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Sentenza 18 ottobre 2025
Sentenza 18 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 18/10/2025, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 2680 /2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Giorgio Cozzarini Presidente relatore Dott.ssa Giulia Dal Pos Giudice Dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 30/06/2025 da: 1) , nata a [...] il [...] - Cod. Fisc. Parte_1
C.F._1
2) nato a [...] l'[...] - Cod. Fisc. Parte_2 C.F._2 entrambi residenti in [...] entrambi con l'Avv. Piera TARTARA e con l'Avv. Elisa FASOLI presso le quali hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Pordenone in data 22/6/2002 (Registro Atti di Matrimonio - anno 2002 atto n. 33 parte 2 serie A) in regime di comunione legale dei beni, con i seguenti figli:
- n. a Pordenone l'11/7/2005 CP_1
- n. a Pordenone il 30/10/2009 Controparte_2
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione consensuale
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 30/06/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non aver nulla a pretendere reciprocamente l'uno nei confronti dell'altra, a titolo di mantenimento.
3) viene affidata, secondo la disciplina dell'affido condiviso, ad entrambi i genitori, con CP_2 collocazione prevalente presso la madre nella casa familiare di Pordenone, Via Vallona n. 57; i genitori s'impegnano a curarne la crescita educativa e scolastica, nonché a perseguirne il benessere, seguendone le naturali inclinazioni.
4) Il padre può liberamente frequentare e farle visita, avvertendo la madre, e può tenere CP_2 con sé compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra-scolastici della stessa, nei CP_2 tempi e con le modalità di seguito indicate: a fine settimana alternati dal venerdì sera fino al lunedì mattina;
nella settimana in cui non trascorrerà il fine settimana con lui dal mercoledì pomeriggio CP_2 fino al giovedì mattina;
ad anni alterni tra i genitori, durante le festività natalizie per 7 (sette) giorni consecutivi, nel periodo dal 24 dicembre al 30 dicembre ovvero in quello dal 31 dicembre al 6 gennaio, e durante le festività pasquali per 3 (tre) giorni consecutivi, nel periodo dal Venerdì Santo al giorno di Pasqua ovvero in quello dal Lunedì dell'Angelo al mercoledì successivo;
durante le vacanze estive per 3 (tre) settimane anche non consecutive, secondo quanto di anno in anno concordato dai genitori entro il 31 maggio.
5) , maggiorenne economicamente non autosufficiente, quando risiederà in Pordenone, CP_1 abiterà prevalentemente con la madre presso la casa familiare di Via Vallona n. 57. A partire dall'anno accademico 2025/2026, qualora decidesse di intraprendere gli studi universitari fuorisede, potrà chiedere di risiedere in un alloggio universitario ovvero presso un'abitazione in locazione situata nella città sede dell'università prescelta. In ogni caso la valutazione in merito alla soluzione abitativa sarà oggetto di accordo tra i genitori. potrà liberamente frequentare il padre CP_1 secondo le proprie esigenze e volontà e decidere di pernottare presso la sua nuova casa.
6) Il verserà alla un assegno mensile di complessivi EURO 550,00* (euro Pt_2 Pt_1 cinquecentocinquanta/00), di cui EURO 275,00* (euro duecentosettantacinque/00) per il mantenimento di ed EURO 275,00* (euro duecentosettantacinque/00) per quello di CP_1
fino a che i figli non saranno economicamente autosufficienti;
tale somma verrà versata CP_2
a mezzo bonifico bancario entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese e andrà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT con decorrenza dalla data dell'omologa. 7) L'assegno unico universale spetterà al 100% (cento per cento) alla madre sino al compimento dei 21 (ventuno) anni di ciascun figlio;
poi –compiuti i 21 (ventuno) anni– sempre alla madre spetteranno al 100% (cento per cento) le detrazioni fiscali per i figli a carico, se dovute. 8) Le spese straordinarie, come dettagliatamente illustrate dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Pordenone sottoscritto dai coniugi (all. 11) necessarie per i figli ed CP_1 CP_2 andranno ripartite al 50% (cinquanta per cento) tra i genitori. I documenti fiscali relativi a tali spese devono essere intestati al figlio per il quale sono state affrontate, affinché possano essere portate in detrazione da ciascun genitore in giusta metà. La quota parte delle spese straordinarie deve essere rimborsata al genitore che le ha sostenute dall'altro genitore entro 15 (quindici) giorni dall'esibizione dei giustificativi di spesa. Le spese straordinarie di importo superiore a EURO 300,00* (euro trecento/00) all'anno devono essere concordate preventivamente tra i genitori, fatte salve le eccezioni contemplate dal citato Protocollo.
9) Le parti si rilasciano reciprocamente l'assenso al rilascio del passaporto per e/o CP_2 documento equipollente valido per l'espatrio, rendendosi sin d'ora disponibili agli adempimenti necessari a quanto sopra.
10) A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali esistenti, i coniugi convengono di sciogliere la comunione legale dei beni tra loro in essere e di effettuare le seguenti attribuzioni: Trasferimento di proprietà di quota di casa coniugale […]
All'udienza del giorno 14/10/2025 le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate. Hanno, inoltre, sottoscritto atto di trasferimento immobiliare e hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. È stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al pubblico ministero, che ha espresso parere favorevole.
DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta da tempo intollerabile ex art. 151 primo comma c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. Non si deve procedere all'ascolto della minorenne (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione. Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in Pordenone in data 22/6/2002.
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
5) Nulla sulle spese.
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pordenone perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge (Registro Atti di Matrimonio - anno 2002 atto n. 33 parte 2 serie A) anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Così deciso in Pordenone, il 17 ottobre 2025
Il Presidente relatore dott. Giorgio Cozzarini
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Giorgio Cozzarini Presidente relatore Dott.ssa Giulia Dal Pos Giudice Dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 30/06/2025 da: 1) , nata a [...] il [...] - Cod. Fisc. Parte_1
C.F._1
2) nato a [...] l'[...] - Cod. Fisc. Parte_2 C.F._2 entrambi residenti in [...] entrambi con l'Avv. Piera TARTARA e con l'Avv. Elisa FASOLI presso le quali hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Pordenone in data 22/6/2002 (Registro Atti di Matrimonio - anno 2002 atto n. 33 parte 2 serie A) in regime di comunione legale dei beni, con i seguenti figli:
- n. a Pordenone l'11/7/2005 CP_1
- n. a Pordenone il 30/10/2009 Controparte_2
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione consensuale
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 30/06/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non aver nulla a pretendere reciprocamente l'uno nei confronti dell'altra, a titolo di mantenimento.
3) viene affidata, secondo la disciplina dell'affido condiviso, ad entrambi i genitori, con CP_2 collocazione prevalente presso la madre nella casa familiare di Pordenone, Via Vallona n. 57; i genitori s'impegnano a curarne la crescita educativa e scolastica, nonché a perseguirne il benessere, seguendone le naturali inclinazioni.
4) Il padre può liberamente frequentare e farle visita, avvertendo la madre, e può tenere CP_2 con sé compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra-scolastici della stessa, nei CP_2 tempi e con le modalità di seguito indicate: a fine settimana alternati dal venerdì sera fino al lunedì mattina;
nella settimana in cui non trascorrerà il fine settimana con lui dal mercoledì pomeriggio CP_2 fino al giovedì mattina;
ad anni alterni tra i genitori, durante le festività natalizie per 7 (sette) giorni consecutivi, nel periodo dal 24 dicembre al 30 dicembre ovvero in quello dal 31 dicembre al 6 gennaio, e durante le festività pasquali per 3 (tre) giorni consecutivi, nel periodo dal Venerdì Santo al giorno di Pasqua ovvero in quello dal Lunedì dell'Angelo al mercoledì successivo;
durante le vacanze estive per 3 (tre) settimane anche non consecutive, secondo quanto di anno in anno concordato dai genitori entro il 31 maggio.
5) , maggiorenne economicamente non autosufficiente, quando risiederà in Pordenone, CP_1 abiterà prevalentemente con la madre presso la casa familiare di Via Vallona n. 57. A partire dall'anno accademico 2025/2026, qualora decidesse di intraprendere gli studi universitari fuorisede, potrà chiedere di risiedere in un alloggio universitario ovvero presso un'abitazione in locazione situata nella città sede dell'università prescelta. In ogni caso la valutazione in merito alla soluzione abitativa sarà oggetto di accordo tra i genitori. potrà liberamente frequentare il padre CP_1 secondo le proprie esigenze e volontà e decidere di pernottare presso la sua nuova casa.
6) Il verserà alla un assegno mensile di complessivi EURO 550,00* (euro Pt_2 Pt_1 cinquecentocinquanta/00), di cui EURO 275,00* (euro duecentosettantacinque/00) per il mantenimento di ed EURO 275,00* (euro duecentosettantacinque/00) per quello di CP_1
fino a che i figli non saranno economicamente autosufficienti;
tale somma verrà versata CP_2
a mezzo bonifico bancario entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese e andrà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT con decorrenza dalla data dell'omologa. 7) L'assegno unico universale spetterà al 100% (cento per cento) alla madre sino al compimento dei 21 (ventuno) anni di ciascun figlio;
poi –compiuti i 21 (ventuno) anni– sempre alla madre spetteranno al 100% (cento per cento) le detrazioni fiscali per i figli a carico, se dovute. 8) Le spese straordinarie, come dettagliatamente illustrate dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Pordenone sottoscritto dai coniugi (all. 11) necessarie per i figli ed CP_1 CP_2 andranno ripartite al 50% (cinquanta per cento) tra i genitori. I documenti fiscali relativi a tali spese devono essere intestati al figlio per il quale sono state affrontate, affinché possano essere portate in detrazione da ciascun genitore in giusta metà. La quota parte delle spese straordinarie deve essere rimborsata al genitore che le ha sostenute dall'altro genitore entro 15 (quindici) giorni dall'esibizione dei giustificativi di spesa. Le spese straordinarie di importo superiore a EURO 300,00* (euro trecento/00) all'anno devono essere concordate preventivamente tra i genitori, fatte salve le eccezioni contemplate dal citato Protocollo.
9) Le parti si rilasciano reciprocamente l'assenso al rilascio del passaporto per e/o CP_2 documento equipollente valido per l'espatrio, rendendosi sin d'ora disponibili agli adempimenti necessari a quanto sopra.
10) A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali esistenti, i coniugi convengono di sciogliere la comunione legale dei beni tra loro in essere e di effettuare le seguenti attribuzioni: Trasferimento di proprietà di quota di casa coniugale […]
All'udienza del giorno 14/10/2025 le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate. Hanno, inoltre, sottoscritto atto di trasferimento immobiliare e hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. È stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al pubblico ministero, che ha espresso parere favorevole.
DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta da tempo intollerabile ex art. 151 primo comma c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. Non si deve procedere all'ascolto della minorenne (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione. Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in Pordenone in data 22/6/2002.
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
5) Nulla sulle spese.
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pordenone perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge (Registro Atti di Matrimonio - anno 2002 atto n. 33 parte 2 serie A) anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Così deciso in Pordenone, il 17 ottobre 2025
Il Presidente relatore dott. Giorgio Cozzarini