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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 18/04/2025, n. 2004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2004 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Lisa Micochero Presidente
dott. Alessandro Cabianca Giudice
dott. Matteo Del Vesco Giudice rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 1330/2024 R.G. promosso da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Mauro Chiariotti, elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Macerata, via
Lorenzoni n. 7;
RICORRENTE
contro
; Controparte_1
RESISTENTE- CONTUMACE
OGGETTO: revoca assegno mantenimento prole maggiorrene.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso depositato in data 22.01.2024 da nei confronti di Parte_1 [...]
avente ad oggetto l'istanza di modifica delle condizioni di cui al decreto del CP_1
Tribunale di Venezia pronunciato in data 19.11.2020 nell'ambito del procedimento iscritto al n. V.G. 1293/2020, in relazione alla richiesta di eliminazione del contributo al mantenimento della figlia maggiorenne nonché di riduzione del contributo al Per_1
mantenimento della figlia maggiorenne , è parzialmente fondato per le ragioni di Per_2
seguito evidenziate.
Occorre premettere che in forza del decreto sopra indicato l'odierno ricorrente è tenuto al pagamento, in favore della madre , a titolo di mantenimento della figlia Controparte_1
(all'epoca minore, oggi maggiorenne), della somma mensile di euro 400,00 mensili, Per_2
e a titolo di mantenimento della figlia della somma mensile di euro 200,00, oltre Per_1
rivalutazione annuale ISTAT, oltre alla quota di metà delle spese straordinarie nell'interesse della prole.
Il ricorrente, a fondamento della propria istanza, ha dedotto, in sintesi, che: a) rispetto all'epoca della pronuncia del decreto che ha regolamentato gli aspetti relativi all'affidamento e mantenimento della prole le sue condizioni economico-reddituali sono peggiorate;
b) in particolare, se nel 2020 ha beneficiato di redditi ed entrate pari ad oltre
28.000,00 euro annui, attualmente egli percepisce redditi complessivi annui pari al minor importo di 17.180,00 euro, come da dichiarazioni fiscali depositate in atti;
c) la figlia maggiorenne ha reperito una occupazione, svolgendo attività lavorativa presso un Per_1
noto bar di Venezia in località Rialto;
d) quanto all' altra figlia maggiorenne Per_2
l'importo versato a titolo di mantenimento risulta eccessivo rispetto ai bisogni della stessa;
e) a nulla sono valsi i tentativi di raggiungere un bonario accordo in ordine alle modifiche delle condizioni di mantenimento della prole con la controparte;
f) sussistono nel caso di specie i presupposti per disporre una modifica delle statuizioni di cui al decreto dell'intestato Tribunale sopra richiamato nei termini indicati nelle conclusioni dell'atto di ricorso.
La resistente, , non si è costituita in giudizio nonostante la regolarità Controparte_1
della notifica del ricorso ed è rimasta contumace.
All' esito dell'udienza di comparizione delle parti celebrata in data 07.05.2024 è stata fissata udienza per la rimessione della causa in decisione al 26.11.2024 con assegnazione dei termini di legge ex art. 473-bis.28 c.p.c. Quindi, all'udienza del 26.11.2024, parte ricorrente ha richiamato le conclusioni di cui al ricorso introduttivo e la causa è stata trattenuta in decisione al Collegio.
Il Pubblico Ministero è intervenuto con nota telematica del 03.03.2025 concludendo per l'accoglimento del ricorso.
Con riferimento alla situazione della figlia non ci si può esimere dall'evidenziare Per_1
che, benché l'obbligo del genitore di contribuire al mantenimento del figlio non cessi automaticamente con il raggiungimento della maggiore età dello stesso, essendo invece destinato a protrarsi qualora il figlio, divenuto maggiorenne, continui a dipendere dai genitori senza sua colpa, la giurisprudenza di legittimità – con orientamento al quale il
Collegio intende dare ulteriore continuità – ha affermato il principio di diritto secondo cui l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento ed alla percezione dell'assegno è sempre a carico del richiedente (cfr. in particolare Cass. n.
17183/2022; Cass. n. 30179/2024; Cass. n. 5177/2024).
Ai fini dell'accoglimento della domanda di riconoscimento di un assegno di mantenimento, così come del permanere dell'obbligo a fronte dell'istanza di revoca dello stesso da parte del genitore (come nel caso di specie), è onere del richiedente (il genitore che percepisce l'assegno e con cui il figlio vive o il figlio stesso) provare non solo la mancanza di indipendenza economica - precondizione del diritto preteso - ma anche di avere curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione, professionale o tecnica,
e di essersi con pari impegno attivato nella ricerca di un lavoro.
Ed invero, una volta raggiunta la maggiore età, deve presumersi l'idoneità al reddito che,
per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore (peraltro, la prova sarà tanto più lieve per il figlio, quanto più
prossima sia la sua età a quella di un recente maggiorenne;
di converso, la prova del diritto all'assegno di mantenimento sarà più gravosa, man mano che l'età del figlio aumenti, sino a configurare il "figlio adulto", in ragione del principio dell'autoresponsabilità, con riguardo alle scelte di vita fino a quel momento operate ed all'impegno profuso, nella ricerca, prima, di una sufficiente qualificazione professionale e, poi, di una utile collocazione lavorativa). Tale impostazione, come argomentato dalla Suprema Corte nelle pronunce richiamate (in particolare si veda Cass. n. 17183/2022), è coerente con il consolidato principio generale di prossimità o vicinanza della prova, secondo cui la ripartizione dell'onere probatorio deve tenere conto, oltre che della partizione della fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio riconducibile all'art. 24 Cost. ed al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova;
conseguentemente, ove i fatti possano essere noti solo ad una delle parti, ad essa compete l'onere della prova, pur negativa.
D'altro canto, i principi della funzione educativa del mantenimento e dell'autoresponsabilità circoscrivono, in capo al genitore, l'estensione dell'obbligo di contribuzione del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica per il tempo mediamente necessario al reperimento di un'occupazione da parte di questi, tenuto conto del dovere del medesimo di ricercare un lavoro contemperando, fra di loro, le sue aspirazioni astratte con il concreto mercato del lavoro, non essendo giustificabile nel
“figlio adulto” l'attesa ad ogni costo di un'occupazione necessariamente equivalente a quella desiderata” (così sempre Cass. n. 17183/2022).
Nel solco dei principi appena evidenziati è dirimente osservare che nessuna dimostrazione
è stata offerta dalla parte resistente (contumace e disinteressatasi al procedimento) in merito alla sussistenza delle condizioni che legittimano la figlia a continuare a Per_1
ricevere il mantenimento dal padre.
È appena sufficiente rilevare, per un verso, che è prossima a compiere il 25° anno Per_1
di età e, per altro verso, che il ricorrente ha allegato che la stessa presta regolare attività
lavorativa alle dipendenze di un bar situato a Venezia, sicché deve presumersi alla luce della giurisprudenza menzionata – e tenuto conto dell' assenza di elementi probatori che attestino la mancanza di indipendenza economica della ragazza – che siano venute meno le condizioni affinché possa essere riconosciuto il (perdurante) diritto della sig.ra a percepire l'assegno mensile di mantenimento posto a carico del ricorrente. CP_1
La domanda di revoca dell'assegno va pertanto accolta. Va invece respinta la richiesta di revisione dell'assegno di mantenimento dovuto per la seconda figlia pari alla somma mensile di euro 400,00 (oltre rivalutazione ISTAT). Per_2
Mette conto osservare che nell'atto di ricorso nulla è stato dedotto in ordine alla situazione personale di . Invero, non è dato sapere se la ragazza, che ha compiuto il 19° anno Per_2
di età, abbia concluso il proprio ciclo di studi, se frequenti corsi universitari o professionalizzanti ovvero se abbia già iniziato a svolgere una attività lavorativa.
In assenza pertanto della benché minima allegazione da parte del ricorrente è avviso del
Collegio che debba essere debitamente valorizzata la circostanza che non ha Per_2
ancora raggiunto un'età ragionevole che possa indurre a ritenere che la stessa sia in condizione di provvedere in modo autonomo alle proprie necessità, sicché deve presumersi la mancanza di indipendenza economica della stessa.
Tanto precisato, rileva il Tribunale che se è vero che dalle dichiarazioni fiscali depositate in atti emerge che all'epoca della pronuncia del decreto del Tribunale di cui viene chiesta in questa sede la modifica il ercepiva un reddito annuo complessivo (al lordo Parte_1
delle imposte) di euro 23.704,00, mentre negli anni successivi (2021 e 2022) egli ha percepito redditi annui totali pari rispettivamente ad euro 18.726,00 e ad euro 17.187,00, l'importo dovuto a titolo di contributo al mantenimento della figlia deve ritenersi comunque Per_2
congruo anche alla luce delle diminuite entrate reddituali, considerato che la variazione in pejus della situazione economico-complessiva è compensata dalla revoca dell'assegno di mantenimento che il predetto è obbligato a versare per la figlia Di qui Per_1
l'infondatezza della domanda svolta.
Per quanto concerne la regolamentazione delle spese di lite, le stesse vanno dichiarate interamente compensate tra le parti atteso l'accoglimento soltanto parziale del ricorso.
p.q.m.
il Tribunale di Venezia, definitivamente decidendo nella causa n. 1330/2024 R.G., a parziale modifica del decreto pronunciato nel procedimento iscritto al n. 1293/2020 V.G. in data
19.11.2020, tra e , così provvede: Parte_1 Controparte_1 -revoca l'obbligo previsto a carico di di provvedere al versamento, in Parte_1
favore di , dell'assegno mensile dovuto a titolo di mantenimento della Controparte_1
figlia maggiorenne Per_1
- rigetta la domanda del ricorrente di revisione dell'assegno mensile dovuto a titolo di mantenimento della figlia maggiorenne;
Per_2
-dichiara compensate le spese processuali.
Venezia, così deciso nella Camera di consiglio del 03.04.2025.
Il Giudice est.
dott. Matteo Del Vesco La Presidente
dott.ssa Lisa Micochero
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Lisa Micochero Presidente
dott. Alessandro Cabianca Giudice
dott. Matteo Del Vesco Giudice rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 1330/2024 R.G. promosso da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Mauro Chiariotti, elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Macerata, via
Lorenzoni n. 7;
RICORRENTE
contro
; Controparte_1
RESISTENTE- CONTUMACE
OGGETTO: revoca assegno mantenimento prole maggiorrene.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso depositato in data 22.01.2024 da nei confronti di Parte_1 [...]
avente ad oggetto l'istanza di modifica delle condizioni di cui al decreto del CP_1
Tribunale di Venezia pronunciato in data 19.11.2020 nell'ambito del procedimento iscritto al n. V.G. 1293/2020, in relazione alla richiesta di eliminazione del contributo al mantenimento della figlia maggiorenne nonché di riduzione del contributo al Per_1
mantenimento della figlia maggiorenne , è parzialmente fondato per le ragioni di Per_2
seguito evidenziate.
Occorre premettere che in forza del decreto sopra indicato l'odierno ricorrente è tenuto al pagamento, in favore della madre , a titolo di mantenimento della figlia Controparte_1
(all'epoca minore, oggi maggiorenne), della somma mensile di euro 400,00 mensili, Per_2
e a titolo di mantenimento della figlia della somma mensile di euro 200,00, oltre Per_1
rivalutazione annuale ISTAT, oltre alla quota di metà delle spese straordinarie nell'interesse della prole.
Il ricorrente, a fondamento della propria istanza, ha dedotto, in sintesi, che: a) rispetto all'epoca della pronuncia del decreto che ha regolamentato gli aspetti relativi all'affidamento e mantenimento della prole le sue condizioni economico-reddituali sono peggiorate;
b) in particolare, se nel 2020 ha beneficiato di redditi ed entrate pari ad oltre
28.000,00 euro annui, attualmente egli percepisce redditi complessivi annui pari al minor importo di 17.180,00 euro, come da dichiarazioni fiscali depositate in atti;
c) la figlia maggiorenne ha reperito una occupazione, svolgendo attività lavorativa presso un Per_1
noto bar di Venezia in località Rialto;
d) quanto all' altra figlia maggiorenne Per_2
l'importo versato a titolo di mantenimento risulta eccessivo rispetto ai bisogni della stessa;
e) a nulla sono valsi i tentativi di raggiungere un bonario accordo in ordine alle modifiche delle condizioni di mantenimento della prole con la controparte;
f) sussistono nel caso di specie i presupposti per disporre una modifica delle statuizioni di cui al decreto dell'intestato Tribunale sopra richiamato nei termini indicati nelle conclusioni dell'atto di ricorso.
La resistente, , non si è costituita in giudizio nonostante la regolarità Controparte_1
della notifica del ricorso ed è rimasta contumace.
All' esito dell'udienza di comparizione delle parti celebrata in data 07.05.2024 è stata fissata udienza per la rimessione della causa in decisione al 26.11.2024 con assegnazione dei termini di legge ex art. 473-bis.28 c.p.c. Quindi, all'udienza del 26.11.2024, parte ricorrente ha richiamato le conclusioni di cui al ricorso introduttivo e la causa è stata trattenuta in decisione al Collegio.
Il Pubblico Ministero è intervenuto con nota telematica del 03.03.2025 concludendo per l'accoglimento del ricorso.
Con riferimento alla situazione della figlia non ci si può esimere dall'evidenziare Per_1
che, benché l'obbligo del genitore di contribuire al mantenimento del figlio non cessi automaticamente con il raggiungimento della maggiore età dello stesso, essendo invece destinato a protrarsi qualora il figlio, divenuto maggiorenne, continui a dipendere dai genitori senza sua colpa, la giurisprudenza di legittimità – con orientamento al quale il
Collegio intende dare ulteriore continuità – ha affermato il principio di diritto secondo cui l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento ed alla percezione dell'assegno è sempre a carico del richiedente (cfr. in particolare Cass. n.
17183/2022; Cass. n. 30179/2024; Cass. n. 5177/2024).
Ai fini dell'accoglimento della domanda di riconoscimento di un assegno di mantenimento, così come del permanere dell'obbligo a fronte dell'istanza di revoca dello stesso da parte del genitore (come nel caso di specie), è onere del richiedente (il genitore che percepisce l'assegno e con cui il figlio vive o il figlio stesso) provare non solo la mancanza di indipendenza economica - precondizione del diritto preteso - ma anche di avere curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione, professionale o tecnica,
e di essersi con pari impegno attivato nella ricerca di un lavoro.
Ed invero, una volta raggiunta la maggiore età, deve presumersi l'idoneità al reddito che,
per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore (peraltro, la prova sarà tanto più lieve per il figlio, quanto più
prossima sia la sua età a quella di un recente maggiorenne;
di converso, la prova del diritto all'assegno di mantenimento sarà più gravosa, man mano che l'età del figlio aumenti, sino a configurare il "figlio adulto", in ragione del principio dell'autoresponsabilità, con riguardo alle scelte di vita fino a quel momento operate ed all'impegno profuso, nella ricerca, prima, di una sufficiente qualificazione professionale e, poi, di una utile collocazione lavorativa). Tale impostazione, come argomentato dalla Suprema Corte nelle pronunce richiamate (in particolare si veda Cass. n. 17183/2022), è coerente con il consolidato principio generale di prossimità o vicinanza della prova, secondo cui la ripartizione dell'onere probatorio deve tenere conto, oltre che della partizione della fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio riconducibile all'art. 24 Cost. ed al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova;
conseguentemente, ove i fatti possano essere noti solo ad una delle parti, ad essa compete l'onere della prova, pur negativa.
D'altro canto, i principi della funzione educativa del mantenimento e dell'autoresponsabilità circoscrivono, in capo al genitore, l'estensione dell'obbligo di contribuzione del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica per il tempo mediamente necessario al reperimento di un'occupazione da parte di questi, tenuto conto del dovere del medesimo di ricercare un lavoro contemperando, fra di loro, le sue aspirazioni astratte con il concreto mercato del lavoro, non essendo giustificabile nel
“figlio adulto” l'attesa ad ogni costo di un'occupazione necessariamente equivalente a quella desiderata” (così sempre Cass. n. 17183/2022).
Nel solco dei principi appena evidenziati è dirimente osservare che nessuna dimostrazione
è stata offerta dalla parte resistente (contumace e disinteressatasi al procedimento) in merito alla sussistenza delle condizioni che legittimano la figlia a continuare a Per_1
ricevere il mantenimento dal padre.
È appena sufficiente rilevare, per un verso, che è prossima a compiere il 25° anno Per_1
di età e, per altro verso, che il ricorrente ha allegato che la stessa presta regolare attività
lavorativa alle dipendenze di un bar situato a Venezia, sicché deve presumersi alla luce della giurisprudenza menzionata – e tenuto conto dell' assenza di elementi probatori che attestino la mancanza di indipendenza economica della ragazza – che siano venute meno le condizioni affinché possa essere riconosciuto il (perdurante) diritto della sig.ra a percepire l'assegno mensile di mantenimento posto a carico del ricorrente. CP_1
La domanda di revoca dell'assegno va pertanto accolta. Va invece respinta la richiesta di revisione dell'assegno di mantenimento dovuto per la seconda figlia pari alla somma mensile di euro 400,00 (oltre rivalutazione ISTAT). Per_2
Mette conto osservare che nell'atto di ricorso nulla è stato dedotto in ordine alla situazione personale di . Invero, non è dato sapere se la ragazza, che ha compiuto il 19° anno Per_2
di età, abbia concluso il proprio ciclo di studi, se frequenti corsi universitari o professionalizzanti ovvero se abbia già iniziato a svolgere una attività lavorativa.
In assenza pertanto della benché minima allegazione da parte del ricorrente è avviso del
Collegio che debba essere debitamente valorizzata la circostanza che non ha Per_2
ancora raggiunto un'età ragionevole che possa indurre a ritenere che la stessa sia in condizione di provvedere in modo autonomo alle proprie necessità, sicché deve presumersi la mancanza di indipendenza economica della stessa.
Tanto precisato, rileva il Tribunale che se è vero che dalle dichiarazioni fiscali depositate in atti emerge che all'epoca della pronuncia del decreto del Tribunale di cui viene chiesta in questa sede la modifica il ercepiva un reddito annuo complessivo (al lordo Parte_1
delle imposte) di euro 23.704,00, mentre negli anni successivi (2021 e 2022) egli ha percepito redditi annui totali pari rispettivamente ad euro 18.726,00 e ad euro 17.187,00, l'importo dovuto a titolo di contributo al mantenimento della figlia deve ritenersi comunque Per_2
congruo anche alla luce delle diminuite entrate reddituali, considerato che la variazione in pejus della situazione economico-complessiva è compensata dalla revoca dell'assegno di mantenimento che il predetto è obbligato a versare per la figlia Di qui Per_1
l'infondatezza della domanda svolta.
Per quanto concerne la regolamentazione delle spese di lite, le stesse vanno dichiarate interamente compensate tra le parti atteso l'accoglimento soltanto parziale del ricorso.
p.q.m.
il Tribunale di Venezia, definitivamente decidendo nella causa n. 1330/2024 R.G., a parziale modifica del decreto pronunciato nel procedimento iscritto al n. 1293/2020 V.G. in data
19.11.2020, tra e , così provvede: Parte_1 Controparte_1 -revoca l'obbligo previsto a carico di di provvedere al versamento, in Parte_1
favore di , dell'assegno mensile dovuto a titolo di mantenimento della Controparte_1
figlia maggiorenne Per_1
- rigetta la domanda del ricorrente di revisione dell'assegno mensile dovuto a titolo di mantenimento della figlia maggiorenne;
Per_2
-dichiara compensate le spese processuali.
Venezia, così deciso nella Camera di consiglio del 03.04.2025.
Il Giudice est.
dott. Matteo Del Vesco La Presidente
dott.ssa Lisa Micochero