Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/04/2025, n. 1954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1954 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
1
Sent. n.
Ruolo Generale n. 5416/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dr. Fulvio Dacomo Presidente
dr. Antonio Mungo Consigliere Estensore
dr. Francesco Gesué Rizzi Ulmo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento contrassegnato con il n. 5416/2021 r.g. degli affari civili,
avente ad oggetto “Altre controversie di diritto amministrativo – pagamento
forniture sanitarie”, riservata in decisione all'esito della trattazione scritta fissata per l'udienza collegiale dell'11.9.2024, e vertente
TRA
, in Parte_1
persona del Presidente e legale rappresentante pro - tempore Prof. Dott.
, con sede legale in Napoli (Na), Complesso Esedra, Controparte_1
Centro Direzionale Is. F9, codice fiscale, partita iva ed iscrizione al Registro
delle imprese di Napoli n. , rappresentata e difesa, ai fini e per P.IVA_1
gli effetti del presente giudizio di appello, dall'avv. Gian Luca Matarazzi, c.f.
con indirizzo PEC: CodiceFiscale_1
presso il cui studio in Napoli Email_1
(NA), alla Piazza Salvatore Di Giacomo n. 123, elegge domicilio, come da procura rilasciata su foglio separato allegato alla busta di deposito dell'atto di appello. La società appellante ed il suo difensore costituito dichiarano di voler ricevere le notificazioni e le comunicazioni relative al presente giudizio all'indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_2
APPELLANTE
E
(GI ) c.f. CP_2 Controparte_3 Pt_1
, con sede in Milano, via Domenichino n. 5, rappresentata e P.IVA_2
difesa, per procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo iscritto al R.G.
29281/2017, dall'avv. Marisa Olga Meroni, c.f. – CodiceFiscale_2
con indirizzo PEC: - numero di fax Email_3
0276024561, presso il cui studio in Milano, corso Italia n. 13, è elettivamente domiciliata.
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per l'appellante , Parte_1
riportandosi a tutte le domande ed eccezioni formulate nel proprio atto di appello, chiedendone l'integrale accoglimento;
impugnando e contestando inoltre tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto ed eccepito poiché infondato e non provato.
Per l'appellata GI , Controparte_4 Controparte_5 3
rigettata ogni contraria istanza, dichiarare inammissibile ex art. 348-bis c.p.c.
o comunque rigettare l'impugnazione avversaria e, per effetto, confermare integralmente l'impugnata sentenza del Tribunale di Napoli n. 5757/2021 del
21.6.2021, con vittoria delle spese e delle competenze del grado di giudizio,
incluso rimborso spese forfettario 15%, oltre CPA e IVA.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 23.12.2021 la
[...]
, in persona del Presidente e legale Parte_1
rappresentante pro – tempore, proponeva appello avverso la sentenza del
Tribunale di Napoli n. 5757/2021 del 21.6.2021 con la quale - previo accoglimento dell'opposizione da essa proposta con citazione notificata il
22.12.2017 avverso il decreto n. 9116/17, depositato il 27.10.17 e notificato il
14.11.2017, con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di €
3.466.278,76, oltre interessi e spese della procedura monitoria, in favore della ricorrente quale cessionaria dei crediti Controparte_6
maturati dalle società fornitrici di cui all'elenco allegato - essa era stata condannata - previa revoca del predetto provvedimento monitorio - al pagamento di € 11.233,20, a titolo di sorta capitale, oltre interessi al tasso ed alle decorrenze di cui al d.lgs. n. 231/02 ed ulteriori interessi anatocistici, al tasso di cui all'art. 1284 comma 4 c.c., dal 23.10.2017 al soddisfo, sugli interessi che a quella data erano dovuti almeno per sei mesi, nonché di €
3.434.640,00 a titolo di interessi moratori, oltre ulteriori interessi al tasso di cui all'art. 1284 comma 4 c.c., dal 23.10.2017 al soddisfo.
Con la medesima pronuncia il Tribunale aveva condannato la 4
al pagamento, in favore della medesima Parte_1 [...]
delle spese di lite che, GI compensate per 1/5 - ivi Controparte_5
comprese quelle della fase monitoria - venivano liquidate per i residui 4/5 in complessivi € 30.340,00, di cui € 700,00 per esborsi ed € 29.640,00 per compensi, oltre Iva e Cpa come per legge e rimb. spese forf. (nella misura del
15% del compenso).
Infine, le spese di CTU, ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente in base al decreto di liquidazione del
27.7.2020, erano state poste nei rapporti interni tra le parti in causa a carico di per 4/5 e di er 1/5, con il conseguente Parte_1 Controparte_5
diritto di ciascuna parte di ripetere dall'altra le somme eventualmente versate,
o che saranno versate al CTU in forza del predetto decreto, in eccesso rispetto alle sopra indicate quote.
La , in persona del Parte_1
Presidente e legale rappresentante pro – tempore, conveniva quindi innanzi all'intestata Corte di Appello la (GI Controparte_4 [...]
, in persona del legale rappresentante pro – tempore, Controparte_5
chiedendo, in riforma della gravata decisione e previa sospensione della provvisoria efficacia esecutiva della stessa, l'accoglimento integrale della propria originaria opposizione, dichiarando la nullità e/o l'inefficacia e/o l'inopponibilità nei propri confronti degli atti di cessione del credito intercorsi in favore della dai quali era scaturito il Controparte_6
credito di cui al D.I. n. 9116/2017 del Tribunale di Napoli.
L'istante chiedeva quindi di revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 9116/2017 del Tribunale di Napoli, perché fondato su crediti 5
inesigibili, essendo nulli/inefficaci/inopponibili gli atti di cessione del credito dedotti nel giudizio monitorio e nel giudizio di primo grado e intercorsi tra le società appaltatrici cedenti e per mancata Controparte_5
accettazione degli stessi da parte della Parte_1
e/o, comunque, perché il credito di cui al D.I. n . 9116/2017 del
[...]
Tribunale di Napoli non risulta certo, liquido, esigibile e, soprattutto,
determinabile, in virtù della mancata allegazione probatoria da parte della delle date di decorrenza degli interessi richiesti Controparte_5
in sede monitoria;
il tutto con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa dell'1.4.2022 si costituiva in giudizio la (GI , in Controparte_4 Controparte_5
persona del legale rappresentante pro – tempore, chiedendo, previo rigetto dell'istanza di sospensione della provvisoria efficacia esecutiva della gravata decisione, di dichiarare inammissibile ex art. 348-bis c.p.c. o comunque rigettare, l'impugnazione avversaria e, per effetto, confermare integralmente l'impugnata sentenza, con vittoria di spese e competenze del grado di giudizio,
incluso rimborso spese forfettario 15%, oltre CPA e IVA.
All'esito dell'udienza di trattazione, con ordinanza del 19.5.2022, la
Corte rigettava l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività e/o esecuzione dell'impugnata sentenza, ed invitava le parti a precisare le loro conclusioni.
Alla prefissata udienza dell'11.9.2024, all'esito della trattazione nelle modalità previste dall'art.127ter c.p.c., ovvero mediante il deposito in telematico di note scritte, precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in 6
decisione, con assegnazione alle parti dei termini ordinari per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***********************
L'appello è fondato e va quindi accolto, con conseguente riforma della gravata decisione, nei termini e per le ragioni di seguito indicate.
Con l'originario ricorso monitorio la Controparte_6
in persona del legale rapp.te pro - tempore assumeva di essere
[...]
creditrice verso la , in quanto Parte_1
cessionaria dei crediti nei confronti della stessa maturati da una serie di società, meglio indicate nell'allegato elenco, a titolo di corrispettivo per forniture di merci/servizi (farmaci ed emoderivati occorrenti alle
AA.SS/AA.OO/I Regione Campania), come da fatture CP_7
analiticamente indicate e recanti in dettaglio il nominativo della società
fornitrice, l'importo, il numero, la data di emissione e quella di scadenza,
come da estratto notarile delle scritture contabili;
il tutto per un credito totale,
per sorta capitale, di € 31.430,76 (poi ridottosi ad € 28.028,45), oltre interessi di cui al D.lgs n. 231/02 decorrenti dalla scadenza di ciascuna fattura al saldo,
nonché ulteriori interessi anatocistici, con decorrenza dal deposito del ricorso,
nella misura determinata dall'art, 1284, comma IV c.c. sugli interessi che, alla data di deposito del ricorso, erano GI scaduti d almeno sei mesi.
L'istante assumeva di essere inoltre creditrice verso la medesima
, per l'ulteriore importo di Parte_1
€ 3.434.640,00 ad esclusivo titolo di interessi di mora maturati da oltre 6 mesi rispetto alla data del ricorso, a fronte del ritardato pagamento da parte della predetta società della sorta capitale relativa a crediti ulteriori rispetto a quelli 7
sopra indicati, come da fatture - note di debito - di cui all'allegato elenco,
ciascuna recante un prospetto indicante i dati necessari per il relativo calcolo;
il tutto oltre agli ulteriori interessi anatocistici, con decorrenza dal deposito del ricorso, nella misura determinata dall'art, 1284, comma IV c.c.
Ciò posto, con la propria originaria opposizione la
[...]
- precisava innanzitutto di essere una società Parte_1
strumentale costituita dalla Regione Campania per lo svolgimento di azioni strategiche finalizzate alla razionalizzazione della spesa sanitaria regionale,
istituita con legge regionale della Campania del 24.12.2003 n. 28, essendo inserita nella Tabella A, allegata alla legge 29.10.1984 n. 720, così come risultante dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19.9.2014.
In aggiunta a tale ruolo, ed a conferma della sua natura pubblica, la precisava che, con la L.R. n. 16 del 7.8.2014, era stata individuata Parte_1
come soggetto aggregatore, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile
2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati non solo a favore delle AS e IE , alle Controparte_8
società partecipate in misura totalitaria della Regione Campania, ivi comprese quelle in house, ad eccezione di e di CP_9 Controparte_10
per gli enti anche strumentali della Regione, diversi da quelli del trasporto su ferro e su gomma, per gli enti locali e per le altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio.
La stessa eccepiva quindi - stante la propria natura di soggetto pubblico e trattandosi di contratti di durata - l'inopponibilità nei propri confronti degli atti di cessioni di credito posti a base del ricorso monitorio, deducendo che 8
non vi sarebbe stata accettazione da parte propria, come invece richiesto dall'art. 70 del R.D. n. 2440/1923 che, a propria volta, richiamava l'art. 9, all.
E, della L. n. 2248/1865, posto che dette cessioni sarebbero state da essa rifiutate, ai sensi dell'art. 117 comma 3 D.lgs. n. 163/06 medio tempore
vigente.
Ciò posto, il Tribunale riteneva di rigettare detta eccezione, con la motivazione di seguito indicata:
“E' innanzitutto infondata l'eccezione di inopponibilità della cessione
dei crediti all'opponente, che li avrebbe rifiutati, atteso che, ai sensi dell'art.
9 RD 2248/65, la suddetta disposizione opera solo per i contratti in corso di
esecuzione.
Con riferimento ai rapporti di durata, la cessione del credito vantato
nei confronti della P.A. deve essere notificata all'amministrazione ceduta ed
è efficace solo a seguito dell'accettazione, sempre che il contratto da cui
deriva il credito sia in corso di esecuzione;
pertanto nel caso in cui il contratto
abbia, invece, esaurito i suoi effetti con l'esecuzione corretta ed integrale della
prestazione del contraente privato, trova applicazione la disciplina del codice
civile, con conseguente irrilevanza dell'accettazione da parte della P.A." (ex
pluribus: Cass. n. 2541/2007), che è quanto accaduto nel caso di specie,
atteso che il rifiuto all'atto di cessione è intervenuto - in mancanza di prova
contraria non fornita dall'opponente – allorquando le prestazioni da parte
delle cedenti erano GI state eseguite (cfr., sul punto, Cass. n. 2209/2007)”.
Ciò posto, l'appellante ritiene che la sentenza gravata sia palesemente viziata nella parte in cui non ritiene applicabile alla fattispecie in questione l'istituto della inopponibilità della cessione dei crediti, nonostante l'espresso 9
rifiuto di adesione notificato tempestivamente da (ceduta) alla Pt_1
cessionaria ed ai cedenti.
Ritiene infatti la stessa che, nella specie, avendo essa appellante eccepito l'inopponibilità della cessione, ed avendo allo scopo esibito tutte le relative comunicazioni ritualmente e tempestivamente notificate a cedenti e cessionaria, sarebbe stato onere dell'appellata Controparte_6
fornire prova circa la cessazione degli effetti dei contratti sottostanti i
[...]
crediti azionati;
erroneamente il primo giudice aveva invece ribaltato le posizioni e gli oneri processuali, ponendo a carico della un onere che Pt_1
non le sarebbe spettato.
Sotto altro profilo, deduce l'appellante che la propria eccezione relativa all'inopponibilità a sé delle cessioni di credito - considerato che i contratti stipulati con essa dalle società cedenti erano contratti di durata e che,
al momento dell'opposizione, erano ancora in corso - non era neanche da provare, come erroneamente ritenuto dal Giudice di primo grado.
Infatti, la ilevava che il presunto credito vantato dalla Parte_1 [...]
aveva ad oggetto il preteso mancato o ritardato Controparte_5
pagamento della fornitura di farmaci ed emoderivati resi dalle società cedenti sulla base dei contratti con essa stipulati in virtù del Sistema Dinamico di
Acquisizione, istituito ai sensi dapprima dell'art. 60 D.lgs. 163/2006 e poi dell'art. 55 D.lgs. n. 50/2016 dalla stessa So.re.sa., dapprima con la determinazione n. 149 del 29 dicembre 2011, per la durata di anni 4, poi con la determinazione n. 93 del 30 giugno 2016 ai sensi dell'art. 55 D.lgs. n.
50/2016, per la medesima durata di anni 4; tale tipologia di contratti andava senz'altro considerata come di durata, essendo inoltre gli stessi qualificati 10
dalla giurisprudenza come contratti di somministrazione (T.A.R. Umbria, Sez.
I, Sentenza n. 256 del 26 aprile 2013).
Ciò posto, per individuare il momento di completamento dell'esecuzione in tali fattispecie contrattuali, non si doveva tener conto delle singole prestazioni periodiche, poiché in questo caso non si avrebbe un unico rapporto contrattuale ma una pluralità di singole obbligazioni corrispondenti alle singole prestazioni (ovvero ai singoli periodi di esecuzione delle prestazioni), in palese violazione del principio di unicità del rapporto contrattuale.
Nei contratti di durata, quale quello di somministrazione,
l'obbligazione era da ritenere unica, comprendendo ed includendo al suo interno il dovere di ripetere quell'unica obbligazione nel corso del tempo,
mediante la reiterazione periodica della prestazione dovuta.
Pertanto, a dire dell'appellante, nel caso di specie, diversamente da quanto erroneamente asserito dal Giudice di prime cure, le singole prestazioni non avevano esaurito gli effetti dei contratti, che erano ancora in essere nel momento in cui essa aveva rifiutato tempestivamente le cessioni, rispettando il termine di legge (45 giorni dalla notifica delle cessioni), come del resto emergeva ed emerge dalle comunicazioni agli atti.
Il Tribunale aveva invece erroneamente omesso di indicare le ragioni che lo avevano indotto a ritenere esauriti i contratti in questione, considerato che nell'atto di citazione e nelle successive memorie era stato sempre eccepito che i contratti erano in corso di esecuzione, come peraltro risultante dalle specifiche cessioni menzionate nell'atto di appello, nelle quali erano chiaramente indicati i “crediti futuri non oggetto dell'attuale o di altre 11
cessioni”.
In conclusione, secondo l'appellante, il Tribunale aveva violato la legge, applicando in maniera non corretta gli artt. 9 L. n. 2248 del 20 marzo
1865, richiamato nell'art. 70 del R.G. 2440/1923, e 117 del D.lgs. 163/2006,
trasfuso nell'art. 106, comma 12, del d.lgs. n. 50/2016.
Se avesse tenuto in considerazione le circostanze allegate e provate in giudizio, sarebbe giunto alla conclusione di riconoscere l'inopponibilità degli atti di cessione dei crediti alla con il conseguente riconoscimento Parte_1
che nulla è dovuto dalla stessa alla tanto a titolo Controparte_5
di interessi moratori quanto per sorta capitale.
Orbene, osserva la Corte che è del tutto pacifico che la disciplina della cessione dei crediti vantati nei confronti della P.A. abbia natura speciale rispetto alla disciplina codicistica della cessione dei crediti di cui agli articoli
1260 e seguenti c.c.; le diverse norme che si sono susseguite nel tempo hanno infatti introdotto specifiche formalità necessarie perché si compia il trasferimento del credito e la cessione sia opponibile.
Nella specie, viene in particolare in rilievo, rispetto a quanto stabilito dall'articolo 1260 c.c. - che disciplina il principio della libera cedibilità del credito - è che la cessione dei crediti è subordinata alla preventiva adesione della pubblica amministrazione;
perché quindi la cessione sia opponibile, è
necessario che l'ente pubblico esprima il proprio consenso;
GI l'art. 9 della L.
n. 2248/1865 prevedeva che “sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere
effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione, se non vi aderisca
l'amministrazione interessata”.
Successivamente il legislatore, nell'ambito della normativa di cui al 12
Regio Decreto n. 2440/1923, recante “Nuove disposizioni
sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”,
ha richiamato espressamente la disciplina di cui alla Legge 2248/1865: l'art.
70 del predetto RD, infatti, prevede che in caso di somme dovute dallo Stato
relative a crediti per somministrazioni, forniture ed appalti, questi non possano essere ceduti senza il consenso dell'amministrazione ceduta, secondo appunto quanto stabilito dall'art. 9 della L. 2248/1865.
Peraltro, anche il Codice dei Contratti Pubblici, all'articolo 117 del
D.lgs. 163/2006, ha previsto, per quanto riguarda le cessioni dei crediti da corrispettivo di appalto, concessione e concorso di progettazione, che le stesse siano efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti (che sono amministrazioni pubbliche) se queste non le rifiutano, con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario, entro 45 giorni dalla notifica della cessione.
Del tutto pacifico è oramai peraltro il principio applicativo giurisprudenziale (v., ex plurimis, Cassazione civile , sez. II , 25/08/2023 , n.
25284) secondo il quale “Il divieto di cessione senza l'adesione della P.A. si
applica solamente ai rapporti di durata, come l'appalto e la somministrazione
(o fornitura), per i quali il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio
generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore ( art.
1260 c.c. ), l'esigenza di garantire con questo mezzo la regolare esecuzione
del contratto. L'argomentazione muove dall'esame della questione se la
disposizione originaria della l. 2248 del 1865, art. 9 all. E, che nella sua
generalità concerne tutti i contratti, sia stata confermata da quella successiva
del R.D. 2440 del 1923, art. 70 , oppure se la seconda abbia ristretto la
portata della prima, limitando la necessità dell'adesione della P.A. solo alla 13
cessione di determinati crediti, cioè appunto per quelli derivanti
dall'esecuzione di contratti di somministrazione, di appalto o di fornitura”.
Ciò premesso, in linea di principio, va innanzitutto considerato che,
nella specie, come sopra evidenziato, hanno costituito oggetto dell'originaria cessione in favore della i crediti vantati da diverse Controparte_5
società appaltatrici nei confronti della predetta erivanti da contratti Parte_1
di appalto di fornitura di farmaci a favore delle IE Sanitarie Campane e del S.S. Regionale Campano, per conto dei quali la predetta società regionale ha svolto il ruolo di centrale di committenza, nonché centrale unica di pagamento.
Orbene, GI in primo grado l'odierna appellata aveva eccepito che,
sotto il profilo soggettivo, la disciplina invocata dalla quanto al Parte_1
divieto di cessione dei crediti sopra richiamata era in realtà applicabile esclusivamente allo Stato, non essendo suscettibile di applicazione, neppure in via analogica, ad enti differenti da quest'ultimo, quali quelli del Servizio
Sanitario Nazionale, per i quali, con il D.lgs. 502/92, era stata dettata una specifica disciplina.
Si tratta di principio da tempo condiviso da questa stessa Corte che, in analoghe controversie, ha espressamente richiamato l'orientamento della
Suprema Corte secondo cui “Il divieto di cessione dei crediti verso la P.A.
senza l'adesione di quest'ultima, sancito dall'art. 70 del r.d. n. 2240 del 1923,
non si applica ai crediti vantati nei confronti delle aziende sanitarie locali, da
ritenersi enti estranei al novero delle amministrazioni statali” (cfr. Cass. n.
29420/2023), e che esso “si applica solamente ai rapporti di durata come
l'appalto e la somministrazione (o fornitura), rispetto ai quali il legislatore ha 14
ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità anche senza il
consenso del debitore (art. 1260 c.c.), l'esigenza di garantire la regolare
esecuzione della prestazione contrattuale, evitando che durante la medesima
possano venir meno le risorse finanziarie del soggetto obbligato verso
l'Amministrazione e possa, così, risultare compromessa la regolare
prosecuzione del rapporto;
ne consegue che la cessione di un credito
derivante da altri contratti soggiace in tutto e per tutto all'ordinaria disciplina
codicistica” (cfr. Cass. n. 24758/2021; idem, Cass. n. 18339/2014).
Il giudice di primo grado, senza provvedere all'esame di tale aspetto,
ha escluso la sussistenza del divieto di cessione qualificando il contratto in esame come di durata e ritenendo le prestazioni ivi previste come oramai eseguite, ritenendo quindi - erroneamente - applicabile tale normativa;
ciò
senza considerare che, nella specie, non è in discussione un credito riguardante un'amministrazione dello Stato.
Il motivo di gravame riguardante l'applicabilità dell'art. 9 della L.
2248/1865 All. E, anche tenuto conto della natura del credito ceduto, risulta infondato, in quanto superato dalla circostanza che la predetta normativa non era applicabile, per ragioni soggettive, non costituendo né le é la CP_11
(v., anche, ulteriormente, Cass. Civ., Controparte_12
Sez. III, Ord. n. 30658 del 21.12.2017, secondo la quale “L'art. 69 del r.d. n.
2440 del 1923 - che richiede, per l'efficacia della cessione del credito di un
privato nei confronti della P.A., che detta cessione risulti da atto pubblico o
da scrittura privata autenticata da notaio e che il relativo atto sia notificato
nelle forme di legge - è norma eccezionale che riguarda la sola
amministrazione statale ed è pertanto insuscettibile di applicazione analogica 15
o estensiva con riguardo ad amministrazioni diverse, sicché esso non si
applica neppure nei confronti delle aziende sanitarie locali che, sin dalla loro
istituzione, sono enti pubblici estranei al novero delle amministrazioni
statali”).
Ciò posto, l'opponente aveva tuttavia GI in primo grado richiamato anche il Decreto Legislativo 12.4.2006, n. 163 (poi abrogato dal Decreto
Legislativo 18.4.2016, n. 50, recante il Codice dei contratti pubblici), recante il “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, che, all'art. 117 del
D.lgs. 163/2006, nel testo vigente ratione temporis, prevedeva che “Le
cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di
progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono
amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione
da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla
notifica della cessione”.
La questione non è stata presa in esame dal primo giudice, e con il proprio atto di impugnazione l'appellante ha dedotto, con il secondo motivo di gravame, di aver espressamente specificato nell'atto di opposizione che l'inopponibilità derivava tanto dall'art. 9 della L. 2248/1q865, All. E (unica norma presa in esame dal primo giudice), quanto dall'art. 117 del D.lgs.
163/2006 e/o dall'art. 106 del D.lgs. 50/2016 (in quanto applicabili ratione
temporis ai contratti in questione); tuttavia il Tribunale si era limitato ad esaminare, ritenendo inapplicabile al caso di specie, la disciplina di cui all'art. 9 L. 2248/1865, All. E, ed agli artt. 69 e 70 R.D. 2440/1931, senza tuttavia assolutamente pronunciarsi in merito all'eccepita inopponibilità delle cessioni 16
ai sensi degli artt. 117 D.lgs. 163/06 e 106 D.lgs. 50/2016, senza fornire alcuna ulteriore spiegazione in merito a tale omissione.
Posto che la questione era stata invece correttamente originariamente posta dalla e che la stessa non è stata effettivamente presa in Parte_1
considerazione dal primo giudice, questa Corte deve provvedere al relativo esame, come peraltro richiesto a seguito dello specifico motivo di censura sul punto proposto.
Ritiene infatti la di aver espressamente e correttamente Pt_1
esercitato il potere riconosciutole dall'art. 117 del D.lgs. 163/2006, poi ribadito dall'art. 106, comma 13, del D.lgs. 50/2016 - come non oggetto di contestazione e documentalmente risultante - di non prestare adesione alla cessione in favore dell'appellata dei crediti derivanti dal contratto pubblico de quo, notificando ritualmente la propria determinazione sia alle cedenti che alla cessionaria entro il termine di 45 giorni all'uopo previsto dalla norma citata.
Tali essendo i termini della questione, la prima questione da affrontare
è quella relativa alla natura giuridica della posto che Parte_1
l'appellata ha dedotto che la facoltà di rifiuto della cessione ex artt. 117, D.lgs.
n. 163/06 e n. 106, D.lgs. n. 50/2016 è attribuita dalla legge alle sole stazioni appaltanti che siano amministrazioni pubbliche, qualità di cui l'appellante, a suo dire, contrariamente a quanto dalla stessa affermato, sarebbe invece priva.
La ai fini di escludere l'applicabilità della Controparte_4
disposizione in esame, deduce infatti che, pur costituendo la Parte_1
una “stazione appaltante”, nonché una “amministrazione aggiudicatrice”, non costituirebbe una “pubblica amministrazione”, nozione questa più ristretta rispetto a quella di ente pubblico. 17
Secondo la stessa, infatti, la specificazione che una data norma - nel caso, quella di cui al comma 13 dell'art. 106, D.lgs. n. 50/2016, GI art. 117
d.lgs. 163/2006 – debba applicarsi alle sole “pubbliche amministrazioni”,
andrebbe intesa in sento restrittivo, limitato in particolare ai soli enti propriamente qualificabili come tali, e non a tutti gli enti od organismi pubblici.
Orbene, quanto alla natura giuridica della
[...]
all'atto della proposizione dell'appello, come Parte_1
sopra indicato, ha precisato di essere una società strumentale costituita dalla
Regione Campania per lo svolgimento di azioni strategiche finalizzate alla razionalizzazione della spesa sanitaria regionale, istituita con legge regionale della Campania del 24.12.2003 n. 28, essendo inserita nella Tabella A, allegata alla legge 29.10.1984 n. 720, così come risultante dal decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 19.9.2014.
In aggiunta a tale ruolo, ed a conferma della sua natura pubblica,
deduceva inoltre che, con la L.R. n. 16 del 7.8.2014, essa era stata individuata come soggetto aggregatore, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile
2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati non solo a favore delle AS e , alle Controparte_13
società partecipate in misura totalitaria della Regione Campania, ivi comprese quelle in house, ad eccezione di e di CP_9 Controparte_10
per gli enti anche strumentali della Regione, diversi da quelli del trasporto su ferro e su gomma, per gli enti locali e per le altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio. 18
Infatti, in sede di giustizia amministrativa (v. sul punto, T.A.R. Napoli,
Sez. I , 23/11/2011, n. 5514 è stato espressamente chiarito che “Ai sensi
dell'art. 6 comma 15 l. reg. Campania 24 dicembre 2003 n. 28, come
modificato dall'art. 2 l. reg. 29 dicembre 2005 n. 24, la Parte_1
ha la titolarità in via esclusiva delle funzioni di acquisto
[...]
e fornitura di beni e attrezzature sanitarie per le Asl e per le aziende
ospedaliere della regione Campania, sicché è illegittima l'indizione della gara
per la fornitura di un dato prodotto farmaceutico operata da un
[...]
senza la previa acquisizione della necessaria intesa con CP_14
”. Pt_1
D'altra parte, il menzionato D.P.C.M. 19.9.2014, riguardante
“l'Inserimento della nella Parte_1
tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, relativa all'istituzione
del sistema di tesoreria unica per gli enti e organismi pubblici”, sulla premessa che detta società, dotata di personalità giuridica e non operante con fini di lucro, risultava istituita per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale, ne ammetteva espressamente la natura di organismo di diritto pubblico ai sensi della direttiva CE del 31 marzo 2004, n. 18.
Orbene, le caratteristiche sopra indicate, con particolare riguardo alle finalità - non lucrative - per le quali la società in questione - interamente partecipata dalla Regione Campania, costituente indiscutibilmente un'amministrazione pubblica - risulta costituita, che attengono alla realizzazione di interessi primari finanziari e di bilancio certamente di carattere amministrativo pubblicistico, portano a ritenere che la CP_15 [...]
rientri senz'altro tra le stazioni appaltanti - aventi carattere di
[...]
amministrazione pubblica, alle quali trova applicazione la disposizione di cui al comma 13 dell'art. 106, D.lgs. n. 50/2016, GI art. 117 d.lgs. 163/2006.
D'altra parte, il D.lgs. 30.3.2001 n. 165, recante “Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche”, che costituisce la disposizione alal quale fare sul punto riferimento, chiarisce che: “Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte
le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine
e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad
ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti
autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali,
regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio
sanitario nazionale”.
Considerata quindi la funzione svolta dalla Parte_1
nell'ambito dei servizi resi con riferimento al Servizio Sanitario Nazionale
come sopra descritti, può agevolmente ritenersi che la stessa rientri nella nozione di stazione appaltante rientrante appunto nel novero delle
“amministrazioni pubbliche”, con conseguente applicabilità della normativa speciale in tema di cessione dei crediti sopra indicata.
Ciò posto, parte appellata ritiene comunque che, sia nel caso in cui l'adesione dell'amministrazione interessata debba intervenire in maniera espressa, sia qualora la stessa possa intervenire tacitamente, per mancato rifiuto entro 45 giorni dalla notifica della cessione, il relativo divieto - in 20
assenza dell'adesione dell'amministrazione interessata - opererebbe unicamente fino a quando il contratto non abbia cessato la propria efficacia;
ribadisce pertanto l'inoperatività di detto divieto nel caso di specie, essendo le prestazioni in questione oramai eseguite.
Ritiene invece la Corte che, una volta esclusa l'applicabilità della normativa speciale riguardante le Amministrazioni dello Stato, tale affermazione non possa essere condivisa.
Ed invero, tale conclusione si giustifica, ad opinione di questa Corte,
innanzitutto alla luce del dettato letterale delle disposizioni in esame che,
diversamente da quelle riguardanti lo Stato (art. 9 R.D. 2248/1865, All. E,
come richiamato dall'art. 70 R.D. 18.11.1923, n. 2440, secondo il quale “Sul
prezzo dei contratti in corso non potrà aver effetto alcun sequestro, né
convenirsi cessione se non vi aderisca l'amministrazione interessata”) non contiene alcun riferimento al fatto che i contratti siano “in corso”.
Ed invero, secondo l'art. 117 del D.lgs. 12.4.2006, n. 163, “Le cessioni
di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione,
sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni
pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al
cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della
cessione”.
Allo stesso modo, l'art. 106, comma 13, del D.lgs. n. 50/2016,
prevedeva quanto segue:
“Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52.
Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono
essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e 21
devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto
degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto,
concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle
stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le
rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro
quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni
pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono
preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di
parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso
l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario
tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori,
servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.
In entrambi i casi, quindi, la normativa applicabile non contiene alcun riferimento tale da consentire una distinzione sulle diverse tipologia di contratto di appalto, ovvero con riguardo alla circostanza che le prestazioni che ne costituiscono oggetto siano o meno state eseguite in maniera completa.
D'altra parte, costituisce affermazione ripetuta quella della Suprema
Corte secondo la quale “……..il R.D. n. 2440 del 1923, art. 69 è norma
eccezionale, che riguarda la sola amministrazione statale ed è pertanto
insuscettibile di applicazione analogica o estensiva con riguardo ad
amministrazioni diverse…”, ragione per la quale, come GI precisato, lo stesso non si applica nei confronti delle aziende sanitarie locali che, sin dalla loro istituzione, sono enti pubblici estranei al novero delle amministrazioni statali
(v. Cassazione civile sez. I, 24/10/2023; cfr. anche Cass. 30658/2017; Cass.
32788/2019). 22
Né a diversa conclusione porta l'analisi della ratio della disposizione in esame, anche ove si tenga conto di quanto affermato dalla Suprema Corte
con riguardo alla diversa norma - avente, come sopra precisato, carattere del tutto eccezionale - riguardante i contratti stipulati con l'Amministrazione
Statale sopra richiamati.
Secondo la giurisprudenza più volte GI richiamata, infatti, con riferimento alla disciplina della cessione dei crediti verso la P.A., il divieto di cessione senza l'adesione della P.A., di cui all'art. 70 del R.D. 18.11.1923, n.
2240, si applicherebbe solamente ai rapporti di durata, come l'appalto e la somministrazione.
L'affermazione viene giustificata con l'esigenza di garantire la regolare esecuzione della prestazione contrattuale, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie del soggetto obbligato verso l'amministrazione e possa risultare così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto.
In realtà, come ben evidenzia la la limitazione alla Parte_1
cessione dei crediti derivanti da contratto di appalto, ove il soggetto aggiudicatario abbia tempestivamente provveduto al rifiuto come normativamente previsto, trova ragione anche in ulteriori motivazioni,
sussistenti anche indipendentemente dalla natura del rapporto e dal fatto che le prestazioni risultino o meno eseguite.
Parte appellante sottolinea infatti che, la tesi avanza da parte appellata,
oltre ad incidere sul corretto andamento della P.A. medesima e sulla economicità della sua azione, rischia anche di ledere l'interesse pubblico al migliore e più corretto utilizzo delle proprie risorse, con correlato e 23
conseguente rischio di danno erariale, considerato l'altissimo rischio di pagamenti errati o ulteriormente ritardati che potrebbero determinarsi ammettendo l'applicabilità indiscriminata della pratica della cessione anche ai crediti derivanti da contratti di appalto o concessione, senza che si applichino le cautele all'uopo previste proprio dall'art. 117 D.lgs. 163/2006 e dall'art. 106,
comma 13, del D.lgs. 50/2016 che, per contro, proprio nel perseguimento dei fini descritti, prevede una serie di vincoli per la cedibilità del credito.
Il tutto, peraltro, allo scopo di garantire quella certezza e rapidità nei pagamenti ormai espressamente prevista anche a carico della pubblica amministrazione dalle norme di cui al D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e ss.m.ni e al D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192, per l'attuazione dell'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE, a norma dell'articolo 10, comma 1,
della legge 11 novembre 2011, n. 180, nonché dall'art. 33 del D.lgs. 33/2013
(recante “Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento
dell'amministrazione”) e dagli artt. 1, 9 e 10 del DPCM 22/09/2014.
Significativo appare sul punto il richiamo, nell'atto di impugnazione,
anche alla Circolare n. 29/2009 della Controparte_16
che, tra gli argomenti fondanti, individua anche
[...]
la questione della verifica di inadempienza in caso di cessione del credito da parte della prima impresa destinataria del pagamento stesso;
nel caso di inapplicabilità dell'istituto della non adesione alla cessione, come sostiene parte appellata, si otterrebbe l'effetto abnorme per cui alcun controllo sarebbe possibile in ordine alla cessionaria.
Se ciò risulta giustificato per i contratti dello Stato dalla richiamata norma, di carattere eccezionale, non può allo stesso modo non giustificarsi in 24
ordine a quelli cui sia applicabile la normativa ordinaria in materia di contratti pubblici ove la stazione appaltante sia una amministrazione pubblica.
Così chiariti i termini della questione, posto che non è oggetto di contestazione, e risulta documentalmente in atti, che la abbia Parte_1
provveduto a comunicare tempestivamente il proprio rifiuto alle cessioni sopra indicate in favore della oggi Controparte_5 Controparte_4
deve ritenersi che quest'ultima non potesse azionare nei confronti della stessa i crediti oggetto del ricorso monitorio.
In conseguenza, in riforma della gravata decisione e per le ragioni sopra indicate - aventi carattere assorbente rispetto alle ulteriori censure di parte appellante - va rigettata la domanda proposta dalla nei Controparte_4
confronti della Parte_1
Le spese e competenze di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza dell'appellata (GI Controparte_4 [...]
, in persona del legale rapp.te pro - tempore, e si Controparte_5
liquidano di ufficio in favore dell'appellante Parte_1
, in persona del legale rapp.te pro - tempore, come
[...]
da dispositivo che segue, tenendo conto dello scaglione di riferimento di cui al D.M. 55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per la liquidazione
dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della
legge 31 dicembre 2012 n. 247", aggiornato al D.M. n. 147 del 13/08/2022,
applicabile ratione temporis, in base all'importo in contestazione (da €
2.000.0001,00 ad € 4.000.000,00), nonché considerando il grado di difficoltà
delle questioni trattate e, quanto al presente grado, la fase relativa alla richiesta di sospensione della provvisoria esecutività e/o esecuzione dell'impugnata 25
sentenza.
Le spese relative alla c.t.u. espletata nel giudizio di primo grado, come ivi GI liquidate, vanno anch'esse poste definitivamente a carico della
[...]
(GI , in persona del legale CP_4 Controparte_5
rapp.te pro – tempore, in base al principio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla , in persona Parte_1
del legale rapp.te pro - tempore, con citazione del 23.12.2021, nei confronti della (GI , in persona del Controparte_4 Controparte_5
legale rapp.te pro - tempore,ed avverso la sentenza del Tribunale di Napoli
n. 5757/2021 del 21.6.2021, così provvede:
1) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della gravata decisione,
rigetta la domanda proposta dalla (GI Controparte_4 [...]
, in persona del legale rapp.te pro – tempore, Controparte_5
nei confronti della , Parte_1
in persona del legale rapp.te pro – tempore;
2) Condanna la (GI , Controparte_4 Controparte_5
in persona del legale rapp.te pro – tempore, al pagamento in favore della , in persona Parte_1
del legale rapp.te pro – tempore,delle spese e competenze di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio, che liquida, quanto al primo grado, in complessivi € 35.843,00, di cui € 843,00 per spese ed €
35.000,00 per compensi, oltre Iva e Cpa, se dovute, oltre rimb. forf.
spese generali nella misura del 15% dei compensi, e quanto al presente 26
grado, in complessivi € 32.529,00, di cui € 2.529,00 per spese ed €
30.000,00 per compensi, oltre Iva e Cpa, se dovute, oltre rimb. forf.
spese generali nella misura del 15% dei compensi.
3) Pone definitivamente a carico della (GI Controparte_4 [...]
, in persona del legale rapp.te pro – tempore, Controparte_5
le spese relative alla c.t.u. espletata nel giudizio di primo grado, come ivi GI liquidate.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 29.1.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE
Antonio Mungo
IL PRESIDENTE
Fulvio Dacomo