Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 20/05/2025, n. 902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 902 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 991/2023 RG TR
, rappresentato e difeso dall'avv. GAETANO BRUNI Parte_1
ricorrente E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. GIOVANNI FRANCESCO VINCENZO ARCIDIACONO
resistente Oggetto: prestazioni per malattia professionale FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente notificato il Sig. conveniva in Parte_1 giudizio l' e, premesso di lavorare fin dal 1982 con mansioni di CP_1 muratore e posatore di pavimenti alle dipendenze di diverse imprese operanti nel settore edile, deduceva di aver svolto le proprie prestazioni con modalità che hanno comportato l'assunzione ripetuta di posizioni incongrue, come rimanere per diverse ore al giorno in ginocchio, con la schiena piegata ed in trazione. Aggiungeva che le mani, a causa dell'umidità e l'utilizzo dello strumento necessario per il taglio, sono completamente irrigidite anche per le continue vibrazioni che hanno determinato una deformazione delle stesse, con conseguente sintomatologia dolorosa delle spalle, delle anche e delle ginocchia. Dedotto di lavorare per otto ore al giorno, il ricorrente esponeva di aver presentato all' il 28 giugno 2021 domanda volta al riconoscimento CP_1 delle tecnopatie contratte (artrosi polifocale a carico delle grandi
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nel merito chiedeva nel merito il rigetto della domanda, riportandosi alle determinazioni assunte nella fase amministrativa. Nel corso del giudizio venivano sentiti i testi indicati dalla parte ricorrente e, quindi, espletata una consulenza tecnica medico legale.
La causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 19.05.2025, sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte contenenti istanze e conclusioni. Le parti hanno tempestivamente depositato le note scritte in sostituzione dell'udienza.
È infondata l'eccezione di nullità del ricorso, contenendo l'atto introduttivo del giudizio una sufficiente indicazione degli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della domanda.
L ha preliminarmente sollevato anche eccezione di prescrizione, CP_1 muovendo dalla circostanza che dalla relazione allegata al ricorso amministrativo risulta che il ricorrente ha eseguito negli ultimi 15 anni diversi accertamenti specialistici per ripetuti episodi di disturbi, dolori e blocchi articolari. Ebbene, si osserva che secondo il costante orientamento della Suprema Corte “Il termine triennale di prescrizione dell'azione diretta a conseguire dall' la rendita per inabilità permanente per malattia professionale CP_1
2 decorre a partire dal momento in cui uno o più fatti concorrenti diano certezza dell'esistenza dello stato morboso e della sua conoscibilità da parte dell'assicurato, in relazione anche alla sua eziologia professionale e al raggiungimento della misura minima indennizzabile, e questo momento può anche essere successivo a quello di decorrenza del diritto alla prestazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto prescritto il diritto dell'assicurato alla costituzione di una rendita da malattia professionale - ipoacusia - sulla base della inverosimiglianza che una grave riduzione della capacità uditiva fosse stata percepita dall'interessato dopo un rilevante lasso di tempo, e non anche della certezza che la consapevolezza si fosse verificata in epoca precedente)” (cfr. Sez. L. 11790/2003). Ora, la circostanza che il ricorrente abbia eseguito negli ultimi 15 anni diversi accertamenti specialistici è un dato non decisivo nel senso ritenuto dall' , non potendosi da esso trarre la conclusione che l'interessato CP_1 abbia acquisito consapevolezza delle patologie oggetto della domanda amministrativa e, soprattutto, della loro indennizzabilità. Tanto porta ad escludere, in difetto di ulteriori dati da quali desumere che il lavoratore abbia acquisito contezza delle patologie e della loro gravità da epoca risalente nel tempo, che il diritto azionato dal ricorrente, all'atto della domanda proposta in via amministrativa il 28 giugno 2021, fosse estinto per prescrizione.
Nel merito la domanda è fondata e va accolta nei termini che seguono. Si rileva che già dalla prova per testi è emerso che la gravosità dell'attività lavorativa svolta dal ricorrente ha avuto una incidenza nella genesi delle denunciate patologie, avendo i testi escussi, e Testimone_1 Tes_2
colleghi di lavoro del Sig. confermato le modalità di
[...] Pt_1 svolgimento dell'attività lavorativa. Ha dichiarato il teste : “Conosco il ricorrente in quanto colleghi di lavoro Tes_1 da circa sedici/diciassette anni in maniera continuativa alle dipendenze della Ditta RE US, che si occupa di posa in opera di pavimenti e rivestimenti per utenza sia aziendale che privata…Preciso che il Sig. si occupa della posa in Pt_1 opera dei pavimenti, un'attività che si svolge quasi sempre in ginocchio quando la posa in opera è a terra: essa consiste nella posa della colla, posa della mattonella che può avere diverse dimensioni e nella pulitura con spugna, bagnata nell'acqua, della 3 colla. Quando la posa in opera riguarda rivestimenti murari c'è un'altezza fino a un metro e venti per la quali bisogna lavorare in ginocchio. Preciso che la maggior parte del lavoro riguarda quasi sempre posa in opera di pavimenti. Preciso che la mia attività lavorativa in questo ciclo è quella di procedere alla stuccatura e alla posa dei battiscopa…Preciso che lo strumento vibrante necessario per il taglio delle mattonelle è il flash. Preciso che il taglio avviene da parte del sig. o Pt_1 dall'operaio con qualifica di muratore a seconda del momento. Per quasi tutte le stagioni i nostri ambienti lavorativi sono freddi e umidi. Per quanto riguarda il contatto delle mani con l'acqua esso è molto frequente perché durante la posa delle mattonelle vi è quasi sempre fuoriuscita della colla sottostante, che va subito tolta con una spugna continuamente bagnata nell'acqua, al fine di evitare che la pavimentazione si rovini. L'attività lavorativa si svolge per otto ore giornaliere. Ci sono piccole pause per riprendersi dalle scomode posture”. Teste “Lavoro per la Ditta RE US assieme al Testimone_2 ricorrente dal 2008 a tutto oggi senza interruzioni. La ditta si occupa di posa in opera di pavimenti e rivestimenti sia di abitazioni private che capannoni aziendali…Preciso che il mio ruolo è quello di preparare la colla e passare il materiale da applicare (mattonelle, colla) al sig. Preciso che per la Parte_1 posa in opera di pavimenti la posizione è sempre la stessa. Quando, invece, deve effettuare un rivestimento murale fino a un metro e venti, deve stare in ginocchio;
quando l'altezza è superiore si avvale di una scaletta tendo le braccia sempre in trazione e sopra la testa…per postura fissa intendo lo stare sempre inginocchiati e sempre con le braccia tese in alto;
ovviamente ciò non esclude i movimenti e gli spostamenti necessari per proseguire nell'attività lavorativa. Preciso anche che quando il lavoro viene svolto a terra c si sposta sempre inginocchiati…La nostra attività lavorativa si svolge prevalentemente in ambienti freddi e, talvolta, umidi;
tanto anche in estate nelle prime ore della mattina. L'attività lavorativa del ricorrente consiste nell'applicare la colla sulla superficie, nell'applicare i rivestimenti e, subito dopo, nel pulire con una spugna continuamente intrisa di acqua la colla che fuoriesce e che va eliminata per evitare che si indurisca e rovini il rivestimento...”. Le dichiarazioni dei suddetti testi sono sostanzialmente coincidenti e confermano l'assunto di un'attività di lavoro svolta con modalità idonee a cagionare nel tempo le patologie oggetto della domanda amministrativa. Ciò premesso, si osserva che il CTU, dott. , espletate le Persona_1 necessarie indagini peritali, ha diagnosticato che il ricorrente è affetto dalle 4 seguenti patologie: ““Artrosi polifocale: 1) Spondilosi diffusa C/D/L con riduzione degli spazi intersomatici L1-L2, L2-L3, L4-L5 e L5-S1. Ernie discali a livello di D12-L1, L2-L3, L3-L4, L4-L5, L5-S1 con impronta sul sacco durale e episodi di lombosciatalgia. . Discopatie multiple cervicali con Controparte_2 riduzione degli spazi discali C4-C5, C5-C6, C6-C7 e C7-D1 ed episodi di cervicobrachialgia - 2) Artrosi scapolo-omerale ed acromion-claveare bilaterale con pregresso riscontro di periartrite scapolo-omerale bilaterale - 3) Gonartrosi bilaterale - 4) Artrosi carpale e radio-carpica- 5) Lieve rizoartrosi bilaterale”. Ha precisato l'Ausiliare, rimarcando la circostanza, già emersa dalle deposizioni testimoniali, relativa ad un impegno lavorativo di otto ore al giorno e di un inizio dell'attività di manovale piastrellista nel 1982, che
“…Dai dati anamnestici e dall'Estratto Conto Previdenziale rilasciato dall'INPS si rileva che il signor sin dal 1982 ha lavorato e lavora tuttora come Parte_1 operaio alle dipendenze di alcune Ditte operanti nel settore dell'edilizia mediante contratti di assunzione a tempo indeterminato con la qualifica di muratore e posatore di pavimenti (piastrellista)… Durante lo svolgimento dell'attività lavorativa è costretto alla movimentazione di carichi (piastrelle di peso e dimensioni diverse) e spesso deve rimanere in ginocchio per ore e ad assumere posture incongrue (accovacciato a terra) con flessione e trazione sulla schiena. Lavora spesso in ambienti umidi ed utilizza strumenti vibranti necessari per il taglio delle piastrelle che determinano traumi ed irrigidimento delle mani e dei polsi provocati dalle continue vibrazioni che hanno determinato una parziale deformazione delle mani di natura degenerativa (artrosi) e una sintomatologia algica e disfunzionale a livello di altre strutture articolari notevolmente sollecitate durante l'attività lavorativa effettuata per 8 ore giornaliere (polsi, spalle, ginocchia, anche) per la necessità di assumere posizioni fisse e posture incongrue obbligate…Le malattie da sovraccarico biomeccanico dell'arto superiore coinvolgono le strutture osteoarticolari-tendineo-muscolari-vascolo nervose della spalla, gomito e mani. Sono correlate ad un carico funzionale protratto di natura biomeccanica con necessità di esecuzione di azioni ripetute che comportano impegno di forza, trazione, spinta, postura protratta, movimenti specifici spesso con impiego di strumenti vibranti… In termine di ragionevole certezza si ritiene che sussista un rilevante grado di probabilità con rapporto di causalità tra le patologie diagnosticate e l'attività espletata dal ricorrente (muratore e piastrellista). Ha concluso nel senso della ricorrenza di un grado di menomazione
5 complessiva dell'integrità psico-fisica pari al 18%, con decorrenza dalla domanda amministrativa. Sentito all'udienza del 31 marzo 2025 per rendere chiarimenti in ordine alle osservazioni articolate dall' con particolare riferimento alla ritenuta CP_1 natura professionale delle diagnosticate ernia cervicale ed ernia lombare, riconosciuta pur in presenza di una scoliosi, il CTU si è così espresso:
“L'attività lavorativa svolta dal ricorrente comporta movimenti che possono sollecitare il rachide e in questo senso, pertanto, ho ritenuto che tale attività protratta nel tempo e per diverse ore al giorno possa aver concorso in termini di concausa all'insorgenza delle patologie (ernia cervicale ed ernia lombare). Nell'insorgenza, appunto, delle suddette patologie ritengo che l'attività lavorativa abbia potuto incidere nella misura del 50/60% e la pregressa scoliosi nella misura del restante 50/40%...Escludendo l'origine professionale dell'ernia cervicale e dell'ernia lombare, ma tenendo conto del deficit funzionale del rachide sia cervicale che lombosacrale non legato alle suddette patologie (ernia cervicale e lombare), il danno biologico complessivo è pari al 16%”. Ebbene, ritiene il Tribunale, proprio alla luce dei chiarimenti forniti dal CTU che alle patologie ernia cervicale ed ernia lombare non possa riconoscersi natura di tecnopatie. Secondo la giurisprudenza di legittimità “La presunzione legale circa la eziologia professionale delle malattie contratte nell'esercizio delle lavorazioni morbigene investe soltanto il nesso tra la malattia tabellata e le relative specificate cause morbigene (anch'esse tabellate) e non può esplicare la sua efficacia nell'ipotesi di malattia ad eziologia multifattoriale, in cui il nesso di causalità non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di concreta e specifica dimostrazione - quanto meno in via di probabilità - in relazione alla concreta esposizione al rischio ambientale e alla sua idoneità causale alla determinazione dell'evento morboso” (cfr. ex multis Cass., Sez. L. n. 21360/2013). Il CTU non ha parlato di una probabilità che tali patologie siano conseguenza dell'attività lavorativa, ma di una mera possibilità, con una indicazione delle percentuali di incidenza dell'attività lavorativa sulla loro insorgenza che appare frutto di una valutazione non particolarmente approfondita. Deve, pertanto, escludersi la natura professionale delle suddette patologie. Con riferimento alle altre affezioni, le conclusioni cui è pervenuto il CTU 6 appaiono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise. Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 38/2000, essendo le menomazioni accertate di grado pari al 16%, in favore del ricorrente deve essere costituita una rendita per inabilità permanente. L va quindi condannato a costituire una rendita per inabilità CP_1 permanente pari al 16%, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa, oltre al pagamento dei ratei maturati e maturandi e degli interessi legali dal 121° giorno dall'insorgenza del diritto ai singoli ratei fino al soddisfo nei limiti di cui all'art. 16 L. n. 412/91. Le spese di lite, compensate al 30%, atteso il riconoscimento di un danno biologico per una percentuale di non poco inferiore a quella dedotta in ricorso, seguono la parziale soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo. Parimenti le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Dichiara che il ricorrente è affetto dalle malattie professionali accertate dal CTU (con esclusione dell'ernia cervicale e dell'ernia lombare) con postumi permanenti di grado pari al 16% di danno biologico. Condanna l' a costituire in favore del ricorrente una rendita per CP_1 inabilità permanente nella misura del 16%, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa, oltre al pagamento dei ratei maturati e maturandi e degli interessi legali dal 121° giorno dall'insorgenza del diritto ai singoli ratei fino al soddisfo nei limiti di cui all'art. 16 L. n. 412/91. Pone a carico dell' le spese di consulenza, che si liquidano come da CP_1 separato decreto, e le spese di lite che, già compensate al 30%, liquida in euro 3.246,60, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfetarie come per legge, per competenze, e in euro 43,00 per esborsi, con distrazione. Cosenza, 20/05/2025 IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
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