TRIB
Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 13/02/2025, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1823/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1823/2023 tra
Parte_1
appellante e
CP_1
appellato
Oggi 13 febbraio 2025 ad ore 12,58 innanzi al dott. Gabriella Pompetti, sono comparsi:
Per l'avv. AVVOCATURA Parte_1
DISTRETTUALE DELLO STATO DI ANCONA nella persona del procuratore dott.
[...]
il quale precisa le conclusioni come da ricorso in appello;
Parte_2 assiste ai fini della pratica forense il dott. Persona_1
Per personalmente presente, l'avv. MANFREDI LORENZO il quale precisa le Controparte_1 conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta;
si dà inizio alla discussione orale;
entrambi i procuratori discutono la causa riportandosi integralmente ai propri scritti difensivi;
l'avv. Manfredi ribadisce la non pertinenza al caso in esame delle sentenze citate da controparte e rimarca che nel caso di specie la prescrizione del reato è stata dichiara dal Giudice penale alla prima udienza.
Entrambi i procuratori ii rimettono entrambi al Giudice per la liquidazione delle spese.
IL GIUDICE dato atto si ritira in Camera di Consiglio per la decisione. all'esito dà lettura alle parti presenti della sentenza che viene immediatamente depositata ai sensi e per gli effetti dell'art. 429 c.p.c. in allegato al presente verbale quale parte integrante di esso.
Il Giudice
dott. Gabriella Pompetti
pagina 1 di 16 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ANCONA
Seconda Sezione Civile
In composizione monocratica ed in persona del Giudice Dott.ssa Gabriella Pompetti, ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in II grado iscritta al n. RG 1823-2023, discussa e decisa ex art. 429 c.p.c. alla odierna udienza di discussione del 13/02/2025, e promossa da:
, in persona del Prefetto Controparte_2
in carica pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Pt_1
(C.F. e ope legis elettivamente domiciliata presso gli uffici di quest'ultima siti ad P.IVA_1 Pt_1
Corso Mazzini n. 55;
-appellante-
CONTRO
(C.F. nato il [...] ad [...] e residente a CP_1 C.F._1
Castelfidardo (AN), Via Fratelli Brancondi n. 26/U, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dall'Avv. Marco Manfredi e dall'Avv. Lorenzo Manfredi ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Via Giannelli n. 22 (C.F.), in virtù di delega depositata in allegato Pt_1
alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 26.05.2023 e nuova procura del 10.04.2024 depositata telematicamente in data 17.04.2024;
-appellato-
OGGETTO: “appello avverso la sentenza n. 404/2022 emessa dal Giudice di Pace di Dott.ssa Lorena Pt_1
Volpone, il 4/11/2022, depositata in Cancelleria ex art. 133 c.p.c. il 10/11/2022 e non notificata: opposizione a
decreto prefettizio di sospensione della patente di guida”
pagina 2 di 16 CONCLUSIONI
All'odierna udienza del 13/02/2025 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da relativo verbale di udienza da intendersi ivi integralmente richiamato e trascritto e di cui la presente sentenza è parte integrante ai sensi e per gli effetti dell'art. 429 c.p.c.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dalla avverso la sentenza n. 404/2022 del Giudice di Controparte_2
Pace di è fondato e come tale va accolto con conseguente riforma della sentenza Pt_1
impugnata.
Si è giunti a tale conclusione sulla base delle motivazioni di fatto e di diritto che si vanno ad illustrare.
Va doverosamente premesso in fatto, al fine di un corretto inquadramento del thema
disputandum, che:
- con la notizia di reato n. 24/1-0/2016 datata 7/02/2016, Prot. n. 2016/14054, la Legione
Carabinieri Marche – Stazione di Loreto inoltrava una segnalazione dalla quale risultava che il giorno 07/02/2016, alle ore 08:45 circa, in Via Villa Papa - Comune di Loreto, CP_1
si era posto alla guida dell'autovettura Alfa Romeo Mito targata ER339FV, di proprietà
[...]
di , in stato di ebbrezza alcoolica, accertato tramite etilometro effettuato Parte_3
presso il Comando dei Carabinieri (con tasso alcolemico pari a 1,31 g/l nella prima prova effettuata alle 10:07, e 1,08 g/l nella seconda prova effettuata alle ore 10:26 del 7.02.2016),
causando un sinistro stradale (mentre percorreva la pubblica via – Via Villa Papa, nel
Comune di Loreto, all'altezza del civico 21, con l'autovettura andava a collidere, con la parte anteriore destra, una rete di recinzione metallica che delimitava un appezzamento di terreno privato, danneggiandola, creando così pericolo ed intralcio alla circolazione stradale:
l'autoveicolo era fermo nella carreggiata in prossimità di una curva) (cfr. notizia di reato n. n.
24/1-0/2016 datata 7/02/2016: doc. n. 7 all.to ricorso in appello);
- con provvedimento n. 0014186 Prot. Uscita del 22/02/2016, la Controparte_3
disponeva la sospensione della patente di guida ai sensi dell'articolo
[...]
pagina 3 di 16 186, comma 2, e 223, comma 1, C.d.S., quale misura cautelare per la durata di sei mesi (a far data dal 7/02/2016, data dell'avvenuto ritiro) (doc. n. 9 all.to ricorso in appello);
- veniva “imputato del reato previsto e punito dall'art. 186 bis, comma 1 lettera A, e CP_1
comma 3 in relazione all'art. 186, co. 2 lett. B, e dall'art. 186, co. 2 bis, D. Lgs. 285/1992 perché quale
neopatentato conduceva l'autoveicolo Alfa Romeo Mito targato ER339FV in stato di ebbrezza per
ingerimento di sostanze alcoliche, accertato tramite etilometro (1° prova: 1,31 g/l; 2° prova:
1.08 g/l);
con l'aggravante di aver cagionato con detta condotta un sinistro stradale, nella specie, mentre
percorreva la pubblica via, perdeva il controllo del mezzo e si schiantava contro una recinzione posta al
margine della carreggiata, creava così pericolo ed intralcio alla circolazione stradale. Fatti accertati in
Loreto il 07.02.2016”;
- il procedimento penale veniva definito con sentenza del Tribunale di Ancona n. 1856/2021
del 3/12/2021, depositata il 10.12.2021, divenuta irrevocabile il 19/03/2022, con la quale è stata dichiarata l'estinzione del reato, a seguito di intervenuta prescrizione (cfr. sentenza penale:
doc. n. 4 all. ricorso in appello);
- con decreto Prot. Uscita n. 0061122 del 24.05.2022, la disponeva la Controparte_2
sospensione per dieci mesi della patente di guida categoria B n. rilasciata a NumeroD_1
in data 7.01.2020 (cfr. provvedimento di sospensione: doc. n. 1 all.to ricorso in CP_1
opposizione primo grado;
doc. n. 6 all.to ricorso in appello);
- con ricorso depositato in data 1/06/2022, proponeva opposizione avanti al CP_1
Giudice di Pace di (cfr. fascicolo d'ufficio di primo grado presente agli atti) avverso il Pt_1
citato decreto del Prefetto di – notificatogli in data 27/05/2022, nel quale, premessi i Pt_1
fatti in precedenza riportati, eccepiva, in sintesi e per quanto ivi di interesse:
- la violazione del principio di presunzione di innocenza e la adozione, da parte della
, di un provvedimento sanzionatorio senza prova della colpevolezza CP_2
dell'opponente;
- all'esito del procedimento penale non era stata accertata alcuna penale responsabilità nei confronti di dato che il Tribunale penale di Ancona aveva dichiarato il non doversi CP_1
procedere nei suoi confronti, dichiarando l'estinzione del reato a lui ascritto per intervenuta pagina 4 di 16 prescrizione;
tuttavia la Prefettura di aveva ritenuto di applicare la sanzione della Pt_1
sospensione della patente per ulteriori dieci mesi, decurtando il periodo di sei mesi già
scontato dal ricorrente in via cautelare, giungendo così a complessivi sedici mesi;
- quindi il provvedimento impugnato era arbitrario, incompleto, generico e non era stata raggiunta la prova dei fatti contestati;
- l'opponente chiedeva inoltre la sospensione del provvedimento impugnato per la sussistenza di un pericolo imminente di un danno grave per la compromissione di un bene primario quale il diritto alla circolazione, il quale avrebbe subito un pregiudizio irreparabile dalla prosecuzione dell'esecuzione del provvedimento in quanto il ricorrente necessitava del documento di guida per svolgere la propria attività lavorativa;
come documentato,
[...]
svolgeva la professione di agente per CP_1 Controparte_4
concludeva chiedendo, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia del CP_1
provvedimento opposto, con immediata restituzione della patente di guida al ricorrente;
in via principale e nel merito, l'annullamento del provvedimento prefettizio opposto di sospensione della patente di guida Prot. Uscita n. del 24.05.2022; in via subordinata, Nume_2
la riduzione della sospensione della patente di guida per un periodo non superiore a sei mesi
(cfr. ricorso in atti e conclusioni rassegnate a pag. 9 del predetto).
Con provvedimento del 3.06.2022, il Giudice di Pace disponeva la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato “rilevato che la prescrizione è intervenuta durante il
procedimento di primo grado e precisamente sollevata all'udienza dibattimentale per l'escussione dei
testi non escussi per intervenuta prescrizione” (cfr. provvedimento in atti).
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 17/06/2022 si costituiva in giudizio la – per il tramite del Viceprefetto Aggiunto - la quale chiedeva, in rito, di non CP_2
confermare la sospensiva in prima udienza, e, nel merito, il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e diritto e quindi la conferma del provvedimento opposto (cfr. relativa comparsa di costituzione e risposta e conclusioni rassegnate a pag. 5 della predetta).
pagina 5 di 16 Alla prima udienza dell'8.07.2022, il Giudice di Pace confermava la sospensione del provvedimento e rinviava per precisazione delle conclusioni e discussione all'udienza del
04.11.2022.
In assenza di attività istruttoria la causa giungeva per la decisione alla udienza del 04.11.2022.
Con la sentenza n. 404/2022 ivi appellata il Giudice di Pace di ha accolto il ricorso ed Pt_1
annullato il provvedimento impugnato, compensando le spese del procedimento (cfr.
dispositivo della sentenza in atti).
In sintesi e per quanto di interesse il Giudice di prime Cure ha ritenuto testualmente che:
- “(…) il ricorso merita accoglimento.
- Durante il processo penale veniva sollevata dai difensori del l'intervenuta prescrizione del reato. CP_1
- Il Tribunale di Ancona con sentenza del 03/12/2021 così statuiva: “Visto l'articolo 129 c.p.p. dichiara di non
doversi procedere nei confronti del per estinzione del reato a lui ascritto, a seguito di CP_1
intervenuta prescrizione dello stesso”.
- In altre parole il reato si estingueva durante la fase dibattimentale e pertanto non si accertava la penale
responsabilità del CP_1
- In assenza dell'accertamento del reato penale, il Prefetto non poteva emettere l'ordinanza di sospensione della
patente.
Alla luce di quanto sopra, il ricorso va accolto, le spese del presente giudizio vengono compensate sussistendo
giusti motivi. (…)” (cfr. pag. 2 della sentenza in atti).
Con ricorso in appello depositato telematicamente in data 30.03.2023 la proponeva CP_2
tempestivo appello avverso la citata sentenza formulando le seguenti e testuali conclusioni: “Voglia
l'ill.mo Tribunale adito, in accoglimento dell'appello e previa fissazione dell'udienza di discussione, riformare
l'appellata sentenza del Giudice di Pace di e, per l'effetto, rigettare l'opposizione. Vinte le spese di ambo i Pt_1
gradi di giudizio” (cfr. conclusioni rassegnate a pag. 5).
In sintesi la difesa erariale – con un unico e articolato motivo di appello, denunciava la
“Violazione e falsa applicazione degli artt. 186 - 224 C.d.S. Sussistenza dei presupposti di fatto e di
diritto per l'emissione del provvedimento di sospensione della patente. Motivazione contraddittoria ed
insufficiente”.
pagina 6 di 16 Parte appellante evidenziava che, contrariamente a quanto affermato dal Giudice di prime cure, proprio a fronte dell'estinzione del reato, l'irrogazione della sanzione accessoria della sospensione della patente ex art. 186, comma 2, C.d.S. spettava al Prefetto.
Nel caso in questione, essendosi il procedimento penale concluso con declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, il provvedimento di sospensione era stato correttamente adottato dal Prefetto all'esito dell'accertamento di tutti i presupposti di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria.
Con decreto del 30/03/2023 veniva fissata ex art. 420 c.p.c. la prima udienza per l'8/06/2023.
Con comparsa di costituzione in appello depositata in data 26/05/2023 si costituiva in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti e testuali conclusioni: “Voglia l'On.le CP_1
Tribunale adito, contrariis reiectis, - nel merito: dichiarare con qualsiasi statuizione e per le ragioni
tutte di cui alla narrativa che precede, inammissibile, improcedibile e comunque infondato in fatto ed in
diritto l'appello proposto dalla con conseguente Controparte_2
conferma della sentenza impugnata (N. 404/2022 del Giudice di Pace di;
Pt_1
- in via subordinata: in caso di accoglimento dell'appello, ridurre il periodo di sospensione della patente
di guida e disporre la sospensione della stessa per un periodo complessivo non superiore a mesi 6, dando
atto che tale periodo di sospensione è stato già applicato ed eseguito con precedente Provvedimento della
Prefettura di Prot. 14189 del 22/2/2016 dal ricorrente e pertanto detta sospensione non potrà Pt_1
essere applicata per un ulteriore periodo.
Con vittoria di spese e competenze professionali” (cfr. conclusioni a pag.
8-9 della comparsa).
Alla udienza dell'8/06/2023 le parti si riportavano ai rispettivi atti e chiedevano fissarsi udienza ex art. 429 c.p.c.; il Giudice rinviava per la discussione e la decisione ex art. 429 c.p.c. all'udienza del
4/04/2024, poi rinviata per i medesimi incombenti all'udienza del 31.10.2024, stante la revoca del mandato professionale da parte di ai propri difensori e la richiesta del rinvio dell'udienza CP_1
per consentire la nomina di un nuovo difensore.
In assenza di svolgimento di ulteriore attività istruttoria si è giunti così all'odierna udienza del 13.02.2025.
pagina 7 di 16 Tanto doverosamente seppur sinteticamente premesso in fatto, passando all'esame nel merito, l'appello della è fondato e va accolto, in riforma della sentenza Controparte_2
del Giudice di Pace impugnata.
La fattispecie in esame richiede -in via preliminare- una breve analisi circa la natura della sanzione accessoria della sospensione della patente e la disciplina alla stessa applicabile:
- la sospensione della patente di guida ai sensi dell'art. 224 C.d.S. è una sanzione amministrativa interdittiva accessoria conseguente obbligatoriamente a reati in danno di persone e di lesione personale (ex art. 222), nonché ad alcuni reati previsti specificamente dal codice della strada, tra cui il reato di giuda in stato di ebbrezza ai sensi dell'art. 186 co. 2 lett.
b e c C.d.S. (ivi contestato al;
CP_1
- la specifica natura di sanzione interdittiva accessoria a carattere definitivo distingue la sospensione della patente ex artt. 186 co. 2 e 224 C.d.S. dalla sospensione provvisoria della validità della patente ex art. 223 C.d.S., atto quest'ultimo di natura cautelare diverso ed autonomo dal precedente, adottato dal Prefetto a tutela immediata dell'incolumità e dell'ordine pubblico e non condizionato dall'avvio e dalla procedibilità dell'azione penale
(cfr. fra le tante Cassazione civile sez. II, 24/08/2005, n.17205; Corte cost. Ord., 12/11/2004, n.
344; invero – come pure rilevato dalla Corte Costituzionale di cui si dirà infra - «pur costituendo anch'essa misura afflittiva, la sospensione provvisoria della patente di guida è
provvedimento amministrativo di natura cautelare, strumentalmente e teleologicamente teso a tutelare con immediatezza l'incolumità dei cittadini e l'ordine pubblico, impedendo che il conducente del veicolo continui nell'esercizio di un'attività potenzialmente creativa di ulteriori pericoli” mentre l'altra ha natura sanzionatoria);
- la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente viene inflitta dal
Giudice penale all'esito dell'accertamento della violazione del codice stradale ovvero dal
Prefetto nei casi previsti dall'art. 224 comma III C.d.s. (il reato sia dichiarato improcedibile ovvero estinto per causa diversa dalla morte dell'imputato);
- l'art. 224 comma III del C.d.S. recita: “La declaratoria di estinzione del reato per morte
dell'imputato importa l'estinzione della sanzione amministrativa accessoria. Nel caso di estinzione del
pagina 8 di 16 reato per altra causa, il Prefetto procede all'accertamento della sussistenza o meno delle condizioni di
legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria e procede ai sensi degli articoli 218 e
219 nelle parti compatibili. L'estinzione della pena successiva alla sentenza irrevocabile di condanna
non ha effetto sulla applicazione della sanzione amministrativa accessoria”;
- l'art. 224 comma III C.d.s. - per pacifica giurisprudenza della S.C.- disciplina l'adozione della sanzione accessoria della sospensione della patente da parte del prefetto in tutti i casi in cui sia mancato un accertamento in ambito penale del fatto di reato – che perviene necessariamente all'esito del giudizio penale- e pertanto deve con evidenza basarsi sulla valutazione della sussistenza del fatto a cui la sanzione accessoria accede ovvero gli elementi oggettivi che portarono alla denuncia di cui all'art. 186 comma 2 lett. c) C.d.S. (informativa della PG e/o dell'autorità giudiziaria);
- il comma II del citato art. 224 c.d.s. -invece- disciplina la diversa ipotesi in cui sia intervenuta una sentenza irrevocabile di condanna (appare ovvio precisare che in tal caso nessun accertamento del fatto-reato debba essere fatta dall'Autorità amministrativa).
- Ne consegue, quindi, che nel caso di dichiarata estinzione del reato per causa diversa dalla morte dell'imputato (tra le quali vi rientra senza dubbio anche la prescrizione), non al
Giudice, ma al Prefetto compete la applicazione della sanzione amministrativa accessoria,
previo "accertamento o meno delle condizioni di legge", secondo quanto disposto dagli artt.
218 e 219 dello stesso testo normativo, "nelle parti compatibili”;
- d'altronde è lo stesso secondo comma dell'art. 221 C.d.S. a prevedere, espressamente, che “la
competenza del giudice penale in ordine alla violazione amministrativa cessa se il procedimento penale
si chiude per estinzione del reato o per difetto di una condizione di procedibilità”.
- Il codice della strada distingue chiaramente la competenza dell'autorità amministrativa da quella dell'autorità giudiziaria, innovando rispetto al vecchio codice, che, configurando la sospensione della patente come pena accessoria al reato, agganciava la sorte della prima a quella del secondo.
- In modo innovativo, il nuovo codice ha configurato la sospensione della patente come sanzione amministrativa, affidandone in via ordinaria l'applicazione al giudice chiamato a pagina 9 di 16 conoscere del reato ma, in pari tempo, affermandone la estraneità al sistema delle sanzioni penali e, quindi, la sua applicabilità da parte dell'autorità amministrativa nel caso di assenza dei presupposti per l'intervento del giudice. In ragione della natura esclusivamente amministrativa della sospensione della patente essa mantiene intatta la propria autonomia ordinamentale. Ne consegue che la vis actractiva che normalmente il giudizio penale esercita nei riguardi del procedimento di cognizione della violazione amministrativa connessa al reato viene meno se "il procedimento si chiude per estinzione del reato o per altra causa".
L'applicazione di tale principio generale comporta che, in quest'ultimo caso, l'autorità
amministrativa possa conoscere autonomamente dell'illecito amministrativo e applicare autonomamente la relativa sanzione;
- inoltre le Sezioni unite penali della Suprema Corte, hanno enunciato le regole disciplinanti i rapporti relativi alla sospensione provvisoria della patente inflitta in via cautelare dal Prefetto
e quella definitiva conseguente alla condanna penale irrogata dal giudice.
- Con la sentenza n. 20 del 2000, la Corte ha enunciato il principio di diritto in base al quale la differenza di finalità e presupposti tra il provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria della patente di guida e la sanzione accessoria della sospensione della patente applicata dal giudice penale, all'esito dell'accertamento di violazione del codice stradale,
rende impossibile computare il periodo di sospensione provvisoria nella determinazione della durata della sanzione amministrativa definitivamente applicabile dal giudice.
- Tuttavia, ciò non comporta che i due periodi di sospensione siano cumulabili, giacché essi sono, invece, complementari. Ed invero, la sospensione provvisoria disposta dal prefetto e quella definitiva disposta dal giudice incidono sull'autore della violazione per il medesimo fatto, per il quale il codice della strada prevede, come sanzione amministrativa accessoria,
una sola sospensione della patente di guida per un periodo che va da un minimo a un massimo, anche se l'applicazione, prima di essere definitiva, può essere provvisoria e anche se all'applicazione provvisoria e a quella definitiva procedono distinte autorità.
- Ne consegue che è il prefetto, organo di esecuzione della sanzione amministrativa accessoria, a dover provvedere alla detrazione, obbligatoria, del periodo di sospensione pagina 10 di 16 eventualmente "presofferto", e senza che vi sia bisogno di esplicita dichiarazione al riguardo da parte dell'autorità giudiziaria procedente (cfr. sul punto anche in motivazione Cass. 2003
n. 11714).
- Il fatto che la sanzione amministrativa della sospensione della patente venga applicata dal
Giudice penale piuttosto che dalla Autorità Prefettizia incide, invece, sul termine prescrizionale applicabile.
- la S.C. (vedasi Cass. Pen. 2618/2018) ha ritenuto che nelle ipotesi di reato “Non è consentito,
"svincolare" la sanzione accessoria dal reato neppure sotto il profilo della prescrizione, creandosi
altrimenti un inammissibile doppio binario, con conseguenze abnormi proprio in tema di prescrizione,
potendo essere diverso il termine per l'una e per l'altro (Sez. 3, sent. n. 30545 del 23/06/2011)”
tuttavia torna ad applicarsi la ordinaria prescrizione amministrativa quinquennale prevista per la violazione di norme del codice della strada non integranti un reato “nei casi previsti
dall'art.224 C.d.S. co.3 di estinzione del reato per causa diversa dalla morte dell'imputato perché in tali
ipotesi è il prefetto che procede all'accertamento della sussistenza o meno delle condizioni di legge per
l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria”.
- In tali casi di estinzione del reato in cui è l'autorità giudiziaria a rimettere gli atti a quella amministrativa competente, la decorrenza del termine ordinario di prescrizione per l'adozione del provvedimento va fatta decorrere dalla data di effettiva di ricezione degli atti.
- In proposito l'art. 221 C.d.S. stabilisce che in tutti i casi in cui la competenza del giudice penale cessa poiché il procedimento penale si chiude per estinzione del reato o per difetto di una
condizione di procedibilità si applica la disposizione di cui all'art. 220 comma 4 C.d.S.
secondo la quale “l'autorità giudiziaria rimette gli atti all'ufficio o comando che ha comunicato la
notizia di reato, perché si proceda contro il trasgressore ai sensi delle disposizioni del capo I del presente
titolo. In tali casi i termini ivi previsti decorrono dalla data della ricezione degli atti da parte dell'ufficio
o comando suddetti”.
- Considerato che il termine di prescrizione amministrativa quinquennale per gli illeciti di cui al C.d.S. è previsto all'art. 209 capo I del medesimo Titolo VI “degli illeciti previsti dal presente pagina 11 di 16 codice e delle relative sanzioni”, deve ritenersi anch'esso decorrente dalla data di intervenuta ricezione degli atti da parte della competente autorità amministrativa.
Alla luce dei principi esposti, il motivo di appello proposto dalla è fondato e va CP_2
accolto.
Come detto sopra, l'art. 224, comma 3, C.d.S. prevede che : “..la declaratoria di estinzione del
reato per morte dell'imputato importa l'estinzione della sanzione amministrativa accessoria. Nel caso di
estinzione del reato per altra causa, il Prefetto procede all'accertamento della sussistenza o meno delle
condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria e procede ai sensi degli
artt. 218 e 219 nelle parti compatibili”.
Il caso di specie attiene proprio ad una ipotesi di “estinzione del reato per altra causa”
(ovvero per prescrizione come è nel caso in esame).
Si ribadisce infatti che per pacifica ed unanime giurisprudenza della S.C. (che ha trovato avvallo anche nelle diverse pronunce della Corte Cost., sopra citate) spetta, dunque, al
Prefetto, in virtù del combinato disposto degli artt. 7 della L. 241/90 e art. 224 C.d.S.,
instaurare un procedimento amministrativo volto all'accertamento autonomo dei presupposti fondanti la sanzione della revoca o della sospensione, comunicando al sanzionando il suo avvio (come è avvenuto nel caso in esame).
Nel momento in cui il cancelliere trasmette al Prefetto la sentenza di proscioglimento per estinzione del reato, è il Prefetto l'Organo deputato a procedere all'accertamento della sussistenza o meno delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria, tanto che lo stesso deve effettuare un'attività di tipo istruttorio volta all'accertamento della responsabilità del fatto ascritto all'imputato, non potendosi limitare al richiamo alla sentenza di proscioglimento, che in realtà non accerta alcun fatto-reato.
Nel caso in esame il Prefetto ha congruamente eseguito l'attività accertativa demandata nel rispetto dei principi di accertamento dell'illecito amministrativo.
Alla luce dei principi sopra esposti, non coglie nel segno la censura mossa dalla difesa di parte appellata secondo cui non ha mai subito alcuna condanna, quindi non è stata CP_1
accertata la sua responsabilità penale, in quanto la prescrizione è stata pronunciata prima pagina 12 di 16 dell'inizio dell'istruttoria dibattimentale e tale circostanza non consente al Prefetto di avere elementi caratterizzati dall'elevato grado di certezza tale da provare la colpevolezza di
(cfr. comparsa di costituzione in appello). CP_1
In specie, essendo irrilevante che il procedimento penale si sia chiuso in assenza di una sentenza di condanna, la sussistenza dell'illecito amministrativo è stata ritenuta congruamente dimostrata dalle risultanze dell'accertamento tramite etilometro (prima prova effettuata alle 10:07 del 7.02.2016: tasso alcolemico accertato pari a 1,31 g/l; seconda prova effettuata alle ore 10:26 del 7.02.2016: tasso alcolemico accertato di 1,08 g/l), dalla annotazione di P.G. del 7/02/2016 redatta dalla Legione Carabinieri Marche Stazione di Loreto, dal verbale di accertamenti urgenti (cfr. al riguardo doc. n. 7 all.to ricorso in appello: comunicazione notizia di reato n. 24/1-0/2016 del 7.02.2016 con relativi verbali e relativi scontrini allegati emessi dall'etilometro dai quali incontestabilmente è emerso che si trovava CP_1
alla guida dell'autovettura Alfa Romeo Mito targata ER339FV in stato di ebbrezza;
nella annotazione di P.G. si legge che “…il conducente ( ) ci riferiva che transitando in CP_1
via Villa Papa con l'autovettura tipo Alfa Romeo Mito targata ER 339 FV (…) andava a collidere, con
la parte anteriore destra, una rete di recinzione metallica, danneggiandola, che delimitava un
appezzamento di terreno privato, come da foto allegate (nr. 2 foto). Inoltre lo stesso conducente
dichiarava di essere stato la decorsa notte in discoteca, aver accompagnato un'amica a casa a Villa
Musone e resosi conto di non essere in grado di continuare a condurre il mezzo alla propria residenza,
decideva di riposare in un parcheggio sito nelle vicinanze dell'abitazione dell'amica. Altresì lo stesso
precisava che dopo essersi svegliato, riprendeva la marcia per recarsi a casa. Mentre percorreva la
strada di via Villa Papa, all'altezza del civico 21, approssimandosi ad una curva, accusava un colpo di
sonno andando a collidere contro la recinzione sopraindicata. Nell'interloquire con il CP_1
ci accorgevamo che questi avesse abusato di bevande alcoliche con la conseguente alterazione delle
condizioni psicofisiche da noi notate dalla sintomatologia dei suoi atteggiamenti, difatti aveva una forte
alitosi alcolica ed era alquanto frenetico. Pertanto, veniva invitato a seguirci in questo CP_1
Comando per essere sottoposto a controllo etilometrico”).
pagina 13 di 16 Quindi, è lo stesso ad aver riferito ai Carabinieri intervenuti in loco, di essere andato CP_1
a collidere con la autovettura contro una recinzione metallica (quindi di aver causato un sinistro stradale), mentre la circostanza della guida in stato di ebbrezza alcolica è stata dimostrata attraverso l'etilometro effettuato dai Carabinieri dopo aver rilevato che CP_1
come sopra riportato, “avesse abusato di bevande alcoliche con la conseguente alterazione delle
condizioni psicofisiche da noi notate dalla sintomatologia dei suoi atteggiamenti, difatti aveva una forte
alitosi alcolica ed era alquanto frenetico”.
Dalla lettura del provvedimento della Prefettura di Prot. Uscita n. del Pt_1 Nume_1
24.05.2022, con il quale è stata disposta la sospensione per dieci mesi della patente di guida categoria B n. rilasciata a in data 7.01.2020, si evince la NumeroD_1 CP_1
sussistenza dei presupposti che hanno legittimato l'irrogazione da parte del Prefetto della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida: “…ritenute, pertanto,
sussistenti le condizioni di legge per poter procedere all'applicazione della sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida, come stabilito dall'art. 186, comma 2 bis, del C.d.s.:
• Stato di ebbrezza alcolica riferito alla fattispecie di cui all'art. 186, comma 2, lettera b) del C.d.s.,
accertato tramite etilometro mod. 7110 MKIII serie ARYA 0067 regolarmente omologato e revisionato
in data 29.10.2015 che forniva valori di alcolemia pari a 1,31 g/l e 1,08 g/l;
• Causazione di un sinistro stradale visto che il sig. alla guida dell'autovettura CP_1
targata ER338FV perdeva il controllo del mezzo e si scontrava contro una recinzione posta al margine
della carreggiata” (cfr. decreto in atti).
Pertanto, i richiami fatti dall'autorità prefettizia agli atti acquisiti sono sufficienti a giustificare l'intervenuto accertamento dell'elemento oggettivo tipico dell'illecito e della suitas della condotta inosservante, con conseguente applicazione della sanzione amministrativa accessoria prevista.
La ha verificato ed accertato che - nel caso di specie – aveva CP_2 Persona_2
guidato in stato di ebbrezza alcolica e aveva provocato con la propria condotta un incidente stradale, ovvero che sussistevano i presupposti previsti per l'irrogazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente.
pagina 14 di 16 La difesa di parte appellata ha in via subordinata chiesto di ridurre il periodo di sospensione della patente di guida e disporre la sospensione della stessa per un periodo complessivo non superiore a mesi sei, dando atto che tale periodo di sospensione è stato già applicato ed eseguito con precedente Provvedimento della Prefettura di Prot. 14189 del 22/2/2016 Pt_1
dal ricorrente e pertanto detta sospensione non potrà essere applicata per un ulteriore periodo.
Tale eccezione non è fondata.
La , nel compiere un autonomo accertamento della responsabilità di CP_2 CP_1
sulla base di tutta la documentazione in suo possesso, ha valutato di quantificare le
[...]
sanzioni nel minimo previsto dalle norme violate: l'art. 186, comma 2, lett. B (che prevede la sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno); l'art. 186, comma 2bis (che prevede che le sanzioni sono raddoppiate se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale); l'art. 186 bis, comma 3 (che prevede per i conducenti che rientrano nelle condizioni di cui all'art. 186 bis, comma 1, l'aumento delle sanzioni da un terzo alla metà).
Dai 16 mesi derivanti dalla quantificazione nel minimo previsto dalle norme violate appena esposte, la ha poi correttamente tenuto conto del periodo di sei mesi in cui CP_2
era stato privato della patente di guida per effetto del provvedimento di CP_1
sospensione in via cautelare n. Prot. 14186 del 22/2/2016 e quindi ha sottratto tale periodo;
da qui deriva la sospensione per dieci mesi della patente di guida correttamente decretata dal
Prefetto con il provvedimento impugnato che andava e va confermato stante l'infondatezza della opposizione proposta dal CP_1
In conclusione, quindi, l'appello proposto dalla Controparte_3
va accolto e la sentenza impugnata va riformata.
[...]
Le spese di lite del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellato e si liquidano in favore della appellante ex Dm 55/2014, aggiornato al Dm 147/2022 (ed CP_2
in via equitativa in assenza di nota spese) tenuto conto del valore della controversia
(indeterminabile e quindi di valore fino a E. 26 mila, valori minimi vista la semplicità delle questioni trattate) e delle attività processuali effettivamente svolte (per cui in assenza della pagina 15 di 16 relativa attività gli importi relativi alla fase della “trattazione/istruzione” non vengono liquidati;
mentre quelli relativi alla fase decisionale vengono liquidati nella misura del 50%
tenuto conto dell'attività difensiva svolta in relazione al rito decisionale ivi prescelto).
Le spese del primo grado di giudizio non possono essere liquidate a favore della CP_2
(costituita per il tramite di funzionario delegato), in quanto non è stata depositata nel fascicolo telematico alcuna nota spese (il doc. n. 10 depositato nel fascicolo telematico in allegato all'originaria comparsa di costituzione e ivi riprodotto come allegato al ricorso in appello come “nota” in realtà contiene un altro documento).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto in II grado al n. RG 1823/2023, ogni altra domanda e/o eccezione disattesa, così decide:
Visto l'art. 429 c.p.c.
ACCOGLIE
L'appello proposto dalla perché fondato per le causali di cui in CP_2 CP_2
motivazione;
per l'effetto,
RIFORMA
integralmente la sentenza ivi appellata n. 404/2022 del Giudice di Pace di Pt_1
CONDANNA
al pagamento in favore della appellante delle spese di lite del CP_1 CP_2
secondo grado di giudizio che si liquidano – per le causali di cui in motivazione - in complessivi E. 1.274,50 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, Iva e Cpa, se dovute, come per legge.
Ancona 13/02/2025
Il Giudice
dott.ssa Gabriella Pompetti
pagina 16 di 16
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1823/2023 tra
Parte_1
appellante e
CP_1
appellato
Oggi 13 febbraio 2025 ad ore 12,58 innanzi al dott. Gabriella Pompetti, sono comparsi:
Per l'avv. AVVOCATURA Parte_1
DISTRETTUALE DELLO STATO DI ANCONA nella persona del procuratore dott.
[...]
il quale precisa le conclusioni come da ricorso in appello;
Parte_2 assiste ai fini della pratica forense il dott. Persona_1
Per personalmente presente, l'avv. MANFREDI LORENZO il quale precisa le Controparte_1 conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta;
si dà inizio alla discussione orale;
entrambi i procuratori discutono la causa riportandosi integralmente ai propri scritti difensivi;
l'avv. Manfredi ribadisce la non pertinenza al caso in esame delle sentenze citate da controparte e rimarca che nel caso di specie la prescrizione del reato è stata dichiara dal Giudice penale alla prima udienza.
Entrambi i procuratori ii rimettono entrambi al Giudice per la liquidazione delle spese.
IL GIUDICE dato atto si ritira in Camera di Consiglio per la decisione. all'esito dà lettura alle parti presenti della sentenza che viene immediatamente depositata ai sensi e per gli effetti dell'art. 429 c.p.c. in allegato al presente verbale quale parte integrante di esso.
Il Giudice
dott. Gabriella Pompetti
pagina 1 di 16 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ANCONA
Seconda Sezione Civile
In composizione monocratica ed in persona del Giudice Dott.ssa Gabriella Pompetti, ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in II grado iscritta al n. RG 1823-2023, discussa e decisa ex art. 429 c.p.c. alla odierna udienza di discussione del 13/02/2025, e promossa da:
, in persona del Prefetto Controparte_2
in carica pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Pt_1
(C.F. e ope legis elettivamente domiciliata presso gli uffici di quest'ultima siti ad P.IVA_1 Pt_1
Corso Mazzini n. 55;
-appellante-
CONTRO
(C.F. nato il [...] ad [...] e residente a CP_1 C.F._1
Castelfidardo (AN), Via Fratelli Brancondi n. 26/U, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dall'Avv. Marco Manfredi e dall'Avv. Lorenzo Manfredi ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Via Giannelli n. 22 (C.F.), in virtù di delega depositata in allegato Pt_1
alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 26.05.2023 e nuova procura del 10.04.2024 depositata telematicamente in data 17.04.2024;
-appellato-
OGGETTO: “appello avverso la sentenza n. 404/2022 emessa dal Giudice di Pace di Dott.ssa Lorena Pt_1
Volpone, il 4/11/2022, depositata in Cancelleria ex art. 133 c.p.c. il 10/11/2022 e non notificata: opposizione a
decreto prefettizio di sospensione della patente di guida”
pagina 2 di 16 CONCLUSIONI
All'odierna udienza del 13/02/2025 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da relativo verbale di udienza da intendersi ivi integralmente richiamato e trascritto e di cui la presente sentenza è parte integrante ai sensi e per gli effetti dell'art. 429 c.p.c.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dalla avverso la sentenza n. 404/2022 del Giudice di Controparte_2
Pace di è fondato e come tale va accolto con conseguente riforma della sentenza Pt_1
impugnata.
Si è giunti a tale conclusione sulla base delle motivazioni di fatto e di diritto che si vanno ad illustrare.
Va doverosamente premesso in fatto, al fine di un corretto inquadramento del thema
disputandum, che:
- con la notizia di reato n. 24/1-0/2016 datata 7/02/2016, Prot. n. 2016/14054, la Legione
Carabinieri Marche – Stazione di Loreto inoltrava una segnalazione dalla quale risultava che il giorno 07/02/2016, alle ore 08:45 circa, in Via Villa Papa - Comune di Loreto, CP_1
si era posto alla guida dell'autovettura Alfa Romeo Mito targata ER339FV, di proprietà
[...]
di , in stato di ebbrezza alcoolica, accertato tramite etilometro effettuato Parte_3
presso il Comando dei Carabinieri (con tasso alcolemico pari a 1,31 g/l nella prima prova effettuata alle 10:07, e 1,08 g/l nella seconda prova effettuata alle ore 10:26 del 7.02.2016),
causando un sinistro stradale (mentre percorreva la pubblica via – Via Villa Papa, nel
Comune di Loreto, all'altezza del civico 21, con l'autovettura andava a collidere, con la parte anteriore destra, una rete di recinzione metallica che delimitava un appezzamento di terreno privato, danneggiandola, creando così pericolo ed intralcio alla circolazione stradale:
l'autoveicolo era fermo nella carreggiata in prossimità di una curva) (cfr. notizia di reato n. n.
24/1-0/2016 datata 7/02/2016: doc. n. 7 all.to ricorso in appello);
- con provvedimento n. 0014186 Prot. Uscita del 22/02/2016, la Controparte_3
disponeva la sospensione della patente di guida ai sensi dell'articolo
[...]
pagina 3 di 16 186, comma 2, e 223, comma 1, C.d.S., quale misura cautelare per la durata di sei mesi (a far data dal 7/02/2016, data dell'avvenuto ritiro) (doc. n. 9 all.to ricorso in appello);
- veniva “imputato del reato previsto e punito dall'art. 186 bis, comma 1 lettera A, e CP_1
comma 3 in relazione all'art. 186, co. 2 lett. B, e dall'art. 186, co. 2 bis, D. Lgs. 285/1992 perché quale
neopatentato conduceva l'autoveicolo Alfa Romeo Mito targato ER339FV in stato di ebbrezza per
ingerimento di sostanze alcoliche, accertato tramite etilometro (1° prova: 1,31 g/l; 2° prova:
1.08 g/l);
con l'aggravante di aver cagionato con detta condotta un sinistro stradale, nella specie, mentre
percorreva la pubblica via, perdeva il controllo del mezzo e si schiantava contro una recinzione posta al
margine della carreggiata, creava così pericolo ed intralcio alla circolazione stradale. Fatti accertati in
Loreto il 07.02.2016”;
- il procedimento penale veniva definito con sentenza del Tribunale di Ancona n. 1856/2021
del 3/12/2021, depositata il 10.12.2021, divenuta irrevocabile il 19/03/2022, con la quale è stata dichiarata l'estinzione del reato, a seguito di intervenuta prescrizione (cfr. sentenza penale:
doc. n. 4 all. ricorso in appello);
- con decreto Prot. Uscita n. 0061122 del 24.05.2022, la disponeva la Controparte_2
sospensione per dieci mesi della patente di guida categoria B n. rilasciata a NumeroD_1
in data 7.01.2020 (cfr. provvedimento di sospensione: doc. n. 1 all.to ricorso in CP_1
opposizione primo grado;
doc. n. 6 all.to ricorso in appello);
- con ricorso depositato in data 1/06/2022, proponeva opposizione avanti al CP_1
Giudice di Pace di (cfr. fascicolo d'ufficio di primo grado presente agli atti) avverso il Pt_1
citato decreto del Prefetto di – notificatogli in data 27/05/2022, nel quale, premessi i Pt_1
fatti in precedenza riportati, eccepiva, in sintesi e per quanto ivi di interesse:
- la violazione del principio di presunzione di innocenza e la adozione, da parte della
, di un provvedimento sanzionatorio senza prova della colpevolezza CP_2
dell'opponente;
- all'esito del procedimento penale non era stata accertata alcuna penale responsabilità nei confronti di dato che il Tribunale penale di Ancona aveva dichiarato il non doversi CP_1
procedere nei suoi confronti, dichiarando l'estinzione del reato a lui ascritto per intervenuta pagina 4 di 16 prescrizione;
tuttavia la Prefettura di aveva ritenuto di applicare la sanzione della Pt_1
sospensione della patente per ulteriori dieci mesi, decurtando il periodo di sei mesi già
scontato dal ricorrente in via cautelare, giungendo così a complessivi sedici mesi;
- quindi il provvedimento impugnato era arbitrario, incompleto, generico e non era stata raggiunta la prova dei fatti contestati;
- l'opponente chiedeva inoltre la sospensione del provvedimento impugnato per la sussistenza di un pericolo imminente di un danno grave per la compromissione di un bene primario quale il diritto alla circolazione, il quale avrebbe subito un pregiudizio irreparabile dalla prosecuzione dell'esecuzione del provvedimento in quanto il ricorrente necessitava del documento di guida per svolgere la propria attività lavorativa;
come documentato,
[...]
svolgeva la professione di agente per CP_1 Controparte_4
concludeva chiedendo, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia del CP_1
provvedimento opposto, con immediata restituzione della patente di guida al ricorrente;
in via principale e nel merito, l'annullamento del provvedimento prefettizio opposto di sospensione della patente di guida Prot. Uscita n. del 24.05.2022; in via subordinata, Nume_2
la riduzione della sospensione della patente di guida per un periodo non superiore a sei mesi
(cfr. ricorso in atti e conclusioni rassegnate a pag. 9 del predetto).
Con provvedimento del 3.06.2022, il Giudice di Pace disponeva la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato “rilevato che la prescrizione è intervenuta durante il
procedimento di primo grado e precisamente sollevata all'udienza dibattimentale per l'escussione dei
testi non escussi per intervenuta prescrizione” (cfr. provvedimento in atti).
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 17/06/2022 si costituiva in giudizio la – per il tramite del Viceprefetto Aggiunto - la quale chiedeva, in rito, di non CP_2
confermare la sospensiva in prima udienza, e, nel merito, il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e diritto e quindi la conferma del provvedimento opposto (cfr. relativa comparsa di costituzione e risposta e conclusioni rassegnate a pag. 5 della predetta).
pagina 5 di 16 Alla prima udienza dell'8.07.2022, il Giudice di Pace confermava la sospensione del provvedimento e rinviava per precisazione delle conclusioni e discussione all'udienza del
04.11.2022.
In assenza di attività istruttoria la causa giungeva per la decisione alla udienza del 04.11.2022.
Con la sentenza n. 404/2022 ivi appellata il Giudice di Pace di ha accolto il ricorso ed Pt_1
annullato il provvedimento impugnato, compensando le spese del procedimento (cfr.
dispositivo della sentenza in atti).
In sintesi e per quanto di interesse il Giudice di prime Cure ha ritenuto testualmente che:
- “(…) il ricorso merita accoglimento.
- Durante il processo penale veniva sollevata dai difensori del l'intervenuta prescrizione del reato. CP_1
- Il Tribunale di Ancona con sentenza del 03/12/2021 così statuiva: “Visto l'articolo 129 c.p.p. dichiara di non
doversi procedere nei confronti del per estinzione del reato a lui ascritto, a seguito di CP_1
intervenuta prescrizione dello stesso”.
- In altre parole il reato si estingueva durante la fase dibattimentale e pertanto non si accertava la penale
responsabilità del CP_1
- In assenza dell'accertamento del reato penale, il Prefetto non poteva emettere l'ordinanza di sospensione della
patente.
Alla luce di quanto sopra, il ricorso va accolto, le spese del presente giudizio vengono compensate sussistendo
giusti motivi. (…)” (cfr. pag. 2 della sentenza in atti).
Con ricorso in appello depositato telematicamente in data 30.03.2023 la proponeva CP_2
tempestivo appello avverso la citata sentenza formulando le seguenti e testuali conclusioni: “Voglia
l'ill.mo Tribunale adito, in accoglimento dell'appello e previa fissazione dell'udienza di discussione, riformare
l'appellata sentenza del Giudice di Pace di e, per l'effetto, rigettare l'opposizione. Vinte le spese di ambo i Pt_1
gradi di giudizio” (cfr. conclusioni rassegnate a pag. 5).
In sintesi la difesa erariale – con un unico e articolato motivo di appello, denunciava la
“Violazione e falsa applicazione degli artt. 186 - 224 C.d.S. Sussistenza dei presupposti di fatto e di
diritto per l'emissione del provvedimento di sospensione della patente. Motivazione contraddittoria ed
insufficiente”.
pagina 6 di 16 Parte appellante evidenziava che, contrariamente a quanto affermato dal Giudice di prime cure, proprio a fronte dell'estinzione del reato, l'irrogazione della sanzione accessoria della sospensione della patente ex art. 186, comma 2, C.d.S. spettava al Prefetto.
Nel caso in questione, essendosi il procedimento penale concluso con declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, il provvedimento di sospensione era stato correttamente adottato dal Prefetto all'esito dell'accertamento di tutti i presupposti di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria.
Con decreto del 30/03/2023 veniva fissata ex art. 420 c.p.c. la prima udienza per l'8/06/2023.
Con comparsa di costituzione in appello depositata in data 26/05/2023 si costituiva in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti e testuali conclusioni: “Voglia l'On.le CP_1
Tribunale adito, contrariis reiectis, - nel merito: dichiarare con qualsiasi statuizione e per le ragioni
tutte di cui alla narrativa che precede, inammissibile, improcedibile e comunque infondato in fatto ed in
diritto l'appello proposto dalla con conseguente Controparte_2
conferma della sentenza impugnata (N. 404/2022 del Giudice di Pace di;
Pt_1
- in via subordinata: in caso di accoglimento dell'appello, ridurre il periodo di sospensione della patente
di guida e disporre la sospensione della stessa per un periodo complessivo non superiore a mesi 6, dando
atto che tale periodo di sospensione è stato già applicato ed eseguito con precedente Provvedimento della
Prefettura di Prot. 14189 del 22/2/2016 dal ricorrente e pertanto detta sospensione non potrà Pt_1
essere applicata per un ulteriore periodo.
Con vittoria di spese e competenze professionali” (cfr. conclusioni a pag.
8-9 della comparsa).
Alla udienza dell'8/06/2023 le parti si riportavano ai rispettivi atti e chiedevano fissarsi udienza ex art. 429 c.p.c.; il Giudice rinviava per la discussione e la decisione ex art. 429 c.p.c. all'udienza del
4/04/2024, poi rinviata per i medesimi incombenti all'udienza del 31.10.2024, stante la revoca del mandato professionale da parte di ai propri difensori e la richiesta del rinvio dell'udienza CP_1
per consentire la nomina di un nuovo difensore.
In assenza di svolgimento di ulteriore attività istruttoria si è giunti così all'odierna udienza del 13.02.2025.
pagina 7 di 16 Tanto doverosamente seppur sinteticamente premesso in fatto, passando all'esame nel merito, l'appello della è fondato e va accolto, in riforma della sentenza Controparte_2
del Giudice di Pace impugnata.
La fattispecie in esame richiede -in via preliminare- una breve analisi circa la natura della sanzione accessoria della sospensione della patente e la disciplina alla stessa applicabile:
- la sospensione della patente di guida ai sensi dell'art. 224 C.d.S. è una sanzione amministrativa interdittiva accessoria conseguente obbligatoriamente a reati in danno di persone e di lesione personale (ex art. 222), nonché ad alcuni reati previsti specificamente dal codice della strada, tra cui il reato di giuda in stato di ebbrezza ai sensi dell'art. 186 co. 2 lett.
b e c C.d.S. (ivi contestato al;
CP_1
- la specifica natura di sanzione interdittiva accessoria a carattere definitivo distingue la sospensione della patente ex artt. 186 co. 2 e 224 C.d.S. dalla sospensione provvisoria della validità della patente ex art. 223 C.d.S., atto quest'ultimo di natura cautelare diverso ed autonomo dal precedente, adottato dal Prefetto a tutela immediata dell'incolumità e dell'ordine pubblico e non condizionato dall'avvio e dalla procedibilità dell'azione penale
(cfr. fra le tante Cassazione civile sez. II, 24/08/2005, n.17205; Corte cost. Ord., 12/11/2004, n.
344; invero – come pure rilevato dalla Corte Costituzionale di cui si dirà infra - «pur costituendo anch'essa misura afflittiva, la sospensione provvisoria della patente di guida è
provvedimento amministrativo di natura cautelare, strumentalmente e teleologicamente teso a tutelare con immediatezza l'incolumità dei cittadini e l'ordine pubblico, impedendo che il conducente del veicolo continui nell'esercizio di un'attività potenzialmente creativa di ulteriori pericoli” mentre l'altra ha natura sanzionatoria);
- la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente viene inflitta dal
Giudice penale all'esito dell'accertamento della violazione del codice stradale ovvero dal
Prefetto nei casi previsti dall'art. 224 comma III C.d.s. (il reato sia dichiarato improcedibile ovvero estinto per causa diversa dalla morte dell'imputato);
- l'art. 224 comma III del C.d.S. recita: “La declaratoria di estinzione del reato per morte
dell'imputato importa l'estinzione della sanzione amministrativa accessoria. Nel caso di estinzione del
pagina 8 di 16 reato per altra causa, il Prefetto procede all'accertamento della sussistenza o meno delle condizioni di
legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria e procede ai sensi degli articoli 218 e
219 nelle parti compatibili. L'estinzione della pena successiva alla sentenza irrevocabile di condanna
non ha effetto sulla applicazione della sanzione amministrativa accessoria”;
- l'art. 224 comma III C.d.s. - per pacifica giurisprudenza della S.C.- disciplina l'adozione della sanzione accessoria della sospensione della patente da parte del prefetto in tutti i casi in cui sia mancato un accertamento in ambito penale del fatto di reato – che perviene necessariamente all'esito del giudizio penale- e pertanto deve con evidenza basarsi sulla valutazione della sussistenza del fatto a cui la sanzione accessoria accede ovvero gli elementi oggettivi che portarono alla denuncia di cui all'art. 186 comma 2 lett. c) C.d.S. (informativa della PG e/o dell'autorità giudiziaria);
- il comma II del citato art. 224 c.d.s. -invece- disciplina la diversa ipotesi in cui sia intervenuta una sentenza irrevocabile di condanna (appare ovvio precisare che in tal caso nessun accertamento del fatto-reato debba essere fatta dall'Autorità amministrativa).
- Ne consegue, quindi, che nel caso di dichiarata estinzione del reato per causa diversa dalla morte dell'imputato (tra le quali vi rientra senza dubbio anche la prescrizione), non al
Giudice, ma al Prefetto compete la applicazione della sanzione amministrativa accessoria,
previo "accertamento o meno delle condizioni di legge", secondo quanto disposto dagli artt.
218 e 219 dello stesso testo normativo, "nelle parti compatibili”;
- d'altronde è lo stesso secondo comma dell'art. 221 C.d.S. a prevedere, espressamente, che “la
competenza del giudice penale in ordine alla violazione amministrativa cessa se il procedimento penale
si chiude per estinzione del reato o per difetto di una condizione di procedibilità”.
- Il codice della strada distingue chiaramente la competenza dell'autorità amministrativa da quella dell'autorità giudiziaria, innovando rispetto al vecchio codice, che, configurando la sospensione della patente come pena accessoria al reato, agganciava la sorte della prima a quella del secondo.
- In modo innovativo, il nuovo codice ha configurato la sospensione della patente come sanzione amministrativa, affidandone in via ordinaria l'applicazione al giudice chiamato a pagina 9 di 16 conoscere del reato ma, in pari tempo, affermandone la estraneità al sistema delle sanzioni penali e, quindi, la sua applicabilità da parte dell'autorità amministrativa nel caso di assenza dei presupposti per l'intervento del giudice. In ragione della natura esclusivamente amministrativa della sospensione della patente essa mantiene intatta la propria autonomia ordinamentale. Ne consegue che la vis actractiva che normalmente il giudizio penale esercita nei riguardi del procedimento di cognizione della violazione amministrativa connessa al reato viene meno se "il procedimento si chiude per estinzione del reato o per altra causa".
L'applicazione di tale principio generale comporta che, in quest'ultimo caso, l'autorità
amministrativa possa conoscere autonomamente dell'illecito amministrativo e applicare autonomamente la relativa sanzione;
- inoltre le Sezioni unite penali della Suprema Corte, hanno enunciato le regole disciplinanti i rapporti relativi alla sospensione provvisoria della patente inflitta in via cautelare dal Prefetto
e quella definitiva conseguente alla condanna penale irrogata dal giudice.
- Con la sentenza n. 20 del 2000, la Corte ha enunciato il principio di diritto in base al quale la differenza di finalità e presupposti tra il provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria della patente di guida e la sanzione accessoria della sospensione della patente applicata dal giudice penale, all'esito dell'accertamento di violazione del codice stradale,
rende impossibile computare il periodo di sospensione provvisoria nella determinazione della durata della sanzione amministrativa definitivamente applicabile dal giudice.
- Tuttavia, ciò non comporta che i due periodi di sospensione siano cumulabili, giacché essi sono, invece, complementari. Ed invero, la sospensione provvisoria disposta dal prefetto e quella definitiva disposta dal giudice incidono sull'autore della violazione per il medesimo fatto, per il quale il codice della strada prevede, come sanzione amministrativa accessoria,
una sola sospensione della patente di guida per un periodo che va da un minimo a un massimo, anche se l'applicazione, prima di essere definitiva, può essere provvisoria e anche se all'applicazione provvisoria e a quella definitiva procedono distinte autorità.
- Ne consegue che è il prefetto, organo di esecuzione della sanzione amministrativa accessoria, a dover provvedere alla detrazione, obbligatoria, del periodo di sospensione pagina 10 di 16 eventualmente "presofferto", e senza che vi sia bisogno di esplicita dichiarazione al riguardo da parte dell'autorità giudiziaria procedente (cfr. sul punto anche in motivazione Cass. 2003
n. 11714).
- Il fatto che la sanzione amministrativa della sospensione della patente venga applicata dal
Giudice penale piuttosto che dalla Autorità Prefettizia incide, invece, sul termine prescrizionale applicabile.
- la S.C. (vedasi Cass. Pen. 2618/2018) ha ritenuto che nelle ipotesi di reato “Non è consentito,
"svincolare" la sanzione accessoria dal reato neppure sotto il profilo della prescrizione, creandosi
altrimenti un inammissibile doppio binario, con conseguenze abnormi proprio in tema di prescrizione,
potendo essere diverso il termine per l'una e per l'altro (Sez. 3, sent. n. 30545 del 23/06/2011)”
tuttavia torna ad applicarsi la ordinaria prescrizione amministrativa quinquennale prevista per la violazione di norme del codice della strada non integranti un reato “nei casi previsti
dall'art.224 C.d.S. co.3 di estinzione del reato per causa diversa dalla morte dell'imputato perché in tali
ipotesi è il prefetto che procede all'accertamento della sussistenza o meno delle condizioni di legge per
l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria”.
- In tali casi di estinzione del reato in cui è l'autorità giudiziaria a rimettere gli atti a quella amministrativa competente, la decorrenza del termine ordinario di prescrizione per l'adozione del provvedimento va fatta decorrere dalla data di effettiva di ricezione degli atti.
- In proposito l'art. 221 C.d.S. stabilisce che in tutti i casi in cui la competenza del giudice penale cessa poiché il procedimento penale si chiude per estinzione del reato o per difetto di una
condizione di procedibilità si applica la disposizione di cui all'art. 220 comma 4 C.d.S.
secondo la quale “l'autorità giudiziaria rimette gli atti all'ufficio o comando che ha comunicato la
notizia di reato, perché si proceda contro il trasgressore ai sensi delle disposizioni del capo I del presente
titolo. In tali casi i termini ivi previsti decorrono dalla data della ricezione degli atti da parte dell'ufficio
o comando suddetti”.
- Considerato che il termine di prescrizione amministrativa quinquennale per gli illeciti di cui al C.d.S. è previsto all'art. 209 capo I del medesimo Titolo VI “degli illeciti previsti dal presente pagina 11 di 16 codice e delle relative sanzioni”, deve ritenersi anch'esso decorrente dalla data di intervenuta ricezione degli atti da parte della competente autorità amministrativa.
Alla luce dei principi esposti, il motivo di appello proposto dalla è fondato e va CP_2
accolto.
Come detto sopra, l'art. 224, comma 3, C.d.S. prevede che : “..la declaratoria di estinzione del
reato per morte dell'imputato importa l'estinzione della sanzione amministrativa accessoria. Nel caso di
estinzione del reato per altra causa, il Prefetto procede all'accertamento della sussistenza o meno delle
condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria e procede ai sensi degli
artt. 218 e 219 nelle parti compatibili”.
Il caso di specie attiene proprio ad una ipotesi di “estinzione del reato per altra causa”
(ovvero per prescrizione come è nel caso in esame).
Si ribadisce infatti che per pacifica ed unanime giurisprudenza della S.C. (che ha trovato avvallo anche nelle diverse pronunce della Corte Cost., sopra citate) spetta, dunque, al
Prefetto, in virtù del combinato disposto degli artt. 7 della L. 241/90 e art. 224 C.d.S.,
instaurare un procedimento amministrativo volto all'accertamento autonomo dei presupposti fondanti la sanzione della revoca o della sospensione, comunicando al sanzionando il suo avvio (come è avvenuto nel caso in esame).
Nel momento in cui il cancelliere trasmette al Prefetto la sentenza di proscioglimento per estinzione del reato, è il Prefetto l'Organo deputato a procedere all'accertamento della sussistenza o meno delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria, tanto che lo stesso deve effettuare un'attività di tipo istruttorio volta all'accertamento della responsabilità del fatto ascritto all'imputato, non potendosi limitare al richiamo alla sentenza di proscioglimento, che in realtà non accerta alcun fatto-reato.
Nel caso in esame il Prefetto ha congruamente eseguito l'attività accertativa demandata nel rispetto dei principi di accertamento dell'illecito amministrativo.
Alla luce dei principi sopra esposti, non coglie nel segno la censura mossa dalla difesa di parte appellata secondo cui non ha mai subito alcuna condanna, quindi non è stata CP_1
accertata la sua responsabilità penale, in quanto la prescrizione è stata pronunciata prima pagina 12 di 16 dell'inizio dell'istruttoria dibattimentale e tale circostanza non consente al Prefetto di avere elementi caratterizzati dall'elevato grado di certezza tale da provare la colpevolezza di
(cfr. comparsa di costituzione in appello). CP_1
In specie, essendo irrilevante che il procedimento penale si sia chiuso in assenza di una sentenza di condanna, la sussistenza dell'illecito amministrativo è stata ritenuta congruamente dimostrata dalle risultanze dell'accertamento tramite etilometro (prima prova effettuata alle 10:07 del 7.02.2016: tasso alcolemico accertato pari a 1,31 g/l; seconda prova effettuata alle ore 10:26 del 7.02.2016: tasso alcolemico accertato di 1,08 g/l), dalla annotazione di P.G. del 7/02/2016 redatta dalla Legione Carabinieri Marche Stazione di Loreto, dal verbale di accertamenti urgenti (cfr. al riguardo doc. n. 7 all.to ricorso in appello: comunicazione notizia di reato n. 24/1-0/2016 del 7.02.2016 con relativi verbali e relativi scontrini allegati emessi dall'etilometro dai quali incontestabilmente è emerso che si trovava CP_1
alla guida dell'autovettura Alfa Romeo Mito targata ER339FV in stato di ebbrezza;
nella annotazione di P.G. si legge che “…il conducente ( ) ci riferiva che transitando in CP_1
via Villa Papa con l'autovettura tipo Alfa Romeo Mito targata ER 339 FV (…) andava a collidere, con
la parte anteriore destra, una rete di recinzione metallica, danneggiandola, che delimitava un
appezzamento di terreno privato, come da foto allegate (nr. 2 foto). Inoltre lo stesso conducente
dichiarava di essere stato la decorsa notte in discoteca, aver accompagnato un'amica a casa a Villa
Musone e resosi conto di non essere in grado di continuare a condurre il mezzo alla propria residenza,
decideva di riposare in un parcheggio sito nelle vicinanze dell'abitazione dell'amica. Altresì lo stesso
precisava che dopo essersi svegliato, riprendeva la marcia per recarsi a casa. Mentre percorreva la
strada di via Villa Papa, all'altezza del civico 21, approssimandosi ad una curva, accusava un colpo di
sonno andando a collidere contro la recinzione sopraindicata. Nell'interloquire con il CP_1
ci accorgevamo che questi avesse abusato di bevande alcoliche con la conseguente alterazione delle
condizioni psicofisiche da noi notate dalla sintomatologia dei suoi atteggiamenti, difatti aveva una forte
alitosi alcolica ed era alquanto frenetico. Pertanto, veniva invitato a seguirci in questo CP_1
Comando per essere sottoposto a controllo etilometrico”).
pagina 13 di 16 Quindi, è lo stesso ad aver riferito ai Carabinieri intervenuti in loco, di essere andato CP_1
a collidere con la autovettura contro una recinzione metallica (quindi di aver causato un sinistro stradale), mentre la circostanza della guida in stato di ebbrezza alcolica è stata dimostrata attraverso l'etilometro effettuato dai Carabinieri dopo aver rilevato che CP_1
come sopra riportato, “avesse abusato di bevande alcoliche con la conseguente alterazione delle
condizioni psicofisiche da noi notate dalla sintomatologia dei suoi atteggiamenti, difatti aveva una forte
alitosi alcolica ed era alquanto frenetico”.
Dalla lettura del provvedimento della Prefettura di Prot. Uscita n. del Pt_1 Nume_1
24.05.2022, con il quale è stata disposta la sospensione per dieci mesi della patente di guida categoria B n. rilasciata a in data 7.01.2020, si evince la NumeroD_1 CP_1
sussistenza dei presupposti che hanno legittimato l'irrogazione da parte del Prefetto della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida: “…ritenute, pertanto,
sussistenti le condizioni di legge per poter procedere all'applicazione della sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida, come stabilito dall'art. 186, comma 2 bis, del C.d.s.:
• Stato di ebbrezza alcolica riferito alla fattispecie di cui all'art. 186, comma 2, lettera b) del C.d.s.,
accertato tramite etilometro mod. 7110 MKIII serie ARYA 0067 regolarmente omologato e revisionato
in data 29.10.2015 che forniva valori di alcolemia pari a 1,31 g/l e 1,08 g/l;
• Causazione di un sinistro stradale visto che il sig. alla guida dell'autovettura CP_1
targata ER338FV perdeva il controllo del mezzo e si scontrava contro una recinzione posta al margine
della carreggiata” (cfr. decreto in atti).
Pertanto, i richiami fatti dall'autorità prefettizia agli atti acquisiti sono sufficienti a giustificare l'intervenuto accertamento dell'elemento oggettivo tipico dell'illecito e della suitas della condotta inosservante, con conseguente applicazione della sanzione amministrativa accessoria prevista.
La ha verificato ed accertato che - nel caso di specie – aveva CP_2 Persona_2
guidato in stato di ebbrezza alcolica e aveva provocato con la propria condotta un incidente stradale, ovvero che sussistevano i presupposti previsti per l'irrogazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente.
pagina 14 di 16 La difesa di parte appellata ha in via subordinata chiesto di ridurre il periodo di sospensione della patente di guida e disporre la sospensione della stessa per un periodo complessivo non superiore a mesi sei, dando atto che tale periodo di sospensione è stato già applicato ed eseguito con precedente Provvedimento della Prefettura di Prot. 14189 del 22/2/2016 Pt_1
dal ricorrente e pertanto detta sospensione non potrà essere applicata per un ulteriore periodo.
Tale eccezione non è fondata.
La , nel compiere un autonomo accertamento della responsabilità di CP_2 CP_1
sulla base di tutta la documentazione in suo possesso, ha valutato di quantificare le
[...]
sanzioni nel minimo previsto dalle norme violate: l'art. 186, comma 2, lett. B (che prevede la sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno); l'art. 186, comma 2bis (che prevede che le sanzioni sono raddoppiate se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale); l'art. 186 bis, comma 3 (che prevede per i conducenti che rientrano nelle condizioni di cui all'art. 186 bis, comma 1, l'aumento delle sanzioni da un terzo alla metà).
Dai 16 mesi derivanti dalla quantificazione nel minimo previsto dalle norme violate appena esposte, la ha poi correttamente tenuto conto del periodo di sei mesi in cui CP_2
era stato privato della patente di guida per effetto del provvedimento di CP_1
sospensione in via cautelare n. Prot. 14186 del 22/2/2016 e quindi ha sottratto tale periodo;
da qui deriva la sospensione per dieci mesi della patente di guida correttamente decretata dal
Prefetto con il provvedimento impugnato che andava e va confermato stante l'infondatezza della opposizione proposta dal CP_1
In conclusione, quindi, l'appello proposto dalla Controparte_3
va accolto e la sentenza impugnata va riformata.
[...]
Le spese di lite del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellato e si liquidano in favore della appellante ex Dm 55/2014, aggiornato al Dm 147/2022 (ed CP_2
in via equitativa in assenza di nota spese) tenuto conto del valore della controversia
(indeterminabile e quindi di valore fino a E. 26 mila, valori minimi vista la semplicità delle questioni trattate) e delle attività processuali effettivamente svolte (per cui in assenza della pagina 15 di 16 relativa attività gli importi relativi alla fase della “trattazione/istruzione” non vengono liquidati;
mentre quelli relativi alla fase decisionale vengono liquidati nella misura del 50%
tenuto conto dell'attività difensiva svolta in relazione al rito decisionale ivi prescelto).
Le spese del primo grado di giudizio non possono essere liquidate a favore della CP_2
(costituita per il tramite di funzionario delegato), in quanto non è stata depositata nel fascicolo telematico alcuna nota spese (il doc. n. 10 depositato nel fascicolo telematico in allegato all'originaria comparsa di costituzione e ivi riprodotto come allegato al ricorso in appello come “nota” in realtà contiene un altro documento).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto in II grado al n. RG 1823/2023, ogni altra domanda e/o eccezione disattesa, così decide:
Visto l'art. 429 c.p.c.
ACCOGLIE
L'appello proposto dalla perché fondato per le causali di cui in CP_2 CP_2
motivazione;
per l'effetto,
RIFORMA
integralmente la sentenza ivi appellata n. 404/2022 del Giudice di Pace di Pt_1
CONDANNA
al pagamento in favore della appellante delle spese di lite del CP_1 CP_2
secondo grado di giudizio che si liquidano – per le causali di cui in motivazione - in complessivi E. 1.274,50 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, Iva e Cpa, se dovute, come per legge.
Ancona 13/02/2025
Il Giudice
dott.ssa Gabriella Pompetti
pagina 16 di 16