Ordinanza cautelare 19 ottobre 2022
Accoglimento
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 01/10/2025, n. 7652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7652 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07652/2025REG.PROV.COLL.
N. 07270/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7270 del 2022, proposto da -OMISSIS- rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Carlo Parente Zamparelli e Stefano Monti, con domicilio digitale come da p.e.c. da registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Emilia, n. 81;
contro
Ministero dell’economia e delle finanze–Comando generale della Guardia di finanza, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato e con domicilio nei suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
-OMISSIS- non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione II-ter, -OMISSIS- resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’economia e delle finanze–Comando generale della Guardia di finanza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 luglio 2025 il consigliere Alessandro Enrico Basilico e viste le conclusioni scritte dell’appellante;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’appellante impugna la sentenza che ha respinto il ricorso proposto per l’annullamento del provvedimento di esclusione dal concorso per allievo maresciallo della Guardia di finanza per inidoneità dovuta alla sua intolleranza al lattosio.
2. I fatti di causa rilevanti, quali emergono dalle affermazioni delle parti non specificamente contestate e comunque dagli atti e documenti del giudizio, possono essere sinteticamente ricostruiti nei termini seguenti.
2.1. L’appellante ha partecipato al concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione di 930 allievi marescialli al 92° corso presso la scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di finanza, per l’anno accademico 2020/2021, superando le prove e le visite psico-fisiche e attitudinali, e venendo quindi nominata vincitrice per il contingente di mare, specializzazione “tecnico dei sistemi di comunicazione e scoperta” (TSC).
2.2. Dopo essere stata convocata per la frequenza del corso e aver superato la visita medica d’incorporamento, senza però aver ancora sottoscritto l’atto di arruolamento, con provvedimento del 10 febbraio 2021 è stata estromessa dal concorso per non idoneità, con la seguente motivazione: « INTOLLERANZA AD ALIMENTI (LATTOSIO) ACCERTATA SULLA BASE DELLA DOCUMETNAZIONE CLINICO-ANAMNESTICA E DEGLI ESAMI STRUMENTALI PRODOTTI DALLA CANDIDATA », rilevante ai sensi del titolo V, lettera b), dell’allegato 1 al decreto del Comandante generale della Guardia di finanza n. 61772 del 25 febbraio 2016.
2.3. La candidata ha agito dinanzi al T.a.r. per il Lazio chiedendo, previa concessione della tutela cautelare, l’annullamento del provvedimento, del decreto del Ministro delle finanze 17 maggio 2020, n. 155, limitatamente all’allegato 1, punto 5, lettera b), del decreto del Comandante generale del Corpo n. 61772 del 2016 e, per quanto d’interesse, del bando di concorso.
In particolare, il ricorso si fondava su due motivi:
I. L’amministrazione avrebbe illegittimamente applicato le cause di esclusione previste dalla disciplina concorsuale invece di quelle, più favorevoli, dettate per gli allievi maresciallo, quale avrebbe dovuto essere considerata la ricorrente una volta superata la visita d’incorporamento.
II. L’inidoneità per intolleranze alimentari dovrebbe essere ragionevolmente limitata alle sole ipotesi più gravi, tra le quali non rientrerebbe la situazione della ricorrente.
2.4. Con ordinanza 24 marzo 2021, n. 1864, il T.a.r. ha accolto l’istanza cautelare, sostenendo che agli allievi marescialli partecipanti al corso di formazione non si applichi la disciplina della selezione concorsuale, avendo questi assunto lo stato, il grado e il trattamento economico di allievo finanziere.
2.5. Su appello del MEF, il Consiglio di Stato, con ordinanza 7 maggio 2021, n. 2317, ha riformato la pronuncia di primo grado e respinto l’istanza cautelare, ritenendo che, in assenza di sottoscrizione dell’atto di arruolamento, non si potesse considerare completato il procedimento d’incorporazione e dovesse quindi applicarsi la disciplina del concorso, che individua l’intolleranza alimentare come causa di non idoneità al servizio.
3. Con sentenza -OMISSIS- il T.a.r. ha respinto il ricorso nel merito, compensando tra le parti le spese di lite.
In particolare, il Tribunale ha ritenuto che:
a) lo status di allievo maresciallo, con ingresso nei ruoli organici del Corpo, venga acquisito solo con la formalizzazione dell’incorporamento mediante superamento della visita medica e sottoscrizione dell’atto di arruolamento;
b) secondo una scelta discrezionale e non irragionevole, tenuto conto degli elevati standard per accedere a un Corpo di polizia a ordinamento militare, il d.m. n. 155 del 2000, come modificato dal d.m. n. 197 del 2014, e le direttive tecniche adottate con decreto del Comandante generale stabiliscono che le intolleranze ad alimenti siano causa di esclusione, senza che ne rilevi la gravità (a differenza di quanto è invece previsto per le immuno-allergopatie).
4. L’interessata ha proposto appello contro la decisione, chiedendo la concessione della tutela cautelare e articolando i seguenti motivi
I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 24, COMMI 1 ED 8, DEL BANDO DI CONCORSO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DEL COMANDANTE GENERALE N. 56431, DEL 25.2.2020, PUBBLICATA IN G.U. 4^ S.S. N. 18, DEL 3.3.2020. VIOLAZIONE DELL’ART. 3, COMMA 3, DEL DECRETO DEL MINITERO DELLE FINANZE 17 MAGGIO 2000, N. 155; VIOLAZIONE DELLA CIRCOLARE N. 44000/1220 DELL’11.2.2004, DEL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA; VIOLAZIONE PER ERRONEA APPLICAZIONE DEL D.M. N. 155/2000 E DELLE DIRETTIVE TECNICHE DI CUI AL DECRETO N. 61772, DEL 25.2.2016, DEL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA IN LUOGO DEL D.P.R. N. 831/1981 E DELLA NORMATIVA DESTINATA AL PERSONALE IN SERVIZIO, SEPPURE IN FERMA VOLONTARIA. VIOLAZIONE DELL’ART. 7, DEL DECRETO N. 45755/2015 DEL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA.
II. VIOLAZIONE DELL’ART. 582, COMMA 1, LETTERA E, DEL D.P.R. N. 90/2010; VIOLAZIONE DELL’ART. 2, COMMA 1, DEL D.M. FINANZE N. 155/2000; VIOLAZIONE DELL’ART. 4 DEL DECRETO N. 45755/2015 DEL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA; VIOLAZIONE PER ERRONEA INTERPRETAZIONE DEL D.M. FINANZE N. 155, DEL 17.5.2000, ALLEGATO 1, PUNTO 5, LETTERA B) E DEL DECRETO DEL COMANDANTE GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA N. 61772, DEL 25.2.2016, ALLEGATO 1, PUNTO 5, LETTERA B). ECCESSO DI POTERE. ERRORE NEI PRESUPPOSTI. DIFETTO DI ISTRUTTORIA; DISPARITA’ DI TRATTAMENTO. CARENZA ASSOLUTA DI MOTIVAZIONE; VIOLAZIONE DELL’ART. 17, COMMA 2, LETTERA B), DEL BANDO DI CONCORSO.
4.1. Nel giudizio di secondo grado si è costituito il MEF, chiedendo il rigetto del gravame.
4.2. Con ordinanza 19 ottobre 2022, n. 5008, l’istanza cautelare è stata respinta.
4.3. Nel prosieguo del giudizio le parti hanno depositato scritti difensivi, approfondendo le rispettive tesi.
In particolare:
a) l’appellante ha presentato una memoria l’11 giugno 2025;
b) il MEF ha presentato delle repliche il 25 giugno 2025 (di cui l’appellante ha eccepito la tardività rispetto al termine di venti giorni liberi antecedenti l’udienza di discussione).
5. Con il primo motivo di appello si sostiene che, diversamente da quanto ritenuto dal T.a.r., il superamento della visita d’incorporamento avrebbe comportato un cambiamento di status , da candidato ad allievo maresciallo, con conseguente modifica anche della disciplina relative alle inidoneità, che non sarebbe più stata quella del concorso, bensì quella prevista per gli appartenenti al Corpo.
6. Il motivo è infondato.
L’art. 24 del bando di concorso stabilisce che: « i concorrenti dichiarati vincitori sono ammessi a un corso di formazione a carattere universitario, in qualità di allievi marescialli, previo superamento (solo per i non appartenenti al Corpo) della visita medica di incorporamento, alla quale sono sottoposti prima della firma dell’atto di arruolamento, da parte del Dirigente il Servizio Sanitario della Scuola Ispettori e Sovrintendenti, avvalendosi, se necessario, del supporto tecnico nonché delle strutture del Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, al fine di accertare il mantenimento dell’idoneità psico-fisica ».
Come condivisibilmente affermato dal T.a.r., dunque, la scansione delle fasi successive alla pubblicazione della graduatoria prevede che prima venga svolta la visita medica di incorporamento e, se questa viene superata, l’arruolamento, mediante atto firmato anche dall’interessato, cui segue l’ammissione al corso.
Questa ricostruzione trova conferma anche nell’art. 590, comma 2, del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare approvato con d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, secondo cui la qualità di allievo nei corsi di formazione per l’accesso ai ruoli degli ufficiali e dei sottufficiali « è assunta, previa sottoscrizione della ferma prevista dal codice, all’atto dell’incorporazione presso l’istituto di formazione quale vincitore di concorso, ovvero all’atto della presentazione presso l’istituto per il personale già in servizio ».
Soltanto con la firma del candidato, quindi, si perfezione l’arruolamento ed egli acquisisce lo status di appartenente dal Corpo, con la conseguenza che, sino a quel momento, questi rimane sottoposto alla disciplina propria della fase concorsuale, anche in punto di valutazione dell’idoneità al servizio.
7. Con il secondo motivo di appello si sostiene che, diversamente da quanto ritenuto dal T.a.r., le intolleranze alimentari rileverebbero solo se gravi.
8. Il motivo è fondato.
L’art. 17, comma 2, del bando di concorso – il quale è lex specialis e deve essere rispettato alla lettera dall’amministrazione, pena la disparità di trattamento tra i candidati, senza poter essere disapplicato neppure in caso d’illegittimità (tra le tante, Cons. Stato, sez. V, 16 maggio 2025, n. 4193, e sez. III, 7 febbraio 2023, n. 1299) – espressamente stabilisce che « sono causa di esclusione dal concorso […] b) l’attestata presenza, nella Sezione A del certificato medico [rilasciato dal medico di fiducia] di […] gravi intolleranze o idiosincrasie a farmaci o alimenti ».
Sul punto, il bando risulta conforme a quanto stabilito in via generale dall’art. 582 del d.P.R. n. 90 del 2010, secondo cui sono causa d’inidoneità al servizio nelle Forze armate « le intolleranze a farmaci ed alimenti, con manifestazioni cliniche severe, anche in fase asintomatica ».
Vero è che il requisito della gravità non è espressamente previsto dal d.m. n. 155 del 17 maggio 2000, come aggiornato dal d.m. 197 del 16 dicembre 2014, né dal decreto del Comandante generale n. 61772 del 25 febbraio 2016, tuttavia queste fonti, essendo subordinate al regolamento governativo (secondo la gerarchia delineata dall’art. 3, comma 2, e dall’art. 4, comma 2, disp. prel. c.c.), devono essere interpretate in conformità a esso.
Diversamente da quanto ritenuto dal T.a.r., dunque, il provvedimento di esclusione è viziato da eccesso di potere per difetto d’istruttoria, non essendo stata valutata la gravità dell’intolleranza alimentare e la sua potenziale incidenza sul servizio, peraltro esclusa dalle certificazioni mediche prodotte in giudizio dall’interessata (in particolare, il test del 15 marzo 2021 e il referto della visita del 19 marzo 2021) che qualificano l’intolleranza come “lieve”.
9. La relativa novità della questione risultata dirimente e la parziale soccombenza giustificano la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione II, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado, annullando, per l’effetto, la “comunicazione di non idoneità” della Guardia di finanza-Scuola ispettori e sovrintendenti-Ufficio Sanitario del 10 febbraio 2021, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione; compensa tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute dell’appellante e della controinteressata.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Fabio Taormina, Presidente
Giovanni Sabbato, Consigliere
Maria Stella Boscarino, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere, Estensore
Ugo De Carlo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Enrico Basilico | Fabio Taormina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.