Articolo 55 della Legge 6 luglio 1939, n. 1035
Articolo 54Articolo 56
Versione
1 gennaio 1938
Art. 55.

Non e' ammesso il ricorso contro la liquidazione dell'indennita' da chi ne abbia fatto riscossione prima della scadenza del termine di cui all'art. 54.

Rimane sospeso il pagamento dell'indennita' per chi abbia presentato ricorso ai fini del conseguimento della pensione fino alla decisione del ricorso. Il Direttore generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, pero', su domanda dell'interessato e quando si verifichino circostanze degne di considerazione, puo' consentire il pagamento di una parte dell'indennita' stessa, in misura non superiore alla meta' della quota a carico della Cassa e delle quote a carico degli Enti che siano state accettate dagli Enti stessi.

La riscossione della pensione non pregiudica il diritto del pensionato, della sua vedova e dei suoi orfani ad ottenere il pagamento della maggiore pensione che ad essi potesse spettare in seguito a decisione della Corte dei conti, ne' quello dell'Istituto di ricuperare quanto eventualmente avesse pagato in piu', qualora la pensione definitiva risultasse inferiore a quella precedentemente liquidata.

Il godimento della pensione diretta comincia a decorrere dal giorno successivo a quello della cessazione del rapporto d'impiego. Il provvedimento di cessazione che sia adottato posteriormente alla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna, non puo' avere efficacia anteriore alla data stessa, a tutti gli effetti del presente Ordinamento.

Le indennita', le pensioni e gli arretrati di esse non possono essere ceduti, pignorati e sequestrati eccetto nei casi contemplati dalla legge 30 giugno 1908, n. 335 e successive modificazioni.

Le pensioni sono pagate a rate mensili corrispondenti ai sensi del calendario ed esigibili dal giorno 25 di ciascun mese, con le modalita' stabilite per i pensionati dello Stato.

Le rate mensili di pensione non domandate entro due anni dalla scadenza sono prescritte.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1938
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