Ordinanza 15 novembre 2024
Massime • 1
È nulla la sentenza emessa dopo la scadenza del termine per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ma prima che una di queste ultime, depositata telematicamente, sia effettivamente "visibile" da parte del giudice, concretizzando un vulnus al diritto di difesa della parte, il quale postula l'effettivo ingresso degli scritti conclusionali nella sfera di conoscibilità del giudice investito della decisione. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato la nullità della sentenza depositata alle ore 9.54 del 16 giugno 2020, posto che il deposito telematico della memoria di replica della parte appellata, effettuato il 15 giugno 2020 - ultimo giorno utile - era stato accettato dal cancelliere - e, quindi, l'atto posto in leggibilità del giudice - solo alle ore 13.34 del medesimo 16 giugno).
Commentari • 2
- 1. Contraddittorio: annullata sentenza per errore proceduraleChiara Schena · https://www.diritto.it/ · 2 dicembre 2024
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 29510 depositata il 15 novembre 2024, si è pronunciata su un tema fondamentale del diritto processuale: il rispetto del principio del contraddittorio. La sentenza d'appello del Tribunale di Torino, che non aveva esaminato una memoria tempestivamente depositata, è stata annullata, riaffermando la centralità del diritto di difesa. 1. La vicenda processuale La vicenda processuale nasce da una controversia tra un'impresa e una compagnia assicurativa, in merito a una polizza per danni da eventi climatici. Il contratto prevedeva una franchigia aggiuntiva del 20% per riparazioni effettuate presso strutture non convenzionate. L'impresa, che agiva come …
Leggi di più… - 2. Il portale giuridico online per i professionisti - Diritto.itChiara Schena · https://www.diritto.it/ · 12 settembre 2024
Iscriviti alla newsletter Si è verificato un errore durante la tua richiesta. EMAIL Scegli quale newsletter vuoi ricevere Seleziona newsletter DirittoeDiritti Sentenze Settimana Autorizzo l'invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell'informativa. Autorizzo Non autorizzo Presto il consenso all'uso dei miei dati per ricevere proposte in linea con i miei interessi. Autorizzo Non autorizzo Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy. Iscriviti Opposizione a sanzioni stradali e fede privilegiata L'ordinanza n. 30129 del 22 novembre 2024 della Corte di Cassazione si distingue per l'approfondimento su due temi centrali per …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, ordinanza 15/11/2024, n. 29510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29510 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2024 |
Testo completo
ASSICURAZIONI Civile Ord. Sez. 3 Num. 29510 Anno 2024 Presidente: DE STEFANO FRANCO Relatore: ROSSI RAFFAELE Data pubblicazione: 15/11/2024 r.g. n. 3447/2021 Cons. est. Raffaele Rossi 2 Rilevato che 1. la RO F.LL SI s.r.l., in qualità di cessionaria del credito da indennizzo assicurativo spettante ad ON ES per i danni cagionati all’autovettura di sua proprietà da una grandinata, domandò giudizialmente la condanna della Unipol Assicurazioni S.p.A., compagnia ex contractu prestante garanzia per «eventi atmosferici», al pagamento del residuo indennizzo ancora non corrisposto;
2. la domanda, accolta in prime cure dal Giudice di pace di Torino per un importo - in sorte capitale - di euro 1.218, è stata disattesa dalla sentenza in epigrafe indicata, resa su appello dell’assicuratrice; 3. per quanto ancora d’interesse, il Tribunale torinese ha negato la fondatezza della pretesa attorea in forza della clausola contrattuale prevedente una franchigia (suppletiva) del 20% per il caso (ricorrente nella specie) di riparazione effettuata dal contraente presso una carrozzeria non convenzionata con la compagnia assicuratrice, clausola di cui ha escluso la portata limitativa della responsabilità della società assicuratrice e, quindi, la natura vessatoria;
4. ricorre per cassazione la RO F.LL SI s.r.l., articolando quattro motivi;
5. resiste, con controricorso, la UnipolSai Assicurazioni S.p.A.; 6. ambedue le parti depositano memoria illustrativa;
7. il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; Considerato che 1. a sostegno dell’impugnazione di legittimità in scrutinio, parte ricorrente prospetta: 1.1. per violazione del combinato disposto dell’art. 24 Cost, dell’art. 190 cod. proc. civ., dell’art. 16-bis, comma 7, del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221) e dell’art. 13, comma 7, del d.m. 21 febbraio 2011, n. 44, la nuLLtà della sentenza r.g. n. 3447/2021 Cons. est. Raffaele Rossi 3 impugnata poiché emessa prima che fosse visibile nel fascicolo telematico la memoria di replica depositata ex art. 190 cod. proc. civ. dall’odierna ricorrente (primo motivo); 1.2. violazione o falsa applicazione degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. nonchè degli artt. 33, 34, 35 e 36 del codice del consumo, per aver il giudice territoriale erroneamente negato il carattere vessatorio della clausola di franchigia del 20% all’indennizzo assicurativo in caso di riparazione presso carrozzeria non convenzionata (secondo motivo); 1.3. violazione e falsa applicazione dell’art. 2058 cod. civ. e dell’art. 147-bis del codice delle assicurazioni, per avere il giudice di merito ravvisato in capo alla società assicuratrice un obbligo di risarcimento in forma specifica, anziché un’obbligazione alternativa ex art. 1285 cod. civ. ad una prestazione di indennizzo economico o di risarcimento in forma specifica (terzo motivo); 1.4. omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione, consistente nella specifica sottoscrizione della contestata clausola, ove ritenuta vessatoria (quarto motivo); 2. pregiudiziale (ed assorbente) è l’esame del primo motivo;
2.1. il diritto alla difesa ed il diritto al contraddittorio costituiscono diritti processuali essenziali, presidiati da norme di massimo grado del nostro ordinamento: anzi più precisamente, «il diritto al contraddittorio è insito nel diritto di difesa e il diritto di difesa richiede che il processo si strutturi, nelle varie fasi, secondo il principio del contraddittorio. In ciò si realizza la più elementare concretizzazione della garanzia del giusto processo» (Cass., Sez. U, 25/11/2021, n. 36596); la lesione di siffatti diritti, verificatasi nell’arco del processo ed in un qualsiasi momento, cagiona dunque la nuLLtà della sentenza resa a definizione dello stesso, per diretta ed immediata trasgressione dei princìpi sanciti dagli artt. 24 e 111 della Costituzione, senza necessità r.g. n. 3447/2021 Cons. est. Raffaele Rossi 4 di allegare o dimostrare alcun pregiudizio specifico o ulteriore rispetto al vulnus arrecato a difesa e contraddittorio;
muovendo dalle ora enunciate premesse, questa Corte nella sua composizione più tipica di organo della nomofilachia, con la testé citata sentenza n. 36596 del 2021, ha affermato che «l’avere il giudice deciso la controversia senza assegnare alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ovvero senza attendere la loro scadenza, comporta di per sé la nuLLtà della sentenza per impedimento frapposto alla possibilità dei difensori delle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa, in quanto la violazione del principio del contraddittorio, ai quale il diritto di difesa si associa, non è riferibile solo all’atto introduttivo del giudizio, ma implica che il contraddittorio e la difesa si realizzino in piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo»; la medesima regula iuris è replicabile nella vicenda in esame, la cui peculiarità (ed elemento di divergenza) risiede nella emissione della sentenza qui impugnata sì dopo la scadenza del termine per le memorie di replica ma prima che una di esse (quella tempestivamente depositata dall’odierno ricorrente) fosse visibile dal giudice;
dal tenore degli atti processuali richiamati in ricorso - in esso puntualmente riportati (e ad esso altresì allegati) in modo ossequioso del principio di specificità (detto anche di autonomia) - risulta infatti palese che il deposito telematico della memoria di replica della parte appellata (oggi ricorrente), effettuato il 15 giugno 2020 (ultimo giorno utile) alle 18.49 (ora di ricezione della PEC di avvenuta consegna), è stato accettato dal canceLLere (e, quindi, l’atto posto in leggibilità del giudice) del Tribunale di Torino il 16 giugno 2020 alle 13.34 (ora di ricezione della PEC di comunicazione di esito regolare dei controLL automatici di cancelleria), allorquando cioè la sentenza oggi gravata era stata già depositata (in dettaglio, alle ore 9.54 del 16 giugno 2020); r.g. n. 3447/2021 Cons. est. Raffaele Rossi 5 orbene, nella situazione descritta (la quale pure rappresentava andamento fisiologico della modalità telematica di deposito degli atti processuali secondo gli applicativi all’epoca adoperati per il processo civile, cui ineludibilmente si correlava uno iato temporale -da auspicarsi più breve possibile- tra la consegna dell’atto di parte e la sua manuale accettazione ad opera della Cancelleria preposta) deve ritenersi concretato un vulnus al diritto di difesa della parte;
quest’ultimo, invero, postula non soltanto il rispetto del termine per il deposito degli scritti conclusionali ma anche l’effettivo ingresso degli stessi nella sfera di conoscibilità (ovvero, con locuzione mutuata dalla prassi, di visibilità) del giudice investito della decisione, altrimenti riducendosi l’osservanza del termine a mero astratto simulacro;
la sentenza emessa prima della scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica è quindi parificabile, per l’aspetto qui vagliato, alla sentenza emessa prima che per il giudice chiamato alla decisione sia possibile leggere le memorie stesse: nell’uno e nell’altro caso, infatti, l’esplicazione delle facoltà difensive della parte (e, nello specifico, la sottoposizione al giudice degli argomenti dedotti a suffragio delle proprie istanze) risulta in concreto vanificata;
va pertanto dichiarata la nuLLtà della sentenza impugnata, siccome emessa prima che al giudice fosse possibile visionare la memoria di replica di una parte, pur tempestivamente depositata;
l’accoglimento del primo motivo di ricorso per il riscontrato vizio processuale assorbe la disamina delle ulteriori censure sollevate;
cassata la sentenza impugnata, va disposto il rinvio della causa al Tribunale di Torino, in persona di diverso magistrato, cui è demandata la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità;
p. q. m.
accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Torino, in persona di r.g. n. 3447/2021 Cons. est. Raffaele Rossi 6 diverso magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione