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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 06/10/2025, n. 755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 755 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 1249/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
-SEZ. CIVILE-
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Amedeo Russo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 1249/2021, promossa da:
(C.F. ); (C.F. ); Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
(C.F. ); (C.F. ); Parte_3 C.F._3 Parte_4 C.F._4
(C.F. ); (C.F. ); Parte_5 C.F._5 Parte_6 C.F._6
(C.F. ; (C.F. , tutti Parte_7 C.F._7 Parte_8 C.F._8 rappresentati e difesi dall'avv. Nunzio Veninata
ATTORI
CONTRO
Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (C.F. Controparte_1
, P.IVA , rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Gulina P.IVA_1 P.IVA_2
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da verbale di precisazione delle conclusioni dell'8.04.2025, nonché come da scritti conclusionali depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, sia in proprio che quale genitore Parte_1 esercente la potestà genitoriale del minore rispettivamente marito e figlio di Parte_2 Per_1
, unitamente a , , , ,
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
e (rispettivamente figlio, padre, madre, fratello e sorelle di ), hanno Parte_8 Persona_1 convenuto in giudizio , quale Impresa Designata per la liquidazione dei Controparte_1 sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, chiedendo la condanna della convenuta al risarcimento dei danni subiti dagli attori in proprio quali prossimi congiunti di Pt_1
pagina 1 di 7 , deceduta in occasione dell'incidente stradale verificatosi il giorno 21/12/2018, alle ore 15,05 Per_1 circa sulla S.R. 439 al Km 167+500 nel comune di Massa Marittima, oltre al risarcimento del danno a cose in favore di proprietario della autovettura BMW 320 targata CZ295XY, per la Parte_1 somma complessiva euro 5.000,00; il tutto con vittoria di spese.
A sostegno della domanda, gli attori hanno dedotto (i) che in data 21/12/2018, alle ore 15,05 circa, la sig.ra , mentre si trovava a percorrere regolarmente un tratto rettilineo di strada in Persona_1 direzione da Massa Marittima verso Follonica, alla guida del veicolo BMW serie 3.20 targato
CZ295XY di proprietà del marito sarebbe stata urtata (o quantomeno affiancata) da una Parte_1
Volkswagen Golf grigia, intenta ad eseguire una azzardata manovra di sorpasso;
(ii) che tale manovra avrebbe costretto la a frenare bruscamente, tanto da farle perdere il controllo della propria Pt_1 vettura, facendola sbandare e deviare verso la propria sinistra fino ad impegnare la banchina erbosa, andando poi a sbattere contro l'albero presente oltre la banchina;
(iii) che in conseguenza dell'impatto la conducente sarebbe deceduta sul colpo, i passeggeri e Persona_1 Parte_3 CP_2 avrebbero riportato gravi lesioni e la vettura sarebbe andata completamente distrutta. CP_3
Sulla scorta di tali allegazioni, hanno sostenuto la responsabilità esclusiva della vettura Volkswagen
Golf grigia, rimasta ignota, nella causazione dell'incidente e, dunque, anche in relazione al decesso del proprio congiunto . Persona_1
Con comparsa depositata in data 21.09.2021 si è costituita in giudizio Controparte_1
, eccependo in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alla domanda
[...] attorea per mancanza di prova dell'effettivo coinvolgimento di una vettura rimasta ignota nell'incidente occorso al;
per l'effetto, ha chiesto respingersi la domanda perché infondata in fatto ed in Persona_1 diritto e comunque non provata;
in via subordinata, ha chiesto accertarsi e dichiararsi che il sinistro per cui è processo è stato provocato per fatto e colpa esclusivi di e, per l'effetto, respingersi CP_4 ogni domanda risarcitoria avanzata nei confronti della compagnia;
in ulteriore ipotesi, accertato il concorso di colpa della conducente nella determinazione del sinistro, ha chiesto liquidarsi CP_4 il danno patito dagli attori nei limiti di quanto effettivamente accertato, in ragione del suddetto concorso di colpa, con esclusione di ogni maggiorazione e con esclusione del cumulo tra rivalutazione ed interessi, entro i limiti del massimale previsto per legge;
il tutto con vittoria di spese.
Nel corso del giudizio sono state depositate memorie, ammesse ed espletate prove testimoniali, all'esito delle quali è stata disposta CTU cinematica sulla dinamica del sinistro.
Esaurita l'istruttoria, all'udienza dell'8.04.2025 la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 2 di 7 In via preliminare, va esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva avanzata dalla convenuta CP_1
Si rende necessario richiamare i principi generali espressi dalla costante giurisprudenza della Corte di cassazione (vedi ex aliis, Cass.30/05/2008 n. 14468; Cass. 10/5/10 n.11284, Cass. 27/6/11 n.14177), per cui la "legitimatio ad causam", attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con conseguente dovere del giudice di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento. Da essa va tenuta distinta la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, per la quale non è consentito alcun esame d'ufficio, poiché la contestazione della titolarità del rapporto controverso si configura come una questione che attiene al merito della lite e rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata.
Ebbene, sul punto si deve aderire al recente orientamento espresso dalla sentenza delle S.S.U.U. n.
2951 del 2016, che ha enunciato i seguenti principi di diritto: (i) la legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne il titolare. La sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice;
(ii) cosa diversa dalla titolarità del diritto ad agire è la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio che attiene al merito della causa;
(iii) la titolarità della posizione soggettiva è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e di provare;
(iv) può essere provata in positivo dall'attore, ma può dirsi provata anche in forza del comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità; (v) la difesa con la quale il convenuto si limiti a dedurre, ed eventualmente argomentare (senza contrapporre e chiedere di provare fatti impeditivi, estintivi o modificativi), che l'attore non è titolare del diritto azionato, è una mera difesa. Non è un'eccezione, con la quale si contrappone un fatto impeditivo, estintivo o modificativo, né quindi un'eccezione in senso stretto, a pena di decadenza, solo in sede di costituzione in giudizio e non rilevabile d'ufficio; (vi) essa pertanto può essere proposta in ogni fase del giudizio (in cassazione solo nei limiti del giudizio di legittimità e sempre che non si sia formato il giudicato) ed a sua volta il giudice può rilevare dagli atti la carenza di titolarità del diritto anche d'ufficio.
Da tutto quanto esposto, posto che l'attore fonda la propria domanda di risarcimento sull'asserita responsabilità di un veicolo rimasto ignoto in relazione all'incidente per cui è causa, deve concludersi per il rigetto dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva, potendosi al più riqualificare pagina 3 di 7 l'eccezione in commento quale eccezione di difetto di titolarità passiva in capo alla convenuta, la quale tuttavia, siccome attiene al merito della causa, deve essere indagata all'esito dell'istruttoria.
Venendo al merito, la domanda è infondata e non può essere accolta.
Difetta la prova che l'incidente si sia verificato secondo la dinamica descritta dall'attore, e che lo stesso sia stato provocato da un veicolo rimasto sconosciuto, unica circostanza che fonderebbe la responsabilità risarcitoria del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.
Ed infatti, condizione necessaria perché la convenuta, nella sua qualità di Impresa Designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, possa essere chiamata a rispondere delle richieste risarcitorie del danneggiato è che quest'ultimo provi, con elementi idonei, il coinvolgimento causale nella dinamica del sinistro di un veicolo rimasto non identificato soggetto ad assicurazione obbligatoria.
Nel caso concreto, va innanzitutto evidenziata la non decisività delle prove orali assunte in corso di giudizio per la ricostruzione della dinamica dell'incidente (cfr. interrogatorio formale dell'attore Pt_3
e dichiarazioni dei testi – verbali di udienza
[...] Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 del 11.04.2023, 20.09.2023 e 7.02.2024) le quali non consentono di provata la dedotta efficacia causale del veicolo rimasto non identificato rispetto al sinistro per cui è causa.
Va quindi dato particolare rilievo alle risultanze della consulenza tecnica sulla dinamica del sinistro, espletate sia in sede penale (cfr. doc. 1 perizia a firma dell'Ing. nominato dalla CP_1 Per_2
Procura nell'ambito del procedimento n. 18/7975 RGNR contro ignoti) che nella presente sede civile
(cfr. perizia depositata in data 18.07.2024).
Invero, già nell'ambito del procedimento penale n. 18/7975 RGNR, aperto contro ignoti e celebrato per i medesimi fatti per cui è causa, il perito nominato dalla procura ha rilevato che, “mentre è stato possibile ricostruire con una certa precisione l'evoluzione del sinistro nell'intervallo temporale compreso tra un secondo e mezzo circa prima dell'impatto e l'impatto (ovvero dal momento in cui la Contr
iniziò a lasciare impresse sull'asfalto le tracce gommose dovute alla improvvisa sbandata), fino all'impatto con l'albero, non esistono elementi e dati certi oggettivi che consentano di ricostruire le Contr cause della sbandata che portò la a deviare verso sinistra e in ultimo ad impattare contro l'albero” (cfr. doc. 1 pag.33). CP_1
Lo stesso perito ha altresì ritenuto di “escludere che la sbandata della BMW sia stata causata dal contatto/urto con altro veicolo (..)” (cfr. doc.
1 - pag.33), ritenendo che nelle fasi CP_1
Contr immediatamente precedenti l'inizio della sbandata che in ultimo portò la ad impattare con Contr estrema violenza contro l'albero, non ci fu contatto della con altro veicolo eventualmente presente sul luogo del sinistro (cfr. doc. 1 pag. 29). CP_1
pagina 4 di 7 Coerenti con tali valutazioni risultano le conclusioni della CTU, espletata nella presente sede civile, a firma dell'ing. (cfr. perizia depositata in data 18.07.2024). Per_3
Il CTU, alla luce dei rilievi tecnici, planimetrici e fotografici eseguiti dalla P.G., nonché di tutta la documentazione in atti, ha così ricostruito la dinamica dell'incidente: (i) il giorno 21 dicembre 2018 alle ore 15.05 circa, lungo la S.R.439 Sarzanese Valdera, all'altezza del km 167+500, nel Comune di
Massa Marittima, il veicolo BMW 320d, condotto dalla sig.ra . stava marciando in Persona_1 direzione di Follonica quando, giunta in corrispondenza della Fattoria Valmora, dove era segnalata la presenza di un dosso e di un restringimento della sede stradale, effettuava il sorpasso del veicolo condotto dal sig. e dell'auto che si trovava di fronte a quest'ultimo; (ii) giunta ormai Persona_4 ampiamente all'interno del lungo tratto rettilineo che conduce alla loc. Cura Nuova, “per cause non indagabili in questa sede”, la conducente perdeva il controllo del mezzo ed iniziava un'imbardata che lasciava impressa al suolo una traccia di pneumatico della lunghezza di circa 30m; (iii) suddetta traccia, con origine in prossimità del centro carreggiata e traiettoria curvilinea, si estendeva all'interno della corsia Massa M.ma / Follonica, per poi deviare verso sinistra, proseguendo diritta verso l'albero contro cui l'auto ha terminato la marcia;
(iv) sulla base dei calcoli effettuati, al momento della perdita di controllo, la BMW procedeva ad una velocità prossima a 104km/h, ovvero, tenuto conto di una incertezza del 10% propria della materia infortunistica, era compresa nell'intervallo 94 - 114km/h”, dunque di poco superiore a quella limite (90km/h) - (violazione art.142 Codice della Strada) (cfr. perizia depositata in data 18.07.2024).
Sempre ricostruendo la dinamica del sinistro, il perito ha poi evidenziato che la VELIU, sulla base di quanto affermato dal teste (ma senza alcuna possibilità di riscontro per altra via da parte Persona_4 del CTU), “compì manovra di sorpasso nei confronti del veicolo del e dell'auto che si Persona_4 trovava di fronte, in corrispondenza di un dosso e di un restringimento di carreggiata regolarmente segnalati tramite segnaletica verticale”, rilevando che, qualora corretto quanto affermato dal teste, la conducente “avrebbe violato l'art.148 comma 10 del Codice della Strada per avere effettuato la manovra di sorpasso in corrispondenza di un dosso” (cfr. perizia depositata in data 18.07.2024).
Ha poi aggiunto che, terminato il sorpasso, per cause non indagabili dal CTU, la conducente “perse il controllo del proprio veicolo, innescando un'imbardata che portò l'auto, dopo una frenata di circa 30m, ad urtare violentemente contro uno degli alberi posti oltre la fossetta lato sinistro della carreggiata” (cfr. perizia depositata in data 18.07.2024).
Entrambi i periti (Ing. e Ing. hanno ritenuto che nelle fasi immediatamente precedenti Per_2 Per_3
Contr l'inizio della sbandata che in ultimo portò la ad impattare con estrema violenza contro l'albero,
pagina 5 di 7 Contr
“non ci fu contatto della con altro veicolo” presente (in via eventuale) sul luogo del sinistro (cfr. pag. 29 CT Ing. . Per_2
Alla luce di tali rilievi peritali, non risultano invero decisive le dichiarazioni della sig.ra Testimone_4
(rese a sommarie informazioni in data 08.01.2019 e richiamate dagli attori a sostegno della propria versione dei fatti) la quale non ha assistito alla dinamica dell'evento e non ha riferito circostanze utili alla esatta ricostruzione della dinamica del sinistro, avendo riferito essenzialmente di avere sentito un forte rumore di pneumatici che strisciavano sull'asfalto e di essere stata sorpassata da un'autovettura di colore grigio chiaro quando l'auto della era già in cunetta, per averla vista dallo specchietto. Pt_1
Ebbene, il fatto che la abbia visto dallo specchietto due auto affiancarsi in fase di sorpasso Tes_4 non dimostra, di per sé, che vi sia stato un urto e/o contatto tra i due mezzi, né che l'affiancamento tra i due veicoli abbia causato lo sbandamento e l'uscita di strada della . Pt_1
In realtà, la presenza sul luogo del sinistro di un veicolo rimasto sconosciuto non costituisce di per sé la prova del di lui coinvolgimento causale nella determinazione del sinistro de quo.
In definitiva, va rilevata la mancanza di prova che lo sbandamento della sia dipeso dal Pt_1 contatto/urto con altro veicolo, unitamente all'assenza di dati oggettivi che consentano di ricostruire le cause della sbandata che portò la BMW a deviare verso sinistra e in ultimo ad impattare contro un albero;
ciò porta a concludere per il difetto di prova dell'efficacia causale del veicolo rimasto non identificato rispetto al sinistro per cui è causa.
Da tanto deriva che la domanda attorea dovrà essere respinta.
Ogni ulteriore questione od eccezione deve ritenersi assorbita.
Le spese di CTU, stante i relativi esiti, devono essere poste definitivamente a carico di parte attrice.
In ordine alle spese di lite, si ritiene sussistano le eccezionali ragioni ex art. 92 c.p.c. applicabile ratione temporis (ex art. 13 D.L. 132/2014, come interpretato ed integrato dalla Corte Cost. n. 77/2018), per effettuare una parziale compensazione;
ciò atteso che è emersa dall'istruttoria la effettiva verificazione del grave incidente per cui è causa e la presenza di elementi di dubbio circa la dinamica del sinistro, non accertabile nei suoi tratti essenziali per la particolare difficoltà, da valutarsi in concreto e rilevata anche dai CTU, di dimostrazione del fatto storico anche e soprattutto per circostanze non imputabili direttamente agli attori, quali la mancanza di testi oculari o di telecamere nella zona di interesse;
circostanze che, pur non essendo imputabili nemmeno alla convenuta, si ritiene abbiano ragionevolmente fatto confidare la parte attrice, in buona fede, nella possibilità di provare in giudizio la dinamica descritta in citazione e, quindi, l'effettiva responsabilità, almeno parziale, di un veicolo rimasto ignoto nella causazione dell'incidente. Le spese di lite vengono pertanto compensate in ragione della metà, con il residuo posto a carico della parte soccombente, in applicazione della quinta fascia di pagina 6 di 7 valore, individuata sulla base del disputatum e dell'effettivo impegno difensivo prestato (cfr.
Cassazione, ordinanza 12 giugno 2019, n. 15857), del decreto ministeriale n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza respinta o disattesa, così provvede:
1. rigetta la domanda;
2. compensa per metà le spese di lite e, per l'effetto, condanna gli attori a corrispondere in favore della convenuta l'altra metà, che liquida complessivamente in Euro 7.052,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se dovute come per legge;
3. pone definitivamente le spese di CTU a carico di parte attrice;
Così deciso in Grosseto, 6.10.2025
Si comunichi.
Il Giudice
dott. Amedeo Russo
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
-SEZ. CIVILE-
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Amedeo Russo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 1249/2021, promossa da:
(C.F. ); (C.F. ); Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
(C.F. ); (C.F. ); Parte_3 C.F._3 Parte_4 C.F._4
(C.F. ); (C.F. ); Parte_5 C.F._5 Parte_6 C.F._6
(C.F. ; (C.F. , tutti Parte_7 C.F._7 Parte_8 C.F._8 rappresentati e difesi dall'avv. Nunzio Veninata
ATTORI
CONTRO
Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (C.F. Controparte_1
, P.IVA , rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Gulina P.IVA_1 P.IVA_2
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da verbale di precisazione delle conclusioni dell'8.04.2025, nonché come da scritti conclusionali depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, sia in proprio che quale genitore Parte_1 esercente la potestà genitoriale del minore rispettivamente marito e figlio di Parte_2 Per_1
, unitamente a , , , ,
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
e (rispettivamente figlio, padre, madre, fratello e sorelle di ), hanno Parte_8 Persona_1 convenuto in giudizio , quale Impresa Designata per la liquidazione dei Controparte_1 sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, chiedendo la condanna della convenuta al risarcimento dei danni subiti dagli attori in proprio quali prossimi congiunti di Pt_1
pagina 1 di 7 , deceduta in occasione dell'incidente stradale verificatosi il giorno 21/12/2018, alle ore 15,05 Per_1 circa sulla S.R. 439 al Km 167+500 nel comune di Massa Marittima, oltre al risarcimento del danno a cose in favore di proprietario della autovettura BMW 320 targata CZ295XY, per la Parte_1 somma complessiva euro 5.000,00; il tutto con vittoria di spese.
A sostegno della domanda, gli attori hanno dedotto (i) che in data 21/12/2018, alle ore 15,05 circa, la sig.ra , mentre si trovava a percorrere regolarmente un tratto rettilineo di strada in Persona_1 direzione da Massa Marittima verso Follonica, alla guida del veicolo BMW serie 3.20 targato
CZ295XY di proprietà del marito sarebbe stata urtata (o quantomeno affiancata) da una Parte_1
Volkswagen Golf grigia, intenta ad eseguire una azzardata manovra di sorpasso;
(ii) che tale manovra avrebbe costretto la a frenare bruscamente, tanto da farle perdere il controllo della propria Pt_1 vettura, facendola sbandare e deviare verso la propria sinistra fino ad impegnare la banchina erbosa, andando poi a sbattere contro l'albero presente oltre la banchina;
(iii) che in conseguenza dell'impatto la conducente sarebbe deceduta sul colpo, i passeggeri e Persona_1 Parte_3 CP_2 avrebbero riportato gravi lesioni e la vettura sarebbe andata completamente distrutta. CP_3
Sulla scorta di tali allegazioni, hanno sostenuto la responsabilità esclusiva della vettura Volkswagen
Golf grigia, rimasta ignota, nella causazione dell'incidente e, dunque, anche in relazione al decesso del proprio congiunto . Persona_1
Con comparsa depositata in data 21.09.2021 si è costituita in giudizio Controparte_1
, eccependo in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alla domanda
[...] attorea per mancanza di prova dell'effettivo coinvolgimento di una vettura rimasta ignota nell'incidente occorso al;
per l'effetto, ha chiesto respingersi la domanda perché infondata in fatto ed in Persona_1 diritto e comunque non provata;
in via subordinata, ha chiesto accertarsi e dichiararsi che il sinistro per cui è processo è stato provocato per fatto e colpa esclusivi di e, per l'effetto, respingersi CP_4 ogni domanda risarcitoria avanzata nei confronti della compagnia;
in ulteriore ipotesi, accertato il concorso di colpa della conducente nella determinazione del sinistro, ha chiesto liquidarsi CP_4 il danno patito dagli attori nei limiti di quanto effettivamente accertato, in ragione del suddetto concorso di colpa, con esclusione di ogni maggiorazione e con esclusione del cumulo tra rivalutazione ed interessi, entro i limiti del massimale previsto per legge;
il tutto con vittoria di spese.
Nel corso del giudizio sono state depositate memorie, ammesse ed espletate prove testimoniali, all'esito delle quali è stata disposta CTU cinematica sulla dinamica del sinistro.
Esaurita l'istruttoria, all'udienza dell'8.04.2025 la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 2 di 7 In via preliminare, va esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva avanzata dalla convenuta CP_1
Si rende necessario richiamare i principi generali espressi dalla costante giurisprudenza della Corte di cassazione (vedi ex aliis, Cass.30/05/2008 n. 14468; Cass. 10/5/10 n.11284, Cass. 27/6/11 n.14177), per cui la "legitimatio ad causam", attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con conseguente dovere del giudice di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento. Da essa va tenuta distinta la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, per la quale non è consentito alcun esame d'ufficio, poiché la contestazione della titolarità del rapporto controverso si configura come una questione che attiene al merito della lite e rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata.
Ebbene, sul punto si deve aderire al recente orientamento espresso dalla sentenza delle S.S.U.U. n.
2951 del 2016, che ha enunciato i seguenti principi di diritto: (i) la legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne il titolare. La sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice;
(ii) cosa diversa dalla titolarità del diritto ad agire è la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio che attiene al merito della causa;
(iii) la titolarità della posizione soggettiva è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e di provare;
(iv) può essere provata in positivo dall'attore, ma può dirsi provata anche in forza del comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità; (v) la difesa con la quale il convenuto si limiti a dedurre, ed eventualmente argomentare (senza contrapporre e chiedere di provare fatti impeditivi, estintivi o modificativi), che l'attore non è titolare del diritto azionato, è una mera difesa. Non è un'eccezione, con la quale si contrappone un fatto impeditivo, estintivo o modificativo, né quindi un'eccezione in senso stretto, a pena di decadenza, solo in sede di costituzione in giudizio e non rilevabile d'ufficio; (vi) essa pertanto può essere proposta in ogni fase del giudizio (in cassazione solo nei limiti del giudizio di legittimità e sempre che non si sia formato il giudicato) ed a sua volta il giudice può rilevare dagli atti la carenza di titolarità del diritto anche d'ufficio.
Da tutto quanto esposto, posto che l'attore fonda la propria domanda di risarcimento sull'asserita responsabilità di un veicolo rimasto ignoto in relazione all'incidente per cui è causa, deve concludersi per il rigetto dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva, potendosi al più riqualificare pagina 3 di 7 l'eccezione in commento quale eccezione di difetto di titolarità passiva in capo alla convenuta, la quale tuttavia, siccome attiene al merito della causa, deve essere indagata all'esito dell'istruttoria.
Venendo al merito, la domanda è infondata e non può essere accolta.
Difetta la prova che l'incidente si sia verificato secondo la dinamica descritta dall'attore, e che lo stesso sia stato provocato da un veicolo rimasto sconosciuto, unica circostanza che fonderebbe la responsabilità risarcitoria del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.
Ed infatti, condizione necessaria perché la convenuta, nella sua qualità di Impresa Designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, possa essere chiamata a rispondere delle richieste risarcitorie del danneggiato è che quest'ultimo provi, con elementi idonei, il coinvolgimento causale nella dinamica del sinistro di un veicolo rimasto non identificato soggetto ad assicurazione obbligatoria.
Nel caso concreto, va innanzitutto evidenziata la non decisività delle prove orali assunte in corso di giudizio per la ricostruzione della dinamica dell'incidente (cfr. interrogatorio formale dell'attore Pt_3
e dichiarazioni dei testi – verbali di udienza
[...] Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 del 11.04.2023, 20.09.2023 e 7.02.2024) le quali non consentono di provata la dedotta efficacia causale del veicolo rimasto non identificato rispetto al sinistro per cui è causa.
Va quindi dato particolare rilievo alle risultanze della consulenza tecnica sulla dinamica del sinistro, espletate sia in sede penale (cfr. doc. 1 perizia a firma dell'Ing. nominato dalla CP_1 Per_2
Procura nell'ambito del procedimento n. 18/7975 RGNR contro ignoti) che nella presente sede civile
(cfr. perizia depositata in data 18.07.2024).
Invero, già nell'ambito del procedimento penale n. 18/7975 RGNR, aperto contro ignoti e celebrato per i medesimi fatti per cui è causa, il perito nominato dalla procura ha rilevato che, “mentre è stato possibile ricostruire con una certa precisione l'evoluzione del sinistro nell'intervallo temporale compreso tra un secondo e mezzo circa prima dell'impatto e l'impatto (ovvero dal momento in cui la Contr
iniziò a lasciare impresse sull'asfalto le tracce gommose dovute alla improvvisa sbandata), fino all'impatto con l'albero, non esistono elementi e dati certi oggettivi che consentano di ricostruire le Contr cause della sbandata che portò la a deviare verso sinistra e in ultimo ad impattare contro l'albero” (cfr. doc. 1 pag.33). CP_1
Lo stesso perito ha altresì ritenuto di “escludere che la sbandata della BMW sia stata causata dal contatto/urto con altro veicolo (..)” (cfr. doc.
1 - pag.33), ritenendo che nelle fasi CP_1
Contr immediatamente precedenti l'inizio della sbandata che in ultimo portò la ad impattare con Contr estrema violenza contro l'albero, non ci fu contatto della con altro veicolo eventualmente presente sul luogo del sinistro (cfr. doc. 1 pag. 29). CP_1
pagina 4 di 7 Coerenti con tali valutazioni risultano le conclusioni della CTU, espletata nella presente sede civile, a firma dell'ing. (cfr. perizia depositata in data 18.07.2024). Per_3
Il CTU, alla luce dei rilievi tecnici, planimetrici e fotografici eseguiti dalla P.G., nonché di tutta la documentazione in atti, ha così ricostruito la dinamica dell'incidente: (i) il giorno 21 dicembre 2018 alle ore 15.05 circa, lungo la S.R.439 Sarzanese Valdera, all'altezza del km 167+500, nel Comune di
Massa Marittima, il veicolo BMW 320d, condotto dalla sig.ra . stava marciando in Persona_1 direzione di Follonica quando, giunta in corrispondenza della Fattoria Valmora, dove era segnalata la presenza di un dosso e di un restringimento della sede stradale, effettuava il sorpasso del veicolo condotto dal sig. e dell'auto che si trovava di fronte a quest'ultimo; (ii) giunta ormai Persona_4 ampiamente all'interno del lungo tratto rettilineo che conduce alla loc. Cura Nuova, “per cause non indagabili in questa sede”, la conducente perdeva il controllo del mezzo ed iniziava un'imbardata che lasciava impressa al suolo una traccia di pneumatico della lunghezza di circa 30m; (iii) suddetta traccia, con origine in prossimità del centro carreggiata e traiettoria curvilinea, si estendeva all'interno della corsia Massa M.ma / Follonica, per poi deviare verso sinistra, proseguendo diritta verso l'albero contro cui l'auto ha terminato la marcia;
(iv) sulla base dei calcoli effettuati, al momento della perdita di controllo, la BMW procedeva ad una velocità prossima a 104km/h, ovvero, tenuto conto di una incertezza del 10% propria della materia infortunistica, era compresa nell'intervallo 94 - 114km/h”, dunque di poco superiore a quella limite (90km/h) - (violazione art.142 Codice della Strada) (cfr. perizia depositata in data 18.07.2024).
Sempre ricostruendo la dinamica del sinistro, il perito ha poi evidenziato che la VELIU, sulla base di quanto affermato dal teste (ma senza alcuna possibilità di riscontro per altra via da parte Persona_4 del CTU), “compì manovra di sorpasso nei confronti del veicolo del e dell'auto che si Persona_4 trovava di fronte, in corrispondenza di un dosso e di un restringimento di carreggiata regolarmente segnalati tramite segnaletica verticale”, rilevando che, qualora corretto quanto affermato dal teste, la conducente “avrebbe violato l'art.148 comma 10 del Codice della Strada per avere effettuato la manovra di sorpasso in corrispondenza di un dosso” (cfr. perizia depositata in data 18.07.2024).
Ha poi aggiunto che, terminato il sorpasso, per cause non indagabili dal CTU, la conducente “perse il controllo del proprio veicolo, innescando un'imbardata che portò l'auto, dopo una frenata di circa 30m, ad urtare violentemente contro uno degli alberi posti oltre la fossetta lato sinistro della carreggiata” (cfr. perizia depositata in data 18.07.2024).
Entrambi i periti (Ing. e Ing. hanno ritenuto che nelle fasi immediatamente precedenti Per_2 Per_3
Contr l'inizio della sbandata che in ultimo portò la ad impattare con estrema violenza contro l'albero,
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“non ci fu contatto della con altro veicolo” presente (in via eventuale) sul luogo del sinistro (cfr. pag. 29 CT Ing. . Per_2
Alla luce di tali rilievi peritali, non risultano invero decisive le dichiarazioni della sig.ra Testimone_4
(rese a sommarie informazioni in data 08.01.2019 e richiamate dagli attori a sostegno della propria versione dei fatti) la quale non ha assistito alla dinamica dell'evento e non ha riferito circostanze utili alla esatta ricostruzione della dinamica del sinistro, avendo riferito essenzialmente di avere sentito un forte rumore di pneumatici che strisciavano sull'asfalto e di essere stata sorpassata da un'autovettura di colore grigio chiaro quando l'auto della era già in cunetta, per averla vista dallo specchietto. Pt_1
Ebbene, il fatto che la abbia visto dallo specchietto due auto affiancarsi in fase di sorpasso Tes_4 non dimostra, di per sé, che vi sia stato un urto e/o contatto tra i due mezzi, né che l'affiancamento tra i due veicoli abbia causato lo sbandamento e l'uscita di strada della . Pt_1
In realtà, la presenza sul luogo del sinistro di un veicolo rimasto sconosciuto non costituisce di per sé la prova del di lui coinvolgimento causale nella determinazione del sinistro de quo.
In definitiva, va rilevata la mancanza di prova che lo sbandamento della sia dipeso dal Pt_1 contatto/urto con altro veicolo, unitamente all'assenza di dati oggettivi che consentano di ricostruire le cause della sbandata che portò la BMW a deviare verso sinistra e in ultimo ad impattare contro un albero;
ciò porta a concludere per il difetto di prova dell'efficacia causale del veicolo rimasto non identificato rispetto al sinistro per cui è causa.
Da tanto deriva che la domanda attorea dovrà essere respinta.
Ogni ulteriore questione od eccezione deve ritenersi assorbita.
Le spese di CTU, stante i relativi esiti, devono essere poste definitivamente a carico di parte attrice.
In ordine alle spese di lite, si ritiene sussistano le eccezionali ragioni ex art. 92 c.p.c. applicabile ratione temporis (ex art. 13 D.L. 132/2014, come interpretato ed integrato dalla Corte Cost. n. 77/2018), per effettuare una parziale compensazione;
ciò atteso che è emersa dall'istruttoria la effettiva verificazione del grave incidente per cui è causa e la presenza di elementi di dubbio circa la dinamica del sinistro, non accertabile nei suoi tratti essenziali per la particolare difficoltà, da valutarsi in concreto e rilevata anche dai CTU, di dimostrazione del fatto storico anche e soprattutto per circostanze non imputabili direttamente agli attori, quali la mancanza di testi oculari o di telecamere nella zona di interesse;
circostanze che, pur non essendo imputabili nemmeno alla convenuta, si ritiene abbiano ragionevolmente fatto confidare la parte attrice, in buona fede, nella possibilità di provare in giudizio la dinamica descritta in citazione e, quindi, l'effettiva responsabilità, almeno parziale, di un veicolo rimasto ignoto nella causazione dell'incidente. Le spese di lite vengono pertanto compensate in ragione della metà, con il residuo posto a carico della parte soccombente, in applicazione della quinta fascia di pagina 6 di 7 valore, individuata sulla base del disputatum e dell'effettivo impegno difensivo prestato (cfr.
Cassazione, ordinanza 12 giugno 2019, n. 15857), del decreto ministeriale n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza respinta o disattesa, così provvede:
1. rigetta la domanda;
2. compensa per metà le spese di lite e, per l'effetto, condanna gli attori a corrispondere in favore della convenuta l'altra metà, che liquida complessivamente in Euro 7.052,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se dovute come per legge;
3. pone definitivamente le spese di CTU a carico di parte attrice;
Così deciso in Grosseto, 6.10.2025
Si comunichi.
Il Giudice
dott. Amedeo Russo
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