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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 02/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio, composto dai sigg.ri magistrati: dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice nella causa iscritta al n. 2983/2024 R.G.V.G., avente ad oggetto ricorso congiungto per condizioni di mantenimento del figlio nato al di fuori del matrimonio
TRA
nata a [...] il [...] (c.f.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso l'avv. Lidia Manno, rappresentante e difensore;
[...
, nato a [...] il [...] (c.f.: ), elettivamente Parte_2 C.F._2 domiciliato presso l'avv. Francesca Tuzzolino, rappresentante e difensore;
letti gli atti e vista la documentazione prodotta;
scaduto il termine del 19 dicembre 2024, fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 20/6/2024, e , premettendo di Parte_1 Parte_2 aver instaurato una convivenza more uxorio per 17 anni, in costanza della quale è nata la figlia (a Palermo il 22/10/2010), hanno chiesto, essendo cessata la relazione Per_1
sentimentale e la convivenza, la regolamentazione delle condizioni di affidamento e di mantenimento della minore secondo quanto indicato nel ricorso introduttivo.
In particolare, hanno concordato quanto segue:
1 Per_
“1) Che la figlia minore venga affidata ad entrambi i genitori, con dimora prevalente presso la madre, temporaneamente nel domicilio in cui viveva la coppia, sito in Palermo, Viale Aiace n.108F, di proprietà esclusiva del padre, sig. Parte_2
2) Che l'appartamento di cui sopra venga assegnato temporaneamente alla madre ed alla figlia, sino al mese di ottobre 2024; successivamente a tale data, la madre e la minore si trasferiranno altrove, presso un immobile in locazione. Nelle more dell'effettivo trasferimento, la Sig.ra si impegna Pt_1
e si obbliga a corrispondere al Sig. la somma di € 500,00 mensili, a partire dal mese di Pt_2 maggio 2024 sino al mese di ottobre 2024, a patto che, il trasferimento non avvenga prima della data indicata.
3) Che il padre possa visitare la figlia: nei week-end a fine settimana alternati, dal sabato prima di pranzo sino alle ore 21 della domenica sera;
nel corso di ciascuna settimana potrà tenerla con sé due pomeriggi a settimana dall'uscita da scuola sino alle ore 21,30; durante il periodo estivo, il rientro della minore a casa dalla madre, potrà avvenire entro le 23,00. La figlia trascorrerà le feste natalizie con il padre ad anni alterni;
lo stesso dicasi per le feste pasquali, precisando che il giorno della Pasqua
e di Pasquetta sarà trascorso con il padre alternativamente alla madre;
nel periodo delle vacanze estive la figlia trascorrerà con il padre una settimana consecutiva durante il mese di luglio ed una settimana consecutiva durante il mese di agosto, da stabilirsi concordemente fra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno;
per le altre festività e per il giorno del compleanno della minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale.
4) Che il padre si impegni a provvedere al mantenimento della figlia versando mensilmente alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 150,00 che dovrà essere corrisposta mediante bonifico bancario, le cui coordinate saranno indicate, in separata sede, dalla Sig.ra Parte_1 al Sig. e che tale somma venga rivalutata annualmente in base alle variazioni ISTAT;
Parte_2
5) Che il padre provveda, inoltre, al pagamento delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per la figlia, nella misura del 50%, concordate e documentate dalla madre, secondo il seguente criterio:
a) le spese per la retta scolastica, per il trasporto scolastico, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, per il doposcuola, le spese per le prestazioni mediche coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
b) le spese per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore e in ogni caso secondo quanto previsto dal nostro CNF di riferimento. 6) Che l'assegno unico, versato dal datore di lavoro direttamente alla Sig.ra Parte_1
Per_
sarà goduto da quest'ultima, nell'interesse della minore .
[...]
2 7) Che siano obbligati entrambi i genitori a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio,
a comunicare il recapito anche telefonico dei luoghi di villeggiatura ed a concedersi reciproco assenso all'iscrizione della figlia sul passaporto di entrambi ed alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio dei passaporti e dell'iscrizione della figlia minore”.
Tali condizioni pattizie non appaiono in contrasto con l'interesse preminente della minore e, pertanto, nulla osta alla regolamentazione dei rapporti tra le parti in base alle stesse, con compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: dispone che i rapporti tra e in ordine all'affidamento e al Parte_1 Parte_2
mantenimento della figlia minore (nata a [...] il [...]) siano regolati alle Per_1
condizioni di cui al ricorso introduttivo tra le stesse concordate e come dianzi riportate;
compensa interamente le spese processuali.
Palermo, camera di consiglio del 20 dicembre 2024.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
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