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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/10/2025, n. 5258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5258 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – settima sezione civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere dott. Paola Giglio Cobuzio Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli affari contenziosi n.
4024/2023, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 7382/2023 del Tribunale di Napoli del 14.07.2023, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. IC Montella ( ), elettivamente domiciliato CodiceFiscale_2
presso il suo studio in Napoli alla Via M. Kerbaker, 91, in forza di procura in atti;
APPELLANTE
E
(P. Iva ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Urbano Fabio LL C.F.
, ed AL LL C.F. , in CodiceFiscale_3 CodiceFiscale_4
forza di procura in atti;
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI I procuratori delle parti hanno concluso come da rispettivi atti e verbali di causa da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado
A seguito di ricorso monitorio proposto dalla l Tribunale Controparte_1
di Napoli, in data 02.03.2017, con Decreto Ingiuntivo n. 2063/2017, ingiungeva a il pagamento, in favore della società ricorrente, Parte_1
della somma complessiva pari ad €. 23.426,36, oltre accessori e spese della procedura,
Con atto di citazione notificato in data 13.04.2017, proponeva Parte_1
opposizione al suddetto decreto ingiuntivo per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
- In via preliminare, “A) accertare l'insussistenza delle condizioni per la concessione del provvedimento monitorio, in quanto la istanza avversa è stata corredata di una semplice certificazione ex art. 50 T.U.B., ma non con la produzione degli estratti conto e scalari relativi all'intero rapporto di c/c azionato”;
- In via principale, “B) In attesa della trasmissione da parte del
[...]
di tutta la documentazione contabile richiesta per il tramite del CP_1
sottoscritto procuratore, reputare che le somme richieste con il decreto ingiuntivo siano intrise di anatocismo ed usura e, per l'effetto, accertare che nei contratti bancari azionati l'istituto di credito abbia agito applicando interessi contra legem;
in conseguenza di ciò, attesa la nullità della pretesa creditoria, rilevare che nulla è dovuto da parte opponente e, per l'effetto, dichiarare inefficace e/o nullo e revocare, dunque, il decreto ingiuntivo n. 2063/2017, non sussistendo i presupposti per la sua concessione;
-C) dichiarare la nullità della fideiussione prestata dal Sig. Parte_1
di cui all'impugnato decreto ingiuntivo per i motivi esposti nel presente atto e disporre la revoca dello stesso;
-D) non concedere la provvisoria esecuzione del decreto impugnato, perché reso in dispregio dell'art. 633 cpc atteso che, nella controversia de qua, si è al cospetto di una fideiussione ove il consenso del garante non è stato acquisito attraverso le modalità previste dal T.U.F;
-E) in subordine dichiarare non dovuti e comunque illegittimi tutti gli addebiti di interessi effettuati sui rapporti di credito azionati e meglio supra indicati, in quanto derivanti da clausole nulle (pure ex artt. 1815, 1346 e 1128 c.c., 644 c.p.
e 2 legge 108/96 ed anche previa declaratoria di nullità delle relative clausole)
o comunque perché malamente applicati, ancora gli addebiti per competenze usurarie e/o per interessi anatocistici e/o per spese e commissioni, nella misura che ben potrà essere determinata previa CTU contabile;
-F) in ogni caso rideterminare, anche a mezzo di CTU tecnico – contabile
l'effettivo importo dovuto dalla banca correttamente applicando ai conti oggetto di contestazione la disposizione di cui all'art. 117 TUB;
-G) in ogni caso con vittoria delle spese di lite, comprensive di IVA, CPA e del rimborso spese generali.
Si costituiva l'opposta ontestando le avverse deduzioni Controparte_1
poiché infondate a fronte della validità dei contratti di apertura del conto corrente e della fideiussione conclusi con la banca, nonché della legittimità degli interessi applicati.
Pertanto, l'opposta chiedeva rigettarsi l'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo e vittoria delle spese di lite.
Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 7382/2023, del 14.07.2023, così decideva: “-
Accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 2063 del 2.3.2017; - Condanna il sig. al pagamento in favore della parte opposta, della somma di Parte_1
euro 15.475,28 oltre interessi legale dalla pronuncia e sino al soddisfo;
- Compensa tra le parti le spese di lite;
Pone definitivamente le spese di CTU, liquidate con decreto del 3.3.2020 a carico delle parti, in solido tra loro”.
Il giudizio di appello
Con atto di appello notificato 18.09.2023 ha impugnato la sentenza Parte_1
n. 7382/2023, pubblicata in data 14/07/2023, notificata ai fini della decorrenza del termine breve di cui all'art. 325 c.p.c. in data 18/07/2023, sulla base dei seguenti motivi di appello:
1. “Omessa dichiarazione di nullità del contratto di fideiussione – nullità della fideiussione per vizio del consenso – sulla riforma del capo II del
PQM
della sentenza impugnata ed uniformità alla Sent. Cass. a Sez. Unite n. 16827/2016”;
2. “Sulla rideterminazione del debito – riforma della sentenza impugnata per aver il tribunale di Napoli omesso di motivare la scelta del ricalcolo operato dal CTU – ricalcolo in funzione del conteggio c.d. “B””.
Esposti i suddetti motivi l'appellante ha spiegato le seguenti conclusioni: 1.
“Accogliere, per tutte le prefate motivazioni, il presente Appello in riforma integralmente della sentenza n. 7382/2023, pubblicata in data 14/07/2023, emessa dal
Tribunale di Napoli, Seconda Sezione Civile, nella persona del Giudice Onorario Avv.
VI LZ, notificata in data 18.07.2023 e, per l'effetto, accogliere le conclusioni tempestivamente rassegnate in primo grado, che ivi si riportano integralmente;
2. “Pronunziare ogni altro provvedimento opportuno che si renderà necessario;
”
3. “Condannare, in ogni caso, parte appellata al pagamento in favore del Sig. Pt_1
delle spese e dei compensi, per entrambi i gradi di giudizio, oltre la C.P.A.,
[...]
e l'I.V.A. e rimborso spese generali con attribuzione al sottoscritto procuratore avv.
IC LL.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita la sostenendo Controparte_1
l'inammissibilità del gravame e infondatezza nel merito dei motivi di impugnazione.
In conclusione, chiedeva dichiararsi “l'inammissibilità dell'appello o quanto meno rigettare il gravame, con ogni conseguenziale pronuncia di ragione e di legge anche in ordine al regolamento delle spese di lite da porre a carico dell'appellante”.
Depositate dalle parti note scritte in sostituzione dell'udienza del 09.10.2025, ai sensi dell'art 127 ter cpc., la causa veniva trattenuta in decisione collegiale.
I motivi della decisione 1. Con il primo motivo di gravame, l'appellante lamenta l'omessa considerazione da parte del primo giudice dell'eccezione di nullità della fideiussione sollevata nel corso del giudizio di primo grado. A conforto della suddetta eccezione, l'appellante insiste su due ordini di ragioni: -la violazione degli obblighi imposti dalla legge e dal T.U.F. dal momento che la banca non avrebbe fornito la prova di avere ottemperato agli obblighi informativi sulla stessa gravanti in sede di conclusione del contratto;
-la conformità della fideiussione prestata dall'istante su modello predisposto dalla Banca allo schema ABI e l'attitudine del negozio a dare applicazione “a valle” ad un'intesa anticoncorrenziale vietata dall'art. 2 della legge n. 287/1990.
Le ragioni esposte dall'appellante a sostegno dell'impugnazione non meritano accoglimento, dovendosi ritenere corretta la valutazione operata dal primo giudice che provvedeva, al contrario di quanto sostenuto dall'appellante, a chiarire il regime giuridico dei contratti di fideiussione rilasciati a garanzia di crediti bancari e ad escludere la violazione degli obblighi di trasparenza forieri, nella ricostruzione dell'appellante, della denunciata nullità.
Invero, la disciplina normativa che assiste i contratti bancari a protezione dei clienti delle banche o degli investitori non può essere estesa automaticamente alle garanzie personali rilasciate da soggetti, terzi rispetto al rapporto bancario, con riferimento a negoziazioni intrattenute da altri soggetti con la banca.
In tema di fideiussione, volontariamente rilasciata da un terzo alla banca a garanzia di crediti che traggono origine da un rapporto bancario come nella specie, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la validità e la sorte della garanzia personale dipende dal rapporto principale cui essa si ricollega, stante il carattere accessorio della fideiussione, puntualizzando che la norma che riguarda la forma dei contratti non si estende direttamente ed automaticamente alla garanzia unilaterale e personale rilasciata dal terzo perché in tal caso non si tratta di instaurare con quest'ultimo un rapporto o una relazione che necessita di un'ulteriore forma di protezione o di garanzia per chi la sottoscrive, essendo sufficiente la protezione accordata dalla normativa speciale del contratto stipulato tra la banca ed il debitore principale, cui la garanzia fideiussoria necessariamente si ricollega (in termini,
Cass.28.2.2019 n.5833).
Il richiamo agli obblighi derivanti dal TUF non coglie il segno poiché la disciplina ivi dettata è, piuttosto, rivolta alla regolamentazione dei contratti destinati alla prestazione di servizi di investimento, nel cui alveo, dunque, non può rientrare certo il negozio fideiussorio di cui trattasi a garanzia di un prestito personale di euro 22.000,00 intestato a Persona_1
Inoltre, va rilevato che le controversie relative ai contratti di fideiussione stipulati in favore del cliente di una banca sono escluse dall'ambito applicativo della mediazione come condizione di procedibilità per le liti riguardanti i contratti bancari e finanziari, rinviando la mediazione alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel T.U.B. (D.Lgs. n. 385/1993) e alla contrattualistica relativa agli strumenti finanziari disciplinata dal T.U.F. (D.Lgs. n. 58/1998), mentre la fideiussione non costituisce un contratto bancario tipico (così Cass n. 26821/2024).
Quanto alla questione posta in appello in ordine alla nullità della fideiussione per violazione della disciplina antitrust, occorre rilevare che l'appellante non ha depositato ritualmente in giudizio né lo schema ABI contestato, né il provvedimento della
[...]
invocato, che non può considerarsi fatto notorio ai sensi e per gli effetti dell'art. CP_2
115, comma 2, c.p.c., mancando dunque di fornire prova della conformità della garanzia prestata allo schema contrattuale predisposto dall'ABI nel 2002 (per il principio per cui la nullità del contratto di fideiussione a valle di intese anticoncorrenziale non può essere dichiarata, né d'ufficio, né su eccezione di parte, ove la parte interessata non abbia prodotto il provvedimento della ed il CP_2
modello ABI, vedi, tra tante, Cass. civ., 15.11.2024, n. 30383; Cass. civ., 8.1.2025, n.
416; Cass. civ.,13.1.2025, n. 863). Occorre, peraltro, precisare, come l'ambito temporale al quale è riferito l'accertamento, posto alla base del provvedimento invocato, risulti limitato al periodo intercorrente tra il 2002 e il 2005. Ne consegue che la parte che intenda far valere la nullità di una fideiussione, stipulata in un momento di gran lunga successivo, non potrà giovarsi di tale provvedimento, ma sarà tenuta a dare puntuale dimostrazione dell'esistenza, a monte, di un'intesa restrittiva della concorrenza (in ordine all'ambito temporale di applicazione del provvedimento della e delle conseguenti ricadute in punto di onere della prova, vedi, tra tante, CP_2
Cass. civ. Ord. 11.12.2024 n. 31986; Cass. civ., Ord. 20.06.2025 n. 17638). L'odierno appellante, per contro, a fronte di una fideiussione conclusa nel 2012, non ha effettuato alcun riferimento alla tipologia di accordo o intesa cui sarebbe afferito il cartello, né ha dato conto degli eventuali riflessi dello stesso sull'assunzione dell'obbligazione fideiussoria. Ne consegue che l'eccezione della nullità nei termini dedotti dall'appellante è priva di pregio.
2. Il secondo motivo di gravame non può trovare accoglimento.
Sostiene l'appellante che il primo Giudice, nel far proprie le conclusioni contabili rassegnate dal nominato consulente tecnico d'ufficio, non avrebbe spiegato i motivi per i quali ha optato per il conteggio sub A in luogo di quello sub B.
Al riguardo, occorre osservare che il conteggio sub A e quello sub B differiscono soltanto con riguardo ai tassi applicati che sono contrattuali nel conteggio A e sostituivi nel conteggio B come specificato dall'ausiliario a p. 18 della consulenza tecnica d'ufficio in atti. E' evidente che il richiesto ricalcolo con applicazione dei tassi sostitutivi è funzionale all'ipotesi astratta in cui non possono trovare applicazioni i tassi contrattuali;
nella specie, di contro, risultano pattuiti per iscritto i tassi di interesse e la scelta del ricalcolo sub A deve ritenersi il necessario precipitato delle previsioni contrattuali poste in essere dalle parti. Del resto, l'odierno appellante si limitava ad una generica invocazione del conteggio sub B in ragione delle illegittimità delle condizioni contrattuali riscontrate dal ctu senza confrontarsi specificamente con il dato che entrambi i conteggi in questione recano l'omissione, in pari misura, delle voci illegittimamente applicate quali commissioni e spese non dovute.
Alla luce delle predette argomentazioni l'appello va rigettato con conseguente conferma della sentenza gravata.
Le spese di giudizio Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante secondo la regola sancita dall'art. 91, comma 1, c.p.c., e si liquidano, in favore dell'appellata come da dispositivo, sulla base dei parametri ministeriali disciplinati dal
DM n. 55/2014 e aggiornati al DM n. 147/2022 con riguardo a causa di valore da euro
5.201 a euro 26.000,00 e quantificando il compenso in considerazione della natura e consistenza delle attività difensive effettivamente espletate e, in particolare, dell'assenza di attività istruttoria.
A norma dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 co.
17 della legge n. 228 del 24.12.2012, ricorrono i presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per la stessa impugnazione a norma del co.
1-bis di detto articolo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Napoli n. 7382/2023 del Tribunale di Napoli, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
2) condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese del giudizio di appello, che liquida in euro 4888,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge;
3) Dà atto che, a norma dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n.115/2002, ricorrono i presupposti di legge per il versamento a carico dell'appellante di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis di detto articolo.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 10/10/2025.
Il consigliere estensore Il Presidente dott. Paola Giglio Cobuzio dott. Aurelia D'Ambrosio