sollevate questioni preliminari, va esaminato il merito del ricorso, che è infondato e va respinto, alla luce delle seguenti considerazioni, alle quali occorre premettere che l'art. 5 del D. Lgs
n. 80/1992 prevede quanto segue:
“Art. 5 Disposizioni in materia di previdenza complementare” 1. Contro il rischio derivante dall'omesso o insufficiente versamento da parte dei datori di lavoro sottoposti a una delle procedure di cui all'art. 1 dei contributi dovuti per forme di previdenza complementare di cui all'art.
9- bis del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 1 giugno 1991, n. 166, per prestazioni di vecchiaia, comprese quelle per i superstiti, è istituito presso l' un apposito Fondo di garanzia. Controparte_4
2. Nel caso in cui, a seguito dell'omesso o parziale versamento dei contributi di cui al comma 1 ad opera del datore di lavoro, non possa essere corrisposta la prestazione alla quale avrebbe avuto diritto, il lavoratore, ove il suo credito sia rimasto in tutto o in parte insoddisfatto in esito ad una delle procedure indicate al comma 1, può richiedere al Fondo di garanzia di integrare presso la gestione di previdenza complementare interessata i contributi risultanti omessi.
3. Il Fondo è surrogato di diritto al lavoratore per l'equivalente dei contributi omessi, versati a norma del comma 2. (..)”
Il meccanismo operativo del Fondo di Garanzia previsto da tale disposizione è lo stesso stabilito dall'art. 2 della legge n. 297/1982, e prevede come necessari i seguenti presupposti: a) l'insolvenza del datore di lavoro;
b) l'accertamento del credito nell'ambito della procedura concorsuale;
inoltre,
l'operare dell'art. 2112 c.c. fa sì che il datore di lavoro cessionario d'azienda sia solidalmente responsabile con il cedente per il pagamento delle retribuzioni maturate dal lavoratore nel periodo alle dipendenze del cedente.
La Suprema Corte, mutando il precedente orientamento, ha recentemente stabilito che in caso di cessione d'azienda assoggettata al regime di cui all'art. 2112 cod. civ. il datore di lavoro cedente rimane obbligato nei confronti del lavoratore suo dipendente, il cui rapporto prosegua con il datore di lavoro cessionario, per la quota di trattamento di fine rapporto maturata durante il periodo di rapporto con lui svolto e calcolato fino alla data del trasferimento d'azienda, mentre il datore di lavoro cessionario è obbligato per questa stessa quota soltanto in ragione e nei limiti del vincolo di solidarietà previsto dall'art. 2112 c.c., comma 2.
Quest'ultimo invece, quale datore di lavoro cessionario, è l'unico obbligato al trattamento di fine rapporto quanto alla quota maturata nel periodo del rapporto intercorso successivamente al trasferimento d'azienda"
In forza di tale più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, il lavoratore può rivolgersi indifferentemente al precedente datore di lavoro cedente o al successivo datore di lavoro cessionario per il soddisfacimento del credito relativo al pagamento della quota di TFR maturata nel periodo di lavoro alle dipendenze del cedente e dunque il Fondo di Garanzia è tenuto ad intervenire solo se il pagina 3 di 5 datore di lavoro cessionario, solidalmente obbligato al pagamento dei crediti lavorativi, sia insolvente, onerandosi il lavoratore di provare lo stato di insolvenza dell'impresa cessionaria.
Così ha statuito la Suprema Corte (Sezione Lavoro, sentenza n. 1861 del 21/01/2022):
“L'intervento del Fondo di Garanzia istituito presso l' per la corresponsione del t.f.r., nei casi di CP_1 insolvenza del datore di lavoro, configura un diritto del lavoratore ad una prestazione previdenziale distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore, diritto che si perfeziona al verificarsi dei presupposti previsti dall'art. 2, comma 1, della l. n. 297 del 1982. Pertanto, ai fini dell'agibilità della copertura assicurativa del Fondo di Garanzia nell'ambito della vicenda circolatoria dell'azienda, nel caso in cui la cessazione del rapporto sia avvenuta dopo la retrocessione dell'azienda dall'affittuario al concedente fallito, il datore di lavoro attuale insolvente, ai sensi del citato art. 2 della l. n. 297 del 1982, va individuato nel soggetto affittante retrocessionario poi fallito, dovendosi escludere - in ragione della predetta autonomia fra il credito vantato nei confronti del datore ed il diritto alla prestazione previdenziale - la configurabilità di una responsabilità solidale ai sensi dell'art. 2112 c.c. con il Fondo.”
In presenza dunque di un coobbligato solidale al pagamento del credito- da TFR ovvero, come nel caso di specie, derivante dalla omessa contribuzione complementare – l'intervento del Fondo di Garanzia, gravante sulla finanza pubblica, non troverebbe giustificazione, anche considerando che la prosecuzione del rapporto di lavoro, senza interruzione, alle dipendenze dell'azienda cessionaria, non rende azionabile, nei confronti dell'Istituto, il diritto vantato dalla ricorrente ad ottenere il pagamento del TFR maturato nei confronti del datore di lavoro cedente, in quanto il lavoratore avrebbe dovuto agire nei confronti della cessionaria solidalmente responsabile.
Nel caso di specie, il ricorrente risulta transitato senza soluzione di continuità dalla CP_5
CP_ alla prima del fallimento della non ha dedotto o provato di aver
[...] Controparte_6
azionato il credito vantato nei confronti della cessionaria, ed invero quest'ultima non risulta fallita, ma risulta ammessa al concordato pieno con continuità aziendale dal Tribunale di Venezia in data
12.11.2020, sicché deve negarsi l'applicabilità alla fattispecie della tutela prevista dall'art. 5 del D. Lgs
n. 80/1992.
A tale conclusione è giunta, in caso analogo a quello di cui qui si discute, la Corte d'Appello di
Brescia, il cui orientamento questo giudicante condivide e fa proprio, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., la quale nella sentenza n. 323 del 2023, ha così testualmente stabilito:
“(…) Ha quindi ragione l quando rileva che i presupposti rigorosi di accesso al Fondo di CP_1
garanzia, ancorati all'insolvenza di chi sia il datore di lavoro al momento della cessazione, e la peculiarità della fattispecie in esame, contraddistinta dalla pacifica prosecuzione del rapporto di lavoro con la cessionaria, senza soluzione di continuità, e ciò addirittura da prima dell'ammissione della cedente alla procedura concorsuale, impediscono, in tesi e sul piano dei principi generali,
l'accoglimento della domanda del lavoratore.(..)” pagina 4 di 5 Il ricorso va dunque rigettato.
Con riguardo all'attribuzione delle spese di lite, deve tenersi conto della novità della soluzione giuridica adottata dalla Suprema Corte e dal giudice d'Appello sopra ricordato, sicché appare opportuno disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa n. 428/2024 RG CL promossa da contro Parte_1
ogni diversa domanda, eccezione, difesa o istanza disattesa, così provvede: CP_1
1) Rigetta il ricorso;
2) Compensa le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Rovigo, in data 28 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Silvia Ferrari
pagina 5 di 5