Cass. civ., sez. III, ordinanza 15/11/2024, n. 29510
CASS
Ordinanza 15 novembre 2024

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'ordinanza in esame, emessa dal Consigliere Raffaele Rossi, riguarda un ricorso presentato da una carrozzeria contro una compagnia assicurativa, in merito a un'indennità non corrisposta per danni causati da eventi atmosferici. La carrozzeria, cessionaria del credito di un cliente, chiedeva la condanna dell'assicuratore al pagamento di un residuo indennizzo, inizialmente accolto dal Giudice di pace, ma successivamente disatteso dal Tribunale di Torino, che aveva ritenuto valida una clausola di franchigia del 20% applicabile in caso di riparazione presso una carrozzeria non convenzionata.

Le questioni giuridiche sollevate dalla carrozzeria includevano la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa, l'erronea valutazione della clausola di franchigia come non vessatoria, e l'errata interpretazione dell'obbligo di risarcimento dell'assicuratore. Il giudice ha accolto il primo motivo di ricorso, evidenziando che la sentenza era stata emessa prima che la memoria di replica della parte ricorrente fosse visibile al giudice, violando così il principio del contraddittorio e il diritto di difesa. Di conseguenza, la sentenza è stata dichiarata nulla e la causa è stata rinviata al Tribunale di Torino per un nuovo esame, demandando anche la regolamentazione delle spese legali.

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Massime1

È nulla la sentenza emessa dopo la scadenza del termine per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ma prima che una di queste ultime, depositata telematicamente, sia effettivamente "visibile" da parte del giudice, concretizzando un vulnus al diritto di difesa della parte, il quale postula l'effettivo ingresso degli scritti conclusionali nella sfera di conoscibilità del giudice investito della decisione. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato la nullità della sentenza depositata alle ore 9.54 del 16 giugno 2020, posto che il deposito telematico della memoria di replica della parte appellata, effettuato il 15 giugno 2020 - ultimo giorno utile - era stato accettato dal cancelliere - e, quindi, l'atto posto in leggibilità del giudice - solo alle ore 13.34 del medesimo 16 giugno).

Commentari2

  • 1Contraddittorio: annullata sentenza per errore procedurale
    Chiara Schena · https://www.diritto.it/ · 2 dicembre 2024

    La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 29510 depositata il 15 novembre 2024, si è pronunciata su un tema fondamentale del diritto processuale: il rispetto del principio del contraddittorio. La sentenza d'appello del Tribunale di Torino, che non aveva esaminato una memoria tempestivamente depositata, è stata annullata, riaffermando la centralità del diritto di difesa. 1. La vicenda processuale La vicenda processuale nasce da una controversia tra un'impresa e una compagnia assicurativa, in merito a una polizza per danni da eventi climatici. Il contratto prevedeva una franchigia aggiuntiva del 20% per riparazioni effettuate presso strutture non convenzionate. L'impresa, che agiva come …

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  • 2Il portale giuridico online per i professionisti - Diritto.it
    Chiara Schena · https://www.diritto.it/ · 12 settembre 2024

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, ordinanza 15/11/2024, n. 29510
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29510
Data del deposito : 15 novembre 2024

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