Ordinanza cautelare 6 settembre 2017
Sentenza 11 ottobre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 11/10/2022, n. 1573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1573 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/10/2022
N. 01573/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00962/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 962 del 2017, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Stefanelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via San Domenico Savio n. 72;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Ufficio della Motorizzazione di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, via Rubichi n. 39;
per l’annullamento
- del provvedimento dell’Ufficio della Motorizzazione di Lecce - prot. n. -OMISSIS-, notificato il 15 maggio 2017;
- degli atti ad esso presupposti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Ufficio della Motorizzazione di Lecce;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 22 settembre 2022 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Premesso che:
- è impugnato l’epigrafato decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Ufficio della Motorizzazione Civile di Lecce, con il quale veniva disposto il diniego al rilascio del titolo abilitativo alla guida per la categoria ‘A3’, per carenza dei requisiti morali ai sensi dell’art. 120, comma 1, del Codice della Strada;
- a sostegno dell’esperito gravame sono stati dedotti profili di illegittimità per difetto di motivazione, eccesso di potere, travisamento, illogicità ed erronea applicazione dell’art. 120 del Codice della Strada;
- si è costituita l’intimata Amministrazione con memoria di stile, senza sviluppare difese nel prosieguo;
- con ordinanza n. -OMISSIS- la Sezione ha respinto l’istanza cautelare, proposta dal ricorrente;
- all’udienza del 22 settembre 2022 la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto che:
- va dichiarato il difetto di giurisdizione dell’adìto Giudice Amministrativo, come da avviso reso in udienza alle parti ex art. 73, comma 3, c.p.a.;
- in particolare, non si ravvisano ragioni per discostarsi dal consolidato indirizzo giurisprudenziale, di recente ribadito anche da questo Tribunale, secondo cui ogni questione relativa al possesso dei requisiti morali di cui all’art. 120 del D. Lgs. n. 285 del 1992, prescritti per il conseguimento del titolo di abilitazione alla guida, spetta alla cognizione dell’A.G.O., trattandosi di accertamento avente natura vincolata e con vincolo posto nell’esclusivo interesse privato, la cui posizione giuridica va qualificata in termini di diritto soggettivo perfetto (cfr., ex multis, TAR Puglia - Lecce, Sez. III, 01.06.2022, n. 926; Id. 14.01.2019, n. 56);
- in tal senso, è stato precisato che i provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 120 D. Lgs. n. 285 del 1992, dato che incidono su diritti soggettivi non degradabili ad interessi legittimi per effetto della loro adozione, né inerenti a materia riconducibile alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, sono riservati alla cognizione del giudice ordinario (T.A.R. Veneto, Venezia Sez. I, 16.07.2018, n. 750; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, 25.06.2018, n. 1435; T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 20.06.2018, n. 4071);
- pertanto, la controversia avente ad oggetto il diniego al rilascio del titolo abilitativo alla guida per l’inserimento nel Sistema Informativo del Dipartimento dei Trasporti, di un motivo ostativo, consistente nell’insussistenza, in capo al richiedente dei presupposti di cui all’art. 120, comma 1, del D. Lgs. n. 285 del 1992 è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario (T.A.R. Marche, Ancona, sez. I, 13.02.2019, n. 107);
- ad analoghe conclusioni è pervenuto il giudice regolatore dei conflitti di giurisdizione (Cass. Civ., Sez. Unite, n. 32977/2019), secondo cui “il diniego del rilascio della patente di guida, ai sensi dell ’ art. 120 C.d.S., comma 1, per insussistenza di requisiti morali non è espressione di discrezionalità amministrativa ma atto vincolato, sia nel presupposto che nel contenuto, e ciò anche a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 9 febbraio 2018, n. 22, con la quale è stata dichiarata l ’ illegittimità costituzionale del comma 2 dell ’ art. 120 … nella parte in cui - con riguardo all’ipotesi, diversa da quella all’esame, di condanna per reati di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, artt. 73 e 74, che intervenga in data successiva a quella di rilascio della patente di guida - dispone che il prefetto “provvede”, invece che “può provvedere”, alla revoca della patente….Si tratta, quindi, nel caso all ’ esame, dell ’ esercizio di un ’ attività del tutto vincolata - regolata da una norma di relazione - rispetto alla quale si configurano posizioni giuridiche soggettive aventi la consistenza di diritto soggettivo …Alla luce di quanto sopra evidenziato e della giurisprudenza anche di legittimità … va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario” ;
- non è dirimente, ai fini della corretta incardinazione del giudizio dinanzi all’uno o all’altro plesso giurisdizionale, l’eventuale (erronea) indicazione dell’Autorità giudiziaria competente nel provvedimento impugnato, spettando tale attività prima facie alla parte che agisce e, in secondo luogo, all’Autorità effettivamente adita (Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 3183/2019), sebbene tale circostanza possa assumere rilievo ai fini dell’eventuale compensazione delle spese di giudizio tra le parti costituite (T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, n. 295/2012);
Ritenuto, alla stregua di quanto fin qui osservato, che debba dichiararsi il difetto di giurisdizione di questo T.A.R., appartenendo la causa alla cognizione del Giudice Ordinario, innanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto entro il termine perentorio di tre mesi, decorrente dal passaggio in giudicato della presente sentenza, con conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda, in applicazione dell’art. 11, comma 2, c.p.a.;
Ritenuto, in relazione alla peculiarità della fattispecie e alla natura della decisione, di poter disporre la compensazione delle spese del presente giudizio;
Ritenuto, infine, che - sussistendo le condizioni per il beneficio di legge - possa essere confermata la deliberazione di ammissione al gratuito patrocinio adottata in data 31.7.2017 dalla competente Commissione istituita presso questo Tribunale (decreto n. -OMISSIS-);
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Prima, dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo in favore della giurisdizione del Giudice Ordinario, dinanzi al quale il processo potrà essere proseguito con le modalità e nei termini di cui all’art. 11 cod. proc. amm.
Conferma l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Donatella Testini, Primo Referendario
Nino Dello Preite, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nino Dello Preite | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.