TRIB
Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 12/02/2025, n. 1202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1202 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE QUATTORDICESIMA - TRIBUNALE DELLE IMPRESE -
SPECIALIZZATA IMPRESA “A” CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Giani Presidente dott.ssa Anna Bellesi Giudice Relatore dott.ssa Elisa Fazzini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 28975/2020 promossa da:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MARCO ROMANATO, presso il quale è elettivamente domiciliato in Verona, Via
Giberti, 7;
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
MARCO ROMANATO, presso il quale è elettivamente domiciliata in Verona, Via
Giberti, 7;
(C.F. ), con il patrocinio Parte_3 C.F._3
dell'avv. MARCO ROMANATO, presso il quale è elettivamente domiciliata in Verona,
Via Giberti, 7;
ATTORI IN RIASSUNZIONE
pagina 1 di 18 contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTA CONTUMACE
Controparte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DAVIDE CHIEFFO, dell'avv. P.IVA_2
FEDERICO OLIOSI e dell'avv. NICOLA MARCONCINI, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Verona, Via Diaz, 18;
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_2 C.F._4
DAVIDE CHIEFFO, dell'avv. FEDERICO OLIOSI e dell'avv. NICOLA
MARCONCINI, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Verona, Via
Diaz, 18;
CONVENUTI IN RIASSUNZIONE
rappresentata dalla mandataria con il Controparte_3 Controparte_4
patrocinio dell'avv. EZIO ZANI, presso il quale è elettivamente domiciliata in Mantova,
Piazza T. Folengo, 1;
INTERVENUTA
Oggetto: antitrust pagina 2 di 18 CONCLUSIONI
ATTORI in riassunzione , : Parte_1 Parte_2 Pt_3
“Voglia l'On. Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e produzione, e per quanto di competenza della Sezione Specializzata adita, accogliere le conclusioni già rassegnate avanti al Tribunale di Mantova, con successiva remissione degli atti al Tribunale di Mantova per il prosieguo del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo oggi sospeso, così giudicare: Nel Merito
- Accertare e dichiarare la nullità – inopponibilità della garanzia sottoscritta dagli opponenti e/o delle sue singole clausole e, per l'effetto, dichiarare, per i motivi dedotti in narrativa, che gli attori opponenti nulla devono a Intesa San Paolo;
In via Subordinata, nel Merito
- Accertare e dichiarare l'avvenuta decadenza della banca dalla garanzia ex art. 1957 c.c.
- Accertare e dichiarare l'invalidità a titolo di nullità/annullabilità/inefficacia e/o illegittimità totale o parziale del contratto di apertura di credito mediante affidamento con scopertura sul c/c n. 2608119 e conti collegati, oggetto del rapporto tra e la CP_2 banca, particolarmente in relazione alle clausole di determinazione e di applicazione degli interessi anatocistici, degli interessi ultralegali della Commissione di Massimo Scoperto, commissioni successive e commissione di indennità creditizia, con riferimento a tutti costi, commissioni e spese applicate al conto.
- Accertare e dichiarare l'indebita percezione da parte della banca di interessi, interessi anatocisitici, commissioni di massimo scoperto, commissione per utilizzi oltre la disponibilità fondi, delle commissioni di istruttoria veloce, indennità di sconfinamento e similari.
- Compensare le somme indebitamente prelevate dall'istituto bancario con il credito dallo stesso vantato, così come verrà accertato.
- Accertare il reale saldo dare/avere tra e banca relativamente ai rapporti CP_2 oggetto di causa;
In ogni caso:
- Revocare l'opposto decreto ingiuntivo n. 70/2019 Ing., n. 98/2019 R.G, del Tribunale di Mantova, ordinando la cancellazione di eventuali iscrizioni pregiudizievoli in danno alla parte attrice.
- Condannare la parte soccombente al pagamento delle spese e delle competenze di giudizio. In via istruttoria:
pagina 3 di 18 - Si chiede di disporre perizia contabile (CTU) sul c/c n. 2608119 e conti collegati, avente per oggetto il seguente quesito: “con riferimento al rapporto di apertura di credito mediante affidamento con scopertura sul cc n. 2608119 voglia il CTU: A) Determinare il reale tasso applicato sui c/c seguendo quanto disposto dall'art 1 della legge 108/96 e dall'art. 1815 c.c. 1283 c.c. e art. 644 c.p. e le norme vigenti in materia;
B) Determinare il reale saldo in linea capitale del c/c estrapolando dal dare e avere tutte commissioni, remunerazioni e spese legate all'erogazione del credito e verificare l'applicazione di interessi di natura usuraia superiori al tasso soglia applicabile nel periodo;
C) Determinare il reale saldo dare e avere tra le parti in base alle norme del Codice Civile art. 1283 e art 45 Legge 154/92 e quanto disposto dall'art 117 della legge 385/93, anche in ragione della verifica della presenza di pattuizione contrattuale scritta e di eventuale indeterminatezza delle condizioni ivi contenute;
D) Determinare l'ammontare del tasso effettivo globale medio applicato dall'istituto di credito all'attrice, escludendo solo gli addebiti per imposte e tasse, e lo confronti con il tasso soglia trimestralmente rilevato dalla CA D'LI; E) Verificare se il tasso degli interessi applicato dall'istituto di credito sia o meno usurario secondo i parametri stabiliti dalla legge includendo nel calcolo del tasso le commissioni, ivi compresa la commissione di massimo scoperto (il calcolo della percentuale della quale va effettuato per ogni singola operazione rapportando l'importo della commissione effettivamente percepita all'ammontare del massimo scoperto sul quale è stata applicata), le remunerazioni a qualsiasi titolo e le spese, escluse quelle per imposte e tasse collegate all'erogazione del credito (art. 644 c.p.); raffrontare il tasso così risultante con il tasso soglia trimestrale rilevato dalla CA D'LI, trimestre per trimestre;
F) Sulla scorta degli accertamenti di cui ai punti che precedono, calcolare il nuovo saldo dei rapporti bancari in oggetto e quantificare le somme dovute in ripetizione a parte attrice”
.
- Ammettersi ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. relativo agli estratti conto ed estratti scalari del c/c n. 2608119 e conti collegati, a far data dal 31.12.1991 sino al 10.01.1983.
- Ammettersi ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti di Unicredit Spa, CA
Nazionale del Lavoro Spa, Monte dei Paschi di Siena Spa, Banco BPM Spa, CA Popolare dell'Emilia Romagna Spa, Credito Emiliano Spa relativa agli schemi standard di fideiussione omnibus applicati negli anni dal 2005 al 2017. Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande ed eccezioni nuove avverse”.
CP_2 CP_2
“Voglia l'On. Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e produzione, e per quanto di competenza della Sezione Specializzata adita, accogliere le conclusioni già
pagina 4 di 18 rassegnate avanti al Tribunale di Mantova, con giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo oggi sospeso, così giudicare: NEL MERITO, ANCHE IN VIA RICONVENZIONALE: I) per quanto concerne ed il suo socio accomandatario, nonché quest'ultimo CP_2 in via gradata quale fideiussore ferme le domande svolte al successivo punto II:
- Accertare e dichiarare l'invalidità a titolo di nullità/annullabilità/inefficacia e/o illegittimità totale o parziale del contratto di apertura di credito mediante affidamento con scopertura sul c/c n. 2608119, oggetto del rapporto tra e la banca, e dei conti CP_2 collegati n. 2611 e n. 266792, particolarmente in relazione alle clausole di determinazione e di applicazione degli interessi anatocistici, degli interessi ultralegali della Commissione di Massimo Scoperto, commissioni successive e commissione di indennità creditizia, con riferimento a tutti costi, commissioni e spese applicate al conto.
- Accertare e dichiarare l'indebita percezione da parte della CA delle commissioni di massimo scoperto, di commissione per utilizzi oltre la disponibilità fondi, delle commissioni di istruttoria veloce delle indennità di sconfinamento e similari;
- In ragione delle nullità dichiarate, accertare tutti gli importi indebitamente corrisposti ex art. 2033 c.c. dalla società opponente in relazione ai rapporti bancari su indicati;
- Disporre la compensazione tra le somme indebitamente prelevate alla sino al CP_2
31.05.2017 e quelle da questa eventualmente dovute alla CA sino alla medesima data;
- Accertare di conseguenza il reale saldo dare/avere tra e CP_2 Controparte_1 relativamente ai rapporti oggetto di causa. II) Per quanto concerne in qualità di fideiussore In Via principale: CP_2
Accertare e dichiarare la nullità - inopponibilità della garanzia sottoscritta dal Sig. e/o delle sue singole clausole e, per l'effetto, dichiarare, per i motivi CP_2 dedotti in narrativa, che il sig. nulla deve a in CP_2 Controparte_1 qualità di fideiussore;
In via Subordinata: Accertare e dichiarare l'avvenuta decadenza di Controparte_1 dalla garanzia ex art. 1957 c.c.
[...]
III) IN OGNI CASO:
- Revocare l'opposto decreto ingiuntivo, ordinando la cancellazione di eventuali iscrizioni pregiudizievoli in danno agli opponenti;
- Condannare la banca opposta alla refusione delle spese e delle competenze del presente giudizio. IV) ANCORA IN VIA RICONVENZIONALE:
- Accertato e dichiarato che nel periodo endoconcordatario (01.06.2017/26.10.2018) sono affluiti sul c/c n. 2608119 acceso a nome di presso la filiale di Goito di CP_2
accrediti (bonifici, incassi) per la complessiva somma di euro Controparte_1
187.127,40, salvo la diversa anche maggiore accertanda in corso di causa, senza che questi siano stati riversati a , ed accertato e dichiarato altresì che detti accrediti CP_2 hanno contribuito a ridurre il saldo passivo del detto c/c nel periodo considerato, con ciò costituendo pagamenti di un credito avente causa o titolo anteriore al deposito della domanda di concordato al di fuori dei limiti e delle modalità previste dal piano e dalla pagina 5 di 18 proposta concordatari, accertare e dichiarare il diritto di alla restituzione di detti CP_2 accrediti.
- Comunque condannare la CA alla restituzione degli accrediti registrati sul c/c
2608119 nel periodo endoconcordatario (01.06.2017/26.10.2018) per la complessiva somma di euro 187.127,40, salvo la diversa anche maggiore accertanda in corso di causa, oltre interessi legali nella misura di cui al novellato art. 1284 c.c. da computarsi dalla data di ciascun accredito al saldo effettivo;
Condannare altresì la società in persona del legalerappresentante Controparte_1 pro tempore, alla restituzione in favore della società
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, di tutte le Parte_4 somme indebitamente addebitate e riscosse, somme che verranno accertate in corso di causa, all'esito dell'accertamento delle nullità, dell'eventuale compensazione dei rispettivi crediti e dell'accertamento del reale saldo dare/avere tra banca e correntista di cui alla domanda svolta sub. I). In via istruttoria: Si chiede di disporre perizia contabile (CTU) sul c/c n. 2608119 e dei conti collegati n. 2611 e n. 266792, avente per oggetto il seguente quesito: “con riferimento al rapporto di apertura di credito mediante affidamento con scopertura sul cc n. 2608119 e dei conti collegati n. 2611 e n. 266792 voglia il CTU: A. Determinare il reale tasso applicato sui c/c seguendo quanto disposto dall'art 1 della legge 108/96 e dall'art. 1815 c.c. 1283 c.c. e art. 644 c.p. e le norme vigenti in materia;
B. Determinare il reale saldo in linea capitale del c/c estrapolando dal dare e avere tutte commissioni, remunerazioni e spese legate all'erogazione del credito e verificare l'applicazione di interessi di natura usuraia superiori al tasso soglia applicabile nel periodo;
C. Determinare il reale saldo dare e avere tra le parti in base alle norme del Codice Civile art. 1283 e art 45 Legge 154/92 e quanto disposto dall'art 117 della legge 385/93, anche in ragione della verifica della presenza di pattuizione contrattuale scritta e di eventuale indeterminatezza delle condizioni ivi contenute, nonché l'indebita determinazione di interessi in violazione degli articoli 55 e 169 Legge Fallimentare che sospendono il corso degli interessi legali e convenzionali per tutto il corso della procedura concordataria e quindi a far data dal 01.06.2017; D. Determinare l'ammontare del tasso effettivo globale medio applicato dall'istituto di credito all'attrice, escludendo solo gli addebiti per imposte e tasse, e lo confronti con il tasso soglia trimestralmente rilevato dalla CA D'LI; E. Verificare se il tasso degli interessi applicato dall'istituto di credito sia o meno usurario secondo i parametri stabiliti dalla legge includendo nel calcolo del tasso le commissioni, ivi compresa la commissione di massimo scoperto (il calcolo della percentuale della quale va effettuato per ogni singola operazione rapportando l'importo della commissione effettivamente percepita all'ammontare del massimo scoperto sul quale è stata applicata), le remunerazioni a qualsiasi titolo e le spese, escluse quelle per imposte e tasse collegate all'erogazione del credito (art. 644 c.p.); raffrontare il tasso pagina 6 di 18 così risultante con il tasso soglia trimestrale rilevato dalla CA D'LI, trimestre per trimestre;
F. Sulla scorta degli accertamenti di cui ai punti che precedono, calcolare il nuovo saldo dei rapporti bancari in oggetto e quantificare le somme dovute in ripetizione a parte attrice;
G. Verificare l'ammontare di tutti gli accrediti pervenuti sul conto corrente per cui è causa a far data dal 01.06.2017 (data di presentazione della domanda di concordato preventivo) e fino alla sua chiusura, che non sono stati riversati dalla CA convenuta a in concordato preventivo”. CP_2
Ordinarsi alla CA convenuta ai sensi dell'art. 210 c.p.c. di esibire in giudizio gli estratti conto e gli estratti scalari del c/c n. 2608119 e conti collegati, a far data dal 31.12.1991 sino al 10.01.1983.
Ammettersi ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti di Unicredit Spa, CA Nazionale del Lavoro Spa, Monte dei Paschi di Siena Spa, Banco BPM Spa, CA Popolare dell'Emilia Romagna Spa, Credito Emiliano Spa la produzione in giudizio dei moduli standard dagli stessi utilizzati in epoca coeva a quella della stipulazione delle garanzie oggetto di causa (1989) e negli anni successivi (e, in particolare, nel 1998, nel 2000 e nel 2004) e ciò in conformità, peraltro, all'indirizzo espresso da Codesto stesso Tribunale (ordinanza 20.05.2021). Si dichiara infine di non accettare il contraddittorio su eventuali domande ed eccezioni nuove avverse e si chiede la concessione di termini massimi per comparse conclusionali e memorie di replica”.
appresentata dalla mandataria Controparte_3 Controparte_5
“In via principale:
- rigettarsi tutte le domande formulate, anche in via riconvenzionale, tanto dalle parti attrici , e , quanto dalle Parte_1 Parte_2 Parte_3 convenute e in concordato preventivo. CP_2 Controparte_2 nei confronti di in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi Controparte_5 indicati in premessa;
- dichiararsi, per l'effetto, l'efficacia e l'esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse accolta la domanda riconvenzionale formulata da e in concordato CP_2 Controparte_2 preventivo, accertare e disporre in compensazione le rispettive ragioni creditorie che dovessero risultare al termine del giudizio. In ogni caso: con vittoria delle spese di causa, comprensive di diritti, onorari e spese generali ex art. 14 T.P.F., oltre accessori di legge”.
pagina 7 di 18 Ragioni della decisione
1. Con atto di citazione in riassunzione notificato in data 6 agosto 2020,
[...]
e hanno convenuto in giudizio Parte_1 Parte_2 Parte_3
in concordato preventivo (di Controparte_1 Controparte_2
seguito, e avanti al Tribunale di Milano, Sezione CP_2 CP_2
specializzata in materia di impresa, chiedendo, previo accoglimento delle conclusioni rassegnate nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo dagli stessi promossa avanti al
Tribunale di Mantova, di accertare e dichiarare la nullità/inopponibilità della garanzia dagli stessi sottoscritta e/o delle sue singole clausole e, per l'effetto, di dichiarare che gli attori nulla devono alla banca convenuta. Gli attori hanno chiesto, altresì, di accertare e dichiarare la nullità/annullabilità/inefficacia e/o illegittimità totale o parziale del contratto di apertura di credito con scopertura sul c/c n.2608119 e dei conti collegati aperti da presso la banca convenuta, e hanno contestato l'illegittima CP_2
applicazione di interessi anatocistici e ultralegali, della commissione di massimo scoperto (CMS) e di altre commissioni e spese, chiedendo di accertare il reale saldo dare/avere relativamente ai rapporti bancari oggetto di causa, di revocare il decreto ingiuntivo n.70/2019 del Tribunale di Mantova e di ordinare alla convenuta la cancellazione delle eventuali iscrizioni pregiudizievoli in danno degli attori.
Il presente giudizio concerne la riassunzione, con riferimento alla sola domanda di nullità della fideiussione per violazione dell'art.2 della L. n.287/1990, della causa di opposizione a decreto ingiuntivo n. 815/2019 R.G. in origine promossa dagli attori avanti al Tribunale di Mantova – che riunisce le opposizioni promosse rispettivamente dai fideiussori e (n.815/2019 R.G.), dalla società Parte_1 Parte_2
debitrice principale e dal fideiussore (n.830/2019 R.G.) e CP_2 CP_2
dalla garante (n. 831/2019 R.G.) - avverso il decreto ingiuntivo Parte_3
n.70/2019 - n. 98/2019 R.G. con cui il Tribunale di Mantova aveva ingiunto alla società debitrice e ai fideiussori di pagare immediatamente a la somma di € Controparte_1
340.814,26 (nel limite delle garanzie prestate) oltre interessi e spese della procedura pagina 8 di 18 monitoria, riferita alle linee di credito concesse a e garantite dalle due CP_2
distinte fideiussioni omnibus rilasciate dagli attori.
Il Tribunale di Mantova, nel giudizio di opposizione, ha sospeso la provvisoria esecutorietà del decreto opposto e, con ordinanza del 21maggio 2020, ha concesso termine per riassumere la causa, avanti al Tribunale delle imprese di Milano, relativamente alla domanda di nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust, sospendendo nel frattempo la causa di opposizione a decreto ingiuntivo.
A sostegno delle loro domande, gli attori in riassunzione, riportandosi integralmente all'atto di citazione in opposizione originario, hanno dedotto la nullità delle fideiussioni omnibus rilasciate in data 17 marzo 1989 (e integrate, quanto alla somma garantita, nell'agosto 1989, nel novembre 1998, nel gennaio 2000 e nel settembre 2004), in quanto contenenti clausole conformi alle clausole 2, 6 e 8 (rispettivamente, clausola di reviviscenza, di rinuncia al termine dell'art.1957 c.c. e di sopravvivenza della garanzia) dello schema ABI del 2003 sanzionate dalla CA d'LI con il provvedimento n.55 del 2 maggio 2005 (doc.3 attori) per contrasto con l'art.2 della L.287/1990, applicabile anche alle intese concluse prima della sua entrata in vigore e che continuano a produrre effetti distorsivi sul mercato anche dopo tale momento (Cass.
1.2.1999 n.827). Secondo gli attori, l'esistenza di una intesa anticoncorrenziale per l'applicazione uniforme delle clausole dello schema ABI sarebbe provata dall'adozione, da parte di una molteplicità di banche di rilievo sul piano nazionale, di fideiussioni pressoché conformi allo schema stesso, circostanza desumibile dalle fideiussioni dai medesimi prodotte in atti (doc.6 attori).
Richiamati i principi della nullità derivata (Cass. 12/12/2017 n. 29810) e del valore di prova privilegiata del provvedimento della CA d'LI in ordine all'esistenza di una condotta anticoncorrenziale e all'astratta idoneità della stessa a procurare un danno ai consumatori (Cass. 28/55/2014 n.11904), gli attori hanno dedotto la nullità integrale, ovvero, in subordine, la nullità parziale, riferita agli articoli 2, 6 e 8, delle fideiussioni per cui è causa.
pagina 9 di 18 Gli attori, inoltre, hanno contestato il credito azionato in sede monitoria da
[...]
, adducendo, sulla base di una perizia contabile di parte, l'applicazione CP_1
illegittima di interessi anatocistici, l'addebito della commissione di massimo scoperto di altre commissioni (CIV, commissione di indennità creditizia e indennità di sconfinamento) in difetto di pattuizione contrattuale, l'utilizzo di un TEG superiore al tasso soglia di cui alla L. 108/96 e la capitalizzazione composta degli interessi debitori con l'addebito alla cliente di maggiori competenze per tutta la durata del CP_2
rapporto, con moltiplicazione di oneri passivi.
2. I convenuti in riassunzione in concordato Controparte_2
preventivo (dal 1° giugno 2017) e si sono costituiti in giudizio chiedendo, CP_2
previo accoglimento delle conclusioni rassegnate nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo pendente avanti al Tribunale di Mantova, di accertare e dichiarare la nullità totale o parziale del contratto di credito mediante affidamento con scopertura sul c/c n.2608119, oggetto del rapporto tra e la banca, e dei conti collegati n.2611 e CP_2
n. 2666792, di accertare l'indebita percezione da parte della banca delle commissioni di massimo scoperto, delle commissioni per utilizzi oltre la disponibilità fondi, delle commissioni di istruttoria veloce, di sconfinamento e similari, di disporre la compensazione delle somme indebitamente prelevate a sino al 31 maggio CP_2
2017 con quelle da questa eventualmente dovute alla banca sino a tale data, e di accertare il saldo dare/avere tra e relativamente ai rapporti CP_2 Controparte_1
bancari intercorsi.
Con riguardo alla posizione del fideiussore gli attori hanno chiesto, in CP_2
via principale, di accertare e dichiarare la nullità/inopponibilità della garanzia dal medesimo sottoscritta, o delle sue singole clausole e, per l'effetto, di dichiarare che lo stesso nulla deve a in qualità di fideiussore e, in subordine, di accertare Controparte_1
e dichiarare l'avvenuta decadenza della banca convenuta dalla garanzia ex art. 1957 c.c.
pagina 10 di 18 I convenuti in riassunzione hanno chiesto, altresì, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e di ordinare la cancellazione di eventuali iscrizioni pregiudizievoli ai loro danni. Inoltre, essi, in via riconvenzionale, hanno chiesto di accertare e dichiarare il diritto di alla restituzione degli accrediti (indicati pari a € 187.127,40, salva CP_2
diversa somma da accertare in corso di causa) affluiti, durante il periodo concordatario
(1.6.2017 – 26.10.2018), sul conto corrente n. 2608119 intestato a presso CP_2
, in quanto riferiti a pagamenti di crediti aventi causa e/o titolo anteriore Controparte_1
alla domanda di concordato preventivo (1.6.2017).
I convenuti in riassunzione hanno poi richiamato il contenuto dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, con riguardo alla contestazione della pretesa creditoria azionata in sede monitoria dalla banca (v. pagg. 10-23 comparsa di costituzione) e alla decadenza dalla garanzia ex art. 1957 c.c. (pag. 29-31 comparsa di costituzione) e hanno eccepito la nullità delle fideiussioni omnibus, a loro dire imposte dalla banca, sottoscritte il 17 marzo 1989 (poi integrate quanto all'importo garantito) da CP_2
e , in quanto conformi
[...] Parte_1 Parte_2 Parte_3
allo schema ABI (di cui anche è parte), censurato dalla CA d'LI Controparte_1
con il provvedimento n.55/2005 per violazione della disciplina antitrust.
Secondo i convenuti in riassunzione, le fideiussioni in questione sarebbero “il risultato di un'applicazione uniforme di una serie di clausole negoziali predeterminate e convenute unilateralmente con un'attività di cartello degli istituti creditizi che ha portato alla formazione di un'intesa anticoncorrenziale, volta ad imporre alla generalità dei clienti bancari uno schema contrattuale recante condizioni insostenibili ed importante una responsabilità illimitata e incondizionata del garante dal punto di vista temporale” (pag. 47 comparsa costituzione). E dalla nullità delle clausole sviluppate e convenute nell'intesa anticoncorrenziale tra banche discenderebbe la nullità delle clausole imposte al cliente con il testo fideiussorio.
pagina 11 di 18 I medesimi convenuti in riassunzione hanno addotto la nullità integrale delle fideiussioni, rilevando che l'applicazione continuata e per oltre trent'anni delle clausole nulle è indubbia prova della loro essenzialità per l'istituto di credito e che, in loro difetto, l'istituto stesso non avrebbe concluso il contratto. In subordine, i convenuti hanno dedotto la nullità parziale delle fideiussioni, relativamente alle clausole di cui agli articoli 2, 6 e 8, in quanto frutto di intesa anticoncorrenziale.
3. è intervenuta volontariamente in giudizio, attraverso la mandataria Controparte_3
(di seguito, ), quale cessionaria dei crediti ceduti da Controparte_5 CP_4 [...]
contestando la fondatezza delle domande svolte, di cui ha chiesto il Controparte_1
rigetto, chiedendo anche di dichiarare l'efficacia e l'esecutività del decreto opposto e, in subordine, in caso di accoglimento della domanda riconvenzionale svolta dai convenuti e di disporre la compensazione delle rispettive ragioni CP_2 CP_2
creditorie che dovessero risultare all'esito del giudizio.
L'intervenuta ha dedotto di essere cessionaria dei crediti ceduti in blocco da
[...]
con contratto di cessione di crediti del 10 dicembre 2020 e ha affermato CP_1
l'assoluta efficacia e regolarità della fideiussione prestata, evidenziando che il divieto previsto dalla normativa antitrust non incide in maniera diretta sul contenuto degli atti negoziali, ma su un comportamento che si pone a monte degli stessi. Secondo
l'intervenuta, l'eventuale nullità del contratto di fideiussione per violazione della normativa antitrust riguarderebbe singole clausole e non si estenderebbe all'intera garanzia prestata, che resterebbe valida pur emendata dalle clausole contestate.
Con riguardo all'eccepita decadenza dalla garanzia, l'intervenuta ha rilevato che quando
(come nella fattispecie) il contratto di fideiussione prevede che l'obbligazione del fideiussore si estende sino all'integrale adempimento (e non soltanto alla scadenza dell'obbligazione), l'azione del creditore nei confronti del debitore non è soggetta ad alcun termine di decadenza.
Infine, la stessa ha ribadito la completezza della documentazione probatoria del credito, integrata nel corso della sopra ricordata causa di opposizione a decreto ingiuntivo, e ha pagina 12 di 18 contestato le tesi avversarie relative all'anatocismo bancario, alle commissioni di massimo scoperto, all'applicazione di interessi sopra la soglia di usura.
La convenuta pur ritualmente citata, non si è costituita in Controparte_1
giudizio ed è stata pertanto dichiarata contumace all'udienza del 13 ottobre 2021.
4. Nella prima memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c., gli attori in riassunzione hanno contestato la titolarità del credito in capo a , sostenendo che nell'estratto della CP_3
Gazzetta Ufficiale prodotto (All. B intervenuta) i crediti ceduti sono indicati in modo generico e che non vi è prova che il credito per cui è causa rientri tra quelli oggetto di cessione, e hanno rilevato che la fideiussione in questione corrisponde pedissequamente sia allo schema ABI del 2003 (doc. 10 attori), sia a quello della circolare ABI del 17 giugno 1987 (doc. 11 attori) in vigore in precedenza. Secondo gli attori, non solo
[...]
, ma anche tutti gli altri istituti di credito operanti sul mercato hanno continuato CP_1
a utilizzare la fideiussione omnibus sanzionata dalla CA d'LI, nonostante il nuovo schema contenuto nella circolare ABI dell'8 luglio 2005 dalla stessa emanato (doc. 12 attori), reiterando la condotta anticoncorrenziale, come dimostrerebbero le fideiussioni prodotte (doc.6 attori). Analoghe difese sono state svolte dai convenuti in riassunzione e i quali hanno ribadito la tesi della nullità della fideiussione per CP_2 CP_2
conformità allo schema ABI e hanno eccepito la decadenza della banca ex art. 1957 c.c.
L'intervenuta , nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. ha rivendicato la CP_3
titolarità del credito ceduto, precisando che il thema decidendum della causa concerne la valutazione della validità, sotto il profilo della violazione della normativa antitrust, delle fideiussioni azionate in sede monitoria, e nella successiva memoria ex art. 183, comma 6
n.2 c.p.c. ha prodotto una dichiarazione datata 2 novembre 2021 del dott. Per_1
per conto di , che conferma che la cessione crediti a favore di Controparte_1 CP_3
comprendeva anche i crediti nei confronti di CP_2
pagina 13 di 18 5. Rileva preliminarmente il Collegio che, alla luce del contenuto dell'ordinanza del 21 maggio 2020 pronunciata dal Tribunale di Mantova, l'oggetto del presente giudizio in riassunzione riguarda esclusivamente la domanda di accertamento e declaratoria della nullità, per violazione della disciplina antitrust, delle due fideiussioni rilasciate in data
17 marzo 1989, rispettivamente da e , e da CP_2 Parte_3
e (v. doc. 11 convenuti, e All. D, sub doc. 3 Parte_1 Parte_2
intervenuta), come è stato già evidenziato dal giudice istruttore all'udienza del 13 ottobre 2021. Ne consegue che le contestazioni del credito azionato in sede monitoria sono del tutto estranee al presente giudizio, essendo competente a decidere il giudice dell'opposizione.
6. Se così è, appare superfluo accertare in questa sede se abbia effettivamente CP_3
dimostrato di essere titolare del credito ceduto da CA Intesa, poiché la cessionaria del credito, non essendo cessionaria del contratto, è comunque priva di legittimazione passiva nei confronti dei garanti che facciano valere vizi di nullità della fideiussione.
Fatta questa premessa, va comunque rilevato che l'intervenuta, con la comparsa di costituzione ha depositato in atti anche i documenti prodotti in sede monitoria dalla cedente (All. D, da 1 a 9.5), fra cui, in particolare, la copia del contratto Controparte_1
di apertura del conto corrente n. 608119, i relativi estratti conto e le due fideiussioni sottoscritte in data 17/03/1989 a favore dell'allora (ora ) CP_6 Controparte_1
nell'interesse di nonché copia delle relative estensioni del 1998, 2000 e 2004 (doc CP_2
3 sub All. D intervenuta), documenti che rendono verosimile l'asserita cessione ex art. 1262 c.c.
7. Le fideiussioni di cui si controverte, redatte su identico modulo fideiussorio, sono state rilasciate:
- in data 17 marzo 1989, da e quali garanti CP_2 Parte_3
personali della società debitrice Savir S.p.a. a favore della Cassa di Risparmio delle
Province Lombarde (Cariplo) per “l'adempimento delle obbligazioni verso codesta cassa di Risparmio, dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura, già
pagina 14 di 18 consentite o che venissero in seguito consentite al predetto nominativo”, sino alla concorrenza dell'importo di lire 325.000.000, accompagnata da successive lettere di estensione della garanzia sino a lire 600.000.000 del 3.8.1989, sino a lire 900.000.000 del 17.11.1998, sino a lire 1.200.000.000 (pari a € 619.748,28) del 21.1.2020 e sino all'importo di euro 1.050.000,00 del 15-21.9.2004 (doc. 11 convenuti e doc 3 sub All. D intervenuta);
- in data 17 marzo 1989 da e quali garanti Parte_1 Parte_2
personali della società debitrice Savir S.p.a. a favore della Cassa di Risparmio delle
Province Lombarde (Cariplo) per “l'adempimento delle obbligazioni verso codesta cassa di Risparmio, dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura, già consentite o che venissero in seguito consentite al predetto nominativo”, sino alla concorrenza dell'importo di lire 325.000.000, accompagnata da successive lettere di estensione della garanzia sino a lire 600.000.000 del 3.8.1989, sino a lire 900.000.000 del 27.11.1998, sino a lire 1.200.000.000 (pari a € 619.748,28) del 21.1.2020 e sino all'importo di euro 1.050.000,00 del 15-16.9.2004 (doc. 11 convenuti e doc 3 sub All. D intervenuta).
Le lettere fideiussorie in esame contengono, con formulazione in parte diversa, la clausola di reviviscenza (art.2 fideiussione), la clausola di rinuncia ai termini di cui all'art.1957 c.c. (art. 6 fideiussione) e la clausola di sopravvivenza della garanzia (art.8 fideiussione) che si rinvengono rispettivamente negli articoli 2, 6 e 8 dello schema ABI del 2003 per le fideiussioni omnibus censurato dalla CA d'LI con il provvedimento n.55 del maggio 2005 (doc. 3 attori).
7.1. Ritiene tuttavia il Collegio che tali lettere di fideiussione non possano essere considerate come fideiussioni in senso proprio, caratterizzate dall'accessorietà tipica della fideiussione e insita nella facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale (art.1945 c.c.), ma vadano invece qualificate come contratti autonomi di garanzia, come suggerisce una interpretazione complessiva delle clausole in essi contenute.
pagina 15 di 18 Nel caso in esame, infatti, l'art.7 delle condizioni contrattuali prevede che il fideiussore
è tenuto a pagare immediatamente alla Cassa di Risparmio “a semplice richiesta scritta” ed è accompagnato dall'impegno dei fideiussori ad effettuare il pagamento “anche in caso di opposizione del debitore”, espressione analoga alla clausola “senza eccezioni” e che unitamente all'espressione “a prima richiesta” vale a qualificare il negozio come autonomo di garanzia (Corte App. Milano 17.7.2020 n.1880). L'autonomia del contratto
è confermata dall'art.6, il quale prevede che “nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fidejussione s'intende fin d'ora estesa a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate”, derogando al disposto dell'art.1939 c.c.
Secondo un orientamento della giurisprudenza di merito, “tale clausola è idonea ad indicare l'esclusione della facoltà del garante di opporre le eccezioni spettanti al debitore principale, in conformità con quanto stabilito dalla Suprema Corte con la nota
e menzionata pronuncia n.3947/2010”, in quanto la dicitura “a prima richiesta” accompagnata dall'impegno del garante all'effettuazione del pagamento “anche in caso di opposizione del debitore” chiarisce che “l'obbligo di adempiere sia insensibile alle eccezioni che quel soggetto potrebbe far valere per paralizzare la pretesa del creditore
“ e che “la pattuita irrilevanza dell'opposizione del debitore al pagamento è espressione della natura autonoma della garanzia, rispetto alla quale non opera la revisione dell'art.1945 c.c., che prevede che il fideiussore possa opporre al creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, salvo quella derivante dall'incapacità” (così Corte App. Milano 17/7/2020 n.1880; Corte App. Milano
8/7/2020 n.1730; Trib. Milano 13/4/2018 n.4214; Trib. Milano 6/7/2023 n.5593).
Considerato che nelle garanzie personali rilasciate da Parte_1 [...]
e nonché dal convenuto l'obbligo di Parte_2 Parte_3 CP_2
pagamento dei fideiussori “a semplice richiesta scritta” è previsto persino in caso di (ed a prescindere dalla) opposizione del debitore, la qualificazione della garanzia stessa come contratto autonomo di garanzia fa cadere l'assunto delle parti attrici circa la prova pagina 16 di 18 dell'esistenza di una intesa anticoncorrenziale tra istituti di credito di cui al provvedimento n.55/2005 della CA d'LI, in quanto lo stesso non solo copre un diverso arco temporale (ottobre 2002-maggio 2005, ma si riferisce soltanto alla diversa fattispecie delle fideiussioni omnibus (v. punti 9, 13 provvedimento n.55/2005, doc.3 attori).
Quindi la decisione n. 55/2005 della CA d'LI non può costituire prova privilegiata dell'illecito anticoncorrenziale qui evocato.
Anche le istanze istruttorie formulate dagli attori, se accolte, non sarebbero utili ai fini dell'accoglimento della domanda di nullità. Gli attori hanno infatti richiesto di ammettere “ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti di Unicredit Spa, CA
Nazionale del Lavoro Spa, Monte dei Paschi di Siena Spa, Banco BPM Spa, CA
Popolare dell'Emilia Romagna Spa, Credito Emiliano Spa relativa agli schemi standard di fideiussione omnibus applicati negli anni dal 2005 al 2017”.
Trattandosi di schemi di fideiussioni omnibus, per di più utilizzati in un periodo successivo a quello nel quale vennero sottoscritti i contratti di garanzia di cui si controverte, l'acquisizione dei moduli richiesta non avrebbe alcuna rilevanza ai fini della decisione.
8. Alla luce delle considerazioni che precedono, le domande relative alla nullità delle fideiussioni vanno respinte, mentre su tutte le altre domande, come si è detto, dovrà pronunciarsi il giudice di Mantova, che ha sospeso il processo nel quale le stesse sono state inizialmente proposte, in attesa della decisione di questo Tribunale in ordine alla invocata nullità delle fideiussioni.
9. Stante l'esito della lite, nulla va disposto in ordine alle spese, relativamente al rapporto processuale con la convenuta , rimasta contumace. Controparte_1
In considerazione dell'accertata carenza di legittimazione passiva di Controparte_3
vanno compensate le spese di lite fra quest'ultima, gli attori in riassunzione e
[...]
in concordato preventivo e titolari delle Controparte_2 CP_2
medesime situazioni soggettive.
pagina 17 di 18
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita così provvede:
- respinge le domande di nullità delle fideiussioni sottoscritte in data 17 marzo 1989, rispettivamente, da e , e da e CP_2 Parte_3 Parte_1
; Parte_2
- nulla dispone sulle spese, relativamente al rapporto processuale tra le parti costituite e
Controparte_1
- compensa le spese di lite tra le parti costituite e Controparte_3
Così deciso in Milano il 20 giugno 2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Anna Bellesi Silvia Giani
pagina 18 di 18