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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 17/09/2025, n. 1742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1742 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del 17/09/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9121 - 2024 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Luigi Mancaniello
PARTE RICORRENTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Luigi Lorusso
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: riliquidazione assegno ordinario di invalidità
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 21.10.2024, – premesso di essere titolare Parte_1
CP_ di prestazione cat. IO n. 002-319115205528, con decorrenza 1.2.2020, e di essere in grado di vantare contribuzione da lavoro dipendente (effettiva e figurativa) ante pensionamento per il periodo 1.1.1998-31.1.2020 – adiva l'intestato Tribunale del Lavoro, premettendo in fatto: che l'anzidetta prestazione era stata liquidata con provvedimento del
18.6.2024, mediante riconoscimento della componente contributiva con montante al
31.12.2011 di 88.793,42 e della componente contributiva con montante post 31.12.2011 di
69.139,10; che, tuttavia, l'Ente era incorso in errore in sede di quantificazione della componente contributiva post 31.12.2011, posto che non aveva correttamente considerato e valorizzato i contributi effettivi e figurativi regolarmente accreditati in estratto;
che detto errore era già stato infruttuosamente denunciato con ricorso amministrativo del 10.7.2024. Tanto premesso in fatto e richiamato il quadro normativo di riferimento (segnatamente, gli artt. 4, comma 1, r.d. 4 aprile 1952, n. 218 e 1 D.P.R. 3 dicembre 1970, n. 1049), nella parte in cui prescrive l'accredito di contribuzione figurativa per disoccupazione nel tetto delle 180 giornate in modo da garantire il conseguimento delle 270 giornate, effettive e figurative, complessive annue, deduceva il ricorrente che, in ordine al montante contributivo per contributi post 31.12.2011, attraverso la necessaria valorizzazione delle settimane effettive e di quelle figurative di disoccupazione, malattia e congedi, l' avrebbe dovuto CP_2 riconoscergli un maggior valore del montante contributivo complessivo pari a 69.694,47, con conseguente attribuzione di una quota pensionistica effettivamente spettante per il suddetto periodo in misura pari ad euro 225,17 (considerando il coefficiente di trasformazione di
4,2000 già attribuito dall'Ente), in luogo dell'importo inferiore in concreto corrispostogli.
Sulla scorta di quanto dedotto, il ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare il diritto dell'istante alla ricostituzione della prestazione INPS cat. IO n. 002-
319115205528 ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, d.P.R. n. 488/1968, e dell'art. 4, comma 1,
r.d. 4 aprile 1952 n. 218, dell'art.1 d.P.R. 3 dicembre 1970, n. 1049 e dell'art. 1, comma 57,
l.n. 247/2007, nonchè dell'art. 8 l.n. 155/1981 in stretta connessione con l'art. 40 l.n.
183/2010, per errata quantificazione del montante contributivo per contributi post
31.12.2011 e con riconoscimento del relativo montante di 69.694,47; - per l'effetto, CP_ condannare l' resistente al pagamento in favore dell'odierno istante, a partire dall'01.02.2020, della differenza mensile perequabile tra quanto effettivamente spettante e quanto complessivamente erogato per la componente contributiva post 31.12.2011, oltre interessi legali dalla maturazione di ogni singolo rateo e fino all'effettivo soddisfo;
- condannare, infine, l' al pagamento di spese e competenze di causa, oltre IVA, CAP e CP_1 rimborso spese forfetario nei termini di legge, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' convenuto, invocando la declaratoria di CP_2
(sia pur parziale) cessazione della materia del contendere, essendo stata riliquidata la prestazione “con decorrenza calcolo arretrati dalla data di ripristino della pensione
(01.02.2022)”.
Richiamava, a tal fine, il modello TE08 del 24.2.2025, con il quale era stato previsto un conguaglio complessivo in favore del ricorrente per euro 17.91 in relazione al periodo fino al
31.3.2025.
Quanto agli ulteriori contributi rivendicati, alla residua somma mensile domandata di euro
1,40 (euro 225,17 - euro 223,77) ed al maggior periodo per cui era stata chiesta la
2 ricostituzione e la conseguenziale statuizione di condanna, l'Ente eccepiva l'improponibilità
e/o improcedibilità di ogni pretesa, nonché la decadenza triennale dall'azione e l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto.
Contestava, in ogni caso, la fondatezza della domanda, evidenziando che, per l'anno 2015, non spettavano 270 giornate contributive, bensì 239, giacchè, per le 31 giornate mancanti, la contribuzione figurativa da maternità/congedi non aveva formato oggetto di domanda di riscatto, né, d'altro canto, avrebbe potuto considerarsi la copertura figurativa per indennità di disoccupazione agricola, in quanto le giornate risultavano coperte da altro evento (ovverosia maternità/congedi, nella specie non riscattati).
Istruita documentalmente, all'esito dell'udienza del 17.9.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Il ricorso è fondato e va accolto, per le ragioni di seguito esposte. CP_
2.1. Va opportunamente premesso che, con comunicazione del 18.6.2024, l' informava il ricorrente in ordine alla liquidazione dell'assegno cat. IO n. 002-319115205528, con decorrenza 1.2.2020 (cfr. modello TE08, in atti).
Dalla suddetta comunicazione si evince che l'assegno è stato calcolato sulla base dei contributi versati dall'1.1.1998 al 31.12.2020 e che la quota afferente alla gestione lavoratori dipendenti per il periodo successivo al 31.12.2011 (ovvero quella oggetto di domanda giudiziale) è stata determinata sulla scorta dei seguenti dati contabili: coefficiente di trasformazione (4,2000) – settimane (407) – montante (69.139,10) – importo (euro 223,37).
Con modello TE08 del 24.2.2025, l' ha rideterminato in euro 223,77 l'importo della CP_2 quota di cui si discute, computando n. 408 settimane ed un montante di 69.260,78.
Vi è, quindi, un differenziale mensile perequabile di euro 0,3931, dal quale è scaturito un conguaglio complessivo in favore del ricorrente per euro 17,91 relativamente al periodo dall'1.2.2022 al 31.3.2025.
2.2. La parte ricorrente ha, tuttavia, contestato il carattere integralmente satisfattivo della riliquidazione operata dall'Ente gestore, sotto un duplice profilo: a) per l'anno 2015 (l'unico in discussione) la contribuzione a titolo di malattia e congedo, seppur regolarmente accreditata in estratto (senza riserve e/o annotazioni di sorta), non sarebbe stata computata;
b) CP_ sarebbe errata la decorrenza di ricalcolo, quale operata dall' avendo l'Istituto ricostituito l'assegno ordinario con decorrenza 1.2.2022, ovverosia nei limiti del triennio antecedente alla notifica del ricorso introduttivo del giudizio, salvo poi indicare che gli interessi legali sarebbero stati liquidati con decorrenza 1.6.2020.
3 2.3. Così delimitato il residuo thema decidendum, si ritiene che le censure sollevate dal colgano nel segno. Pt_1
CP_ Invero, sotto il primo profilo, l' ha svolto una difesa del seguente tenore: “Nell'anno 2015 non spettano 270 giornate contributive, ma 239. Infatti, per le 31 giornate mancanti la contribuzione figurativa da maternità/congedi non è stata riscattata e non può essere considerata la copertura figurativa per indennità di disoccupazione agricola fino alle 270 giornate in quanto le giornate sono coperte da altro evento (appunto maternità/congedi non riscattati)” (pag. 5 della memoria).
Ha, quindi, richiamato l'art. 35, comma 5, del decreto legislativo n. 151 del 2001, laddove dispone che “per i soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i periodi non coperti da assicurazione e corrispondenti a quelli che danno luogo al congedo parentale, collocati temporalmente al di fuori del rapporto di lavoro, possono essere riscattati, nella misura massima di cinque anni, con le modalità di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni, a condizione che i richiedenti possano far valere, all'atto della domanda, complessivamente almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa”, concludendo nel senso che “La sussistenza dell'evento, ancorché non riscattato, impedisce l'accredito contributivo figurativo, per gli stessi giorni, per indennità di disoccupazione agricola (la cui percezione anche per le ulteriori 31 giornate comunque si contesta)” (pag. 6 della memoria).
Sennonchè, nel caso di contribuzione figurativa è “a domanda” dell'interessato l'accreditamento della contribuzione, ma una volta che la stessa è stata riconosciuta, la stessa va considerata d'ufficio nella base di calcolo del trattamento pensionistico (v., in tal senso,
Tribunale di Foggia-Sez. Lavoro, 24.2.2025, n. 553).
Nel caso in esame, l'estratto contributivo riporta – per il periodo 29.1.2015/28.2.2015 – n. 31 contributi figurativi a titolo di “Maternità e congedi” (cfr. doc. 2, fascicolo di parte ricorrente).
Quindi, la valutazione della predetta contribuzione, avente un chiaro riscontro documentale nell'estratto contributivo in atti, ai fini del calcolo, doveva essere eseguita d'ufficio (così, ancora, Trib. Foggia n. 553/2025 cit.).
Ne consegue che il valore retributivo per l'anno 2015 deve essere calcolato sulla base del CP_ valore complessivo di n. 270 giornate (in luogo delle 239 giornate computate dall' , tenuto conto delle giornate di effettivo lavoro nonché di quelle figurative regolarmente accreditate.
4 Sotto il secondo profilo, si osserva che la prestazione in discorso è stata liquidata, per la prima volta, con modello TE08 del 31.8.2022 (prodotto in allegato alle note di trattazione depositate dalla parte ricorrente in data 25.3.2025).
Vertendosi, nella fattispecie, in ipotesi di adempimento parziale, trova applicazione l'art. 47, ultimo comma, del D.P.R. n. 639 del 1970, quale aggiunto dall'art. 38, comma 1, lett. d), n.
1), del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, a mente del quale “Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte”.
E poiché la decadenza (triennale), decorrente dalla prima liquidazione, è stata impedita dal deposito in data 21.10.2024 del ricorso introduttivo del presente giudizio, non v'è ragione per limitare il calcolo degli arretrati ai ratei maturati dall'1.2.2022.
Né, infine, si configura la prescrizione quinquennale, pure eccepita dall'Ente, avuto riguardo alla valenza interruttiva del ricorso amministrativo presentato dall'assicurato in data
10.7.2024. CP_
2.4. Conclusivamente ed in assenza di specifica contestazione dell' in ordine ai conteggi analitici formulati in ricorso, spetta al ricorrente un maggior valore del montante contributivo complessivo pari a 69.694,47, mentre la relativa quota pensionistica effettivamente dovuta per il periodo contributivo post 31.12.2011 ammonta ad euro 225,17 (considerando il coefficiente di trasformazione di 4,2000 già attribuito dall'Ente nel modello TE08 del 24.6.2024), in luogo del minor importo riconosciuto dall' . CP_2
Deve, pertanto, dichiararsi il diritto di alla ricostituzione della prestazione Parte_1
CP_ cat. IO n. 002-319115205528, per errata quantificazione del montante contributivo per contributi post 31.12.2011 e con riconoscimento del relativo montante di 69.694,47, con condanna dell'Ente al pagamento, in favore del ricorrente, a partire dall'1.2.2020 (data di decorrenza originaria della prestazione), della differenza mensile perequabile tra quanto effettivamente spettante e quanto complessivamente erogato per la componente contributiva post 31.12.2011 (anche a seguito del mod. TE08 del 24.2.2025), oltre interessi legali dalla maturazione di ogni singolo rateo e fino all'effettivo soddisfo.
3. Le spese di lite – liquidate secondo dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M. n.
147/2022 (valore della causa, quale determinato ai sensi dell'art. 13, comma 2, c.p.c., inferiore ad euro 1.100,00), con l'aumento del 10% ex art. 4, comma 1-bis, D.M. n. 147 cit., stante l'impiego di collegamenti ipertestuali volti ad agevolare la consultazione dei documenti
5 CP_
– seguono la soccombenza dell' e vengono distratte in favore dell'avv. Luigi
Mancaniello, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 9121/2024 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria o diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto di alla ricostituzione Parte_1 della prestazione cat. IO n. 002-319115205528, per errata quantificazione del montante contributivo per contributi post 31.12.2011 e con riconoscimento del relativo montante di
69.694,47; CP_ b) condanna l' al pagamento, in favore del ricorrente, a partire dall'1.2.2020 (data di decorrenza originaria della prestazione), della differenza mensile perequabile tra quanto effettivamente spettante e quanto complessivamente erogato per la componente contributiva post 31.12.2011, oltre interessi legali dalla maturazione di ogni singolo rateo e fino all'effettivo soddisfo;
c) condanna l' resistente alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro 375,10, CP_2 oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Luigi Mancaniello.
Foggia, all'esito dell'udienza del 17/09/2025
Il Giudice
Ivano Caputo
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del 17/09/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9121 - 2024 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Luigi Mancaniello
PARTE RICORRENTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Luigi Lorusso
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: riliquidazione assegno ordinario di invalidità
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 21.10.2024, – premesso di essere titolare Parte_1
CP_ di prestazione cat. IO n. 002-319115205528, con decorrenza 1.2.2020, e di essere in grado di vantare contribuzione da lavoro dipendente (effettiva e figurativa) ante pensionamento per il periodo 1.1.1998-31.1.2020 – adiva l'intestato Tribunale del Lavoro, premettendo in fatto: che l'anzidetta prestazione era stata liquidata con provvedimento del
18.6.2024, mediante riconoscimento della componente contributiva con montante al
31.12.2011 di 88.793,42 e della componente contributiva con montante post 31.12.2011 di
69.139,10; che, tuttavia, l'Ente era incorso in errore in sede di quantificazione della componente contributiva post 31.12.2011, posto che non aveva correttamente considerato e valorizzato i contributi effettivi e figurativi regolarmente accreditati in estratto;
che detto errore era già stato infruttuosamente denunciato con ricorso amministrativo del 10.7.2024. Tanto premesso in fatto e richiamato il quadro normativo di riferimento (segnatamente, gli artt. 4, comma 1, r.d. 4 aprile 1952, n. 218 e 1 D.P.R. 3 dicembre 1970, n. 1049), nella parte in cui prescrive l'accredito di contribuzione figurativa per disoccupazione nel tetto delle 180 giornate in modo da garantire il conseguimento delle 270 giornate, effettive e figurative, complessive annue, deduceva il ricorrente che, in ordine al montante contributivo per contributi post 31.12.2011, attraverso la necessaria valorizzazione delle settimane effettive e di quelle figurative di disoccupazione, malattia e congedi, l' avrebbe dovuto CP_2 riconoscergli un maggior valore del montante contributivo complessivo pari a 69.694,47, con conseguente attribuzione di una quota pensionistica effettivamente spettante per il suddetto periodo in misura pari ad euro 225,17 (considerando il coefficiente di trasformazione di
4,2000 già attribuito dall'Ente), in luogo dell'importo inferiore in concreto corrispostogli.
Sulla scorta di quanto dedotto, il ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare il diritto dell'istante alla ricostituzione della prestazione INPS cat. IO n. 002-
319115205528 ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, d.P.R. n. 488/1968, e dell'art. 4, comma 1,
r.d. 4 aprile 1952 n. 218, dell'art.1 d.P.R. 3 dicembre 1970, n. 1049 e dell'art. 1, comma 57,
l.n. 247/2007, nonchè dell'art. 8 l.n. 155/1981 in stretta connessione con l'art. 40 l.n.
183/2010, per errata quantificazione del montante contributivo per contributi post
31.12.2011 e con riconoscimento del relativo montante di 69.694,47; - per l'effetto, CP_ condannare l' resistente al pagamento in favore dell'odierno istante, a partire dall'01.02.2020, della differenza mensile perequabile tra quanto effettivamente spettante e quanto complessivamente erogato per la componente contributiva post 31.12.2011, oltre interessi legali dalla maturazione di ogni singolo rateo e fino all'effettivo soddisfo;
- condannare, infine, l' al pagamento di spese e competenze di causa, oltre IVA, CAP e CP_1 rimborso spese forfetario nei termini di legge, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' convenuto, invocando la declaratoria di CP_2
(sia pur parziale) cessazione della materia del contendere, essendo stata riliquidata la prestazione “con decorrenza calcolo arretrati dalla data di ripristino della pensione
(01.02.2022)”.
Richiamava, a tal fine, il modello TE08 del 24.2.2025, con il quale era stato previsto un conguaglio complessivo in favore del ricorrente per euro 17.91 in relazione al periodo fino al
31.3.2025.
Quanto agli ulteriori contributi rivendicati, alla residua somma mensile domandata di euro
1,40 (euro 225,17 - euro 223,77) ed al maggior periodo per cui era stata chiesta la
2 ricostituzione e la conseguenziale statuizione di condanna, l'Ente eccepiva l'improponibilità
e/o improcedibilità di ogni pretesa, nonché la decadenza triennale dall'azione e l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto.
Contestava, in ogni caso, la fondatezza della domanda, evidenziando che, per l'anno 2015, non spettavano 270 giornate contributive, bensì 239, giacchè, per le 31 giornate mancanti, la contribuzione figurativa da maternità/congedi non aveva formato oggetto di domanda di riscatto, né, d'altro canto, avrebbe potuto considerarsi la copertura figurativa per indennità di disoccupazione agricola, in quanto le giornate risultavano coperte da altro evento (ovverosia maternità/congedi, nella specie non riscattati).
Istruita documentalmente, all'esito dell'udienza del 17.9.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Il ricorso è fondato e va accolto, per le ragioni di seguito esposte. CP_
2.1. Va opportunamente premesso che, con comunicazione del 18.6.2024, l' informava il ricorrente in ordine alla liquidazione dell'assegno cat. IO n. 002-319115205528, con decorrenza 1.2.2020 (cfr. modello TE08, in atti).
Dalla suddetta comunicazione si evince che l'assegno è stato calcolato sulla base dei contributi versati dall'1.1.1998 al 31.12.2020 e che la quota afferente alla gestione lavoratori dipendenti per il periodo successivo al 31.12.2011 (ovvero quella oggetto di domanda giudiziale) è stata determinata sulla scorta dei seguenti dati contabili: coefficiente di trasformazione (4,2000) – settimane (407) – montante (69.139,10) – importo (euro 223,37).
Con modello TE08 del 24.2.2025, l' ha rideterminato in euro 223,77 l'importo della CP_2 quota di cui si discute, computando n. 408 settimane ed un montante di 69.260,78.
Vi è, quindi, un differenziale mensile perequabile di euro 0,3931, dal quale è scaturito un conguaglio complessivo in favore del ricorrente per euro 17,91 relativamente al periodo dall'1.2.2022 al 31.3.2025.
2.2. La parte ricorrente ha, tuttavia, contestato il carattere integralmente satisfattivo della riliquidazione operata dall'Ente gestore, sotto un duplice profilo: a) per l'anno 2015 (l'unico in discussione) la contribuzione a titolo di malattia e congedo, seppur regolarmente accreditata in estratto (senza riserve e/o annotazioni di sorta), non sarebbe stata computata;
b) CP_ sarebbe errata la decorrenza di ricalcolo, quale operata dall' avendo l'Istituto ricostituito l'assegno ordinario con decorrenza 1.2.2022, ovverosia nei limiti del triennio antecedente alla notifica del ricorso introduttivo del giudizio, salvo poi indicare che gli interessi legali sarebbero stati liquidati con decorrenza 1.6.2020.
3 2.3. Così delimitato il residuo thema decidendum, si ritiene che le censure sollevate dal colgano nel segno. Pt_1
CP_ Invero, sotto il primo profilo, l' ha svolto una difesa del seguente tenore: “Nell'anno 2015 non spettano 270 giornate contributive, ma 239. Infatti, per le 31 giornate mancanti la contribuzione figurativa da maternità/congedi non è stata riscattata e non può essere considerata la copertura figurativa per indennità di disoccupazione agricola fino alle 270 giornate in quanto le giornate sono coperte da altro evento (appunto maternità/congedi non riscattati)” (pag. 5 della memoria).
Ha, quindi, richiamato l'art. 35, comma 5, del decreto legislativo n. 151 del 2001, laddove dispone che “per i soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i periodi non coperti da assicurazione e corrispondenti a quelli che danno luogo al congedo parentale, collocati temporalmente al di fuori del rapporto di lavoro, possono essere riscattati, nella misura massima di cinque anni, con le modalità di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni, a condizione che i richiedenti possano far valere, all'atto della domanda, complessivamente almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa”, concludendo nel senso che “La sussistenza dell'evento, ancorché non riscattato, impedisce l'accredito contributivo figurativo, per gli stessi giorni, per indennità di disoccupazione agricola (la cui percezione anche per le ulteriori 31 giornate comunque si contesta)” (pag. 6 della memoria).
Sennonchè, nel caso di contribuzione figurativa è “a domanda” dell'interessato l'accreditamento della contribuzione, ma una volta che la stessa è stata riconosciuta, la stessa va considerata d'ufficio nella base di calcolo del trattamento pensionistico (v., in tal senso,
Tribunale di Foggia-Sez. Lavoro, 24.2.2025, n. 553).
Nel caso in esame, l'estratto contributivo riporta – per il periodo 29.1.2015/28.2.2015 – n. 31 contributi figurativi a titolo di “Maternità e congedi” (cfr. doc. 2, fascicolo di parte ricorrente).
Quindi, la valutazione della predetta contribuzione, avente un chiaro riscontro documentale nell'estratto contributivo in atti, ai fini del calcolo, doveva essere eseguita d'ufficio (così, ancora, Trib. Foggia n. 553/2025 cit.).
Ne consegue che il valore retributivo per l'anno 2015 deve essere calcolato sulla base del CP_ valore complessivo di n. 270 giornate (in luogo delle 239 giornate computate dall' , tenuto conto delle giornate di effettivo lavoro nonché di quelle figurative regolarmente accreditate.
4 Sotto il secondo profilo, si osserva che la prestazione in discorso è stata liquidata, per la prima volta, con modello TE08 del 31.8.2022 (prodotto in allegato alle note di trattazione depositate dalla parte ricorrente in data 25.3.2025).
Vertendosi, nella fattispecie, in ipotesi di adempimento parziale, trova applicazione l'art. 47, ultimo comma, del D.P.R. n. 639 del 1970, quale aggiunto dall'art. 38, comma 1, lett. d), n.
1), del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, a mente del quale “Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte”.
E poiché la decadenza (triennale), decorrente dalla prima liquidazione, è stata impedita dal deposito in data 21.10.2024 del ricorso introduttivo del presente giudizio, non v'è ragione per limitare il calcolo degli arretrati ai ratei maturati dall'1.2.2022.
Né, infine, si configura la prescrizione quinquennale, pure eccepita dall'Ente, avuto riguardo alla valenza interruttiva del ricorso amministrativo presentato dall'assicurato in data
10.7.2024. CP_
2.4. Conclusivamente ed in assenza di specifica contestazione dell' in ordine ai conteggi analitici formulati in ricorso, spetta al ricorrente un maggior valore del montante contributivo complessivo pari a 69.694,47, mentre la relativa quota pensionistica effettivamente dovuta per il periodo contributivo post 31.12.2011 ammonta ad euro 225,17 (considerando il coefficiente di trasformazione di 4,2000 già attribuito dall'Ente nel modello TE08 del 24.6.2024), in luogo del minor importo riconosciuto dall' . CP_2
Deve, pertanto, dichiararsi il diritto di alla ricostituzione della prestazione Parte_1
CP_ cat. IO n. 002-319115205528, per errata quantificazione del montante contributivo per contributi post 31.12.2011 e con riconoscimento del relativo montante di 69.694,47, con condanna dell'Ente al pagamento, in favore del ricorrente, a partire dall'1.2.2020 (data di decorrenza originaria della prestazione), della differenza mensile perequabile tra quanto effettivamente spettante e quanto complessivamente erogato per la componente contributiva post 31.12.2011 (anche a seguito del mod. TE08 del 24.2.2025), oltre interessi legali dalla maturazione di ogni singolo rateo e fino all'effettivo soddisfo.
3. Le spese di lite – liquidate secondo dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M. n.
147/2022 (valore della causa, quale determinato ai sensi dell'art. 13, comma 2, c.p.c., inferiore ad euro 1.100,00), con l'aumento del 10% ex art. 4, comma 1-bis, D.M. n. 147 cit., stante l'impiego di collegamenti ipertestuali volti ad agevolare la consultazione dei documenti
5 CP_
– seguono la soccombenza dell' e vengono distratte in favore dell'avv. Luigi
Mancaniello, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 9121/2024 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria o diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto di alla ricostituzione Parte_1 della prestazione cat. IO n. 002-319115205528, per errata quantificazione del montante contributivo per contributi post 31.12.2011 e con riconoscimento del relativo montante di
69.694,47; CP_ b) condanna l' al pagamento, in favore del ricorrente, a partire dall'1.2.2020 (data di decorrenza originaria della prestazione), della differenza mensile perequabile tra quanto effettivamente spettante e quanto complessivamente erogato per la componente contributiva post 31.12.2011, oltre interessi legali dalla maturazione di ogni singolo rateo e fino all'effettivo soddisfo;
c) condanna l' resistente alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro 375,10, CP_2 oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Luigi Mancaniello.
Foggia, all'esito dell'udienza del 17/09/2025
Il Giudice
Ivano Caputo
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