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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 06/03/2025, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1471/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Terza Sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1471/2024 tra
Pt_1
ATTORE/I
e
CERVED CREDIT MANAGEMENT SPA
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
Oggi 6 marzo 2025 ad ore 10,50 innanzi alla dott. ssa Stefania Monaldi, sono comparsi:
per parte attrice, l'avv. Luigi Costa in sostituzione dell'avv. Daniele Fantini, il quale precisa le conclusioni come da atto di citazione;
insiste preliminarmente nell'ammissione delle istanze istruttorie articolate e non ammesse e nel merito ribadisce la non sussistenza della legittimazione ad agire di in quanto non vi è prova del passaggio del credito da alla CP_1 NTroparte_2 cessionaria e non è provata la successiva cessione a . CP_3
L'avv. Beatrice Cutini, in sostituzione degli avv.ti Pesenti e Domenigotti si oppone all'istanza di ammissione dei mezzi di prova articolati per le ragioni di cui agli atti difensivi, riportandosi a quanto già dedotto in merito all'eccezione di carenza di legittimazione ad agire di . Quindi conclude per CP_1 rigettare l'avversa istanza di sospensione ex art. 624 c.p.c. della procedura esecutiva R.G.E. n. 180/2023, in quanto totalmente infondata in fatto ed in diritto per i motivi meglio esposti in narrativa;
e nel merito
- rigettare tutte le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto, per le ragioni esposte in narrativa;
in ogni caso:- con vittoria di spese, diritti e onorari.
E'presente ai fini della pratica forense il dr. Tommaso Rossi
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come sopra. Dopo la discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., dandone lettura, in assenza delle parti che hanno rinunziato ad essere presenti alla lettura del dispositivo e della motivazione.
Il Giudice
dott. ssa Stefania Monaldi
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Stefania Monaldi ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1471/2024 promossa da:
(CF ) rappresentata e difesa dall'avv. Daniele Parte_2 C.F._1
Fantini del Foro di Perugia, giusta procura speciale già depositata nella procedura esecutiva RGE n.
180/2023 ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore – indirizzo telematico ATTORE/I contro società a responsabilità limitata unipersonale costituita in Italia ai sensi NTroparte_4 dell'articolo 3 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999, con sede legale in Conegliano (TV), via V. Alfieri n. 1, capitale sociale di Euro 10.000,00 (diecimila/00) interamente versato, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso Belluno n. (la “Società”), in persona P.IVA_1 dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore, signor , nato a CP_5
Valdobbiadene il 3 marzo 1981, e domiciliato per la carica presso la società che rappresenta, e per essa quale procuratrice la Cerved Credit Management S.p.A. a socio unico, con sede legale in San Donato Milanese, Via dell'Unione Europea n.6/A-6/B, c.f. e p. iva rappresentata e difesa per P.IVA_2 delega in atti dagli Avv.ti Marco Pesenti e Margherita Domenegotti e presso gli stessi elettivamente domiciliata
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come verbale che precede.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'attrice indicata in epigrafe, premesso che con atto di pignoramento notificato in data 17.07.2023, per il tramite della sua mandataria, aveva sottoposto a pignoramento immobiliare il bene CP_1 ipotecato di proprietà della signora meglio identificato catastalmente all'interno dell'atto di Pt_1 mutuo, ha proposto opposizione ai sensi dell'art. 615 co. II c.p.c. deducendo:
- la carenza di legittimazione della mandataria CERVED CREDIT MANAGEMENT S.p.A. per mancata iscrizione ex art. 106 TUB. Violazione art. 2 comma 3 lett. c) e 6 legge 130/99;
- l'incapacità della suddetta mandataria a poter svolgere attività di recupero giudiziale dei crediti cartolarizzati in quanto iscritta all'albo previsto dall'art. 115 TULPS, relativo all'esercizio dell'attività stragiudiziale di recupero crediti;
- il mancato rispetto del contenuto dell'avviso pubblicato in G.U. secondo cui il servicer pagina 2 di 5 avrebbe potuto esternalizzare, peraltro nemmeno a CERVED NTroparte_6
CREDIT MANAGEMENT, ma in favore di nella qualità di cedente;
NTroparte_7
- l'inesistenza del contratto di cessione in blocco REV/PURPLE e la carenza di prova della cessione e della titolarità del credito in capo a CP_1
- l'indeterminatezza della pattuizione del tasso di interesse per mancata indicazione del regime finanziario e della tipologia di ammortamento nel contratto di mutuo fondiario.
Ha quindi concluso chiedendo “Accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa (I) il difetto di autorizzazione ex art. 106 TUB in capo alla mandataria, nonché l'inesistenza/nullità della autorizzazione/mandato/procura speciale da a CERVED CREDIT MANAGEMENT e per CP_1 l'effetto l'improcedibilità della azione esecutiva;
3-Accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa (II), l'inesistenza del contratto di cessione REV/PURPLE e la carenza di prova della titolarità del credito in capo a e per l'effetto CP_1 l'improcedibilità dell'azione esecutiva;
4-Accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa (III-IV) l'incertezza del credito sia nell'an che nel quantum nonché l'indeterminatezza del tasso di interesse pattuito per omessa indicazione del regime finanziario di capitalizzazione degli interessi e mancanza della previsione della tipologia di ammortamento e per l'effetto, previo ricalcolo del piano di ammortamento ai tassi legali (art. 117 comma 7 TUB), accertare l'insussistenza di inadempimento alla data di revoca e decadenza dal beneficio del termine (31.03.2015) con conseguente improcedibilità della azione esecutiva. Con vittoria di spese e compenso professionale del presente giudizio cautelare in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
La convenuta, costituitasi in giudizio, ha contestato la fondatezza dei motivi di opposizione, concludendo per il rigetto.
Sulla base dei documenti acquisiti agli atti deve osservarsi quanto segue.
La censura secondo la quale sarebbero da sanzionare le iniziative esecutive intraprese dalla mandataria - Cerved Credit Management S.p.A. – in quanto non iscritta nello speciale albo ex art. 106 TUB, non considera che, ove non sia contestata l'iscrizione del “Master Servicer” (ovvero dello special servicer originario) nello speciale albo, quest'ultimo può delegare ad un sub-servicer, il compito, tra gli altri, di riscossione e gestione dei crediti e tale compito è svolto da in forza di apposita licenza ex art. 115 TULPS., trattandosi di mandatario impiegato per esternalizzare il compimento delle attività esecutive di recupero dei crediti ceduti in blocco. In punto di diritto, soccorre l'orientamento espresso, senza esitazioni, in sede di legittimità. Con riferimento, difatti, alle pretese conseguenze sul piano civile della violazione dell'art. 106 TUB – che nel caso in esame, comunque, non si ravvisa - è sufficiente richiamare la citata pronunzia di legittimità – Cass. 7243/2024 – la quale testualmente qualifica come
“artificiosa e destituita di fondamento” l'eccezione che mira a introdurre vizi di nullità di negozi intersoggettivi e degli atti di riscossione compiuti in esecuzione dei primi sulla scorta di pretese violazione imperative inderogabili, poste, invece, a presidio di interessi pubblicistici[1].
Nel resto, quanto alla ricostruzione delle vicende inerenti alle operazioni di cartolarizzazione, vanno richiamate le considerazioni già svolte nel provvedimento assunto in sede di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., dando atto che – ferma l'infondatezza dell'eccezione attinente alla presta rilevanza dell'autorizzazione prevista (a diversi fini) dal – i documenti depositati da parte convenuta CP_8
(cfr., in particolare docc. 1 e 15) danno conto del fatto che, nell'ambito della cartolarizzazione,
[...]
iscritta all'albo degli intermediari finanziari tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi NTroparte_7 dell'art. 106 del Testo Unico Bancari, aveva assunto il ruolo di soggetto incaricato di svolgere, in qualità di le attività operative e i servizi concernenti l'amministrazione, la gestione, la Parte_3
pagina 3 di 5 riscossione e il recupero dei crediti ai sensi di un contratto di Special Servicing sottoscritto da
[...] NT
, e Banca Finanziaria Internazionale S.p.A., in data 22 settembre 2022 e che CP_4
aveva conferito procura a Cerved Credit Management S.p.A. al fine di consentire NTroparte_4 alla stessa di porre in essere, in suo nome e per suo conto, tutti gli atti, adempimenti e formalità ritenuti necessari, utili od opportuni allo svolgimento dell'attività di gestione e recupero giudiziale e stragiudiziale dei Crediti dei quali la Società doveva essere titolare ai sensi del NTroparte_4
NTratto di special servicing originario, intervenuto con REV.
Parimenti non fondato è il motivo di opposizione, diretto a far valere la carenza di legittimazione processuale dell'odierno creditore procedente sul presupposto che non via sia prova della cessione di credito, sul presupposto che non fossero a tal fine sufficienti gli estratti della Gazzetta
Ufficiale prodotti dalla reclamata.
Risulta infatti dalla documentazione in atti che la (duplice) cessione del rapporto sia adeguatamente riscontrata dalle dichiarazioni delle parti interessate che l'odierna reclamante ha depositato agli atti: la parte convenuta ha difatti depositato la (duplice) certificazione notarile attestante NT che i rapporti relativi alla presente posizione sono rientrati nella cessione dall'originator a e NT successivamente in quella da a (docc. 18 e 18.1). Come sostenuto dalla giurisprudenza CP_1 di legittimità, qualora l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti “in blocco” non sia in sé specificamente contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, la prova della inclusione del credito controverso in quelli oggetto della cessione in blocco nell'operazione può essere fornita dal cessionario attraverso il risconto delle indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, le quali possono essere prese in considerazione al fine di verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria, ovvero anche in altro modo (v. Cass., sez. 3, ord.
n. 17944 del 22 giugno 2023 e Cass., sez. 1, ord. n. 5478 del 29 febbraio 2024) [2]
Pertanto, riscontrato dall'esame dell'avviso di cessione pubblicato nella G.U., che la (duplice) cessione “in blocco” era stata comunicata dalla cessionaria e dalle banca cedente (circostanza univocamente presuntiva dell'effettività della cessione di cui tutte le società che vi avevano preso parte davano notizia ai terzi), occorre considerare che l'inclusione nei crediti ceduti in blocco anche di quello verso la società garantita risulta non solo riscontrabile sulla base delle caratteristiche dei crediti ceduti, ma è soprattutto direttamente documentato dalla dichiarazione della cedente la quale attesta che il credito da essa vantato nei confronti della società precettata era stato ceduto nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione di cui l'avviso pubblicato nella G.U..
Ancora, va rilevato che il precetto – ed il pignoramento eseguito sulla base dello stesso - non presenta vizi sotto il profilo formale, giacché ai fini della sua validità è sufficiente che esso contenga l'indicazione dell'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo ma non anche del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla (Cass. n. 22872 del
10/11/2010).
Infine, va rilevato che le Sezioni Unite - n. 15130/2024 - hanno affermato come il mutuo bancario con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento “alla francese” di tipo standardizzato tradizionale, non è affetto da nullità parziale per la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori, né per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti. Tali principi sono da ribadire anche in relazione al mutuo a tasso variabile, laddove il contratto di mutuo e il piano di ammortamento consentano di ricostruire le somme dovute alla scadenza successive, attraverso l'indicazione delle rate da corrispondere, della loro frequenza e della composizione per interessi e capitale rimborsato, nonché, da ultimo, delle spese. Ed invero, non pare ravvisabile alcun pagina 4 di 5 ostacolo al riconoscimento della validità della stessa pronuncia anche per i mutui bancari a tasso variabile, ove – come nel caso in esame (cfr. doc. 3 parte convenuta) - risulti l'indicazione di determinati elementi quali l'importo erogato, la durata del prestito, il tasso di interesse annuale (TAN) ed effettivo (TAEG), la periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, oltre che il relativo piano di ammortamento (cfr., in un caso analogo, Trib. Torino 6351/2024.
L'opposizione, pertanto deve essere rigettata, ponendosi definitivamente a carico della parte attrice le spese della fase cautelare, come liquidate in atti, e le spese del giudizio di merito, liquidate secondo parametri prossimi ai minimi del d.m.55/2014, ulteriormente ridotti per l'assenza di questioni di fatto o di diritto rilevanti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione;
- condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite, che si liquidano in € 7.800,00 per compensi ex DM 55/14, oltre rimborso forfettario in ragione del 15,00 % per spese generali ex art. 2 Dm 55/14 cpa ed iva, se dovuta e non detraibile dalla parte vittoriosa, come per legge, ponendosi definitivamente a carico della parte attrice le spese della fase cautelare, come liquidate in atti.
Il Giudice dott. ssa Stefania Monaldi
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Terza Sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1471/2024 tra
Pt_1
ATTORE/I
e
CERVED CREDIT MANAGEMENT SPA
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
Oggi 6 marzo 2025 ad ore 10,50 innanzi alla dott. ssa Stefania Monaldi, sono comparsi:
per parte attrice, l'avv. Luigi Costa in sostituzione dell'avv. Daniele Fantini, il quale precisa le conclusioni come da atto di citazione;
insiste preliminarmente nell'ammissione delle istanze istruttorie articolate e non ammesse e nel merito ribadisce la non sussistenza della legittimazione ad agire di in quanto non vi è prova del passaggio del credito da alla CP_1 NTroparte_2 cessionaria e non è provata la successiva cessione a . CP_3
L'avv. Beatrice Cutini, in sostituzione degli avv.ti Pesenti e Domenigotti si oppone all'istanza di ammissione dei mezzi di prova articolati per le ragioni di cui agli atti difensivi, riportandosi a quanto già dedotto in merito all'eccezione di carenza di legittimazione ad agire di . Quindi conclude per CP_1 rigettare l'avversa istanza di sospensione ex art. 624 c.p.c. della procedura esecutiva R.G.E. n. 180/2023, in quanto totalmente infondata in fatto ed in diritto per i motivi meglio esposti in narrativa;
e nel merito
- rigettare tutte le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto, per le ragioni esposte in narrativa;
in ogni caso:- con vittoria di spese, diritti e onorari.
E'presente ai fini della pratica forense il dr. Tommaso Rossi
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come sopra. Dopo la discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., dandone lettura, in assenza delle parti che hanno rinunziato ad essere presenti alla lettura del dispositivo e della motivazione.
Il Giudice
dott. ssa Stefania Monaldi
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Stefania Monaldi ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1471/2024 promossa da:
(CF ) rappresentata e difesa dall'avv. Daniele Parte_2 C.F._1
Fantini del Foro di Perugia, giusta procura speciale già depositata nella procedura esecutiva RGE n.
180/2023 ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore – indirizzo telematico ATTORE/I contro società a responsabilità limitata unipersonale costituita in Italia ai sensi NTroparte_4 dell'articolo 3 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999, con sede legale in Conegliano (TV), via V. Alfieri n. 1, capitale sociale di Euro 10.000,00 (diecimila/00) interamente versato, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso Belluno n. (la “Società”), in persona P.IVA_1 dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore, signor , nato a CP_5
Valdobbiadene il 3 marzo 1981, e domiciliato per la carica presso la società che rappresenta, e per essa quale procuratrice la Cerved Credit Management S.p.A. a socio unico, con sede legale in San Donato Milanese, Via dell'Unione Europea n.6/A-6/B, c.f. e p. iva rappresentata e difesa per P.IVA_2 delega in atti dagli Avv.ti Marco Pesenti e Margherita Domenegotti e presso gli stessi elettivamente domiciliata
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come verbale che precede.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'attrice indicata in epigrafe, premesso che con atto di pignoramento notificato in data 17.07.2023, per il tramite della sua mandataria, aveva sottoposto a pignoramento immobiliare il bene CP_1 ipotecato di proprietà della signora meglio identificato catastalmente all'interno dell'atto di Pt_1 mutuo, ha proposto opposizione ai sensi dell'art. 615 co. II c.p.c. deducendo:
- la carenza di legittimazione della mandataria CERVED CREDIT MANAGEMENT S.p.A. per mancata iscrizione ex art. 106 TUB. Violazione art. 2 comma 3 lett. c) e 6 legge 130/99;
- l'incapacità della suddetta mandataria a poter svolgere attività di recupero giudiziale dei crediti cartolarizzati in quanto iscritta all'albo previsto dall'art. 115 TULPS, relativo all'esercizio dell'attività stragiudiziale di recupero crediti;
- il mancato rispetto del contenuto dell'avviso pubblicato in G.U. secondo cui il servicer pagina 2 di 5 avrebbe potuto esternalizzare, peraltro nemmeno a CERVED NTroparte_6
CREDIT MANAGEMENT, ma in favore di nella qualità di cedente;
NTroparte_7
- l'inesistenza del contratto di cessione in blocco REV/PURPLE e la carenza di prova della cessione e della titolarità del credito in capo a CP_1
- l'indeterminatezza della pattuizione del tasso di interesse per mancata indicazione del regime finanziario e della tipologia di ammortamento nel contratto di mutuo fondiario.
Ha quindi concluso chiedendo “Accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa (I) il difetto di autorizzazione ex art. 106 TUB in capo alla mandataria, nonché l'inesistenza/nullità della autorizzazione/mandato/procura speciale da a CERVED CREDIT MANAGEMENT e per CP_1 l'effetto l'improcedibilità della azione esecutiva;
3-Accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa (II), l'inesistenza del contratto di cessione REV/PURPLE e la carenza di prova della titolarità del credito in capo a e per l'effetto CP_1 l'improcedibilità dell'azione esecutiva;
4-Accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa (III-IV) l'incertezza del credito sia nell'an che nel quantum nonché l'indeterminatezza del tasso di interesse pattuito per omessa indicazione del regime finanziario di capitalizzazione degli interessi e mancanza della previsione della tipologia di ammortamento e per l'effetto, previo ricalcolo del piano di ammortamento ai tassi legali (art. 117 comma 7 TUB), accertare l'insussistenza di inadempimento alla data di revoca e decadenza dal beneficio del termine (31.03.2015) con conseguente improcedibilità della azione esecutiva. Con vittoria di spese e compenso professionale del presente giudizio cautelare in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
La convenuta, costituitasi in giudizio, ha contestato la fondatezza dei motivi di opposizione, concludendo per il rigetto.
Sulla base dei documenti acquisiti agli atti deve osservarsi quanto segue.
La censura secondo la quale sarebbero da sanzionare le iniziative esecutive intraprese dalla mandataria - Cerved Credit Management S.p.A. – in quanto non iscritta nello speciale albo ex art. 106 TUB, non considera che, ove non sia contestata l'iscrizione del “Master Servicer” (ovvero dello special servicer originario) nello speciale albo, quest'ultimo può delegare ad un sub-servicer, il compito, tra gli altri, di riscossione e gestione dei crediti e tale compito è svolto da in forza di apposita licenza ex art. 115 TULPS., trattandosi di mandatario impiegato per esternalizzare il compimento delle attività esecutive di recupero dei crediti ceduti in blocco. In punto di diritto, soccorre l'orientamento espresso, senza esitazioni, in sede di legittimità. Con riferimento, difatti, alle pretese conseguenze sul piano civile della violazione dell'art. 106 TUB – che nel caso in esame, comunque, non si ravvisa - è sufficiente richiamare la citata pronunzia di legittimità – Cass. 7243/2024 – la quale testualmente qualifica come
“artificiosa e destituita di fondamento” l'eccezione che mira a introdurre vizi di nullità di negozi intersoggettivi e degli atti di riscossione compiuti in esecuzione dei primi sulla scorta di pretese violazione imperative inderogabili, poste, invece, a presidio di interessi pubblicistici[1].
Nel resto, quanto alla ricostruzione delle vicende inerenti alle operazioni di cartolarizzazione, vanno richiamate le considerazioni già svolte nel provvedimento assunto in sede di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., dando atto che – ferma l'infondatezza dell'eccezione attinente alla presta rilevanza dell'autorizzazione prevista (a diversi fini) dal – i documenti depositati da parte convenuta CP_8
(cfr., in particolare docc. 1 e 15) danno conto del fatto che, nell'ambito della cartolarizzazione,
[...]
iscritta all'albo degli intermediari finanziari tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi NTroparte_7 dell'art. 106 del Testo Unico Bancari, aveva assunto il ruolo di soggetto incaricato di svolgere, in qualità di le attività operative e i servizi concernenti l'amministrazione, la gestione, la Parte_3
pagina 3 di 5 riscossione e il recupero dei crediti ai sensi di un contratto di Special Servicing sottoscritto da
[...] NT
, e Banca Finanziaria Internazionale S.p.A., in data 22 settembre 2022 e che CP_4
aveva conferito procura a Cerved Credit Management S.p.A. al fine di consentire NTroparte_4 alla stessa di porre in essere, in suo nome e per suo conto, tutti gli atti, adempimenti e formalità ritenuti necessari, utili od opportuni allo svolgimento dell'attività di gestione e recupero giudiziale e stragiudiziale dei Crediti dei quali la Società doveva essere titolare ai sensi del NTroparte_4
NTratto di special servicing originario, intervenuto con REV.
Parimenti non fondato è il motivo di opposizione, diretto a far valere la carenza di legittimazione processuale dell'odierno creditore procedente sul presupposto che non via sia prova della cessione di credito, sul presupposto che non fossero a tal fine sufficienti gli estratti della Gazzetta
Ufficiale prodotti dalla reclamata.
Risulta infatti dalla documentazione in atti che la (duplice) cessione del rapporto sia adeguatamente riscontrata dalle dichiarazioni delle parti interessate che l'odierna reclamante ha depositato agli atti: la parte convenuta ha difatti depositato la (duplice) certificazione notarile attestante NT che i rapporti relativi alla presente posizione sono rientrati nella cessione dall'originator a e NT successivamente in quella da a (docc. 18 e 18.1). Come sostenuto dalla giurisprudenza CP_1 di legittimità, qualora l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti “in blocco” non sia in sé specificamente contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, la prova della inclusione del credito controverso in quelli oggetto della cessione in blocco nell'operazione può essere fornita dal cessionario attraverso il risconto delle indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, le quali possono essere prese in considerazione al fine di verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria, ovvero anche in altro modo (v. Cass., sez. 3, ord.
n. 17944 del 22 giugno 2023 e Cass., sez. 1, ord. n. 5478 del 29 febbraio 2024) [2]
Pertanto, riscontrato dall'esame dell'avviso di cessione pubblicato nella G.U., che la (duplice) cessione “in blocco” era stata comunicata dalla cessionaria e dalle banca cedente (circostanza univocamente presuntiva dell'effettività della cessione di cui tutte le società che vi avevano preso parte davano notizia ai terzi), occorre considerare che l'inclusione nei crediti ceduti in blocco anche di quello verso la società garantita risulta non solo riscontrabile sulla base delle caratteristiche dei crediti ceduti, ma è soprattutto direttamente documentato dalla dichiarazione della cedente la quale attesta che il credito da essa vantato nei confronti della società precettata era stato ceduto nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione di cui l'avviso pubblicato nella G.U..
Ancora, va rilevato che il precetto – ed il pignoramento eseguito sulla base dello stesso - non presenta vizi sotto il profilo formale, giacché ai fini della sua validità è sufficiente che esso contenga l'indicazione dell'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo ma non anche del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla (Cass. n. 22872 del
10/11/2010).
Infine, va rilevato che le Sezioni Unite - n. 15130/2024 - hanno affermato come il mutuo bancario con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento “alla francese” di tipo standardizzato tradizionale, non è affetto da nullità parziale per la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori, né per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti. Tali principi sono da ribadire anche in relazione al mutuo a tasso variabile, laddove il contratto di mutuo e il piano di ammortamento consentano di ricostruire le somme dovute alla scadenza successive, attraverso l'indicazione delle rate da corrispondere, della loro frequenza e della composizione per interessi e capitale rimborsato, nonché, da ultimo, delle spese. Ed invero, non pare ravvisabile alcun pagina 4 di 5 ostacolo al riconoscimento della validità della stessa pronuncia anche per i mutui bancari a tasso variabile, ove – come nel caso in esame (cfr. doc. 3 parte convenuta) - risulti l'indicazione di determinati elementi quali l'importo erogato, la durata del prestito, il tasso di interesse annuale (TAN) ed effettivo (TAEG), la periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, oltre che il relativo piano di ammortamento (cfr., in un caso analogo, Trib. Torino 6351/2024.
L'opposizione, pertanto deve essere rigettata, ponendosi definitivamente a carico della parte attrice le spese della fase cautelare, come liquidate in atti, e le spese del giudizio di merito, liquidate secondo parametri prossimi ai minimi del d.m.55/2014, ulteriormente ridotti per l'assenza di questioni di fatto o di diritto rilevanti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione;
- condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite, che si liquidano in € 7.800,00 per compensi ex DM 55/14, oltre rimborso forfettario in ragione del 15,00 % per spese generali ex art. 2 Dm 55/14 cpa ed iva, se dovuta e non detraibile dalla parte vittoriosa, come per legge, ponendosi definitivamente a carico della parte attrice le spese della fase cautelare, come liquidate in atti.
Il Giudice dott. ssa Stefania Monaldi
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