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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 12/11/2025, n. 2790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2790 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 8603/2021
(riun.N.11982/2021)
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all' esito dell' udienza del 12.11.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art 127 ter c.p.c. nella causa promossa da
, in persona del legale Parte_1 rappresentante pro- tempore, rappr. e difesa dall' avv.to Di Corrado
Giovanni che la rapp.ta e difende come da mandato in atti;
RICORRENTE contro
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Oreste
Manzi, M. AH e C. Montanari;
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione avverso avviso di addebito n 35920210000417685000 e a verbali di accertamento n 2020010708/DDL del 27/01/2021 e n
2020009921/DDL del 27.1.2021.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 2.11.2021 la parte ricorrente in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso i verbali di accertamento n
2020010708/DDL del 27.1.2021 e n 2020009921/DDL del 27.1.2021 notificati il 27.1.2021 con i quali l' chiedeva rispettivamente il pagamento CP_1 della somma di euro 41.366,70 a titolo di omessa contribuzione per il periodo dal 1.4.2019 al 30.11.2019 e di euro 10.035,86 a titolo di omessa contribuzione per il periodo dal 1.5.2019 al 30.9.2019 quale società effettiva utilizzatrice dei lavoratori che risultavano distaccati dalla società Cooperativa SOLUZIONI SC in virtù di contratto di rete stipulato tra le due società.
Con i predetti verbali l' contestava all' odierna opponente l' CP_1 invalidità del contratto di rete stipulato con la società cooperativa
SOLUZIONI SC e l' irregolarità del distacco dei lavoratori della società SOLUZIONI SC nel periodo dal 1.4.2019 al 30.11.2019 in quanto sulla base della documentazione acquisita, gli ispettori avevano ritenuto:
a) l' illegittimità del contratto di rete stipulato tra le parti in considerazione della “vaghezza e indeterminatezza” del programma nonché della mancanza di interesse della parte distaccante;
b) l' invalidità del contratto di rete per violazione delle disposizioni sulla registrazione del contratto di cui all' art 3 co 4 ter e 4 quater l. 33/2009 ai fini dell' efficacia del contratto.
Ciò premesso, ritenendo l' infondatezza degli addebiti per le ragioni esposte in ricorso, parte opponente chiedeva dichiararsi illegittimi e per l' effetto annullare i verbali di accertamento n. 2020010708/DDL e n
2020009921/DDL del 27.1.2021 e le relative diffide ad adempiere n
4100.27/01/2021.0039243 e n 4100.27/01/20210039247 del 27.1.2021.
Con successivo ricorso, riunito al presente procedimento per evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, parte ricorrente impugnava l' avviso di addebito n 35920210000417685000 notificato il 16.10.2021 con il quale l' richiedeva il pagamento della somma di euro 11.434,41 a CP_1 titolo di contributi dovuti per il periodo dal 5/2019 al 9/2019 sulla base dei verbali di accertamento n 2020010708/DDL e n 2020009921/DDL del
27.1.2021
A sostegno del ricorso parte ricorrente eccepiva a) l' illegittimità dell' avviso di addebito per violazione dell' art 24 co 3 d.lvo 46/1999 e b) l' infondatezza nel merito della pretesa.
Chiedeva pertanto accertarsi l' illegittimità dell' avviso di addebito opposto n 35920210000417685000.
Con memoria di costituzione tempestivamente depositata si costituiva l' evidenziando l' infondatezza delle argomentazioni di parte ricorrente. CP_1
Concludeva in ogni caso per il rigetto della domanda, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
All' udienza del 12.11.2025 la causa veniva decisa con sentenza ex art 127 ter c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata inammissibile l' eccezione formulata dalla società opponente relativa alla violazione dell' art 24 co 3 del
Dlgs 46/1999 in quanto proposta tardivamente oltre il termine di 20 giorni dalla notifica dell' avviso di addebito opposto.
L'art.24 del d.lgs. n.46/99 stabilisce che “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento (comma 4). Il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva è regolato dagli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile. Nel corso del giudizio di primo grado il giudice del lavoro può sospendere l'esecuzione del ruolo per gravi motivi (comma 5).
L'art.29 del d.lgs. cit. stabilisce che “Per le entrate tributarie diverse da quelle elencate dall'articolo 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e per quelle non tributarie, il giudice competente a conoscere le controversie concernenti il ruolo può sospendere la riscossione se ricorrono gravi motivi (comma 1). Alle entrate indicate nel comma 1 non si applica la disposizione del comma 1 dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 16 del presente decreto e le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”
(comma 2).
Ebbene, secondo l'orientamento giurisprudenziale assolutamente pacifico, “nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al d.lgs. n. 46 del 1999, l'opposizione agli atti esecutivi - con la quale si fanno valere i vizi di forma del titolo esecutivo, e del procedimento di iscrizione a ruolo - è prevista dall'art. 29, secondo comma, che per la relativa regolamentazione rinvia alle "forme ordinarie", e non dall'art. 24 dello stesso d.lgs., che si riferisce, invece, all'opposizione sul merito della pretesa di riscossione.
Ne consegue che l'opposizione agli atti esecutivi prima dell'inizio dell'esecuzione deve proporsi entro cinque giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, che, ai sensi dell'art. 49 del d.P.R. n. 602 del 1973, si identifica nella cartella esattoriale (…)” (cfr. Cass. n.18691/2008).
Nel caso di specie, integra indubbiamente un vizio di forma, trattandosi di questione estranea al merito della pretesa contributiva, l' eccezione relativa al procedimento di formazione della cartella esattoriale e del ruolo e segnatamente: quella relativa alla violazione dell' art art
25 co 3 d lgs n 46 del 1999.
Tale vizio non è stato eccepito nel termine di 20 giorni dalla notifica dell' avviso di addebito opposto avvenuta il 16.10.2021 sicchè alla data di deposito del ricorso introduttivo (il 16.11.2021) tale termine era inevitabilmente spirato.
***
Nel merito il ricorso è infondato.
Ed invero ritiene questo giudice di condividere e richiamare ai sensi dell' art 118 disp att quanto già espresso in altra pronuncia di questo
Tribunale (v sentenza n 1831/2024 dott.ssa Gustapane nel procedimento RG
n 198/2022).
La presente controversia trae origine dall'opposizione proposta dal ricorrente avverso l' avviso di addebito n 35920210000417685000 e ai verbali di accertamento n 2020010708/DDL e n 2020009921/DDL del 27.1.2021 con i quali l' ritenendo l' illegittimità del contratto di rete CP_1 stipulato da con la Parte_1 Parte_2
, ha addebitato a rispettivamente la somma
[...] Parte_1 di euro 41.366,70 a titolo di omessa contribuzione per il periodo dal
1.4.2019 al 30.11.2019 e la somma di euro 10.035,86 a titolo di omessa contribuzione per il periodo dal 1.5.2019 al 30.9.2019 quale società effettiva utilizzatrice dei lavoratori che risultavano distaccati dalla in virtù di contratto di rete stipulato Parte_2 tra le due società.
Si osserva che nei verbali di accertamento oggetto del presente giudizio si legge, nella parte denominata “esito dell'accertamento che “Il presente verbale ha origine dall' accertamento effettuato nei confronti della società cooperative OL Scarl quale azienda somministratrice di manodopera fornita illecitamente a diverse aziende utilizzatrici, tra cui la società in forza di attività di Somministrazione di Parte_1 manodopera senza autorizzazione e Interposizione illecita da pseudo distacco di cui all'art. 30, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003. (…) L'impresa ha sede legale in Castrignano Parte_1 del Capo Lungomare Cristoforo Colombo, è iscritta al Registro Imprese di
Lecce dal 3/4/2014 e, dalla visura della CCIAA di Lecce risulta che esercita l'attività di Bar dal 30.05.2014. La società è costituita dai
[...]
soci accomandanti, e Controparte_2 Controparte_3 Parte_1 socio accomandatario. Alla data di costituzione la società aveva assunto la forma di società a responsabilità limitata, poi con atto del 18.12.2017 la società viene trasformata in società in accomandita semplice. L' impresa
è iscritta all' nella sezione datori di Lavoro con matricula CP_1
4109493312 e data inizio attività con dipendenti 7.6.2014. L' attività dell' impresa è stagionale. In realtà l' impresa ha avuto dipendenti diretti solo nel 2014 e nel 2020. La società con decorrenza 20.5.2020 ha aperto una nuova posizione contributiva con matricula 4111017427 per l' attività di commercio al dettaglio di giornali e riviste.
La società cooperativa SOLUZIONI SC risulta costituita con atto del
22/10/2018 tra i soci fondatori Controparte_2 Parte_3
e il consiglio di amministrazione risulta Parte_4 Parte_5 così formato: presidente, Parte_5 Controparte_2 vicepresidente e consigliere. Dalla visura della CCIAA Parte_3 di Lecce la cooperativa risulta inattiva, non avendo mai dichiarato lo stato attività. La società cooperativa è iscritta all' nella sezione datori di lavoro per l'attività di “altri servizi di sostegno alle imprese” con matricola 4110672432 e decorrenza inizio attività con dipendenti
05/02/2019. Dall'esame della documentazione esibita, in particolare dal libro unico del Lavoro e contratti di rete, si evince che la cooperativa si è fatta promotrice della costituzione di vari contratti di rete con più aziende operanti in settori vari e ha assunto alle proprie dipendenze lavoratori con varie mansioni utilizzati per lo più nell'ambito delle aziende aderenti ai contratti di rete….”
Nel verbale si legge altresì “Dal libro unico del Lavoro di OL AR risultano i seguenti lavoratori impiegati presso l' impresa
[...] nel solo anno 2019. La maggior parte dei suddetti lavoratori Parte_1 risultano assunti presso la sede di Lavoro intedeterminata
[...]
poi dopo alcuni giorni (da 2 a 30) dal' inizio del Persona_1 lavoro, sono trasferiti presso la sede aziendale di CP_4 utilizzando l' istituto del distacco, reso possible senza alcuna giustificazione dalla costituzione di contratti di rete tra la cooperative
SC e le imprese utilizzatrici nel caso di specie con ”. Parte_1
Rilevano, tuttavia, gli Ispettori che il contratto di rete stipulato tra le due società e denominato “ 3” ha un programma vago ed Parte_6 indeterminato e non è stato iscritto nella apposita sezione del Registro delle Imprese, perché, si legge nel verbale “In data 16/06/2020 il responsabile del servizio Registro delle imprese di Lecce comunicava che con riferimento all'impresa , “le pratiche di Parte_2 Comunicazione unica portanti contratti di rete, sono state respinte in data 08/06/2020 con singoli provvedimenti motivati di rifiuto a firma del
Conservatore del Registro delle imprese per mancata regolarizzazione nei termini assegnati”. Inoltre, avendo chiesto all' Agenzia delle Entrate di
Lecce gli estremi delle registrazioni dei suddetti contratti rete, in data
13/08/2020 l'Ufficio del Registro ha comunicato a mezzo PEC che “in anagrafe tributaria non risultano registrati i contratti oggetto della vostra richiesta”.
Da ciò gli Ispettori sostengono che “nel caso in specie, non risultano osservate le disposizioni di cui all'art. 3, commi 4 ter e 4 quater della
L. 33/2009, con conseguente invalidità dei contratti di rete e inapplicabilità del principio dell'automaticità dell'interesse al distacco di cui all'art. 30, comma 4 ter del D. Lgs. 276/2003”.
Inoltre, gli Ispettori assumono la mancanza di interesse al distacco per mancanza di una attività precisa svolta dalla azienda, che a loro avviso, ha operato come un'Agenzia di lavoro interinale senza avere le necessarie autorizzazioni.
Gli ispettori desumono pertanto che “Tutto ciò premesso, rilevato che i contratti di rete stipulati dalla Cooperativa SOLUZIONI SC e le imprese elencate nella tabella 3, sono privi di validità e rilevata altresì
l'insussistenza dell'interesse della parte distaccante, si ritiene che i suddetti contratti di rete sono stati posti in essere solo al fine del distacco di lavoratori, simulando programmi comuni tra la OL Scarl
e le società retiste e dissimulando un reale interesse in capo al distaccante….Inoltre, dalle dichiarazioni rese dai lavoratori distaccati, si è rilevato che le mansioni cui gli stessi sono stati adibiti erano riferite ad attività specifiche e funzionali al soddisfacimento non già dell'interesse proprio del distaccante, bensì del distaccatario, tenuto conto che le mansioni cui sono stati adibiti i lavoratori distaccati erano strettamente connesse alle attività della società retiste.”.
Infine, gli Ispettori affermano che “Tutti i lavoratori elencati nelle tabelle 1A e 1 B sono stati convocati al fine di acquisire una dichiarazione nel merito della costituzione e svolgimento del rapporto di lavoro nel
2019 con assunzione da parte della Cooperativa OL AR (…) Dalle dichiarazioni di e si conferma con Parte_1 Controparte_2 assoluta evidenza l' inefficacia e invalidità del cosiddetto contratto di rete. Non hanno saputo dire gli obiettivi, il programma, le azioni aderenti, condizioni economiche ecc. Hanno anzi confermato che la cooperativa OL AR aveva solo il compito di assumere la manodopera che serviva alle varie aziende”.
All'esito di tale accertamento gli Ispettori hanno proceduto ad annullare le posizioni contributive relative ai rapporti di lavoro formalmente instaurati con SOLUZIONI SC e ad addebitare alla società la contribuzione dovuta per i lavoratori indicati nel Parte_1 verbale e ad applicare le sanzioni amministrative per somministrazione illecita di manodopera.
A fronte di quanto affermato dagli Ispettori la società ricorrente sostiene che il contratto di rete stipulato con la cooperativa SOLUZIONI
SC ha una causale ben determinata, che la mancata registrazione del contratto di rete non impedisce al contratto di produrre effetti tra le parti, che il distacco dei lavoratori viene ad essere quindi giustificato dalla esistenza del programma di rete tra le due società e che comunque gli Ispettori non avrebbero dovuto attenersi alle dichiarazioni rese dai lavoratori, ma avrebbero dovuto indicare gli elementi che configuravano l'esistenza di un rapporto di lavoro in capo alla società Parte_1
.
[...]
*
Si deve a questo punto rilevare che il D.L. n.5/2009, convertito in Legge
n.33/2009 e successive modificazioni, all'art.3, commi 4 ter e 4 quater, prevede che:
4-ter. Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa. Il contratto può anche prevedere l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso. Il contratto di rete che prevede l'organo comune e il fondo patrimoniale non è dotato di soggettività giuridica, salva la facoltà di acquisto della stessa ai sensi del comma 4-quater ultima parte. Se il contratto prevede l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e di un organo comune destinato a svolgere un'attività, anche commerciale, con i terzi:
1) NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 18 OTTOBRE 2012, N. 179, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 17 DICEMBRE 2012, N. 221; 2) al fondo patrimoniale comune si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615, secondo comma, del codice civile;
in ogni caso, per le obbligazioni contratte dall'organo comune in relazione al programma di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune;
3) qualora la rete di imprese abbia acquisito la soggettività giuridica ai sensi del comma 4-quater, entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale l'organo comune redige una situazione patrimoniale, osservando, in quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio di esercizio della società per azioni, e la deposita presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove ha sede;
si applica, in quanto compatibile,
l'articolo 2615-bis, terzo comma, del codice civile.
Ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-quater, il contratto deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma degli articoli
24 o 25 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, da ciascun imprenditore o legale rappresentante delle imprese aderenti, trasmesso ai competenti uffici del registro delle imprese attraverso il modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, e deve indicare:
a) il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale di ogni partecipante per originaria sottoscrizione del contratto o per adesione successiva, nonché la denominazione e la sede della rete, qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune ai sensi della lettera c);
b) l'indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti e le modalità concordate con gli stessi per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi;
c) la definizione di un programma di rete, che contenga l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante;
le modalità di realizzazione dello scopo comune e, qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune, la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo, nonché le regole di gestione del fondo medesimo;
se consentito dal programma, l'esecuzione del conferimento può avvenire anche mediante apporto di un patrimonio destinato, costituito ai sensi dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile;
d) la durata del contratto, le modalità di adesione di altri imprenditori e, se pattuite, le cause facoltative di recesso anticipato e le condizioni per l'esercizio del relativo diritto, ferma restando in ogni caso l'applicazione delle regole generali di legge in materia di scioglimento totale o parziale dei contratti plurilaterali con comunione di scopo;
e) se il contratto ne prevede l'istituzione, il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale del soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo comune per l'esecuzione del contratto o di una o più parti o fasi di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti a tale soggetto, nonché le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto. L'organo comune agisce in rappresentanza della rete, quando essa acquista soggettività giuridica e, in assenza della soggettività, degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto salvo che sia diversamente disposto nello stesso, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall'ordinamento, nonché all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualità o di cui sia adeguatamente garantita la genuinità della provenienza;
f) le regole per l'assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune che non rientri, quando è stato istituito un organo comune, nei poteri di gestione conferiti a tale organo, nonché, se il contratto prevede la modificabilità a maggioranza del programma di rete, le regole relative alle modalità di assunzione delle decisioni di modifica del programma medesimo.
4-ter.
1. Le disposizioni di attuazione della lettera e) del comma 4-ter per le procedure attinenti alle pubbliche amministrazioni sono adottate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico.
4-ter.
2. Nelle forme previste dal comma 4-ter.1 si procede alla ricognizione di interventi agevolativi previsti dalle vigenti disposizioni applicabili alle imprese aderenti al contratto di rete, interessate dalle procedure di cui al comma 4-ter, lettera e), secondo periodo. Restano ferme le competenze regionali per le procedure di rispettivo interesse.
4-quater. Il contratto di rete è soggetto a iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante e l'efficacia del contratto inizia a decorrere da quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari. Le modifiche al contratto di rete, sono redatte e depositate per l'iscrizione, a cura dell'impresa indicata nell'atto modificativo, presso la sezione del registro delle imprese presso cui è iscritta la stessa impresa. L'ufficio del registro delle imprese provvede alla comunicazione della avvenuta iscrizione delle modifiche al contratto di rete, a tutti gli altri uffici del registro delle imprese presso cui sono iscritte le altre partecipanti, che provvederanno alle relative annotazioni d'ufficio della modifica;
se è prevista la costituzione del fondo comune, la rete può iscriversi nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede;
con l'iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede la rete acquista soggettività giuridica. Per acquistare la soggettività giuridica il contratto deve essere stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.”
Tanto premesso, il programma di rete riportato nella comunicazione al registro per le Imprese allegata al ricorso è il seguente: “programma di rete: FAVORIRE LO SVILUPPO TURISTICO DEL TERRITORIO CHE POSSA PORTARE
INCREMENTO DELL'ATTIVITA' DELLE SOCIETA' PARTECIPANTI, SVILUPPARE RAPPORTI
COMMERCIALI CON FORNITORI MIGLIORATIVI, COLLABORAZIONE PER AVERE MIGLIORI
ECONOMIE DI SCALA ANCHE NELLA GESTIONE DEL PERSONALE IMPIEGATO NEI
SERVIZI”.
Tuttavia, considerato che, come si legge nel verbale, la società
[...]
esercita la gerstione di attività di bar caffetteria, rivendita di Pt_1 giornali e riviste, ristorante trattoria e negozio di abbigliamento e che la società cooperative SOLUZIONI SC, costituita nel 2018, abbia come oggetto la attività di “altri servizi di sostegno alle imprese”, non si ravvisa nel programma di rete alcuna determinazione di obblighi di collaborazione “in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese” ai sensi dell'art.3, commi 4 ter e 4 quater, D.L.
n.5/2009, convertito in Legge n.33/2009.
Inoltre, si deve rilevare che, a differenza da quanto sostenuto da parte ricorrente, la registrazione del contratto di rete è richiesta dall'art.3, comma 4 quater, sopra citato ai fini della efficacia del contratto tra le parti medesime.
Nel caso di specie risulta invece che “In data 16.6.2020 il responsabile del servizio Registro delle imprese di Lecce comunicava che con riferimento all' impresa Parte_7
portanti di rete, sono state respinte in data 8.6.2020 con
[...] Parte_8 singoli provvedimento motivati di rifiuto a firma del Conservatore del
Registro delle Imprese per mancata regolarizzazione nei termini assegnati”.
Ne consegue che il contratto di rete stipulato tra le due società è da ritenersi non valido e inefficace.
Pertanto, si deve ritenere che l'istituto del distacco utilizzato per trasferire lavoratori assunti dalla società cooperative SOLUZIONI SC presso la società non sia sorretto da effettivo interesse Parte_1 per la società Cooperativa, laddove la Corte di Cassazione con Ordinanza
n.18959 dell'11/9/2020 ha chiarito che “In caso di distacco del lavoratore, ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 276 del 2003, la prova dell'interesse temporaneo del distaccante è a carico del datore di lavoro, costituendo requisito qualificante della fattispecie”, prova che nel caso in esame non
è stata offerta (i capitoli di prova articolati in ricorso sono finalizzati a dimostrare la sussistenza di rapporti di lavoro subordinato alle dipendenze della società . Parte_1
Nella fattispecie parte ricorrente sostiene che l'interesse al distacco risieda nella esistenza del contratto di rete, ma una volta ravvisata la invalidità e inefficacia di detto contratto, si deve ritenere insussistente anche l'interesse al distacco, con la conseguenza che si deve ritenere che correttamente gli Ispettori hanno ravvisato nel distacco uno strumento volto unicamente a fornire manodopera alla società ricorrente da parte di una società cooperativa priva della autorizzazione ad operare quale somministratrice di lavoro.
*
Infine non risulta fondato l' assunto del ricorrente secondo cui con il verbale di accertamento n 2020009921/DDL del 27.1.2021 l' avrebbe CP_1 richiesto il pagamento di contributi riferiti ad un periodo già considerate nel primo verbale di accertamento n 2020010708/DDL del 27.1.2021. Ed invero dall' esame dei citati verbali di accertamento e delle conseguenti diffide ad adempiere (comprensive dei relativi allegati) CP_1 si evince che con il verbale n 2020009921/DDL del 27.1.2021 l' ha CP_1 richiesto alla ricorrente il pagamento dei contributi limitatamente ai lavoratori , , e Persona_2 Persona_3 Persona_4 Persona_5 per il periodo in cui gli stessi sono stati impegnati nelle attività di commercio al dettaglio di giornali e abbigliamento (anche sulla base delle dichiarazioni rilasciate dagli stessi lavoratori tutte allegate al fascicolo processuale e della cui genuinità non vi è motivo di dubitare) laddove con il verbale n 2020010708/DDL l' ha richiesto il pagamento CP_1 dei contributi con riferimento a tutti gli altri lavoratori indicate nella tabella 2A per il periodo in cui gli stessi sono stati impegnati nelle attività di bar-trattoria.
Nè rileva la circostanza che il verbale di accertamento sia stato indirizzato ad una società che, anteriormente alla notifica, abbia modificato la propria denominazione sociale atteso che dal contesto dell'atto risulta comunque identificabile il destinatario e considerate che il mero mutamento della denominazione sociale non comporta l'estinzione del soggetto giuridico né l'invalidità della notifica, trattandosi di una mera modifica formale dell'identità societaria.
Alla luce di quanto esposto risulta fondata nel merito la pretesa creditoria formulate dall' con i verbali di accertamento impugnati. CP_1
All'accertata fondatezza degli accertamenti prodromici consegue la debenza degli importi ingiunti con l' avviso di addebito opposto, che non sono stati contestati in punto di quantificazione.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria o diversa domanda, eccezione e deduzione, così decide:
- Rigetta il ricorso;
- Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 4.500,00, oltre rimborso spese generali, iva e cpa se dovute.
Lecce, 12.11.2025 Il Giudice del lavoro
Dott. ssa Francesca Costa
(riun.N.11982/2021)
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all' esito dell' udienza del 12.11.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art 127 ter c.p.c. nella causa promossa da
, in persona del legale Parte_1 rappresentante pro- tempore, rappr. e difesa dall' avv.to Di Corrado
Giovanni che la rapp.ta e difende come da mandato in atti;
RICORRENTE contro
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Oreste
Manzi, M. AH e C. Montanari;
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione avverso avviso di addebito n 35920210000417685000 e a verbali di accertamento n 2020010708/DDL del 27/01/2021 e n
2020009921/DDL del 27.1.2021.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 2.11.2021 la parte ricorrente in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso i verbali di accertamento n
2020010708/DDL del 27.1.2021 e n 2020009921/DDL del 27.1.2021 notificati il 27.1.2021 con i quali l' chiedeva rispettivamente il pagamento CP_1 della somma di euro 41.366,70 a titolo di omessa contribuzione per il periodo dal 1.4.2019 al 30.11.2019 e di euro 10.035,86 a titolo di omessa contribuzione per il periodo dal 1.5.2019 al 30.9.2019 quale società effettiva utilizzatrice dei lavoratori che risultavano distaccati dalla società Cooperativa SOLUZIONI SC in virtù di contratto di rete stipulato tra le due società.
Con i predetti verbali l' contestava all' odierna opponente l' CP_1 invalidità del contratto di rete stipulato con la società cooperativa
SOLUZIONI SC e l' irregolarità del distacco dei lavoratori della società SOLUZIONI SC nel periodo dal 1.4.2019 al 30.11.2019 in quanto sulla base della documentazione acquisita, gli ispettori avevano ritenuto:
a) l' illegittimità del contratto di rete stipulato tra le parti in considerazione della “vaghezza e indeterminatezza” del programma nonché della mancanza di interesse della parte distaccante;
b) l' invalidità del contratto di rete per violazione delle disposizioni sulla registrazione del contratto di cui all' art 3 co 4 ter e 4 quater l. 33/2009 ai fini dell' efficacia del contratto.
Ciò premesso, ritenendo l' infondatezza degli addebiti per le ragioni esposte in ricorso, parte opponente chiedeva dichiararsi illegittimi e per l' effetto annullare i verbali di accertamento n. 2020010708/DDL e n
2020009921/DDL del 27.1.2021 e le relative diffide ad adempiere n
4100.27/01/2021.0039243 e n 4100.27/01/20210039247 del 27.1.2021.
Con successivo ricorso, riunito al presente procedimento per evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, parte ricorrente impugnava l' avviso di addebito n 35920210000417685000 notificato il 16.10.2021 con il quale l' richiedeva il pagamento della somma di euro 11.434,41 a CP_1 titolo di contributi dovuti per il periodo dal 5/2019 al 9/2019 sulla base dei verbali di accertamento n 2020010708/DDL e n 2020009921/DDL del
27.1.2021
A sostegno del ricorso parte ricorrente eccepiva a) l' illegittimità dell' avviso di addebito per violazione dell' art 24 co 3 d.lvo 46/1999 e b) l' infondatezza nel merito della pretesa.
Chiedeva pertanto accertarsi l' illegittimità dell' avviso di addebito opposto n 35920210000417685000.
Con memoria di costituzione tempestivamente depositata si costituiva l' evidenziando l' infondatezza delle argomentazioni di parte ricorrente. CP_1
Concludeva in ogni caso per il rigetto della domanda, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
All' udienza del 12.11.2025 la causa veniva decisa con sentenza ex art 127 ter c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata inammissibile l' eccezione formulata dalla società opponente relativa alla violazione dell' art 24 co 3 del
Dlgs 46/1999 in quanto proposta tardivamente oltre il termine di 20 giorni dalla notifica dell' avviso di addebito opposto.
L'art.24 del d.lgs. n.46/99 stabilisce che “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento (comma 4). Il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva è regolato dagli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile. Nel corso del giudizio di primo grado il giudice del lavoro può sospendere l'esecuzione del ruolo per gravi motivi (comma 5).
L'art.29 del d.lgs. cit. stabilisce che “Per le entrate tributarie diverse da quelle elencate dall'articolo 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e per quelle non tributarie, il giudice competente a conoscere le controversie concernenti il ruolo può sospendere la riscossione se ricorrono gravi motivi (comma 1). Alle entrate indicate nel comma 1 non si applica la disposizione del comma 1 dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 16 del presente decreto e le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”
(comma 2).
Ebbene, secondo l'orientamento giurisprudenziale assolutamente pacifico, “nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al d.lgs. n. 46 del 1999, l'opposizione agli atti esecutivi - con la quale si fanno valere i vizi di forma del titolo esecutivo, e del procedimento di iscrizione a ruolo - è prevista dall'art. 29, secondo comma, che per la relativa regolamentazione rinvia alle "forme ordinarie", e non dall'art. 24 dello stesso d.lgs., che si riferisce, invece, all'opposizione sul merito della pretesa di riscossione.
Ne consegue che l'opposizione agli atti esecutivi prima dell'inizio dell'esecuzione deve proporsi entro cinque giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, che, ai sensi dell'art. 49 del d.P.R. n. 602 del 1973, si identifica nella cartella esattoriale (…)” (cfr. Cass. n.18691/2008).
Nel caso di specie, integra indubbiamente un vizio di forma, trattandosi di questione estranea al merito della pretesa contributiva, l' eccezione relativa al procedimento di formazione della cartella esattoriale e del ruolo e segnatamente: quella relativa alla violazione dell' art art
25 co 3 d lgs n 46 del 1999.
Tale vizio non è stato eccepito nel termine di 20 giorni dalla notifica dell' avviso di addebito opposto avvenuta il 16.10.2021 sicchè alla data di deposito del ricorso introduttivo (il 16.11.2021) tale termine era inevitabilmente spirato.
***
Nel merito il ricorso è infondato.
Ed invero ritiene questo giudice di condividere e richiamare ai sensi dell' art 118 disp att quanto già espresso in altra pronuncia di questo
Tribunale (v sentenza n 1831/2024 dott.ssa Gustapane nel procedimento RG
n 198/2022).
La presente controversia trae origine dall'opposizione proposta dal ricorrente avverso l' avviso di addebito n 35920210000417685000 e ai verbali di accertamento n 2020010708/DDL e n 2020009921/DDL del 27.1.2021 con i quali l' ritenendo l' illegittimità del contratto di rete CP_1 stipulato da con la Parte_1 Parte_2
, ha addebitato a rispettivamente la somma
[...] Parte_1 di euro 41.366,70 a titolo di omessa contribuzione per il periodo dal
1.4.2019 al 30.11.2019 e la somma di euro 10.035,86 a titolo di omessa contribuzione per il periodo dal 1.5.2019 al 30.9.2019 quale società effettiva utilizzatrice dei lavoratori che risultavano distaccati dalla in virtù di contratto di rete stipulato Parte_2 tra le due società.
Si osserva che nei verbali di accertamento oggetto del presente giudizio si legge, nella parte denominata “esito dell'accertamento che “Il presente verbale ha origine dall' accertamento effettuato nei confronti della società cooperative OL Scarl quale azienda somministratrice di manodopera fornita illecitamente a diverse aziende utilizzatrici, tra cui la società in forza di attività di Somministrazione di Parte_1 manodopera senza autorizzazione e Interposizione illecita da pseudo distacco di cui all'art. 30, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003. (…) L'impresa ha sede legale in Castrignano Parte_1 del Capo Lungomare Cristoforo Colombo, è iscritta al Registro Imprese di
Lecce dal 3/4/2014 e, dalla visura della CCIAA di Lecce risulta che esercita l'attività di Bar dal 30.05.2014. La società è costituita dai
[...]
soci accomandanti, e Controparte_2 Controparte_3 Parte_1 socio accomandatario. Alla data di costituzione la società aveva assunto la forma di società a responsabilità limitata, poi con atto del 18.12.2017 la società viene trasformata in società in accomandita semplice. L' impresa
è iscritta all' nella sezione datori di Lavoro con matricula CP_1
4109493312 e data inizio attività con dipendenti 7.6.2014. L' attività dell' impresa è stagionale. In realtà l' impresa ha avuto dipendenti diretti solo nel 2014 e nel 2020. La società con decorrenza 20.5.2020 ha aperto una nuova posizione contributiva con matricula 4111017427 per l' attività di commercio al dettaglio di giornali e riviste.
La società cooperativa SOLUZIONI SC risulta costituita con atto del
22/10/2018 tra i soci fondatori Controparte_2 Parte_3
e il consiglio di amministrazione risulta Parte_4 Parte_5 così formato: presidente, Parte_5 Controparte_2 vicepresidente e consigliere. Dalla visura della CCIAA Parte_3 di Lecce la cooperativa risulta inattiva, non avendo mai dichiarato lo stato attività. La società cooperativa è iscritta all' nella sezione datori di lavoro per l'attività di “altri servizi di sostegno alle imprese” con matricola 4110672432 e decorrenza inizio attività con dipendenti
05/02/2019. Dall'esame della documentazione esibita, in particolare dal libro unico del Lavoro e contratti di rete, si evince che la cooperativa si è fatta promotrice della costituzione di vari contratti di rete con più aziende operanti in settori vari e ha assunto alle proprie dipendenze lavoratori con varie mansioni utilizzati per lo più nell'ambito delle aziende aderenti ai contratti di rete….”
Nel verbale si legge altresì “Dal libro unico del Lavoro di OL AR risultano i seguenti lavoratori impiegati presso l' impresa
[...] nel solo anno 2019. La maggior parte dei suddetti lavoratori Parte_1 risultano assunti presso la sede di Lavoro intedeterminata
[...]
poi dopo alcuni giorni (da 2 a 30) dal' inizio del Persona_1 lavoro, sono trasferiti presso la sede aziendale di CP_4 utilizzando l' istituto del distacco, reso possible senza alcuna giustificazione dalla costituzione di contratti di rete tra la cooperative
SC e le imprese utilizzatrici nel caso di specie con ”. Parte_1
Rilevano, tuttavia, gli Ispettori che il contratto di rete stipulato tra le due società e denominato “ 3” ha un programma vago ed Parte_6 indeterminato e non è stato iscritto nella apposita sezione del Registro delle Imprese, perché, si legge nel verbale “In data 16/06/2020 il responsabile del servizio Registro delle imprese di Lecce comunicava che con riferimento all'impresa , “le pratiche di Parte_2 Comunicazione unica portanti contratti di rete, sono state respinte in data 08/06/2020 con singoli provvedimenti motivati di rifiuto a firma del
Conservatore del Registro delle imprese per mancata regolarizzazione nei termini assegnati”. Inoltre, avendo chiesto all' Agenzia delle Entrate di
Lecce gli estremi delle registrazioni dei suddetti contratti rete, in data
13/08/2020 l'Ufficio del Registro ha comunicato a mezzo PEC che “in anagrafe tributaria non risultano registrati i contratti oggetto della vostra richiesta”.
Da ciò gli Ispettori sostengono che “nel caso in specie, non risultano osservate le disposizioni di cui all'art. 3, commi 4 ter e 4 quater della
L. 33/2009, con conseguente invalidità dei contratti di rete e inapplicabilità del principio dell'automaticità dell'interesse al distacco di cui all'art. 30, comma 4 ter del D. Lgs. 276/2003”.
Inoltre, gli Ispettori assumono la mancanza di interesse al distacco per mancanza di una attività precisa svolta dalla azienda, che a loro avviso, ha operato come un'Agenzia di lavoro interinale senza avere le necessarie autorizzazioni.
Gli ispettori desumono pertanto che “Tutto ciò premesso, rilevato che i contratti di rete stipulati dalla Cooperativa SOLUZIONI SC e le imprese elencate nella tabella 3, sono privi di validità e rilevata altresì
l'insussistenza dell'interesse della parte distaccante, si ritiene che i suddetti contratti di rete sono stati posti in essere solo al fine del distacco di lavoratori, simulando programmi comuni tra la OL Scarl
e le società retiste e dissimulando un reale interesse in capo al distaccante….Inoltre, dalle dichiarazioni rese dai lavoratori distaccati, si è rilevato che le mansioni cui gli stessi sono stati adibiti erano riferite ad attività specifiche e funzionali al soddisfacimento non già dell'interesse proprio del distaccante, bensì del distaccatario, tenuto conto che le mansioni cui sono stati adibiti i lavoratori distaccati erano strettamente connesse alle attività della società retiste.”.
Infine, gli Ispettori affermano che “Tutti i lavoratori elencati nelle tabelle 1A e 1 B sono stati convocati al fine di acquisire una dichiarazione nel merito della costituzione e svolgimento del rapporto di lavoro nel
2019 con assunzione da parte della Cooperativa OL AR (…) Dalle dichiarazioni di e si conferma con Parte_1 Controparte_2 assoluta evidenza l' inefficacia e invalidità del cosiddetto contratto di rete. Non hanno saputo dire gli obiettivi, il programma, le azioni aderenti, condizioni economiche ecc. Hanno anzi confermato che la cooperativa OL AR aveva solo il compito di assumere la manodopera che serviva alle varie aziende”.
All'esito di tale accertamento gli Ispettori hanno proceduto ad annullare le posizioni contributive relative ai rapporti di lavoro formalmente instaurati con SOLUZIONI SC e ad addebitare alla società la contribuzione dovuta per i lavoratori indicati nel Parte_1 verbale e ad applicare le sanzioni amministrative per somministrazione illecita di manodopera.
A fronte di quanto affermato dagli Ispettori la società ricorrente sostiene che il contratto di rete stipulato con la cooperativa SOLUZIONI
SC ha una causale ben determinata, che la mancata registrazione del contratto di rete non impedisce al contratto di produrre effetti tra le parti, che il distacco dei lavoratori viene ad essere quindi giustificato dalla esistenza del programma di rete tra le due società e che comunque gli Ispettori non avrebbero dovuto attenersi alle dichiarazioni rese dai lavoratori, ma avrebbero dovuto indicare gli elementi che configuravano l'esistenza di un rapporto di lavoro in capo alla società Parte_1
.
[...]
*
Si deve a questo punto rilevare che il D.L. n.5/2009, convertito in Legge
n.33/2009 e successive modificazioni, all'art.3, commi 4 ter e 4 quater, prevede che:
4-ter. Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa. Il contratto può anche prevedere l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso. Il contratto di rete che prevede l'organo comune e il fondo patrimoniale non è dotato di soggettività giuridica, salva la facoltà di acquisto della stessa ai sensi del comma 4-quater ultima parte. Se il contratto prevede l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e di un organo comune destinato a svolgere un'attività, anche commerciale, con i terzi:
1) NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 18 OTTOBRE 2012, N. 179, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 17 DICEMBRE 2012, N. 221; 2) al fondo patrimoniale comune si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615, secondo comma, del codice civile;
in ogni caso, per le obbligazioni contratte dall'organo comune in relazione al programma di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune;
3) qualora la rete di imprese abbia acquisito la soggettività giuridica ai sensi del comma 4-quater, entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale l'organo comune redige una situazione patrimoniale, osservando, in quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio di esercizio della società per azioni, e la deposita presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove ha sede;
si applica, in quanto compatibile,
l'articolo 2615-bis, terzo comma, del codice civile.
Ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-quater, il contratto deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma degli articoli
24 o 25 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, da ciascun imprenditore o legale rappresentante delle imprese aderenti, trasmesso ai competenti uffici del registro delle imprese attraverso il modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, e deve indicare:
a) il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale di ogni partecipante per originaria sottoscrizione del contratto o per adesione successiva, nonché la denominazione e la sede della rete, qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune ai sensi della lettera c);
b) l'indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti e le modalità concordate con gli stessi per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi;
c) la definizione di un programma di rete, che contenga l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante;
le modalità di realizzazione dello scopo comune e, qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune, la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo, nonché le regole di gestione del fondo medesimo;
se consentito dal programma, l'esecuzione del conferimento può avvenire anche mediante apporto di un patrimonio destinato, costituito ai sensi dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile;
d) la durata del contratto, le modalità di adesione di altri imprenditori e, se pattuite, le cause facoltative di recesso anticipato e le condizioni per l'esercizio del relativo diritto, ferma restando in ogni caso l'applicazione delle regole generali di legge in materia di scioglimento totale o parziale dei contratti plurilaterali con comunione di scopo;
e) se il contratto ne prevede l'istituzione, il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale del soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo comune per l'esecuzione del contratto o di una o più parti o fasi di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti a tale soggetto, nonché le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto. L'organo comune agisce in rappresentanza della rete, quando essa acquista soggettività giuridica e, in assenza della soggettività, degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto salvo che sia diversamente disposto nello stesso, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall'ordinamento, nonché all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualità o di cui sia adeguatamente garantita la genuinità della provenienza;
f) le regole per l'assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune che non rientri, quando è stato istituito un organo comune, nei poteri di gestione conferiti a tale organo, nonché, se il contratto prevede la modificabilità a maggioranza del programma di rete, le regole relative alle modalità di assunzione delle decisioni di modifica del programma medesimo.
4-ter.
1. Le disposizioni di attuazione della lettera e) del comma 4-ter per le procedure attinenti alle pubbliche amministrazioni sono adottate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico.
4-ter.
2. Nelle forme previste dal comma 4-ter.1 si procede alla ricognizione di interventi agevolativi previsti dalle vigenti disposizioni applicabili alle imprese aderenti al contratto di rete, interessate dalle procedure di cui al comma 4-ter, lettera e), secondo periodo. Restano ferme le competenze regionali per le procedure di rispettivo interesse.
4-quater. Il contratto di rete è soggetto a iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante e l'efficacia del contratto inizia a decorrere da quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari. Le modifiche al contratto di rete, sono redatte e depositate per l'iscrizione, a cura dell'impresa indicata nell'atto modificativo, presso la sezione del registro delle imprese presso cui è iscritta la stessa impresa. L'ufficio del registro delle imprese provvede alla comunicazione della avvenuta iscrizione delle modifiche al contratto di rete, a tutti gli altri uffici del registro delle imprese presso cui sono iscritte le altre partecipanti, che provvederanno alle relative annotazioni d'ufficio della modifica;
se è prevista la costituzione del fondo comune, la rete può iscriversi nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede;
con l'iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede la rete acquista soggettività giuridica. Per acquistare la soggettività giuridica il contratto deve essere stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.”
Tanto premesso, il programma di rete riportato nella comunicazione al registro per le Imprese allegata al ricorso è il seguente: “programma di rete: FAVORIRE LO SVILUPPO TURISTICO DEL TERRITORIO CHE POSSA PORTARE
INCREMENTO DELL'ATTIVITA' DELLE SOCIETA' PARTECIPANTI, SVILUPPARE RAPPORTI
COMMERCIALI CON FORNITORI MIGLIORATIVI, COLLABORAZIONE PER AVERE MIGLIORI
ECONOMIE DI SCALA ANCHE NELLA GESTIONE DEL PERSONALE IMPIEGATO NEI
SERVIZI”.
Tuttavia, considerato che, come si legge nel verbale, la società
[...]
esercita la gerstione di attività di bar caffetteria, rivendita di Pt_1 giornali e riviste, ristorante trattoria e negozio di abbigliamento e che la società cooperative SOLUZIONI SC, costituita nel 2018, abbia come oggetto la attività di “altri servizi di sostegno alle imprese”, non si ravvisa nel programma di rete alcuna determinazione di obblighi di collaborazione “in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese” ai sensi dell'art.3, commi 4 ter e 4 quater, D.L.
n.5/2009, convertito in Legge n.33/2009.
Inoltre, si deve rilevare che, a differenza da quanto sostenuto da parte ricorrente, la registrazione del contratto di rete è richiesta dall'art.3, comma 4 quater, sopra citato ai fini della efficacia del contratto tra le parti medesime.
Nel caso di specie risulta invece che “In data 16.6.2020 il responsabile del servizio Registro delle imprese di Lecce comunicava che con riferimento all' impresa Parte_7
portanti di rete, sono state respinte in data 8.6.2020 con
[...] Parte_8 singoli provvedimento motivati di rifiuto a firma del Conservatore del
Registro delle Imprese per mancata regolarizzazione nei termini assegnati”.
Ne consegue che il contratto di rete stipulato tra le due società è da ritenersi non valido e inefficace.
Pertanto, si deve ritenere che l'istituto del distacco utilizzato per trasferire lavoratori assunti dalla società cooperative SOLUZIONI SC presso la società non sia sorretto da effettivo interesse Parte_1 per la società Cooperativa, laddove la Corte di Cassazione con Ordinanza
n.18959 dell'11/9/2020 ha chiarito che “In caso di distacco del lavoratore, ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 276 del 2003, la prova dell'interesse temporaneo del distaccante è a carico del datore di lavoro, costituendo requisito qualificante della fattispecie”, prova che nel caso in esame non
è stata offerta (i capitoli di prova articolati in ricorso sono finalizzati a dimostrare la sussistenza di rapporti di lavoro subordinato alle dipendenze della società . Parte_1
Nella fattispecie parte ricorrente sostiene che l'interesse al distacco risieda nella esistenza del contratto di rete, ma una volta ravvisata la invalidità e inefficacia di detto contratto, si deve ritenere insussistente anche l'interesse al distacco, con la conseguenza che si deve ritenere che correttamente gli Ispettori hanno ravvisato nel distacco uno strumento volto unicamente a fornire manodopera alla società ricorrente da parte di una società cooperativa priva della autorizzazione ad operare quale somministratrice di lavoro.
*
Infine non risulta fondato l' assunto del ricorrente secondo cui con il verbale di accertamento n 2020009921/DDL del 27.1.2021 l' avrebbe CP_1 richiesto il pagamento di contributi riferiti ad un periodo già considerate nel primo verbale di accertamento n 2020010708/DDL del 27.1.2021. Ed invero dall' esame dei citati verbali di accertamento e delle conseguenti diffide ad adempiere (comprensive dei relativi allegati) CP_1 si evince che con il verbale n 2020009921/DDL del 27.1.2021 l' ha CP_1 richiesto alla ricorrente il pagamento dei contributi limitatamente ai lavoratori , , e Persona_2 Persona_3 Persona_4 Persona_5 per il periodo in cui gli stessi sono stati impegnati nelle attività di commercio al dettaglio di giornali e abbigliamento (anche sulla base delle dichiarazioni rilasciate dagli stessi lavoratori tutte allegate al fascicolo processuale e della cui genuinità non vi è motivo di dubitare) laddove con il verbale n 2020010708/DDL l' ha richiesto il pagamento CP_1 dei contributi con riferimento a tutti gli altri lavoratori indicate nella tabella 2A per il periodo in cui gli stessi sono stati impegnati nelle attività di bar-trattoria.
Nè rileva la circostanza che il verbale di accertamento sia stato indirizzato ad una società che, anteriormente alla notifica, abbia modificato la propria denominazione sociale atteso che dal contesto dell'atto risulta comunque identificabile il destinatario e considerate che il mero mutamento della denominazione sociale non comporta l'estinzione del soggetto giuridico né l'invalidità della notifica, trattandosi di una mera modifica formale dell'identità societaria.
Alla luce di quanto esposto risulta fondata nel merito la pretesa creditoria formulate dall' con i verbali di accertamento impugnati. CP_1
All'accertata fondatezza degli accertamenti prodromici consegue la debenza degli importi ingiunti con l' avviso di addebito opposto, che non sono stati contestati in punto di quantificazione.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria o diversa domanda, eccezione e deduzione, così decide:
- Rigetta il ricorso;
- Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 4.500,00, oltre rimborso spese generali, iva e cpa se dovute.
Lecce, 12.11.2025 Il Giudice del lavoro
Dott. ssa Francesca Costa