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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 17/06/2025, n. 882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 882 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL T RIB UNALE DI TIVOLI
Sezione Lavoro
n. 6362 / 2024 R.Gen
Il Giudice designato dr. SS DI PIETRO, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del
17.6.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa vertente
TRA
(nata a [...] – RM- il 14/10/1971), elettivamente domiciliata in Tivoli via Parte_1
Antonio del Re n. 47, rappresentata e difesa dall'Avv. SS Dromi giusta procura in atti ricorrente
E
, elettivamente domiciliato in Nocera Inferiore Controparte_1
(SA), alla via S. Quasimodo n. 16, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Coppola giusta procura in atti convenuto
NONCHE' CONTRO
in persona del suo legale rappresentante pro- tempore, elettivamente domiciliati in Roma via CP_2
RE IA n. 29, rappresentato e difeso dall'Avv. Ivanoe Ciocca giusta procura in atti convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Con ricorso depositato il 30.10.2024, ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 09720249081640664 notificatale in data 10.10.2024, concernente, tra CP_ l'altro, pretese previdenziali vantate dall' nei suoi confronti con gli avvisi di addebito n.
39720210013557743000 e n. 39720220016337315000.
A sostegno dell'opposizione, la ha dedotto l'omessa notifica degli avvisi di addebito Pt_1 riportati nell' intimazione opposta.
1 CP_ Si sono costituiti in giudizio l' e l' entrambi chiedendo il Controparte_1 rigetto del ricorso per infondatezza.
All'odierna udienza la causa è stata discussa e viene pertanto decisa con la presente sentenza.
II. L'opposizione è infondata. CP_ Occorre rilevare che l' nel costituirsi tempestivamente in giudizio, ha prodotto documentazione dalla quale risulta che gli avvisi di addebito richiamati nell'intimazione di pagamento impugnata sono stati regolarmente notificati al . Pt_1
In particolare, quanto all'avviso di addebito n. 39720210013557743000, lo stesso è stato regolarmente notificato a mezzo pec presso il domicilio digitale della ricorrente in data 7.12.2021
(vedi doc.1 e doc.2 fascicolo ); sul punto, la ricorrente non ha contestato minimamente tale CP_2 produzione documentale.
Quanto all'avviso di addebito n. 39720220016337315000, la notifica si è perfezionata a seguito della compiuta giacenza dell'atto presso l'Ufficio postale in data 24.9.2022 (vedi doc. 4 fascicolo CP_
.
Tale ultima notifica è stata regolarmente eseguita a mezzo del servizio postale.
Al riguardo, si osserva che l'art. 30 d.l. n. 78/2010, al comma 1, prevede che “A decorrere dal 1° gennaio 2011, l'attività di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all anche a seguito di accertamenti degli uffici, è effettuata mediante la notifica di un avviso CP_2 di addebito con valore di titolo esecutivo” e al comma 4: “L'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e dai messi comunali o dagli agenti CP_2 della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento”.
Per gli avvisi di addebito, dunque, così come previsto per le cartelle esattoriali dall'art. 26 d.P.R.
n. 602 del 1973, è consentita la notifica a mezzo posta per il tramite dell'invio di una raccomandata con avviso di ricevimento.
Si è precisato poi che, a fronte della produzione degli avvisi di ricevimento, è onere della parte dimostrare con ogni mezzo che la persona la cui firma è illeggibile e/o che le persone indicate come consegnatarie non erano in alcuno dei rapporti richiesti dalla legge per la validità della notificazione
(in tal senso, v. Cass. n. 19733 del 2010).
Va rammentato, inoltre, che l'applicazione delle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario implica che, in caso di consegna a persona diversa dal destinatario la quale si sia dichiarata autorizzata al ritiro della posta, deve presumersi che la qualità indicata, sostanzialmente equivalente a quella di incaricato, sia stata dichiarata proprio da chi ha ricevuto l'atto, sicché, per vincere la
2 presunzione derivante dalla consegna a tale persona, occorre provare che il consegnatario non era né dipendente del notificando né addetto alla casa per non aver ricevuto neppure un incarico provvisorio e precario (cfr. Cass. n. 9240 del 2019).
In tale ipotesi, come affermato dalla Corte di Cassazione, la notificazione “si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente e dal consegnatario, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica, come risulta confermato per implicito dal penultimo comma del citato art. 26, secondo il quale l'esattore è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'Amministrazione” (Cass. Sez. lav. 19.6.2009 n. 14327).
Dunque, la notifica della cartella di pagamento (o dell'avviso di addebito) mediante invio diretto da parte dell'agente di una raccomandata con avviso di ricevimento è regolata dalle norme concernenti il servizio postale ordinario e non da quelle della l. n. 890 del 1982, che prevedono una forma “semplificata” di notificazione che si giustifica in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione, volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato. (Cass. n. 9866/2024).
Si tratta di un orientamento consolidato, a conferma del quale vale richiamare anche la pronuncia della Suprema Corte n. 3582/2023 che afferma che “Ai sensi dell'art. 26, comma 1, d.P.R. n. 602 del
1973, vigente ratione temporis, anche dopo che l'art. 12 d.lgs. n. 46 del 1999 ha soppresso l'inciso
“da parte dell'esattore”, la notificazione della cartella esattoriale può avvenire mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento”. CP_ Nel caso di specie, l' non ha provveduto alla notifica dell'avviso di addebito ai sensi della legge n. 890 del 1982, bensì, come era sua facoltà, avvalendosi dell'invio di raccomandata diretta ai sensi del disposto dell'art. 30 d.l. n. 78/2010. Nello specifico, l'Ente ha prodotto copia dell'avviso di ricevimento attestante la compiuta giacenza alla data del 24.9.2022 e sulla lettera raccomandata è riportata la dicitura “avvisato” che comprova l'immissione nella cassetta postale dell'avviso di giacenza;
di contro, la non ha reso alcuna prova di essersi trovata, senza colpa, Pt_1 nell'impossibilità di prendere cognizione dell'avviso di addebito.
In assenza di querela di falso, la notifica si è perfezionata quindi in data 24.9.2022
Ed infatti, come detto, non trova applicazione alla specie la disposizione della legge 890/82, relativa alla notificazione a mezzo del servizio postale, che prevede 9 l'invio della CAD, bensì unicamente la disciplina del servizio postale relativa all'invio della raccomandata con avviso di ricevimento.
3 Per quanto riguarda la prova dell'avvenuta notifica, la Suprema Corte ha chiarito che “in tema di notificazione a mezzo posta dell'atto impositivo, la prova del perfezionamento è assolta mediante la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata, salvo che il destinatario dimostri di essersi trovato, senza colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione, non essendo invece necessario il deposito dell'originale o della copia autentica dell'avviso di accertamento”
(Cass. n. 34765/2023, nello stesso senso vedi Cass n. 15329 del 2025).
III. L'affermata regolarità delle notifiche degli avvisi di addebito sottesi agli atti opposti e la mancata opposizione degli stessi nel termine perentorio comporta la definitività delle pretese contributive ivi esternate.
Ne consegue che è precluso l'esame di ogni questione attinente al merito della fondatezza della pretesa creditoria, posta a base dei titoli, divenuta ormai incontrovertibile.
IV Ogni altra questione risulta assorbita dalle considerazioni che precedono le quali determinano il rigetto integrale dell'opposizione.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, seppur tenendo conto della serialità del contenzioso.
P.Q.M.
- rigetta l'opposizione;
- condanna alla rifusione, in favore delle parti opposte, delle spese processuali che Parte_2 liquida, per ciascuna di esse, in euro 1.865,00, oltre accessori di legge.
Tivoli, 17.6.2025
Il Giudice
SS Di ET
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