Articolo 42 della Legge 17 agosto 1942, n. 1150
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31 ottobre 1942
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11 giugno 1952
Art. 42. Validita' dei piani regolatori precedentemente approvati.

Il termine assegnato per l'attuazione dei piani regolatori, approvati prima della data di entrata in vigore della presente legge, resta limitata a dieci anni dalla data stessa nel caso in cui esso venga a scadere oltre detto periodo. ((1))

Trascorso tale termine, i Comuni interessati devono procedere alla revisione del piano regolatore esistente o alla formazione di un nuovo piano regolatore secondo le norme della presente legge.

------------ AGGIORNAMENTO (1)
La L. 20 aprile 1952, n. 524 , ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Il termine stabilito dall' art. 42, primo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 , e' fissato al 31 dicembre 1955; i termini assegnati per l'attuazione di piani regolatori che scadono prima del 31 dicembre 1955 sono prorogati a tale data."
Entrata in vigore il 11 giugno 1952
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