Articolo 3 della Legge 2 dicembre 1994, n. 689
Articolo 2Articolo 4
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20 dicembre 1994
Art. 3. 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la legge 20 febbraio 1985, n. 41 , e' abrogata e cessa di avere efficacia il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1988, n. 200 .
2. Con regolamento emanato ai sensi dell' articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , saranno determinati i criteri e le procedure per il conferimento ai richiedenti del patrocinio da parte dello Stato italiano ai sensi dell'articolo 153 della convezione di cui all'articolo 1 e per i fini dell'articolo 4 dell'Annesso III alla convenzione stessa.
Entrata in vigore il 20 dicembre 1994