Art. 13.
La vigilanza sull'osservanza della presente legge e' affidata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che la esercita per mezzo dell'Ispettorato del lavoro, che puo' avvalersi della collaborazione degli ufficiali sanitari.
La vigilanza sull'osservanza della presente legge e' affidata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che la esercita per mezzo dell'Ispettorato del lavoro, che puo' avvalersi della collaborazione degli ufficiali sanitari.