Sentenza 31 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 31/12/2025, n. 8576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8576 |
| Data del deposito : | 31 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08576/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02812/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2812 del 2025, proposto da
MB La MA, rappresentato e difeso dagli avvocati Armando Profili e Luigi Scarpati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato Armando Profili in Napoli, via San Giacomo n. 40;
contro
Comune di Ottaviano, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Bruno Mercurio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Napoli, via Raffaele De Cesare n. 7;
nei confronti
Diagnostica Biomedica Group s.c. a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Giulio Vicedomini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
LL Diagnostica Biomedica Group s.c. a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
avverso
il silenzio diniego serbato dal Comune di Ottaviano sull’istanza di accesso agli atti presentata a mezzo pec in data 3 aprile 2025, e ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente, ancorché non conosciuto, se e in quanto lesivo degli interessi del ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Ottaviano e della Diagnostica Biomedica Group s.c. a r.l.;
Visti gli articoli 116 e 34, comma 5, del codice del processo amministrativo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 la dott.ssa ER LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che il ricorrente agiva avverso il silenzio diniego formatosi sull’istanza presentata a mezzo pec in data 3 aprile 2025, di accesso a “ copia del progetto presentato dalla società Diagnostica Biomedica LL per il completamento dell’immobile, di sua proprietà, sito in Ottaviano alla Via Palizzi, unitamente a tutti gli allegati, i grafici, gli elaborati tecnici e/o a tutta la documentazione presentata dalla suddetta società ”;
Considerato che sia il Comune di Ottaviano, con memoria del 29 ottobre 2025, sia la parte ricorrente, con memoria del 31 ottobre 2025, hanno rappresentato che – pendente il presente giudizio – la documentazione oggetto di istanza di accesso agli atti è stata resa disponibile al richiedente;
Ritenuto, pertanto, di dover dichiarare la cessata materia del contendere con compensazione integrale delle spese, come richiesto dal ricorrente;
Ritenuto, infine, di non poter accogliere la richiesta di condanna alle spese formulata dalla Diagnostica Biomedica Group s.c. a r.l., costituitasi in data 20 giugno 2025, atteso che:
- l’istanza di accesso menzionava la “ società Diagnostica Biomedica LL ”;
- il ricorso, benché in epigrafe qualifichi la stessa LL Diagnostica Biomedica Group come s.c. a r.l. anziché come s.r.l., risulta notificato all’indirizzo pec che – come dichiarato dalla stessa Diagnostica Biomedica Group s.c. a r.l. – “ corrisponde ad altra e diversa società ovvero alla "Diagnostica Biomedica LL SRL" ”, dunque deve ritenersi correttamente notificato;
- il Comune di Ottaviano, nella nota prot. n. 26015 del 21 luglio 2025, individuava la controinteressata nella “ società a r.l. Biomedica LL ”, cui il ricorso è stato notificato;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
HE IA GU, Presidente
Carlo Dell'Olio, Consigliere
ER LL, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER LL | HE IA GU |
IL SEGRETARIO