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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 24/03/2025, n. 1059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1059 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore - Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5741/2019 del R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo - promessa di pagamento
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Guido Casalino, come Parte_1 da procura in atti;
OPPONENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Cerruti, Controparte_1 come da procura in atti;
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 5/02/2025, con le quali le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato faceva Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1324/2019 del Tribunale di Nocera notificatogli da per il pagamento Controparte_1 della somma di euro 60.000,00 oltre accessori, sulla base dell'assegno postale n. 7149173895-06 emesso in data 28.05.2018 da , in Parte_1 esecuzione di un legato testamentario disposto in suo favore dal de cuius deceduto a Capaccio il 07.04.2007. Deduceva a motivi: 1) Persona_1
l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria ex art. 5 D. Lgs. n. 28/2010 trattandosi di una controversia in materia di successione ereditaria;
2) la prescrizione ordinaria decennale del diritto di credito dell'opposto, atteso che la pretesa azionata dallo CP_1
– incardinata sulla scorta del possesso dell'assegno postale n.
[...]
7149173895-06 del 28.05.2018 – trovava fondamento sul testamento olografo del sig. pubblicato in data 07.05.2007, ad un mese esatto Persona_1
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/5 dalla morte del predetto avvenuta il 07.04.2007. Con tale atto di ultima volontà, il testatore – oltre a designare l'opponente quale suo “unico erede” – aveva disposto alcuni lasciti in favore dei cugini, imponendone il peso a carico di esso istituito erede e tra i beneficiari dei legati era stato indicato il sig. per un lascito di euro 60.000,00. Argomentava che ai Controparte_1 sensi dell'art. 649 c.c. il legato si acquista automaticamente al momento dell'apertura della successione, senza bisogno do accettazione, per cui, essendo il de cuius deceduto in data 07.04.2007, i dieci anni erano già trascorsi alla data della notifica della lettera del 26.05.2019, con la quale il legale dell'opposto ebbe a chiedere formalmente il pagamento del proprio credito ad esso opponente;
3) lo smarrimento dell'assegno postale firmato in bianco azionato in fase monitoria, come da denuncia fatta ai Carabinieri di
Nocera Inferiore in data 31.03.2018, due mesi prima della presunta emissione del titolo;
4) l'invio in data 31.03.2018 all'Ufficio di Nocera Inferiore di della richiesta di annullo di assegni Controparte_2 postali, persi e che ancora non erano stati negoziati, tra cui rientrava l'assegno postale n. 7149173895-06; 5) la denuncia querela integrativa proposta in data
23.10.2019 da esso opponente nei confronti dell'opposto Controparte_1 dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore.
Per tali motivi chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva in giudizio , il quale riguardo all'eccezione Controparte_1 di improcedibilità della domanda, rilevava che l'art. 5 del D.Lgs n. 28/2010 al comma 4 stabilisce che: “I commi 1-bis e 2 non si applicano: a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione”.
Relativamente alla denuncia di smarrimento dell'assegno posto a base del ricorso monitorio deduceva l'infondatezza della ricostruzione della vicenda processuale proposta dall'opponente, il quale nella denuncia ai Carabinieri di
Nocera Inferiore, ebbe a dichiarare in data 31.03.2018 aveva smarrito il suo portafogli di colore marrone contenente n. 5 assegni di cui due firmati ed in bianco, per poi correggersi nel senso che in realtà gli assegni firmati non stavano nel portafoglio ma erano stati consegnati tempo prima in bianco al cugino per dei prestiti. L'opposto ribadiva che egli aveva Controparte_1 ricevuto l'assegno oggetto di giudizio dal in adempimento del Parte_1 legato previsto dal compianto comune zio e che l'opponente Persona_1 gli aveva chiesto di “attendere un po” prima di versarlo, obbligo morale rispettato da esso prenditore dell'assegno. Ma, presentatolo tempo dopo alle
Poste di Pagani, queste gli restituivano l'assegno per conto chiuso invece di
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/5 segnalare la presenza di una denuncia di smarrimento. Evidenziava che l'asserito smarrimento dell'assegno firmato in bianco, in mancanza della proposizione di una querela di falso incidentale, non impediva di farlo valere come promessa di pagamento per ottenere il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e che in ogni caso il diritto di credito di euro
60.000,00 nei confronti del sig. aveva la sua causale nella Parte_1 disposizione testamentaria, con la quale il de cuius gli aveva assegnato un legato di somma di denaro. Riguardo all'eccezione di prescrizione ne evidenziava l'infondatezza, in quanto, nell'istituzione del legato, il testatore aveva indicato un termine di anni cinque entro il quale l'erede Pt_1
avrebbe dovuto liquidare i cugini legatari tra cui esso
[...] CP_1
, per cui esso opposto non poteva pretendere l'adempimento se non
[...] decorsi cinque anni dalla pubblicazione del testamento, quindi dal
07.05.2012. Per tale ragione non era maturata la prescrizione, in quanto il termine di prescrizione, per disposto dell'art. 2935 c.c., inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, per cui era non pertinente il richiamo all'art. 649 c.c., per il quale l'acquisto del legato ha luogo automaticamente al momento dell'apertura della successione. Per tali motivi chiedeva, il rigetto dell'opposizione. Il giudice, sospesa l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, rilevato che la causa non rientrava tra quelle per le quali era prevista la preventiva mediazione obbligatoria, assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., rigettata ogni richiesta istruttoria sulla base dei fatti non contestati e della documentazione prodotta, fatte precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione.
L'opposizione non è fondata e va pertanto rigettata.
Preliminarmente va rilevato che correttamente il giudice non assegnò all'opposto il termine per esperire la mediazione obbligatoria, una volta pronunciatosi ex art. 649 c.p.c., in quanto non prevista per tale tipo di controversia basata su una promessa di pagamento scritta ex art. 1988 c.c.
Nel merito la pretesa creditoria dell'opponente ha un duplice fondamento: da una parte, si basa su una promessa scritta di pagamento contenuta nell'assegno postale sottoscritto dall'opponente, il quale non ebbe a disconoscere la sottoscrizione apposta sul titolo, né a proporre querela civile incidentale di falso per abusivo riempimento dell'assegno firmato in bianco;
peraltro la stessa versione dell'opponente dello smarrimento del portafoglio con vari titoli firmati in bianco, non ha trovato alcun riscontro in sede penalistica, anche perché l'opponente ebbe a correggere successivamente la
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/5 versione dei fatti fornita nella prima denuncia di smarrimento presentata ai
Carabinieri di Nocera Inferiore;
dall'altra parte, l'opposto ha anche fornito la prova documentale della causale in base alla quale l'opponente ebbe ad emettere e consegnargli l'assegno postale di euro 60.000,00 , causale nemmeno contestata dall'opponente. Infondata è l'eccezione di prescrizione ordinaria decennale sollevata dall'opponente, in quanto il de cuius comune zio dei sigg. Persona_1
e , morì in data 07.04.2007 ed il testamento Controparte_1 Parte_1 venne pubblicato in data 07.05.2007. Orbene, il legato previsto nel testamento olografo, il testatore ebbe ad indicare il termine di anni cinque entro il quale l'erede avrebbe dovuto liquidare i legatari tra cui l'opposto, il Parte_1 quale, quindi, non poteva pretendere l'adempimento se non decorsi cinque anni dalla pubblicazione del testamento, quindi dal 07.05.2012. Ciò in conformità di quanto previsto dall'art. 2935 c.c., per il quale il tempo prescrizionale decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Il richiamo all'art. 649 c.c. a mente del quale l'acquisto del legato ha luogo automaticamente al momento dell'apertura della successione, appare dunque non pertinente, in quanto non vi è alcun dubbio che il legato obbligatorio di somma di denaro sia stato acquisito al momento dell'apertura della successione, ma è documentale ed incontestato che, per disposizione espressa del testatore, il diritto di credito del legatario non poteva essere esercitato prima di cinque anni.
Il decreto ingiuntivo va, quindi, confermato e dichiarato esecutivo.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione ad un valore della causa tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 tariffe medie, per studio, introduzione, trattazione, conclusionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto e lo dichiara esecutivo
2) Condanna l'opponente al pagamento all'opposto delle spese di giudizio, che liquida in euro 5.077,00 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Così deciso in data 20/03/2025
Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/5 R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore - Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5741/2019 del R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo - promessa di pagamento
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Guido Casalino, come Parte_1 da procura in atti;
OPPONENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Cerruti, Controparte_1 come da procura in atti;
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 5/02/2025, con le quali le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato faceva Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1324/2019 del Tribunale di Nocera notificatogli da per il pagamento Controparte_1 della somma di euro 60.000,00 oltre accessori, sulla base dell'assegno postale n. 7149173895-06 emesso in data 28.05.2018 da , in Parte_1 esecuzione di un legato testamentario disposto in suo favore dal de cuius deceduto a Capaccio il 07.04.2007. Deduceva a motivi: 1) Persona_1
l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria ex art. 5 D. Lgs. n. 28/2010 trattandosi di una controversia in materia di successione ereditaria;
2) la prescrizione ordinaria decennale del diritto di credito dell'opposto, atteso che la pretesa azionata dallo CP_1
– incardinata sulla scorta del possesso dell'assegno postale n.
[...]
7149173895-06 del 28.05.2018 – trovava fondamento sul testamento olografo del sig. pubblicato in data 07.05.2007, ad un mese esatto Persona_1
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/5 dalla morte del predetto avvenuta il 07.04.2007. Con tale atto di ultima volontà, il testatore – oltre a designare l'opponente quale suo “unico erede” – aveva disposto alcuni lasciti in favore dei cugini, imponendone il peso a carico di esso istituito erede e tra i beneficiari dei legati era stato indicato il sig. per un lascito di euro 60.000,00. Argomentava che ai Controparte_1 sensi dell'art. 649 c.c. il legato si acquista automaticamente al momento dell'apertura della successione, senza bisogno do accettazione, per cui, essendo il de cuius deceduto in data 07.04.2007, i dieci anni erano già trascorsi alla data della notifica della lettera del 26.05.2019, con la quale il legale dell'opposto ebbe a chiedere formalmente il pagamento del proprio credito ad esso opponente;
3) lo smarrimento dell'assegno postale firmato in bianco azionato in fase monitoria, come da denuncia fatta ai Carabinieri di
Nocera Inferiore in data 31.03.2018, due mesi prima della presunta emissione del titolo;
4) l'invio in data 31.03.2018 all'Ufficio di Nocera Inferiore di della richiesta di annullo di assegni Controparte_2 postali, persi e che ancora non erano stati negoziati, tra cui rientrava l'assegno postale n. 7149173895-06; 5) la denuncia querela integrativa proposta in data
23.10.2019 da esso opponente nei confronti dell'opposto Controparte_1 dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore.
Per tali motivi chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva in giudizio , il quale riguardo all'eccezione Controparte_1 di improcedibilità della domanda, rilevava che l'art. 5 del D.Lgs n. 28/2010 al comma 4 stabilisce che: “I commi 1-bis e 2 non si applicano: a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione”.
Relativamente alla denuncia di smarrimento dell'assegno posto a base del ricorso monitorio deduceva l'infondatezza della ricostruzione della vicenda processuale proposta dall'opponente, il quale nella denuncia ai Carabinieri di
Nocera Inferiore, ebbe a dichiarare in data 31.03.2018 aveva smarrito il suo portafogli di colore marrone contenente n. 5 assegni di cui due firmati ed in bianco, per poi correggersi nel senso che in realtà gli assegni firmati non stavano nel portafoglio ma erano stati consegnati tempo prima in bianco al cugino per dei prestiti. L'opposto ribadiva che egli aveva Controparte_1 ricevuto l'assegno oggetto di giudizio dal in adempimento del Parte_1 legato previsto dal compianto comune zio e che l'opponente Persona_1 gli aveva chiesto di “attendere un po” prima di versarlo, obbligo morale rispettato da esso prenditore dell'assegno. Ma, presentatolo tempo dopo alle
Poste di Pagani, queste gli restituivano l'assegno per conto chiuso invece di
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/5 segnalare la presenza di una denuncia di smarrimento. Evidenziava che l'asserito smarrimento dell'assegno firmato in bianco, in mancanza della proposizione di una querela di falso incidentale, non impediva di farlo valere come promessa di pagamento per ottenere il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e che in ogni caso il diritto di credito di euro
60.000,00 nei confronti del sig. aveva la sua causale nella Parte_1 disposizione testamentaria, con la quale il de cuius gli aveva assegnato un legato di somma di denaro. Riguardo all'eccezione di prescrizione ne evidenziava l'infondatezza, in quanto, nell'istituzione del legato, il testatore aveva indicato un termine di anni cinque entro il quale l'erede Pt_1
avrebbe dovuto liquidare i cugini legatari tra cui esso
[...] CP_1
, per cui esso opposto non poteva pretendere l'adempimento se non
[...] decorsi cinque anni dalla pubblicazione del testamento, quindi dal
07.05.2012. Per tale ragione non era maturata la prescrizione, in quanto il termine di prescrizione, per disposto dell'art. 2935 c.c., inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, per cui era non pertinente il richiamo all'art. 649 c.c., per il quale l'acquisto del legato ha luogo automaticamente al momento dell'apertura della successione. Per tali motivi chiedeva, il rigetto dell'opposizione. Il giudice, sospesa l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, rilevato che la causa non rientrava tra quelle per le quali era prevista la preventiva mediazione obbligatoria, assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., rigettata ogni richiesta istruttoria sulla base dei fatti non contestati e della documentazione prodotta, fatte precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione.
L'opposizione non è fondata e va pertanto rigettata.
Preliminarmente va rilevato che correttamente il giudice non assegnò all'opposto il termine per esperire la mediazione obbligatoria, una volta pronunciatosi ex art. 649 c.p.c., in quanto non prevista per tale tipo di controversia basata su una promessa di pagamento scritta ex art. 1988 c.c.
Nel merito la pretesa creditoria dell'opponente ha un duplice fondamento: da una parte, si basa su una promessa scritta di pagamento contenuta nell'assegno postale sottoscritto dall'opponente, il quale non ebbe a disconoscere la sottoscrizione apposta sul titolo, né a proporre querela civile incidentale di falso per abusivo riempimento dell'assegno firmato in bianco;
peraltro la stessa versione dell'opponente dello smarrimento del portafoglio con vari titoli firmati in bianco, non ha trovato alcun riscontro in sede penalistica, anche perché l'opponente ebbe a correggere successivamente la
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/5 versione dei fatti fornita nella prima denuncia di smarrimento presentata ai
Carabinieri di Nocera Inferiore;
dall'altra parte, l'opposto ha anche fornito la prova documentale della causale in base alla quale l'opponente ebbe ad emettere e consegnargli l'assegno postale di euro 60.000,00 , causale nemmeno contestata dall'opponente. Infondata è l'eccezione di prescrizione ordinaria decennale sollevata dall'opponente, in quanto il de cuius comune zio dei sigg. Persona_1
e , morì in data 07.04.2007 ed il testamento Controparte_1 Parte_1 venne pubblicato in data 07.05.2007. Orbene, il legato previsto nel testamento olografo, il testatore ebbe ad indicare il termine di anni cinque entro il quale l'erede avrebbe dovuto liquidare i legatari tra cui l'opposto, il Parte_1 quale, quindi, non poteva pretendere l'adempimento se non decorsi cinque anni dalla pubblicazione del testamento, quindi dal 07.05.2012. Ciò in conformità di quanto previsto dall'art. 2935 c.c., per il quale il tempo prescrizionale decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Il richiamo all'art. 649 c.c. a mente del quale l'acquisto del legato ha luogo automaticamente al momento dell'apertura della successione, appare dunque non pertinente, in quanto non vi è alcun dubbio che il legato obbligatorio di somma di denaro sia stato acquisito al momento dell'apertura della successione, ma è documentale ed incontestato che, per disposizione espressa del testatore, il diritto di credito del legatario non poteva essere esercitato prima di cinque anni.
Il decreto ingiuntivo va, quindi, confermato e dichiarato esecutivo.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione ad un valore della causa tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 tariffe medie, per studio, introduzione, trattazione, conclusionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto e lo dichiara esecutivo
2) Condanna l'opponente al pagamento all'opposto delle spese di giudizio, che liquida in euro 5.077,00 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Così deciso in data 20/03/2025
Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/5 R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/5