Art. 40.
Per l'orario normale di lavoro del personale degli uffici locali si applicano le stesse norme previste per il personale di ruolo l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni avente le medesime mansioni.
Per l'orario normale di lavoro del personale degli uffici locali si applicano le stesse norme previste per il personale di ruolo l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni avente le medesime mansioni.