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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 11/09/2025, n. 1958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1958 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Rosa Bonanzinga, ha pronunciato, in esito all'udienza del
10 settembre 2025 a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. R.G. 4287/2023
TRA
, c.f. , elettivamente domiciliato in Messina Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. Simona Paratore che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall'Avv. Michela Foti e dall'Avv. Maria Cammaroto
RESISTENTE
OGGETTO: assegno ordinario di invalidità
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso, depositato in data 2 agosto 2023, esponeva: Parte_1
- di svolgere l'attività di operaio facchino/fattorino e di essere affetto da varie patologie indicate;
- in data 2 novembre 2020 aveva presentato, alla sede di Messina, domanda di CP_1 assegno ordinario di invalidità, con esito negativo;
- aveva presentato ricorso ex art. 445 bis c.p.c. per l'accertamento del requisito sanitario utile al riconoscimento dell'assegno ordinario d'invalidità e, disposta ctu medico legale, il consulente nominato aveva escluso la sussistenza del requisito sanitario richiesto;
- aveva depositato dichiarazione di dissenso.
Contestava le conclusioni del ctu, rilevando di essere affetto da “Spondilodiscoartrosi lombare e scoliosi, gonartrosi bilaterale, limitazione articolare artrosica delle spalle.
Sofferenza neurogena cronica dei muscoli innervati dalle radici c6-c7. Parestesiae ai 4 arti. Marcata ipoacusia. Sindrome ansiosa-depressiva”.
Evidenziava che la sussistenza di Spondilodiscoartrosi con l'inversione della lordosi cervicale a livello C6-C7, nonché di gonartrosi bilaterale, maggiormente evidenziata a destra per osteofitosi femoro-tibiale, unitamente alla sofferenza neurogena cronica dei muscoli innervati determinavano verosimilmente una limitazione nello svolgimento delle attività lavorative comportanti la movimentazione di carichi e il mantenimento di postura eretta.
Rappresentava, altresì, che la sofferenza neurogena cronica di cui era affetto determinava un senso di debolezza, dolori principalmente alle estremità (mani e piedi), disturbi della percezione sensoriale, perdita dell'equilibrio, difficoltà nella deambulazione.
Evidenziava, inoltre, che il predetto complesso patologico determinava una riduzione permanente della capacità lavorativa a meno di un terzo, atteso che non gli consentiva di svolgere pienamente le mansioni di operaio/autista né qualsiasi altra attività professionale confacente alle proprie attitudini.
Rilevava che era affetto da cardiopatia ischemica, in atto trattata mediante terapia medica, essa stessa complicata da ipertensione arteriosa.
Affermava, altresì, che le suddette infermità rendevano impossibile per egli ricorrente svolgere le mansioni di operaio e operaio/autista, particolarmente gravose e usuranti, nonché di qualsiasi altre prestazioni confacenti alle proprie attitudini personali.
Chiedeva, pertanto, che venisse ritenuto e dichiarato che egli ricorrente si trovava nelle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità dalla domanda amministrativa, o da altra accertata in corso di causa e che, conseguentemente, l' venisse condannato alla relativa corresponsione, con vittoria CP_1 di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
2.- L' , costituendosi in giudizio, preliminarmente, eccepiva l'inammissibilità della CP_1 domanda giudiziaria di accertamento e condanna dell' alla prestazione. CP_1
Contestava, poi, la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi. 3.- Venivano disposti dapprima il richiamo del ctu che aveva espletato l'incarico nel procedimento per atp, tenuto conto della documentazione prodotta da parte ricorrente e successivamente il rinnovo della ctu.
4.- L'udienza del 10 settembre 2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al deposito di note, la causa viene decisa.
Il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis comma VI cpc.
Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dall'odierno ricorrente al fine di verificare la sussistenza del requisito per ottenere il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità (giudizio iscritto al RG n. 205/2022, acquisito e riunito alla presente controversia), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati escludeva la sussistenza del requisito sanitario richiesto e parte ricorrente esprimeva il proprio dissenso.
Con il presente giudizio, parte ricorrente chiede accertarsi la sussistenza del requisito sanitario utile al conseguimento dell'assegno ordinario di invalidità dalla domanda amministrativa.
Va evidenziato che ai sensi dell'art. 445 bis comma VI “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Come si evince dal tenore letterale della norma indicata, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate dalla parte attrice non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
Nel caso di specie, sono stati disposti dapprima il richiamo del ctu che ha espletato l'incarico nel procedimento per atp, tenuto conto della documentazione prodotta da parte ricorrente e successivamente il rinnovo della ctu. Il ctu successivamente nominato nel presente giudizio ha osservato che il ricorrente è affetto da “Artropatia degenerativa polidistrettuale, con maggiore interessamento del rachide, della spalla destra, delle ginocchia e delle anche, a moderata incidenza funzionale. Cardiopatia ischemico-ipertensiva in trattamento farmacologico ed in scarso compenso emodinamico. Ipoacusia neurosensoriale bilaterale di entità moderata.
Sindrome ansioso-depressiva di entità moderata in 64enne magazziniere/autista”.
In particolare, il consulente, dopo avere analizzato le patologie da cui è affetto il ricorrente, ha ritenuto che “La raccolta anamnestica e la valutazione critica della documentazione sanitaria in atti portano a ritenere che il signor fosse Parte_1 affetto fin dal momento della presentazione della domanda per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità da infermità tali da non determinare una permanente riduzione della capacità lavorativa a meno di 1/3 in occupazioni confacenti alle sue attitudini personali”.
Il ctu ha poi evidenziato che “Tuttavia, sulla scorta dei rilievi clinici emersi nel corso dell'odierno accertamento peritale, e considerando la naturale evolutività delle patologie poste in diagnosi, ed in particolare del quadro osteoartrosico, si può affermare, con buona approssimazione, che dal mese di gennaio 2025 il ricorrente possiede i requisiti sanitari previsti dalla legge per il riconoscimento dell'assegno ordinario d'invalidità”
Il ctu ha, dunque, concluso riconoscendo in capo al ricorrente la sussistenza del requisito sanitario utile al conseguimento dell'assegno ordinario di invalidità
Il consulente tecnico ha adeguatamente valutato le patologie risultanti dalla documentazione medica prodotta e le conclusioni cui giunge il CTU sono coerenti, dunque, con l'esame obiettivo da esso condotto e con la documentazione medica esaminata.
5.- In ragione di tutto quanto sopra esposto, va dichiarato che si trova Parte_1 nelle condizioni sanitarie utili al conseguimento dell'assegno ordinario di invalidità da gennaio 2025, come previsto dal ctu.
6.- Va rilevato che secondo l'orientamento della Corte di Cassazione, condiviso da questo decidente, “Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità' e di assegno di invalidità ai sensi della l. n. 222 del 1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici” (Cass. Civ., sez.
Lav, 24 ottobre 2018 n. 27010).
La natura di mero accertamento del presente giudizio, preclude, dunque, ogni ulteriore indagine e impedisce la pronuncia di condanna dell' al pagamento della prestazione. CP_1
7.- Tenuto conto dell'esito complessivo della lite e del riconoscimento del requisito sanitario utile al conseguimento del beneficio richiesto con decorrenza successiva alla data di presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio, le spese giudiziali relative al procedimento per atp ed al presente giudizio vanno interamente compensate;
vengono poste in via definitiva a carico dell' le spese di ctu separatamente liquidate. CP_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, così provvede:
a) dichiara che si trova nelle condizioni sanitarie utili al conseguimento Parte_1 dell'assegno ordinario di invalidità da gennaio 2025;
b) compensa interamente tra le parti le spese del procedimento per ATP e del presente procedimento;
c) pone a definitivo carico dell' le spese della ctu, separatamente liquidate. CP_1
Messina, 11 settembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Rosa Bonanzinga
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Rosa Bonanzinga, ha pronunciato, in esito all'udienza del
10 settembre 2025 a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. R.G. 4287/2023
TRA
, c.f. , elettivamente domiciliato in Messina Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. Simona Paratore che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall'Avv. Michela Foti e dall'Avv. Maria Cammaroto
RESISTENTE
OGGETTO: assegno ordinario di invalidità
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso, depositato in data 2 agosto 2023, esponeva: Parte_1
- di svolgere l'attività di operaio facchino/fattorino e di essere affetto da varie patologie indicate;
- in data 2 novembre 2020 aveva presentato, alla sede di Messina, domanda di CP_1 assegno ordinario di invalidità, con esito negativo;
- aveva presentato ricorso ex art. 445 bis c.p.c. per l'accertamento del requisito sanitario utile al riconoscimento dell'assegno ordinario d'invalidità e, disposta ctu medico legale, il consulente nominato aveva escluso la sussistenza del requisito sanitario richiesto;
- aveva depositato dichiarazione di dissenso.
Contestava le conclusioni del ctu, rilevando di essere affetto da “Spondilodiscoartrosi lombare e scoliosi, gonartrosi bilaterale, limitazione articolare artrosica delle spalle.
Sofferenza neurogena cronica dei muscoli innervati dalle radici c6-c7. Parestesiae ai 4 arti. Marcata ipoacusia. Sindrome ansiosa-depressiva”.
Evidenziava che la sussistenza di Spondilodiscoartrosi con l'inversione della lordosi cervicale a livello C6-C7, nonché di gonartrosi bilaterale, maggiormente evidenziata a destra per osteofitosi femoro-tibiale, unitamente alla sofferenza neurogena cronica dei muscoli innervati determinavano verosimilmente una limitazione nello svolgimento delle attività lavorative comportanti la movimentazione di carichi e il mantenimento di postura eretta.
Rappresentava, altresì, che la sofferenza neurogena cronica di cui era affetto determinava un senso di debolezza, dolori principalmente alle estremità (mani e piedi), disturbi della percezione sensoriale, perdita dell'equilibrio, difficoltà nella deambulazione.
Evidenziava, inoltre, che il predetto complesso patologico determinava una riduzione permanente della capacità lavorativa a meno di un terzo, atteso che non gli consentiva di svolgere pienamente le mansioni di operaio/autista né qualsiasi altra attività professionale confacente alle proprie attitudini.
Rilevava che era affetto da cardiopatia ischemica, in atto trattata mediante terapia medica, essa stessa complicata da ipertensione arteriosa.
Affermava, altresì, che le suddette infermità rendevano impossibile per egli ricorrente svolgere le mansioni di operaio e operaio/autista, particolarmente gravose e usuranti, nonché di qualsiasi altre prestazioni confacenti alle proprie attitudini personali.
Chiedeva, pertanto, che venisse ritenuto e dichiarato che egli ricorrente si trovava nelle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità dalla domanda amministrativa, o da altra accertata in corso di causa e che, conseguentemente, l' venisse condannato alla relativa corresponsione, con vittoria CP_1 di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
2.- L' , costituendosi in giudizio, preliminarmente, eccepiva l'inammissibilità della CP_1 domanda giudiziaria di accertamento e condanna dell' alla prestazione. CP_1
Contestava, poi, la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi. 3.- Venivano disposti dapprima il richiamo del ctu che aveva espletato l'incarico nel procedimento per atp, tenuto conto della documentazione prodotta da parte ricorrente e successivamente il rinnovo della ctu.
4.- L'udienza del 10 settembre 2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al deposito di note, la causa viene decisa.
Il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis comma VI cpc.
Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dall'odierno ricorrente al fine di verificare la sussistenza del requisito per ottenere il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità (giudizio iscritto al RG n. 205/2022, acquisito e riunito alla presente controversia), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati escludeva la sussistenza del requisito sanitario richiesto e parte ricorrente esprimeva il proprio dissenso.
Con il presente giudizio, parte ricorrente chiede accertarsi la sussistenza del requisito sanitario utile al conseguimento dell'assegno ordinario di invalidità dalla domanda amministrativa.
Va evidenziato che ai sensi dell'art. 445 bis comma VI “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Come si evince dal tenore letterale della norma indicata, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate dalla parte attrice non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
Nel caso di specie, sono stati disposti dapprima il richiamo del ctu che ha espletato l'incarico nel procedimento per atp, tenuto conto della documentazione prodotta da parte ricorrente e successivamente il rinnovo della ctu. Il ctu successivamente nominato nel presente giudizio ha osservato che il ricorrente è affetto da “Artropatia degenerativa polidistrettuale, con maggiore interessamento del rachide, della spalla destra, delle ginocchia e delle anche, a moderata incidenza funzionale. Cardiopatia ischemico-ipertensiva in trattamento farmacologico ed in scarso compenso emodinamico. Ipoacusia neurosensoriale bilaterale di entità moderata.
Sindrome ansioso-depressiva di entità moderata in 64enne magazziniere/autista”.
In particolare, il consulente, dopo avere analizzato le patologie da cui è affetto il ricorrente, ha ritenuto che “La raccolta anamnestica e la valutazione critica della documentazione sanitaria in atti portano a ritenere che il signor fosse Parte_1 affetto fin dal momento della presentazione della domanda per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità da infermità tali da non determinare una permanente riduzione della capacità lavorativa a meno di 1/3 in occupazioni confacenti alle sue attitudini personali”.
Il ctu ha poi evidenziato che “Tuttavia, sulla scorta dei rilievi clinici emersi nel corso dell'odierno accertamento peritale, e considerando la naturale evolutività delle patologie poste in diagnosi, ed in particolare del quadro osteoartrosico, si può affermare, con buona approssimazione, che dal mese di gennaio 2025 il ricorrente possiede i requisiti sanitari previsti dalla legge per il riconoscimento dell'assegno ordinario d'invalidità”
Il ctu ha, dunque, concluso riconoscendo in capo al ricorrente la sussistenza del requisito sanitario utile al conseguimento dell'assegno ordinario di invalidità
Il consulente tecnico ha adeguatamente valutato le patologie risultanti dalla documentazione medica prodotta e le conclusioni cui giunge il CTU sono coerenti, dunque, con l'esame obiettivo da esso condotto e con la documentazione medica esaminata.
5.- In ragione di tutto quanto sopra esposto, va dichiarato che si trova Parte_1 nelle condizioni sanitarie utili al conseguimento dell'assegno ordinario di invalidità da gennaio 2025, come previsto dal ctu.
6.- Va rilevato che secondo l'orientamento della Corte di Cassazione, condiviso da questo decidente, “Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità' e di assegno di invalidità ai sensi della l. n. 222 del 1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici” (Cass. Civ., sez.
Lav, 24 ottobre 2018 n. 27010).
La natura di mero accertamento del presente giudizio, preclude, dunque, ogni ulteriore indagine e impedisce la pronuncia di condanna dell' al pagamento della prestazione. CP_1
7.- Tenuto conto dell'esito complessivo della lite e del riconoscimento del requisito sanitario utile al conseguimento del beneficio richiesto con decorrenza successiva alla data di presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio, le spese giudiziali relative al procedimento per atp ed al presente giudizio vanno interamente compensate;
vengono poste in via definitiva a carico dell' le spese di ctu separatamente liquidate. CP_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, così provvede:
a) dichiara che si trova nelle condizioni sanitarie utili al conseguimento Parte_1 dell'assegno ordinario di invalidità da gennaio 2025;
b) compensa interamente tra le parti le spese del procedimento per ATP e del presente procedimento;
c) pone a definitivo carico dell' le spese della ctu, separatamente liquidate. CP_1
Messina, 11 settembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Rosa Bonanzinga