Cass. civ., sez. II, sentenza 27/01/1967, n. 239
CASS
Sentenza 27 gennaio 1967

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

L'infortunio in itinere che incolga il lavoratore e indennizzabile, nel concorso di un rischio specifico di lavoro, che puo ritenersi esistente solo quando il lavoratore sia stato costretto a valersi di un mezzo di trasporto diverso da quello comunemente usato, o sia quello fornito o prescritto dall'imprenditore, in stretta relazione alla natura delle mansioni affidategli, ovvero quando il lavoratore stesso abbia dovuto percorrere una strada determinata che,conducendo esclusivamente al luogo di lavoro, presenti rischi diversi da quelli delle ordinarie vie di comunicazione. ( nella specie e stato ritenuto che esattamente i giudici di merito avevano escluso l'indennizzabilita di un infortunio occorso ad un lavoratore caduto da una motocicletta,usata per comodita personale, mentre percorreva, per recarsi al lavoro, una strada comunale non disagevole ed in buone condizioni di manutenzione). ( Conf. 324770, 1829-65 ed altre).*

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 27/01/1967, n. 239
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 239
    Data del deposito : 27 gennaio 1967

    Testo completo