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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 13/06/2025, n. 5174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5174 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/06/2025
N. 05174/2025REG.PROV.COLL.
N. 07247/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7247 del 2024, proposto da
Regione Basilicata, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Dell'Aglio, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Re-Seller s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Rocco De Bonis e Luca Di Mase, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
nei confronti
Centro Diagnostico dr. Michele Riccardi della dott.ssa Giovanna Riccardi e C. s.n.c., La Meteora s.r.l., I Creative s.r.l., Panta Rei – Ricerca e Consulenza s.r.l., non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata n. 296 del 2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Re-Seller S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 febbraio 2025 il Cons. Stefano Fantini e uditi per le parti gli avvocati Maria dell'Aglio e, in delega dell'avv. De Bonis, l'avv. Giuseppe Pecorilla;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.-La Regione Basilicata ha interposto appello nei confronti della sentenza 7 giugno 2024, n. 296 del Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata, che ha accolto il ricorso della Re-Seller s.r.l. avverso il provvedimento di concessione della Sviluppo Basilicata s.p.a., notificato in data 6 luglio 2023, nella parte in cui non è stata ammessa a contributo la sua domanda relativa alla spesa di euro 72.375,00 per la realizzazione di un software .
La Re-Seller svolge a Matera l’attività di “ consulenza nel settore delle tecnologie dell’informatica ” (offrendo in particolare servizi di “ consulenza e supporto informatico per la vendita online di prodotti di abbigliamento attraverso canali di e-commerce ”); ha presentato domanda per le agevolazioni di cui all’avviso pubblico, risalente al marzo 2022, per il “ sostegno al rilancio, allo sviluppo e all’innovazione delle attività produttive e delle professioni con sede operativa nella città di Matera ”; la spesa di euro 72.375,00 per l’acquisto di un software (per la creazione di e-commerce ) è stata esclusa (ai sensi dell’art. 7, comma 5, lett. g, dell’avviso) dal soggetto istruttore Sviluppo Basilicata s.p.a. (società in house della Regione), in quanto ritenuta non funzionale all’attività candidata a finanziamento.
2. – Con il ricorso in primo grado la Re-Seller s.r.l. ha impugnato il suddetto provvedimento deducendo la violazione degli artt. 1, 6 e 7 dell’avviso pubblico, nonché degli artt. 1 e 3 della legge n. 241 del 1990.
3. - La sentenza appellata ha accolto il ricorso nell’assunto che la possibilità di acquisto del bene è espressamente prevista dall’art. 7, comma 2, dell’avviso pubblico, enucleante, tra le spese ammissibili, i software , laddove strettamente funzionali all’erogazione del servizio/produzione dei beni e connessi alle tipologie di investimento agevolabili.
4.- Con il ricorso in appello la Regione Basilicata ha dedotto l’erroneità della sentenza di prime cure, a suo dire inficiata da vizio motivazionale, non avendo il primo giudice riconosciuto che il software richiesto a contributo dalla Re-Seller è un gestionale di magazzino, connesso ad un’attività di commercio, e dunque non attinente all’attività candidata ad agevolazione, di consulenza nel settore delle tecnologie dell’informatica.
5. - Si è costituita in resistenza la Re-Seller s.r.l. puntualmente controdeducendo e chiedendo la reiezione del ricorso in appello.
6. - All’udienza del 20 febbraio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1.- I motivi sui quali si articola l’appello sono finalizzati a contestare, anche denunciando l’omesso esame delle difese svolte dall’amministrazione regionale e l’omessa valutazione delle prove documentali, il corredo motivazionale della sentenza di prime cure che, nell’accogliere il ricorso della società Re-Seller, ha ritenuto che la stessa fosse nel possesso del requisito della riconducibilità del software all’attività oggetto della domanda di contributo; ciò in quanto l’intervento riguarderebbe la realizzazione di un software in cloud per consentire la rapida creazione di e-commerce per conto dei clienti. Deduce la Regione Basilicata che l’art. 7, comma 1, dell’avviso richiede che i beni oggetto del progetto di investimento siano “ strettamente funzionali all’erogazione del servizio/ produzione dei beni ”, mentre il software di cui è stata negata l’ammissione a contributo non lo sarebbe rispetto alle esigenze dell’iniziativa (di consulenza nel settore delle tecnologie dell’informatica), trattandosi di un software gestionale di magazzino, direttamente connesso ad un’attività commerciale.
L’appello è fondato e va accolto.
Il provvedimento impugnato, con riguardo al piano di investimenti della Re-Seller s.r.l., nel mentre ha ammesso a contributo la spesa di euro 12.861,99 a titolo di investimenti materiali, non lo ha invece concesso per il software nell’assunto che « la realizzazione di un software di base per la creazione di e-commerce è proprio l’attività che esercita la proponente e che intende implementare la società, pertanto si ritiene che il servizio non possa essere ammesso ad agevolazione. Come riportato sulla scheda tecnica il software verrà utilizzato per una “rapida ed efficiente creazione di e-commerce per conto dei propri clienti, offrendo agli stessi la possibilità di gestire in maniera semplice ed intuitiva le vendite on line, integrandole con un sistema di reportistica avanzata”. Pertanto lo stesso può essere considerato alla stessa stregua di un bene da rivendere ». Sviluppo Basilicata, con successiva nota, ha confermato la non ammissione della spesa relativa al software risultando lo stesso « destinato ad “ottimizzare processi prodromici alla vendita on line” […], così come esplicitato anche dalle milestone del programma di sviluppo del fornitore (es. creazione utenti, punti vendita, procedure resi e forniture, gestioni canali di vendita ecc.). Pertanto o il software è destinato ad essere utilizzato come base per una rapida ed efficiente creazione di software e-commerce, o di supporto agli stessi, così come descritto sulla scheda tecnica; o nell’altro caso il software gestionale è direttamente connesso all’attività di commercio che la società proponente pur esercita ma che non è quella oggetto di investimento ».
Osserva il Collegio che, pur rientrando il software tra le spese ammissibili ai sensi dell’art. 7, comma 2, lett. c), dell’avviso pubblico, era altresì previsto dal comma 1 dello stesso testo che « sono ammissibili le spese sostenute […] strettamente funzionali all’erogazione del servizio/produzione dei beni e connessi alle tipologie di investimento agevolabili di cui al precedente art. 6 comma 2 dell’Avviso ». Nella fattispecie in esame, oggetto dell’iniziativa per cui è stato richiesto il contributo dalla Re-Seller era la consulenza nel settore delle tecnologie dell’informatica (codice ATECO J.62.02), rispetto alla quale non può obiettivamente ritenersi funzionale un software per lo svolgimento dell’attività commerciale della stessa società.
La società appellata eccepisce l’integrazione postuma della motivazione con gli scritti difensivi, ma si tratta di prospettazione infondata, in quanto, dal punto di vista logico, non sussiste una differenza tra la qualificazione, invero in qualche modo atecnica ed approssimativa, del software come “bene da rivendere” (cioè destinato all’attività di commercio) e bene non funzionale all’attività candidata ad agevolazione; si tratta soltanto di declinazioni con differenti prospettive. E peraltro lo sviluppo argomentativo alla base del provvedimento negativo non si rinviene nell’atto di appello, ma già nella nota di conferma della non ammissione della spesa relativa al software , antecedente alla proposizione del ricorso.
E’ indubbio che un software gestionale di magazzino, finalizzato all’attività di commercio, non sia pertinente (e dunque congruo e funzionale) all’attività di consulenza nel settore delle tecnologie dell’informatica (e dunque alle reali esigenze dell’iniziativa ammessa a contributo). Non può, del resto, ritenersi sufficiente per l’ammissione al contributo, proprio alla stregua dell’avviso pubblico, qualsivoglia attività coerente con l’obiettivo di rilancio, sviluppo e innovazione delle attività produttive. Ad escludere che sia stata introdotta una non prevista causa di inammissibilità di spese è sufficiente non solo l’art. 7, comma 1, dell’avviso pubblico, cui si è già fatto riferimento, ma anche il successivo comma 7, alla cui stregua “ nel corso dell’esame istruttorio le spese ammissibili potranno essere rideterminate, sulla base delle verifiche volte ad accertare la completezza, la congruità e la funzionalità rispetto alle reali esigenze dell’iniziativa. Tali verifiche potranno comportare l’eventuale decurtazione delle spese ammissibili ”.
2. - Alla stregua di quanto esposto, l’appello va accolto; per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, va respinto il ricorso di primo grado.
La peculiarità della controversia integra tuttavia le ragioni che per legge consentono la compensazione tra le parti delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie; per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso di primo grado.
Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Caringella, Presidente
Valerio Perotti, Consigliere
Stefano Fantini, Consigliere, Estensore
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere
Elena Quadri, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Fantini | Francesco Caringella |
IL SEGRETARIO