Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/12/2008, n. 29260
CASS
Sentenza 12 dicembre 2008

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Nell'interpretazione del contratto di previdenza aziendale, il criterio della ricerca dell'intenzione delle parti basato sul senso comune delle parole e delle loro connessioni deve precedere e non seguire il criterio integrativo del contesto normativo, del comportamento successivo e del fine perseguito. Nell'interpretare una clausola contrattuale che preveda l'insensibilità delle retribuzione assunta a base della pensione aziendale garantita, se eccedente il tetto oltre il quale l'INPS applica una qualsiasi riduzione delle pensione, non è possibile conferire al termine "riduzione" il significato di "mancato incremento", dovendosi accertare se il contratto preveda l'eventualità di computare tutta la retribuzione rilevante ai fini INPS, nei limiti e nelle proporzioni di tale rilevanza e, quindi, secondo le tabelle di utilizzazione di cui alla legge n. 67 del 1988 integrata dal d.lgs. n. 503 del 1992.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/12/2008, n. 29260
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 29260
    Data del deposito : 12 dicembre 2008

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