Sentenza 12 dicembre 2008
Massime • 1
Nell'interpretazione del contratto di previdenza aziendale, il criterio della ricerca dell'intenzione delle parti basato sul senso comune delle parole e delle loro connessioni deve precedere e non seguire il criterio integrativo del contesto normativo, del comportamento successivo e del fine perseguito. Nell'interpretare una clausola contrattuale che preveda l'insensibilità delle retribuzione assunta a base della pensione aziendale garantita, se eccedente il tetto oltre il quale l'INPS applica una qualsiasi riduzione delle pensione, non è possibile conferire al termine "riduzione" il significato di "mancato incremento", dovendosi accertare se il contratto preveda l'eventualità di computare tutta la retribuzione rilevante ai fini INPS, nei limiti e nelle proporzioni di tale rilevanza e, quindi, secondo le tabelle di utilizzazione di cui alla legge n. 67 del 1988 integrata dal d.lgs. n. 503 del 1992.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/12/2008, n. 29260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29260 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE LUCA Michele - Presidente -
Dott. ROSELLI Federico - Consigliere -
Dott. DI NUBILA Vincenzo - rel. Consigliere -
Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - Consigliere -
Dott. BANDINI Gianfranco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 23281/2005 proposto da:
CL CO, elettivamente domiciliato in ROMA (STUDIO BDL), VIA BOCCA DI LEONE 78, presso lo studio dell'avvocato CINELLI MAURIZIO, che lo rappresenta e difende, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
FONDIARIA SAI S.P.A., quale successore a titolo universale, per fusione per incorporazione de LA FONDIARIA ASSICURAZIONI S.P.A. anche quale incorporante della Fondiaria S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 288, presso lo studio dell'avvocato PERSIANI MATTIA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato PAPALEONI MARCO, giusta mandato a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1478/2004 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 14/12/2004 R.G.N. 190/04;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/10/2008 dal Consigliere Dott. VINCENZO DI NUBILA;
udito l'Avvocato CINELLI MAURIZIO;
udito l'Avvocato PERSIANI MATTIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. CL FR proponeva azione dinanzi al Tribunale di Pistoia nei confronti della Fondiaria - SAI spa, per ottenere il riconoscimento del diritto all'integrazione pensionistica di cui all'accordo aziendale 14.7.1972, nella misura che si ottiene adeguando il computo dell'intera retribuzione lorda contrattuale senza limiti di massimale. Il Tribunale respingeva la domanda.
2. Proponeva appello l'attore. Si costituiva la convenuta per resistere all'impugnazione avversaria. La Corte di Appello di Firenze confermava la sentenza di primo grado. Questa, in sintesi, la motivazione della sentenza di appello: l'art. 4 dell'accordo suddetto prevede che la pensione integrativa si determina sottraendo dalla retribuzione annua lorda - ridotta percentualmente in base alle aliquote di cui "infra" - la pensione INPS. La retribuzione viene calcolata in base al 2% per ogni anno di servizio, fino ad un massimo di 40 anni e così all'80%. Peraltro la retribuzione computabile non potrà superare nel massimo la restituzione oltre la quale l'INPS opera a sensi di legge una qualsiasi riduzione dell'ammontare della pensione (c.d. tetto pensionistico).
Verificandosi il caso di pensioni che agli effetti della liquidazione INPS siano assoggettate ad una qualsiasi riduzione, le parti si incontreranno per riesaminare la materia sotto tale aspetto. Non risulta che sia stato stipulato alcun ulteriore accordo del tipo considerato. Nell'interpretare la norma contrattuale, la Corte di Appello dichiara di partire da una lettura contestualizzata del testo;
l'accordo muove dalla premessa che è stato introdotto il criterio retributivo anziché quello contributivo, col temperamento nascente dal tetto pensionistico. È vero che l'intendimento delle parti fu quello di rapportare la pensione integrata al trattamento economico del personale in servizio, ma nessun incontro nuovo si è verificato. La disciplina del 1969 costituiva il motore e la disciplina di riferimento dell'intervento negoziale. La quota integrativa è costituita dalla differenza tra retribuzione annua lorda, percentualmente ridotta a fronte degli anni di servizio, e la pensione INPS, ma con il limite costituito dalla retribuzione oltre la quale l'INPS ai fini del pensionamento opera una qualsiasi riduzione. La L. n. 67 del 1988, art. 21, ha considerato utili per il calcolo della pensione INPS anche quote di retribuzioni eccedenti i tetti previgenti, seppure con montanti inferiori al 2% e si pone il quesito se tale minore utilità rappresenti una riduzione dell'ammontare della pensione. Orbene, posto il 2% della retribuzione annua come montante ordinario, un margine di utilizzabilità inferiore a tale montante configura per l'appunto una "riduzione della pensione", intesa come minore percentuale di commisurazione della pensione alla retribuzione. Tale è il significato da dare all'espressione "qualsiasi riduzione della pensione", posto che l'utilità zero era una delle possibili riduzioni. Quanto precede sulla base di una lettura ragionata della clausola, avuto riguardo al tenore letterale ed alla coerenza del meccanismo così individuato ai principi ispiratori dell'accordo. Del resto, se aumenta la pensione pubblica ciò non comporta automaticamente l'aumento della pensione aziendale, potendosi dare il contrario. Manca una nuova trattativa in presenza della rimozione del tetto pensionistico.
3. Ha proposto ricorso per Cassazione CL FR, deducendo due motivi. Resiste con controricorso la Fondiaria - Sai. Le parti hanno presentato memorie integrative.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Col primo motivo del ricorso, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, della L. n.153 del 1969, artt. 14 e 20, art. 1362 c.c. e segg., in relazione all'accordo aziendale 1972, art. 112 c.p.c., e vizio essenziale di motivazione. Il ricorrente premette che con la L. n. 67 del 1988, art. 21, modificato dal D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 12, il tetto pensionistico INPS, già in precedenza aggiornato, è stato superato mediante la previsione di utilizzabilità ai fini della pensione di quote eccedenti il limite nelle seguenti misure: fino al 33% l'1,60%;
dal 33 al 66% l'1,35%; dal 66 al 90% l'1,10%; oltre il 90% lo 0,90%. Questa non è una riduzione della pensione, ma un incremento;
ovvero un incremento minore rispetto al 2%, ma pur sempre un aumento della retribuzione pensionabile. Il concetto di riduzione della pensione è stato erroneamente ancorato ad un parametro (2%) assunto come ordinario mentre nulla autorizza a ritenere che vi sia un parallelismo tra l'80% della retribuzione corrisposta al dipendente in servizio ed il montante della pensione pubblica. La retribuzione pensionabile INPS è quella che risulta dalla media delle retribuzioni annuali a fronte di un determinato periodo. In nessuna disposizione contrattuale è cenno del tetto pensionistico INPS;
in ogni caso, anche a voler considerare il tetto, non è possibile equiparare una riduzione ad un incremento non proporzionale. Il ricorrente invoca il precedente di questa Corte di Cassazione 6.5.1996 n. 4158 e quello successivo 19.7.2004 n. 13392, pronunciato nel ricorso avverso la sentenza di rinvio disposta dalla prima sentenza citata. Nell'interpretazione dell'accordo, ispirato ad un dato normativo definito, si è operata una proiezione degli effetti su di un evento non prevedibile all'epoca, senza considerare che il successivo accordo 16.3.1990 ha confermato la validità dell'accordo del 1972. La riduzione della pensione è costituita da una qualsiasi riduzione dell'ammontare della pensione legale altrimenti spettante. Vi è poi il limite esterno rappresentato dal 9% del totale delle retribuzioni corrisposte dall'azienda al personale, che qui non viene in considerazione.
5. Con il secondo motivo del ricorso, il ricorrente reitera la censura di violazione dei canoni di ermeneutica in relazione agli artt. 5 e 11, dell'accordo 1972: la Corte di Appello ha affermato erroneamente che l'aumento della pensione pubblica comporta un decremento della pensione aziendale, mentre ciò non è vero in assoluto: vi può essere ancora spazio per l'aumento della pensione integrativa, a seconda della dinamica della retribuzione del personale in attività di servizio. La previsione di un nuovo incontro al verificarsi di sensibili variazioni della situazione non implica carenza contrattuale ne' paralisi dell'accordo.
6. Il controricorso della Fondiaria - SAI supporta con ampie argomentazioni la motivazione della sentenza di appello ed invoca il precedente di questa Corte n. 20008.2005, favorevole alla società.
7. Nella presente controversia, tre sono le possibili soluzioni. Secondo la tesi dell'azienda, lo "sfondamento" ("ita ut dicam") del tetto pensionistico INPS ha comportato una qualche (o qualsiasi) riduzione della pensione, perché rispetto al montante del 2% annuo da aversi come "ordinario" la percentuale di utilizzo delle quote eccedenti il citato tetto è minore, dall'1,60% allo 0,90% per anno di anzianità di servizio. Per riduzione si intende quindi una minore crescita della pensione oltre una certa soglia. Secondo la tesi del lavoratore, lo sfondamento del tetto pensionistico non è una riduzione della pensione, ma un incremento, sia pure con percentuali minori di calcolo, e quindi tutta la retribuzione dovrebbe essere considerata come retribuzione computabile ai fini della pensione INPS. Vi è poi una tesi intermedia, secondo la quale, essendo la percentuale di redditività di fini pensionistici decrescente, si calcola come massimale del computo della pensione integrativa il "tetto" più le quote decrescenti utilizzabili, a fronte delle quali (e fino a concorrenza delle quali) non sussiste alcuna "riduzione" della pensione.
8. Tre sono i precedenti di questa Corte in casi identici. Il primo è costituito dalla sentenza n. 4158.1996 con la quale, richiamato l'accordo aziendale 14.4.1972, si dava atto di una concorde interpretazione nel senso che era sufficiente un non - incremento di pensione a fronte di un incremento retributivo, per integrare i presupposti della "qualsiasi riduzione"; peraltro, rileva la Corte, il giudice non è vincolato a tale concorde interpretazione, anche perché tale interpretazione sacrifica il significato letterale del sostantivo "ammontare". Se il "non incremento" della pensione rientra nella riduzione dell'ammontare, allora per ammontare della pensione deve intendersi il rapporto tra pensione e retribuzione. Ma il criterio che introduce un dato coefficiente sino ad un determinato livello di retribuzione, quindi aliquote inferiori per fasce successive, può essere letto sia come previsione di una regola generale (l'applicazione del primo coefficiente) e di regole specifiche (le aliquote successive), sia come un'unica regola differenziata per casi (o se si vuole un insieme di regole poste tutte sullo stesso piano). Solo nel primo caso le aliquote inferiori riducono un ammontare altrimenti spettante, nel secondo caso la retribuzione cui è applicato il coefficiente più alto appartiene ad una fascia non diversa dalle altre, sicché tutti gli importi utili dovrebbero essere computati ai fini dell'integrazione.
9. Ne conseguì la cassazione con rinvio, a seguito della quale il Tribunale di Pistoia applicava alla pensione totale i criteri di cui alla L. n. 67 del 1988, art. 21, comma 6, computando l'intera retribuzione annua lorda contrattuale sena limite di massimale, ma con applicazione delle riduzioni percentuali stabilite. La sentenza del Tribunale ha superato il vaglio della Corte di Cassazione, come da sentenza 19.7.2004 n. 13392, la quale prende atto del principio di cui alla precedente n. 4158.1996 ed aggiunge che nell'ermeneutica contrattuale il canone letterale rimane prevalente, mentre quello integrativo è sussidiario ("ex multis" Cass. n. 4680.2002, 9636.2001). La sentenza di rinvio, sulla scorta anche dell'opzione della sentenza di cassazione, si adegua a tali principi. 10. Di segno diverso la sentenza della Corte di Cassazione 17.10.2005 n. 20008: rigettando il ricorso proposto dai lavoratori, la Corte disattende l'interpretazione proposta dai ricorrenti, secondo la quale la riduzione non è assimilabile al "mancato incremento", anche tenuto conto della parola "qualsiasi" ad esso apposta. La regolamentazione contrattuale si proietta su una situazione dipendente da un successivo evento normativo costituito dall'evoluzione della disciplina pensionistica pubblica. Il giudice di merito non ha attribuito alla disciplina pattizia un significato ulteriore ed irragionevole rispetto a quello espresso;
ne' i ricorrenti forniscono alcun elemento per sostenere che la clausola fosse finalizzata ad accentuare e non a deprimere il vantaggio per i dipendenti.
11. La sentenza 20008.2005 si fa poi carico dei precedenti costituiti dalle altre due sentenze sopra citate;
e nel ritenere che la n. 13992.2004 sia di portata limitata perché resa in sede di impugnazione di sentenza di rinvio, affronta la questione posta dalla n. 4158.1996, che interpreta nel senso che dinanzi ad una concorde interpretazione delle parti (non incremento = riduzione dell'ammontare) quel collegio giudicante aveva ravvisato una insufficienza di motivazione. Laddove, dalla sintesi di cui sopra, risulta che con la sentenza del 1996 la Corte di Cassazione aveva ritenuto non vincolante la presunta concorde interpretazione ed aveva indicato una via interpretativa (rilevanza del tetto originario più fasce superiori ad aliquote decrescenti) seguita poi dal giudice di rinvio. Pare a questa Corte di dover tornare all'interpretazione di cui alla sentenza n. 4158.1996, tenuto conto della evidente forzatura lessicale mediante la quale, nel dichiarato intento di liquidare il fondo pensioni integrativo (vedi sul punto la sentenza 20008.05) si è ritenuto di interpretare la locuzione "qualsiasi riduzione dell'ammontare" come "mancato incremento della pensione rispetto al 2%"; laddove la riduzione dell'ammontare sembra significare una diminuzione della cifra aritmetica, il minore incremento è pur sempre un incremento, anche se non proporzionale, e quindi non può essere trasformato in via interpretativa in una "riduzione". 12. Nello scrutinare la conformità dell'interpretazione contrattuale operata dalla Corte di Appello, va rilevato come la stessa parta da una dichiarata "lettura contestualizzata" del testo, dalla illustrazione degli scopi che le parti si prefiggevano e dell'esistenza della L. del 1969, come motore e disciplina di riferimento. Riferimenti tutti corretti, ma che non tengono conto del primo criterio di interpretazione, che è quello riferito alla comune intenzione delle parti quale resa mediante le parole e la connessione di esse (cfr. i precedenti citati dalla sent. n. 13392.2004). Soltanto dopo avere ricostruito il senso dell'accordo, la Corte di Appello dichiara che essa è conforme al tenore letterale delle parole ed alla coerenza del meccanismo, il che appare una inversione dei criteri logici di interpretazione. Ma tutto ruota intorno al concetto di riduzione (che la Corte di Appello equipara a "minore incremento" con un ulteriore salto logico) ed alla individuazione del montante del 2% come percentuale "tipica" di computo della retribuzione ai fini della pensione, laddove nulla nel testo autorizza a ritenere che scendere sotto la soglia di rilevanza pari al 2% costituisse per le parti una "qualsiasi riduzione" della pensione, anziché un (minore) incremento.
13. Vero è che l'interpretazione del contratto aziendale compete al giudice di merito;
e quindi possono darsi ragionevolmente due diverse interpretazioni della stessa fonte contrattuale. Ma (vedi sul punto Cass. n. 17079.2007) non è possibile che della stessa fonte contrattuale esistano due interpretazioni ugualmente valide: una di esse deve essere necessariamente meno fondata dell'altra. Tenuto conto della scarsa consistenza del motivo per cui la sentenza 20008.05 si discosta dai due precedenti, sembra a questa Corte di dover ritornare all'interpretazione originaria, enunciando il principio che nell'interpretazione del contratto di previdenza aziendale, il criterio della ricerca dell'intenzione delle parti basato sul senso comune delle parole e delle loro connessioni deve precedere e non seguire il criterio integrativo del contesto normativo, del comportamento successivo e del fine perseguito. Nell'interpretare una clausola contrattuale che preveda l'insensibilità della retribuzione assunta a base della pensione aziendale garantita, se eccedente il tetto oltre il quale l'INPS applica una qualsiasi riduzione della pensione, non è possibile conferire al termine "riduzione" il significato di "mancato incremento", dovendosi accertare se il contratto preveda l'eventualità di computare tutta la retribuzione rilevante ai fini INPS, nei limiti e nelle proporzioni di tale rilevanza e quindi secondo le tabelle di utilizzazione di cui alla L. n. 67 del 1988, integrata dal D.Lgs. n. 503 del 1992. 14. La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata ed il processo va rinviato alla Corte di Appello di Bologna per l'applicazione del principio sopra enunciato ed anche per le statuizioni circa le spese.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Bologna.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 ottobre 2008. Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2008