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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Campobasso, sez. I, sentenza 12/01/2026, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Campobasso |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 20/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAMPOBASSO Sezione 1, riunita in udienza il
16/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
D'IMPERIO CARMINE, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 488/2025 depositato il 14/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Molise
Difeso da
Avvocatura Distrettuale Dello Stato Di Campobasso - Indirizzo_1 86100 Campobasso CB
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 270006088825 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2022
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 518/2025 depositato il 18/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso iscritto al R.G.R. n° 488 / 2025 la dott.ssa Ricorrente_1 da Bojano, assistita, rappresentata e difesa, nel presente giudizio, dall'Avv. Difensore_1, presso cui domiciliava in Bojano in via Indirizzo_2, impugnava l'avviso di accertamento n° 270006088825 notificatole dalla Regione Molise in data 30.04.2025 al fine di recuperare la tassa automobilistica relativa agli anni d'imposta 2022, 2023 e 2025 ed inerente l'autovettura di proprietà targata Targa_1
Parta ricorrente eccepiva:
- Violazione e falsa applicazione dell'art. 5, commi 44 e seguenti del D.L. 953 dell'82 in quanto, a suo dire, avrebbe ceduto in permuta, ad altro soggetto, in data 12.04.2002, la sua autovettura da oltre un ventennio alla ditta Società_1 s.r.l. non ricevendo alcuna contestazione relativamente a tale passaggio, tent'è che non avrebbe ricevuta alcuna contestazione in materia di bollo auto nel corso degli anni, ritenendo che altri avessero provveduto anche ad effettuare gli adempimento presso il PRA.
Concludeva, pertanto, previa sospensione e discussione in pubblica udienza, per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento del provvedimento impugnato, con vittoria di spese di giudizio.
Costituitosi controparte confermando quanto asserito in fase introduttiva rigettando il ricorso della ricorrente.
La Corte, nella funzione di Giudice Monocratico, sciolta la riserva:
- Letto il ricorso che precede;
- Assorbita ogni istanza, eccezione ed obiezione prodotta dalla ricorrente;
- Letto l'art. 5 del D.L. 953 dell'82 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- Ritenendo che la ricorrente non avrebbe ricevuto medio tempore atti finalizzati ad interrompere la prescrizione;
P.Q.M.
- Accoglie il ricorso e, per gli effetti, annulla il provvedimento impugnato.
Così deciso il 16.12.2025
IL GIUDICE UNICO
D'IM
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAMPOBASSO Sezione 1, riunita in udienza il
16/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
D'IMPERIO CARMINE, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 488/2025 depositato il 14/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Molise
Difeso da
Avvocatura Distrettuale Dello Stato Di Campobasso - Indirizzo_1 86100 Campobasso CB
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 270006088825 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2022
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 518/2025 depositato il 18/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso iscritto al R.G.R. n° 488 / 2025 la dott.ssa Ricorrente_1 da Bojano, assistita, rappresentata e difesa, nel presente giudizio, dall'Avv. Difensore_1, presso cui domiciliava in Bojano in via Indirizzo_2, impugnava l'avviso di accertamento n° 270006088825 notificatole dalla Regione Molise in data 30.04.2025 al fine di recuperare la tassa automobilistica relativa agli anni d'imposta 2022, 2023 e 2025 ed inerente l'autovettura di proprietà targata Targa_1
Parta ricorrente eccepiva:
- Violazione e falsa applicazione dell'art. 5, commi 44 e seguenti del D.L. 953 dell'82 in quanto, a suo dire, avrebbe ceduto in permuta, ad altro soggetto, in data 12.04.2002, la sua autovettura da oltre un ventennio alla ditta Società_1 s.r.l. non ricevendo alcuna contestazione relativamente a tale passaggio, tent'è che non avrebbe ricevuta alcuna contestazione in materia di bollo auto nel corso degli anni, ritenendo che altri avessero provveduto anche ad effettuare gli adempimento presso il PRA.
Concludeva, pertanto, previa sospensione e discussione in pubblica udienza, per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento del provvedimento impugnato, con vittoria di spese di giudizio.
Costituitosi controparte confermando quanto asserito in fase introduttiva rigettando il ricorso della ricorrente.
La Corte, nella funzione di Giudice Monocratico, sciolta la riserva:
- Letto il ricorso che precede;
- Assorbita ogni istanza, eccezione ed obiezione prodotta dalla ricorrente;
- Letto l'art. 5 del D.L. 953 dell'82 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- Ritenendo che la ricorrente non avrebbe ricevuto medio tempore atti finalizzati ad interrompere la prescrizione;
P.Q.M.
- Accoglie il ricorso e, per gli effetti, annulla il provvedimento impugnato.
Così deciso il 16.12.2025
IL GIUDICE UNICO
D'IM