Art. 42. Validita' dei piani regolatori precedentemente approvati.
Il termine assegnato per l'attuazione dei piani regolatori, approvati prima della data di entrata in vigore della presente legge, resta limitata a dieci anni dalla data stessa nel caso in cui esso venga a scadere oltre detto periodo. ((1))
Trascorso tale termine, i Comuni interessati devono procedere alla revisione del piano regolatore esistente o alla formazione di un nuovo piano regolatore secondo le norme della presente legge.
------------ AGGIORNAMENTO (1)
La L. 20 aprile 1952, n. 524 , ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Il termine stabilito dall' art. 42, primo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 , e' fissato al 31 dicembre 1955; i termini assegnati per l'attuazione di piani regolatori che scadono prima del 31 dicembre 1955 sono prorogati a tale data."
Il termine assegnato per l'attuazione dei piani regolatori, approvati prima della data di entrata in vigore della presente legge, resta limitata a dieci anni dalla data stessa nel caso in cui esso venga a scadere oltre detto periodo. ((1))
Trascorso tale termine, i Comuni interessati devono procedere alla revisione del piano regolatore esistente o alla formazione di un nuovo piano regolatore secondo le norme della presente legge.
------------ AGGIORNAMENTO (1)
La L. 20 aprile 1952, n. 524 , ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Il termine stabilito dall' art. 42, primo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 , e' fissato al 31 dicembre 1955; i termini assegnati per l'attuazione di piani regolatori che scadono prima del 31 dicembre 1955 sono prorogati a tale data."