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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 14/01/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Andrea Francesco Forcina ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1929/2024 promossa da:
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (c.f. con il C.F._2 Parte_3 C.F._3 patrocinio dell'avv. ANTONIO ROSSI
PARTE RICORRENTE contro
(c.f.- p.iva ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
MARCELLA SCHIAVI
PARTE RESISTENTE
e contro
Controparte_2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
Voglia l'ill.mo Giudice adito, competente per valore e territorio ex artt. 7 e 20 c.p.c., respinta ogni contraria istanza ed eccezione, così giudicare: NEL MERITO: IN VIA
PRINCIPALE: 1) Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del sig.
[...]
, conducente dell'auto Hyundai SO tg. FY258XR Controparte_2
(assicurata nel sinistro di cui in premessa. 2) Per l'effetto, Controparte_1 condannare il sig. e Controparte_2 Controparte_1
impresa assicuratrice della R.C. dell'auto del resistente all'epoca del sinistro, in via
[...] solidale tra Loro, al risarcimento di tutti danni, patrimoniali e non patrimoniali, arrecati ai pagina 1 di 10 ricorrenti, quantificati in complessivi € 1.255.258,25, oltre rivalutazione ed interessi legali dal sinistro al soddisfo e/o in quella, maggiore o minore, somma che sarà ritenuta di giustizia;
IN OGNI CASO: Condannare i resistenti, solidalmente tra Loro, al pagamento di spese ed onorari del presente giudizio, oltre 15%, C.p.a. ed I.v.a. come per legge. IN VIA SUBORDINATA: 1) Accertare e dichiarare la concorrente responsabilità del sig.
[...]
, conducente dell'auto Hyundai SO tg. FY258XR Controparte_2
(assicurata nella verificazione del sinistro di cui in premessa, Controparte_1 nella misura percentuale del 50% e/o nella diversa, maggiore o minore, misura che risulterà in sede di giudizio. 2) Per l'effetto, condannare il sig. Controparte_2
e impresa assicuratrice della R.C. dell'auto del
[...] Controparte_1 resistente all'epoca del sinistro, in via solidale tra Loro, al risarcimento di tutti danni, patrimoniali e non patrimoniali, arrecati ai ricorrenti, quantificati in complessivi € 627.629,12, oltre rivalutazione ed interessi legali dal sinistro al soddisfo e/o in quella, maggiore o minore, somma che sarà ritenuta di giustizia;
IN OGNI CASO: Condannare i resistenti, solidalmente tra Loro, al pagamento di spese ed onorari del presente giudizio, oltre 15%, C.p.a. ed I.v.a. come per legge.
CONCLUSIONI DI PARTE RESISTENTE
Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, così decidere: In via principale, rigettare ogni richiesta avversa sulla scorta dei documenti in atti con pronuncia ex art. 281 terdecies in combinato disposto con l'art. 281 sexies cpc;
In via subordinata, per scrupolo di difesa, disporre il mutamento di rito con concessione dei termini previsti dall'art. 171 ter cpc;
In ogni caso, sempre in via subordinata, rigettare ogni domanda svolta dai ricorrenti in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi dedotti in atto. Rigettata in ogni caso, ogni indebita richiesta avanzata nei confronti della Compagnia;
Vinte le spese.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. , e hanno agito in giudizio allegando Parte_1 Parte_2 Parte_3
e deducendo:
- che in data 07/07/2022 alle ore 7:15 circa , marito e padre dei ricorrenti, era Persona_1
alla guida del proprio motociclo sulla SP 10 nel Comune di Broni – direzione Stradella;
- che, in prossimità del distributore Keropetrol, l'autovettura YU Tuscson tg.
FY258XR, condotta dall'odierno resistente Controparte_2 che precedeva il suddetto motociclo, ha dato inizio ad un'improvvisa manovra di svolta a pagina 2 di 10 sinistra senza segnalare la stessa con sufficiente anticipo, così costringendo il ad una Pt_2
brusca frenata;
- che, in conseguenza della condotta del resistente, ha perso il controllo del Persona_1 motociclo rovinando a terra sulla corsia opposta ove stava transitando l'autovettura Ford
Focus, tg. FH486XH, che ha investito il motociclista il quale, in ragione delle gravi lesioni riportate, è deceduto in loco.
I ricorrenti hanno ritenuto ascrivibile in via esclusiva la responsabilità del decesso in capo al resistente, asserendo che il medesimo abbia agito senza l'adozione delle cautele imposte ex art. 154, d. lgs 258/1992, dando avvio con la sua condotta alla sfortunata serie causale conclusasi con il decesso di . Persona_1
1.1 Il conducente dell'autoveicolo YU SO FY285XR coinvolta nel sinistro, regolarmente convenuto in giudizio è Controparte_2
rimasto contumace.
1.2 Si è costituita in giudizio compagnia assicuratrice Controparte_1
del predetto autoveicolo, la quale ha contestato integralmente le difese di controparte in punto di ricostruzione dei fatti e, conseguentemente, di riconducibilità in capo al conducente di qualsivoglia responsabilità nella causazione del sinistro Controparte_2
stradale.
Le parti hanno rassegnato le conclusioni sopra riportate.
2. Venendo al merito, le domande dei ricorrenti sono infondate e non possono essere accolte per le ragioni di seguito esposte.
2.1 Va premesso che sugli accadimenti per cui è causa la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pavia ha svolto attività di indagine - RGNR n. 4216/2022 - nei confronti dell'odierno resistente in relazione all'ipotizzato reato di cui all'art. 589 bis co. 1
e co. 7 c.p.
All'esito di udienza preliminare - proc. n. 943/2023 RG Gip - il Giudice ha pronunciato sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell'art. 425 c.p.p., n. 770 del
14/12/2023 (cfr. doc. n. 8 fascicolo ricorrenti).
pagina 3 di 10 Pur esulando detta sentenza dalle ipotesi in cui la statuizione penale ha effetto in sede civile quanto all'accertamento del fatto, non sono prive di rilevanza le emergenze istruttorie che parte resistente ha mutuato dall'attività di indagine svolte dalla competente autorità e che costituiscono, pertanto, oggetto di valutazione nel presente giudizio.
È opportuno precisare sulla questione che gli elementi probatori assunti in fase di indagini preliminari hanno accesso nel giudizio civile in quanto oggetto di libera valutazione ai sensi dell'art. 116 c.p.c. Ciò poiché nel sistema processuale civile manca una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, sicché il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove cosiddette atipiche (in termini Cass., sent. n. 18025 del 04/07/2019).
2.2 Ciò posto, la dinamica del sinistro risulta accertata, pur nel suo svolgimento essenziale, sulla base delle stesse ricostruzioni delle parti nonché del rapporto redatto dai
Carabinieri di Broni intervenuti sul luogo del sinistro (cfr. doc. n. 3 fascicolo resistente
, dell'analisi dei luoghi nonché dell'acquisizione di informazioni da parte di persone CP_1
informate sui fatti.
La ricostruzione operata nell'immediatezza dei fatti dai CC di Broni trova, inoltre, riscontro nelle immagini videoregistrate (e agli atti) dalla telecamera di sorveglianza del distributore Keropetrol posto in corrispondenza del luogo del sinistro.
Pertanto, è provato che il giorno 07/07/2022 alle ore 07:24 , mentre si Persona_1
recava sul posto di lavoro a bordo del motoveicolo ON tg. DH21502, al km 155,35 della in corrispondenza del distributore Keropetrol, in seguito ad una brusca frenata ha Pt_4
tamponato l'autoveicolo YU SO tg. FY258XR condotto dal resistente
[...]
È altresì provata la circostanza per cui , stante la conseguente CP_2 Persona_1
perdita del controllo del motoveicolo, è caduto a terra ritrovandosi nella corsia di marcia opposta e in un brevissimo intervallo temporale (circa un secondo) è stato raggiunto e travolto dall'autovettura Ford Focus tg. FH486XN che procedeva nell'opposta direzione, riportando lesioni di gravità tale da cagionarne il decesso.
Con riferimento, invece, alle specifiche contestazioni formulate dai ricorrenti quanto alla dinamica del fatto, per l'approfondimento delle concrete modalità dell'evento e le pagina 4 di 10 cause dello stesso sono in questa sede meritevoli di condivisione le osservazioni svolte nella relazione di consulenza tecnica elaborata nel procedimento penale RGNR 4216/2022 sopra menzionato (cfr. doc. 1 fascicolo resistente).
2.3 Nello specifico, parte ricorrente ha sostenuto l'esclusiva responsabilità del conducente ritenendo che il medesimo abbia posto in essere una Controparte_2
manovra improvvisa di svolta a sinistra, senza segnalare con sufficiente anticipo la propria intenzione e causando così la brusca frenata del motociclista e conseguente verificazione del sinistro.
Affermano, i ricorrenti, la violazione dell'art. 154, d. lgs. n. 285/1992 e succ. mod., secondo cui i conducenti che intendono effettuare una manovra di svolta devono: “a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi;
b) segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione”.
Tale ricostruzione è smentita ictu oculi dall'esame del filmato dell'accaduto che mostra l'autovettura YU SO rallentare in prossimità del distributore;
non corrisponde a quanto riprodotto in video l'affermazione dei ricorrenti circa l'iniziale spostamento verso sinistra (“verso il centro della carreggiata” cfr. p. 4 ricorso introduttivo) da parte del resistente, come evidenziato nella richiamata consulenza tecnica
(“pur non avendo il riferimento delle strisce della segnaletica orizzontale, si vede bene dal video che la vettura non effettua alcuno spostamento alla sua sinistra” cfr. doc. 1 fascicolo resistente, p. 11).
In definitiva, emerge con evidenza la posizione del veicolo condotto dal resistente nella propria corsia di pertinenza.
È altresì visibile dalla registrazione che l'autovettura non abbia repentinamente arrestato la marcia ma abbia solo rallentato.
Quanto all'inserimento dell'indicatore di direzione, non chiaramente rilevabile dal video prodotto agli atti, è tuttavia confermato dalle dichiarazioni assunte nell'immediatezza dei fatti (cfr. doc. 3 fasc. resistente e doc. 6 fasc. ricorrenti), in particolare dal conducente pagina 5 di 10 della Peugeot 308, proveniente da tergo, nonché dal Consulente Tecnico Controparte_3
(cfr. p. 9 della citata relazione, doc. 1 fasc. resistente)
Circa la mancanza di segnaletica orizzontale, la circostanza è incontestata e pacificamente evincibile dalle riprese video.
2.4 Riguardo alla condotta materiale dei soggetti coinvolti nel sinistro, devono essere tenuti in considerazione – quali elementi dirimenti circa la corretta ricostruzione del nesso eziologico – la velocità dei veicoli e la distanza tra i medesimi.
Le osservazioni svolte in perizia circa la metodologia utilizzata per risalire alla determinazione della velocità (sulla base del posizionamento dei veicoli nei vari frame estratti dal filmato) consentono di condividere il dato ivi riportato, ovvero una velocità dell'autovettura YU SO, compresa tra i 38 e i 40 km/h (cfr. doc. n. 1, p. 30, 31, fasc. resistente) e una velocità del motociclo ON, prima di iniziare la frenata, compresa fra 47 e 51 km/h (doc. 1, p. 32).
2.5 Avvalendosi del dato stimato dalla consulenza e tenendo conto dei tempi di reazione stabiliti nella stessa (cfr. doc. 1, p. 34, fasc. resistente), risulta provato che la distanza minima di sicurezza per scongiurare l'impatto in relazione alla velocità tenuta non sia stata rispettata.
Specifica il consulente che la distanza tra i veicoli YU SO e ON fosse
“simile alla lunghezza della vettura stessa” e che “considerando quindi le tolleranze dovute la qualità delle immagini, alla prospettiva e alla distorsione delle immagini della telecamera si considera la distanza compresa tra 4,50 m e 5,50 m” (cfr. doc. 1, p. 7 e 8, fasc. resistente).
Come è noto, in merito alle distanze di sicurezza viene in rilievo la previsione normativa di cui all'art. 149 del d. lgs. 285/1992, che, al comma 1, dispone che “Durante la marcia i veicoli devono tenere, rispetto al veicolo che precede, una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso l'arresto tempestivo e siano evitate collisioni con i veicoli che precedono”.
pagina 6 di 10 La formulazione legislativa risponde a ragionevoli criteri di elasticità necessari, in materia di circolazione stradale, per adeguare l'applicazione della norma alle circostanze del caso concreto.
Per inciso, giova altresì un riferimento all'orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di infortunistica stradale, secondo cui, nell'urto da tergo durante la marcia trova applicazione la presunzione "de facto" dell'inosservanza della distanza di sicurezza da parte del tamponante, salvo prova che la collisione sia intervenuta per causa a quest'ultimo non imputabile (tra le tante, Cass., ord. n. 3398 del 03/02/2023; Cass., ord. n.
21513 del 06/10/2020; Cass., sent. n. 8051 del 21/04/2016).
Pertanto, l'esito infausto degli accadimenti sopra descritti trova spiegazione nei rilievi tecnici svolti dal consulente, meritevoli di condivisione, e nelle immagini videoregistrate dell'accaduto, che consentono di individuare nella condotta del conducente del motociclo, – ed in particolare nell'esigua distanza tenuta dal veicolo che Persona_1
lo precedeva rispetto alla velocità di marcia – la causa esclusiva dello scontro tra i veicoli e delle sue conseguenze fatali.
Va escluso qualsivoglia profilo di responsabilità in capo al resistente
[...]
nella causazione del sinistro. Controparte_2
Conseguentemente, la domanda risarcitoria formulata dai ricorrenti deve essere rigettata.
3. Quanto alla liquidazione delle spese legali, alla luce dell'integrale rigetto delle pretese dei ricorrenti si rende necessario esaminare i criteri forniti dalla legge, come interpretati dalla recente giurisprudenza, per la corretta definizione del valore della causa, da applicarsi in ragione della domanda specificamente formulata in giudizio.
Come è noto, l'art. 10, comma 1, c.p.c., dispone che “il valore della causa, ai fini della competenza, si determina dalla domanda”.
L'art. 5, comma 1, D.M. 55/2014 in materia di liquidazione dei compensi per la professione forense, che introduce in sede di quantificazione l'ulteriore criterio del decisum, prescrive che “Nella liquidazione dei compensi a carico del soccombente, il valore della causa - salvo quanto diversamente disposto dal presente comma - è
pagina 7 di 10 determinato a norma del codice di procedura civile (…)Nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata. In ogni caso si ha riguardo al valore effettivo della controversia, anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti, quando risulta manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile o alla legislazione speciale”.
Conseguentemente, in via generale, è incontroverso che “in caso di rigetto della domanda, nei giudizi per pagamento di somme o risarcimento di danni, il valore della controversia, ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato a carico dell'attore soccombente, è quello corrispondente alla somma da quest'ultimo domandata, dovendosi seguire soltanto il criterio del disputatum, senza che trovi applicazione il correttivo del decisum», onde il valore della controversia è quello corrispondente alla somma domandata dall'attore” (cfr., ex multis, Cass., sent n. 28417 del 07/11/2018).
Va, tuttavia, dato adeguatamente conto delle peculiarità insite nella formulazione della domanda, così come svolta dagli odierni ricorrenti, in punto di quantum risarcitorio.
Nello specifico, la domanda risarcitoria, pur rigettata in via consequenziale, e dunque non oggetto di approfondimento circa la sua fondatezza, consiste nella richiesta di liquidazione del danno da mancato guadagno, conseguenza del decesso per cui è causa, nella misura indicata dai ricorrenti “e/o in quella, maggiore o minore, somma che sarà ritenuta di giustizia”.
Segnatamente, la quantificazione del danno in atti non può ritenersi formulata in termini precisi ed inequivocabili: a fronte di un onere probatorio rigoroso richiesto per la dimostrazione del danno e del suo ammontare, si riscontra l'assenza di istanze istruttorie a sostegno di quanto allegato nonché un'esigua produzione documentale (la sola dichiarazione dei redditi del de cuius di cui al doc. 11, fasc. ricorrenti).
Si ritiene, pertanto, condivisibile in questo caso il recente orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “ove l'attore integri e completi una richiesta, specificamente quantificata nel suo ammontare, con una ulteriore sollecitazione rivolta al giudice, mirante a determinare il dovuto in quella somma maggiore o minore che verrà
pagina 8 di 10 determinata in corso di causa, o ritenuta di giustizia, questa seconda indicazione ha un contenuto sostanziale;
la formula in questione manifesta cioè la ragionevole incertezza della parte sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi” e non è da interpretarsi in questo caso quale mera clausola di stile. (…) Secondo i corretti canoni di interpretazione degli atti privati, invero, ed in particolare dell'art. 1367 c.c., prima di giudicare priva di effetti una locuzione utilizzata dal dichiarante è necessario che essa debba reputarsi con certezza utilizzata senza reale intenzione, al contrario dovendovi ricollegare qualche effetto, piuttosto che nessuno (…) Dunque, pur essendo indiscusso che il valore della causa va definito in base al dísputatum, la richiesta di liquidare una somma determinata «o quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia», come le altre formule equivalenti, non può ex abrupto definirsi una formula di stile senza effetti: in quanto si deve presumere, al contrario, in tal modo attuata una cautela dell'attore, il quale, altrimenti, da un lato potrebbe avere errato in eccesso nella indicazione della pretesa, e, dall'altro lato, potrebbe aver errato per difetto, con il rischio così di non vedere riconosciute le maggiori somme spettanti, come accertate solo nel corso del processo (…) Ne discende, in conclusione, che la suddetta richiesta alternativa si risolve in una mancanza di indicazione della somma domandata, con la conseguenza, nel caso di liquidazione delle spese processuali, della qualificazione della pretesa come di valore indeterminabile” (in termini Cass., ord n. 10984 del 26/04/2021 e conf. Cass., ord. n.11213 del 06/04/2022).
3.1 Pertanto, alla soccombenza di parte ricorrente segue la sua condanna al pagamento delle spese processuali sostenute dalla resistente costituita, le quali vengono liquidate nel dispositivo, secondo i parametri medi del D.M. n. 55 del 2014, calcolati per tutte le fasi processuali, eccezion fatta per la fase istruttoria, tenuto conto di quanto previsto per le cause aventi un valore indeterminabile.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- rigetta le domande dei ricorrenti;
pagina 9 di 10 - condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano a favore di parte resistente costituita in euro 7.122,00 per compensi professionali, oltre spese generali pari al 15% dei compensi, c.p.a., nonché i.v.a., se prevista, secondo le aliquote di legge.
Pavia, 14 gennaio 2025
Il Giudice
Andrea Francesco Forcina
pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Andrea Francesco Forcina ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1929/2024 promossa da:
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (c.f. con il C.F._2 Parte_3 C.F._3 patrocinio dell'avv. ANTONIO ROSSI
PARTE RICORRENTE contro
(c.f.- p.iva ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
MARCELLA SCHIAVI
PARTE RESISTENTE
e contro
Controparte_2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
Voglia l'ill.mo Giudice adito, competente per valore e territorio ex artt. 7 e 20 c.p.c., respinta ogni contraria istanza ed eccezione, così giudicare: NEL MERITO: IN VIA
PRINCIPALE: 1) Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del sig.
[...]
, conducente dell'auto Hyundai SO tg. FY258XR Controparte_2
(assicurata nel sinistro di cui in premessa. 2) Per l'effetto, Controparte_1 condannare il sig. e Controparte_2 Controparte_1
impresa assicuratrice della R.C. dell'auto del resistente all'epoca del sinistro, in via
[...] solidale tra Loro, al risarcimento di tutti danni, patrimoniali e non patrimoniali, arrecati ai pagina 1 di 10 ricorrenti, quantificati in complessivi € 1.255.258,25, oltre rivalutazione ed interessi legali dal sinistro al soddisfo e/o in quella, maggiore o minore, somma che sarà ritenuta di giustizia;
IN OGNI CASO: Condannare i resistenti, solidalmente tra Loro, al pagamento di spese ed onorari del presente giudizio, oltre 15%, C.p.a. ed I.v.a. come per legge. IN VIA SUBORDINATA: 1) Accertare e dichiarare la concorrente responsabilità del sig.
[...]
, conducente dell'auto Hyundai SO tg. FY258XR Controparte_2
(assicurata nella verificazione del sinistro di cui in premessa, Controparte_1 nella misura percentuale del 50% e/o nella diversa, maggiore o minore, misura che risulterà in sede di giudizio. 2) Per l'effetto, condannare il sig. Controparte_2
e impresa assicuratrice della R.C. dell'auto del
[...] Controparte_1 resistente all'epoca del sinistro, in via solidale tra Loro, al risarcimento di tutti danni, patrimoniali e non patrimoniali, arrecati ai ricorrenti, quantificati in complessivi € 627.629,12, oltre rivalutazione ed interessi legali dal sinistro al soddisfo e/o in quella, maggiore o minore, somma che sarà ritenuta di giustizia;
IN OGNI CASO: Condannare i resistenti, solidalmente tra Loro, al pagamento di spese ed onorari del presente giudizio, oltre 15%, C.p.a. ed I.v.a. come per legge.
CONCLUSIONI DI PARTE RESISTENTE
Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, così decidere: In via principale, rigettare ogni richiesta avversa sulla scorta dei documenti in atti con pronuncia ex art. 281 terdecies in combinato disposto con l'art. 281 sexies cpc;
In via subordinata, per scrupolo di difesa, disporre il mutamento di rito con concessione dei termini previsti dall'art. 171 ter cpc;
In ogni caso, sempre in via subordinata, rigettare ogni domanda svolta dai ricorrenti in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi dedotti in atto. Rigettata in ogni caso, ogni indebita richiesta avanzata nei confronti della Compagnia;
Vinte le spese.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. , e hanno agito in giudizio allegando Parte_1 Parte_2 Parte_3
e deducendo:
- che in data 07/07/2022 alle ore 7:15 circa , marito e padre dei ricorrenti, era Persona_1
alla guida del proprio motociclo sulla SP 10 nel Comune di Broni – direzione Stradella;
- che, in prossimità del distributore Keropetrol, l'autovettura YU Tuscson tg.
FY258XR, condotta dall'odierno resistente Controparte_2 che precedeva il suddetto motociclo, ha dato inizio ad un'improvvisa manovra di svolta a pagina 2 di 10 sinistra senza segnalare la stessa con sufficiente anticipo, così costringendo il ad una Pt_2
brusca frenata;
- che, in conseguenza della condotta del resistente, ha perso il controllo del Persona_1 motociclo rovinando a terra sulla corsia opposta ove stava transitando l'autovettura Ford
Focus, tg. FH486XH, che ha investito il motociclista il quale, in ragione delle gravi lesioni riportate, è deceduto in loco.
I ricorrenti hanno ritenuto ascrivibile in via esclusiva la responsabilità del decesso in capo al resistente, asserendo che il medesimo abbia agito senza l'adozione delle cautele imposte ex art. 154, d. lgs 258/1992, dando avvio con la sua condotta alla sfortunata serie causale conclusasi con il decesso di . Persona_1
1.1 Il conducente dell'autoveicolo YU SO FY285XR coinvolta nel sinistro, regolarmente convenuto in giudizio è Controparte_2
rimasto contumace.
1.2 Si è costituita in giudizio compagnia assicuratrice Controparte_1
del predetto autoveicolo, la quale ha contestato integralmente le difese di controparte in punto di ricostruzione dei fatti e, conseguentemente, di riconducibilità in capo al conducente di qualsivoglia responsabilità nella causazione del sinistro Controparte_2
stradale.
Le parti hanno rassegnato le conclusioni sopra riportate.
2. Venendo al merito, le domande dei ricorrenti sono infondate e non possono essere accolte per le ragioni di seguito esposte.
2.1 Va premesso che sugli accadimenti per cui è causa la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pavia ha svolto attività di indagine - RGNR n. 4216/2022 - nei confronti dell'odierno resistente in relazione all'ipotizzato reato di cui all'art. 589 bis co. 1
e co. 7 c.p.
All'esito di udienza preliminare - proc. n. 943/2023 RG Gip - il Giudice ha pronunciato sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell'art. 425 c.p.p., n. 770 del
14/12/2023 (cfr. doc. n. 8 fascicolo ricorrenti).
pagina 3 di 10 Pur esulando detta sentenza dalle ipotesi in cui la statuizione penale ha effetto in sede civile quanto all'accertamento del fatto, non sono prive di rilevanza le emergenze istruttorie che parte resistente ha mutuato dall'attività di indagine svolte dalla competente autorità e che costituiscono, pertanto, oggetto di valutazione nel presente giudizio.
È opportuno precisare sulla questione che gli elementi probatori assunti in fase di indagini preliminari hanno accesso nel giudizio civile in quanto oggetto di libera valutazione ai sensi dell'art. 116 c.p.c. Ciò poiché nel sistema processuale civile manca una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, sicché il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove cosiddette atipiche (in termini Cass., sent. n. 18025 del 04/07/2019).
2.2 Ciò posto, la dinamica del sinistro risulta accertata, pur nel suo svolgimento essenziale, sulla base delle stesse ricostruzioni delle parti nonché del rapporto redatto dai
Carabinieri di Broni intervenuti sul luogo del sinistro (cfr. doc. n. 3 fascicolo resistente
, dell'analisi dei luoghi nonché dell'acquisizione di informazioni da parte di persone CP_1
informate sui fatti.
La ricostruzione operata nell'immediatezza dei fatti dai CC di Broni trova, inoltre, riscontro nelle immagini videoregistrate (e agli atti) dalla telecamera di sorveglianza del distributore Keropetrol posto in corrispondenza del luogo del sinistro.
Pertanto, è provato che il giorno 07/07/2022 alle ore 07:24 , mentre si Persona_1
recava sul posto di lavoro a bordo del motoveicolo ON tg. DH21502, al km 155,35 della in corrispondenza del distributore Keropetrol, in seguito ad una brusca frenata ha Pt_4
tamponato l'autoveicolo YU SO tg. FY258XR condotto dal resistente
[...]
È altresì provata la circostanza per cui , stante la conseguente CP_2 Persona_1
perdita del controllo del motoveicolo, è caduto a terra ritrovandosi nella corsia di marcia opposta e in un brevissimo intervallo temporale (circa un secondo) è stato raggiunto e travolto dall'autovettura Ford Focus tg. FH486XN che procedeva nell'opposta direzione, riportando lesioni di gravità tale da cagionarne il decesso.
Con riferimento, invece, alle specifiche contestazioni formulate dai ricorrenti quanto alla dinamica del fatto, per l'approfondimento delle concrete modalità dell'evento e le pagina 4 di 10 cause dello stesso sono in questa sede meritevoli di condivisione le osservazioni svolte nella relazione di consulenza tecnica elaborata nel procedimento penale RGNR 4216/2022 sopra menzionato (cfr. doc. 1 fascicolo resistente).
2.3 Nello specifico, parte ricorrente ha sostenuto l'esclusiva responsabilità del conducente ritenendo che il medesimo abbia posto in essere una Controparte_2
manovra improvvisa di svolta a sinistra, senza segnalare con sufficiente anticipo la propria intenzione e causando così la brusca frenata del motociclista e conseguente verificazione del sinistro.
Affermano, i ricorrenti, la violazione dell'art. 154, d. lgs. n. 285/1992 e succ. mod., secondo cui i conducenti che intendono effettuare una manovra di svolta devono: “a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi;
b) segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione”.
Tale ricostruzione è smentita ictu oculi dall'esame del filmato dell'accaduto che mostra l'autovettura YU SO rallentare in prossimità del distributore;
non corrisponde a quanto riprodotto in video l'affermazione dei ricorrenti circa l'iniziale spostamento verso sinistra (“verso il centro della carreggiata” cfr. p. 4 ricorso introduttivo) da parte del resistente, come evidenziato nella richiamata consulenza tecnica
(“pur non avendo il riferimento delle strisce della segnaletica orizzontale, si vede bene dal video che la vettura non effettua alcuno spostamento alla sua sinistra” cfr. doc. 1 fascicolo resistente, p. 11).
In definitiva, emerge con evidenza la posizione del veicolo condotto dal resistente nella propria corsia di pertinenza.
È altresì visibile dalla registrazione che l'autovettura non abbia repentinamente arrestato la marcia ma abbia solo rallentato.
Quanto all'inserimento dell'indicatore di direzione, non chiaramente rilevabile dal video prodotto agli atti, è tuttavia confermato dalle dichiarazioni assunte nell'immediatezza dei fatti (cfr. doc. 3 fasc. resistente e doc. 6 fasc. ricorrenti), in particolare dal conducente pagina 5 di 10 della Peugeot 308, proveniente da tergo, nonché dal Consulente Tecnico Controparte_3
(cfr. p. 9 della citata relazione, doc. 1 fasc. resistente)
Circa la mancanza di segnaletica orizzontale, la circostanza è incontestata e pacificamente evincibile dalle riprese video.
2.4 Riguardo alla condotta materiale dei soggetti coinvolti nel sinistro, devono essere tenuti in considerazione – quali elementi dirimenti circa la corretta ricostruzione del nesso eziologico – la velocità dei veicoli e la distanza tra i medesimi.
Le osservazioni svolte in perizia circa la metodologia utilizzata per risalire alla determinazione della velocità (sulla base del posizionamento dei veicoli nei vari frame estratti dal filmato) consentono di condividere il dato ivi riportato, ovvero una velocità dell'autovettura YU SO, compresa tra i 38 e i 40 km/h (cfr. doc. n. 1, p. 30, 31, fasc. resistente) e una velocità del motociclo ON, prima di iniziare la frenata, compresa fra 47 e 51 km/h (doc. 1, p. 32).
2.5 Avvalendosi del dato stimato dalla consulenza e tenendo conto dei tempi di reazione stabiliti nella stessa (cfr. doc. 1, p. 34, fasc. resistente), risulta provato che la distanza minima di sicurezza per scongiurare l'impatto in relazione alla velocità tenuta non sia stata rispettata.
Specifica il consulente che la distanza tra i veicoli YU SO e ON fosse
“simile alla lunghezza della vettura stessa” e che “considerando quindi le tolleranze dovute la qualità delle immagini, alla prospettiva e alla distorsione delle immagini della telecamera si considera la distanza compresa tra 4,50 m e 5,50 m” (cfr. doc. 1, p. 7 e 8, fasc. resistente).
Come è noto, in merito alle distanze di sicurezza viene in rilievo la previsione normativa di cui all'art. 149 del d. lgs. 285/1992, che, al comma 1, dispone che “Durante la marcia i veicoli devono tenere, rispetto al veicolo che precede, una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso l'arresto tempestivo e siano evitate collisioni con i veicoli che precedono”.
pagina 6 di 10 La formulazione legislativa risponde a ragionevoli criteri di elasticità necessari, in materia di circolazione stradale, per adeguare l'applicazione della norma alle circostanze del caso concreto.
Per inciso, giova altresì un riferimento all'orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di infortunistica stradale, secondo cui, nell'urto da tergo durante la marcia trova applicazione la presunzione "de facto" dell'inosservanza della distanza di sicurezza da parte del tamponante, salvo prova che la collisione sia intervenuta per causa a quest'ultimo non imputabile (tra le tante, Cass., ord. n. 3398 del 03/02/2023; Cass., ord. n.
21513 del 06/10/2020; Cass., sent. n. 8051 del 21/04/2016).
Pertanto, l'esito infausto degli accadimenti sopra descritti trova spiegazione nei rilievi tecnici svolti dal consulente, meritevoli di condivisione, e nelle immagini videoregistrate dell'accaduto, che consentono di individuare nella condotta del conducente del motociclo, – ed in particolare nell'esigua distanza tenuta dal veicolo che Persona_1
lo precedeva rispetto alla velocità di marcia – la causa esclusiva dello scontro tra i veicoli e delle sue conseguenze fatali.
Va escluso qualsivoglia profilo di responsabilità in capo al resistente
[...]
nella causazione del sinistro. Controparte_2
Conseguentemente, la domanda risarcitoria formulata dai ricorrenti deve essere rigettata.
3. Quanto alla liquidazione delle spese legali, alla luce dell'integrale rigetto delle pretese dei ricorrenti si rende necessario esaminare i criteri forniti dalla legge, come interpretati dalla recente giurisprudenza, per la corretta definizione del valore della causa, da applicarsi in ragione della domanda specificamente formulata in giudizio.
Come è noto, l'art. 10, comma 1, c.p.c., dispone che “il valore della causa, ai fini della competenza, si determina dalla domanda”.
L'art. 5, comma 1, D.M. 55/2014 in materia di liquidazione dei compensi per la professione forense, che introduce in sede di quantificazione l'ulteriore criterio del decisum, prescrive che “Nella liquidazione dei compensi a carico del soccombente, il valore della causa - salvo quanto diversamente disposto dal presente comma - è
pagina 7 di 10 determinato a norma del codice di procedura civile (…)Nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata. In ogni caso si ha riguardo al valore effettivo della controversia, anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti, quando risulta manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile o alla legislazione speciale”.
Conseguentemente, in via generale, è incontroverso che “in caso di rigetto della domanda, nei giudizi per pagamento di somme o risarcimento di danni, il valore della controversia, ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato a carico dell'attore soccombente, è quello corrispondente alla somma da quest'ultimo domandata, dovendosi seguire soltanto il criterio del disputatum, senza che trovi applicazione il correttivo del decisum», onde il valore della controversia è quello corrispondente alla somma domandata dall'attore” (cfr., ex multis, Cass., sent n. 28417 del 07/11/2018).
Va, tuttavia, dato adeguatamente conto delle peculiarità insite nella formulazione della domanda, così come svolta dagli odierni ricorrenti, in punto di quantum risarcitorio.
Nello specifico, la domanda risarcitoria, pur rigettata in via consequenziale, e dunque non oggetto di approfondimento circa la sua fondatezza, consiste nella richiesta di liquidazione del danno da mancato guadagno, conseguenza del decesso per cui è causa, nella misura indicata dai ricorrenti “e/o in quella, maggiore o minore, somma che sarà ritenuta di giustizia”.
Segnatamente, la quantificazione del danno in atti non può ritenersi formulata in termini precisi ed inequivocabili: a fronte di un onere probatorio rigoroso richiesto per la dimostrazione del danno e del suo ammontare, si riscontra l'assenza di istanze istruttorie a sostegno di quanto allegato nonché un'esigua produzione documentale (la sola dichiarazione dei redditi del de cuius di cui al doc. 11, fasc. ricorrenti).
Si ritiene, pertanto, condivisibile in questo caso il recente orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “ove l'attore integri e completi una richiesta, specificamente quantificata nel suo ammontare, con una ulteriore sollecitazione rivolta al giudice, mirante a determinare il dovuto in quella somma maggiore o minore che verrà
pagina 8 di 10 determinata in corso di causa, o ritenuta di giustizia, questa seconda indicazione ha un contenuto sostanziale;
la formula in questione manifesta cioè la ragionevole incertezza della parte sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi” e non è da interpretarsi in questo caso quale mera clausola di stile. (…) Secondo i corretti canoni di interpretazione degli atti privati, invero, ed in particolare dell'art. 1367 c.c., prima di giudicare priva di effetti una locuzione utilizzata dal dichiarante è necessario che essa debba reputarsi con certezza utilizzata senza reale intenzione, al contrario dovendovi ricollegare qualche effetto, piuttosto che nessuno (…) Dunque, pur essendo indiscusso che il valore della causa va definito in base al dísputatum, la richiesta di liquidare una somma determinata «o quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia», come le altre formule equivalenti, non può ex abrupto definirsi una formula di stile senza effetti: in quanto si deve presumere, al contrario, in tal modo attuata una cautela dell'attore, il quale, altrimenti, da un lato potrebbe avere errato in eccesso nella indicazione della pretesa, e, dall'altro lato, potrebbe aver errato per difetto, con il rischio così di non vedere riconosciute le maggiori somme spettanti, come accertate solo nel corso del processo (…) Ne discende, in conclusione, che la suddetta richiesta alternativa si risolve in una mancanza di indicazione della somma domandata, con la conseguenza, nel caso di liquidazione delle spese processuali, della qualificazione della pretesa come di valore indeterminabile” (in termini Cass., ord n. 10984 del 26/04/2021 e conf. Cass., ord. n.11213 del 06/04/2022).
3.1 Pertanto, alla soccombenza di parte ricorrente segue la sua condanna al pagamento delle spese processuali sostenute dalla resistente costituita, le quali vengono liquidate nel dispositivo, secondo i parametri medi del D.M. n. 55 del 2014, calcolati per tutte le fasi processuali, eccezion fatta per la fase istruttoria, tenuto conto di quanto previsto per le cause aventi un valore indeterminabile.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- rigetta le domande dei ricorrenti;
pagina 9 di 10 - condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano a favore di parte resistente costituita in euro 7.122,00 per compensi professionali, oltre spese generali pari al 15% dei compensi, c.p.a., nonché i.v.a., se prevista, secondo le aliquote di legge.
Pavia, 14 gennaio 2025
Il Giudice
Andrea Francesco Forcina
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