Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 04/02/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice rel.
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 4278 del Ruolo Generale “Volontaria giurisdizione” delle cause dell'anno 2024,
TRA
(c.f.: , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Rosa Vanzanelli, come da mandato in atti;
e
(c.f.: ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Annarosa Coratelli, come da mandato in atti;
- RICORRENTI -
OGGETTO: separazione consensuale e divorzio congiunto (scioglimento del matrimonio).
All'udienza del 9/12/2024, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da note per la trattazione scritta ritualmente depositate, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 14/10/2024, le parti hanno esposto:
- di aver contratto matrimonio in Corigliano d'Otranto (LE) il 14/02/2018;
- che dalla loro unione non sono nati figli;
- che il rapporto coniugale è entrato in crisi ed è ormai intollerabile la prosecuzione della convivenza.
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Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
Le comuni deduzioni dei coniugi, infatti, confermano che è irrevocabilmente venuta meno la comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, le condizioni indicate in ricorso non sono in contrasto con i criteri di legge e risultano adeguate agli interessi delle stesse, sicché non vi è ragione per discostarsene.
La separazione, così come richiesto dalle parti, può, pertanto, essere omologata.
Si provvede con separata ordinanza per il prosieguo del giudizio, ai fini dell'ulteriore pronuncia di divorzio, pure richiesta con l'atto introduttivo del presente giudizio.
La pronuncia sulle spese è riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, non definitivamente pronunciando sul ricorso proposto congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Ministero, Parte_1 Controparte_1 così provvede:
1) omologa la separazione consensuale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, che hanno contratto matrimonio in Corigliano d'Otranto (LE), il
[...]
14/02/2018 (trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 1, parte
I, serie, anno 2018), alle seguenti condizioni:
a) i coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) l'immobile adibito a casa coniugale di proprietà esclusiva della sig.ra Pt_1 rimane a questa assegnata in quanto proprietaria esclusiva;
c) i coniugi rinunciano al reciproco mantenimento in quanto entrambi economicamente indipendenti;
2 d) il sig. verserà alla sig.ra a somma di euro 6.000,00 (seimila) CP_1 Pt_1 quale contribuzione una tantum per i mesi di allontanamento senza un sostegno economico da parte del marito con le seguenti modalità:
- euro 3.000,00 (tremila) entro tre giorni dal deposito del presente atto, a mezzo di bonifico su conto corrente intestato alla sig.ra n. Pt_1
[...] e con l'incasso ne dà ampia e liberatoria quietanza;
- euro 3.000,00 (tremila) entro dieci giorni dall'omologa della separazione a mezzo di bonifico su conto corrente intestato alla sig.ra n. Pt_1
[...] e con l'incasso ne dà ampia e liberatoria quietanza;
- la sig.ra ricevendo le somme innanzi specificate rilascia, pertanto, al Pt_1 sig. ampia, definitiva e liberatoria quietanza in relazione CP_1 all'incasso dell'importo di euro 6.000,00 (seimila);
e) Le parti dichiarano di avere con separato atto provveduto alla divisione dei beni mobili che arredano la casa e dalla autovettura tg. FZ 671 JX;
in particolare:
- l'autovettura tg. FZ 671 JX, rimarrà in uso e resterà nella disponibilità della sig.ra che provvederà a sue spese ad eseguire il passaggio di Pt_1 proprietà entro 30 giorni dall'omologa del divorzio, fermo restando che le spese di assicurazione, bollo ed eventuali multe per il periodo di utilizzo dell'autovettura precedente al passaggio di proprietà saranno a carico della sig.ra Pt_1
- il sig. porterà via con sé, oltre ai propri effetti personali, i CP_1 mobili dello studio, ossia la libreria e la scrivania, il letto personale, il comodino, la rete e il materasso, nr. 8 sedie (di 16), la macchina del caffè, le oliere, la smart TV, la televisione della madre, il forno a microonde marca LG nero e l'armadietto del bagno;
- rimarranno nella casa coniugale e in uso e nella disponibilità della sig.ra invece, il divano, la lavatrice, nr.8 sedie (di 16), il frigorifero Pt_1 grande, il frigorifero piccolo, il pozzetto surgelatore, l'armadio presente nella camera da letto del sig. (acquistato dalla sig.ra ; la CP_1 Pt_1
3 bicicletta a pedalata assistita regalata alla Sig.ra dal marito resterà Pt_1 in uso e nella disponibilità della stessa;
2) spese al definitivo;
3) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000;
4) provvede come da separata ordinanza in ordine al prosieguo del giudizio.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 13/01/2025.
Il Relatore La Presidente
dott. Gianluca Fiorella dott.ssa Cinzia Mondatore
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