CA
Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 28/02/2025, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, così composta: V.G.260/2024
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere
Dott. Michele Stagno Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento n. 260/2024 V.G. promosso con reclamo depositato il 16
luglio 2024
OGGETTO: D A
Altri istituti di V.G. e con il patrocinio dell'avv. MADONNA Controparte_1
procedimenti camerali
Pt_1
in materia di fallimento RECLAMANTE
Codice: In punto: reclamo a decreto del Tribunale di Bergamo in data 4 giugno 2024,
comunicato a parte reclamante in data 20 giugno 2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto del 4 giugno 2024, il Tribunale di Bergamo rigettava il ricorso con cui aveva chiesto l'apertura della liquidazione Controparte_1
controllata del proprio patrimonio;
Il Tribunale osservava che, nel ricorso, si affermava che la situazione di sovraindebitamento era da ricondurre all'attività d'impresa esercitata dal debitore dal 2006 al 2013; che tale affermazione contrastava con quella contenuta nella relazione del gestore della crisi nominato dall'O.C.C., che menzionava un'attività d'impresa cessata nel 2011 “pur avendo pagato
regolarmente le tasse” e un'esposizione debitoria risalente al 2010-2011
causata da due finanziamenti “per pagare le tasse arretrate e l'auto della
moglie”.
Il Tribunale dava conto che detta relazione riferiva di un piano di rientro dai due finanziamenti mediante il pagamento, rispettivamente di euro 60,00 e di euro 150,00 mensili.
Secondo il Tribunale, se il ricorrente aveva “pagato regolarmente le tasse”,
non si comprendeva l'origine dell'esposizione debitoria nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione per euro 26.778,41 che aveva determinato un pignoramento presso il datore di lavoro, con conseguente trattenuta mensile dallo stipendio di euro 400,00.
Il Tribunale riteneva che “tale esborso, unitamente a quelli di complessivi
euro 210,00 mensili dovuti in forza del piano di rientro sopra menzionato”,
fosse, di per sé, sostenibile in relazione al reddito percepito (euro 2.000,00
mensili netti), pur tenendo conto degli obblighi di mantenimento nei confronti dei familiari, peraltro sub iudice, posto che, nella relazione del gestore della crisi, si leggeva che il ricorrente aveva proposto domanda di scioglimento del matrimonio, chiedendo una “rideterminazione del
contributo per il mantenimento rispetto a quanto statuito in sede di
separazione”.
Il Tribunale escludeva, quindi, che il ricorrente versasse in una condizione di sovraindebitamento e riteneva che né il ricorso né la relazione del gestore della crisi avessero chiarito il fondamento dell'esposizione debitoria di euro
18.000,00 nei confronti della IA minore in quanto l'unica Persona_1
prova dell'esposizione debitoria prodotta dal ricorrente consisteva nella busta paga del marzo 2024 che menzionava un pignoramento del quinto dello stipendio (euro 389,20).
proponeva reclamo avverso il decreto in questione, Controparte_1
rappresentando
- che il giudice aveva fatto cattiva applicazione dell'art. 2 comma 2 lett c
CCII;
che il reclamante si sarebbe trovato in una situazione di sovraindebitamento dato che
-aveva debiti scaduti per euro 78.947,53, di cui 26.778,41 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate;
per euro 901,12 nei confronti dell'Inail; per euro
33.268,00 nei confronti di per euro 18.000,00 nei Controparte_2
confronti della IA dovuti, questi ultimi, all'omesso Persona_1
contribuito di mantenimento a suo favore nel corso degli anni;
-a tali importi occorreva aggiungere euro 4,833,30 a titolo di costi della procedura.
Il reclamante faceva, altresì, presente -di godere di una retribuzione netta mensile di 2.000,00 euro, gravata però di euro 400,00 in ragione del pignoramento presso terzi, promosso dall'Agenzia
delle Entrate Riscossione, in relazione a cartelle esattoriali non pagate;
-che la residua disponibilità mensile di 1.600,00, ove la IA avesse Per_1
coltivato un'azione esecutiva per il debito alimentare di cui si è detto, si sarebbe contratta di ulteriori 320,00 euro mensili e ciò in applicazione di quanto disposto dall'art. 545 c.p.c.;
- che, in tale quadro, la somma residua mensile sarebbe stata di euro 1.280,00,
cui sarebbe stato necessario sottrarre le rate mensili dei debiti contratti con
IFIS NPL Investing S.p.,A. per 210 euro mensili, cosicché, per il mantenimento della IA e dell'ex coniuge, oltre che per il suo Per_1
mantenimento, sarebbe residuata la somma di 1.070 euro mensili, del tutto insufficiente a farvi fronte.
Parte reclamante rappresentava, infatti, che il contributo di mantenimento dell'ex moglie e della IA era pari a 350 euro mensili mentre il canone di locazione era pari a euro 300 mensili. Così stando le cose, sarebbe residuato un importo mensile disponibile di euro 420 mensile, insufficiente a condurre la propria esistenza.
Il reclamante, nella tabella riportata alle pagine 10 e 11 del reclamo,
riepilogava tutte le sue spese mensili che ammontavano ad euro 1.452,00.
Oltre a quelle già evidenziate, vanno segnalate le seguenti: euro 20,00 per le spese condominiali, euro 50,00 per le bollette, euro 10,00 per la tari, euro
20,00 per l'utenza telefonica, euro 192,00 per le spese dell'autovettura, euro
80,00 per il vestiario e la cura della persona, euro 40,00 per le visite medico legali specialistiche, euro 40,00 per i medicinali.
Il reclamante chiedeva, quindi, la revoca del decreto reclamato e la pronuncia dell'apertura della liquidazione controllata, riportandosi alle conclusioni del ricorso dinnanzi al Tribunale di Bergamo, con cui metteva a disposizione dei creditori tutti i beni esclusi la propria carta prepagata, la propria autovettura e le somma necessaria al suo mantenimento ed a quello dell'ex moglie e della
IA indicata in euro 1.452,00.
Con ordinanza dell'11 dicembre 2024, la Corte, considerato che, agli atti, non vi era la prova della comunicazione del decreto reclamato da parte della
Cancelleria del Tribunale di Bergamo, prova necessaria per verificare la tempestività del reclamo e che parte reclamante, in relazione al pignoramento del quinto dello stipendio, aveva dichiarato che si trattava “del pignoramento
presso terzi promosso dall' , a fronte di Controparte_3
cartelle esattoriali non pagate, inerenti l'esercizio di attività d'impresa in
precedenza svolta”, tenuto conto della nuova formulazione dell'art. 2 comma
1 lett. e) CCII, assegnava venti giorni per il deposito di una memoria sul punto e per la produzione della prova della notifica di cui si è detto e rinviava all'udienza dell'8 gennaio 2025.
Parte reclamante depositava la prova della comunicazione del decreto e una memoria in relazione alla questione sollevata d'ufficio dalla Corte.
La Corte, all'udienza dell'8 gennaio 2024, poneva la causa in decisione.
Ciò posto, il reclamo è, innanzitutto, ammissibile.
Ed, infatti, parte reclamante ha documentato che la pec del Tribunale di
Bergamo, con cui è stato comunicato il provvedimento reclamato, è del 20 giugno 2024. Il reclamo è stato depositato il 16 luglio 2024 ed è, quindi,
tempestivo.
Il reclamo è, inoltre, fondato.
Va preliminarmente fatto presente che l'OCC ha espresso una “valutazione
complessivamente positiva sulla completezza ed attendibilità della
documentazione depositata a corredo della domanda” ed ha ritenuto che “la
stessa illustri adeguatamente la situazione economica, patrimoniale e
finanziaria del debitore”.
Con riguardo alle cause dell'indebitamento, l'OCC ha riferito che sono riconducibili alle cause riferite dal debitore vale a dire:
nel 2006 ha aperto la partita IVA, come prestatore d'opera nel settore
dell'edilizia, che poi ha chiuso a fine 2001, in quanto l'attività non era
sufficiente, pur avendo pagato regolarmente le tasse, a fronteggiare i bisogni
familiari”;
“i debiti sono stati accumulati nel 2010/2011 poiché sono stati contratti, in
aggiunta al preesistente mutuo ipotecario sulla casa di famiglia in AT
PR (poi andata in esecuzione immobiliare nel 2019), due finanziamenti
per pagare le tasse arretrate e l'auto della moglie, in qualità di garante”.
Ciò posto deve innanzitutto evidenziarsi che il fatto che parte dei debiti sia stata contratta nell'esercizio dell'attività di impresa non è causa ostativa per l'accesso del debitore all'istituto della liquidazione controllata.
Va, infatti, considerato che l'art. 33, 1 comma bis, CCII prevede che “il
debitore persona fisica, dopo la cancellazione dell'impresa individuale, può
chiedere l'apertura della liquidazione controllata anche oltre il termine di cui al comma 1”, e, quindi, anche oltre “un anno dalla cessazione
dell'attività del debitore”.
Da ciò consegue che all'imprenditore individuale cancellato dal Registro
Imprese da oltre un anno, a carico del quale residuano debiti d'impresa, è
consentito accedere alla liquidazione controllata, essendogli precluso l'accesso alla procedura concorsuale negoziale di cui all'art. 67 CCII, relativa ai debiti contratti in quanto consumatore come pure a quello del concordato minore previsto dall'art. 74 CCII. Ed infatti, con riguardo a tale ultimo istituto, l'art. 33 comma 4 CCII prevede che “la domanda di accesso al
concordato minore….presentata dal debitore cancellato dal registro delle
imprese è inammissibile” e, il debitore, avendo cessato la propria attività di impresa nel 2013, non potrebbe accedervi.
La liquidazione controllata è, inoltre, un istituto alternativo agli altri rimedi di risanamento della crisi previsti dal Codice della Crisi dell'Impresa e dell'insolvenza e vi può accedere “il debitore in stato di sovraindebitamento”
senza alcuna distinzione basata sulla natura dei debiti e senza che rilevi, per il debitore persona fisica, come nel nostro caso, il termine decorso dalla cessazione dell'attività di impresa, atteso il disposto dell'art. 33 comma 1 bis cit.
Il debitore persona fisica che abbia cessato l'attività di impresa e per cui non ricorrano i presupposti per la liquidazione giudiziale previsti dall'art. 121
CCII, può, pertanto, accedere all'istituto della liquidazione controllata.
Nel nostro caso come risulta dall'allegato 2 del ricorso di Controparte_1
liquidazione controllata dei beni, è stato cancellato dal registro delle imprese in data 24.1.13 e può, quindi accedere all'istituto della liquidazione controllata dei beni.
Venendo ora al merito, va preliminarmente osservato che il debito di 18.000
euro nei confronti della IA , e imputabile a contributo di Per_1
mantenimento non versato nel corso degli anni, è solo affermato. Ed infatti,
come risulta dalla relazione dell'OCC, esso è stato determinato dal professionista, sottraendo alla somma indicata dalla creditrice nel questionario inviatole, quella relativa a importi prescritti (pag. 8 relazione).
A ben vedere, quindi, non vi è alcuna prova di detto debito che, pertanto, non potrà essere considerato ai fini della presente trattazione.
Se così stanno le cose, alla somma di euro 2.000 netti vanno detratti 389,00
a titolo di pignoramento del quinto stipendiale per i debiti con l'Agenzia delle
CP Entrate e 210 euro per le rate di finanziamento con
Ne residua, quindi, una somma di euro 1.401,00.
Ora, il reclamante fa presente che la sentenza di scioglimento del matrimonio del 14.6.24 ha ridotto il contributo di mantenimento a favore dell'ex moglie e della IA (ormai maggiorenne, essendo nata il [...], come Per_1
risulta dalla sentenza allegata) a complessivi 350,00 euro mensili. Ed infatti tale sentenza ha recepito l'accordo raggiunto in udienza dai coniugi,
prevedendo che il reclamante sia tenuto a versare euro 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie per il mantenimento della IA ed Per_1
euro 50 mensili per il mantenimento della moglie.
Il reclamante, con la somma di circa 1.400 euro mensili deve, quindi, far fronte al proprio mantenimento e all'obbligo di mantenimento della moglie e della IA.
Ciò posto il fabbisogno mensile, secondo la ricostruzione del reclamante,
avvalorata dalla relazione dell'OCC, è pari ad euro 1.452,00.
Ritiene la Corte che una differenza di 50 euro mensili tra disponibilità e fabbisogno, pari quindi a 600 euro annui, integri lo stato di sovraindebitamento del reclamante. Al riguardo deve sottolinearsi che il sovraindebitamento consiste nello stato di crisi o di insolvenza del consumatore, laddove la crisi, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett a) CCII. è
definita come “lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si
manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle
obbligazioni nei successivi dodici mesi”.
Dalla definizione legislativa dello stato di crisi discende che, nei prossimi dodici mesi, il reclamante, anche senza considerare le probabili spese straordinarie per la IA, non sarà in grado di far fronte alle proprie obbligazioni, dato che sussiste una differenza non insignificante, soprattutto per redditi non elevati, tra reddito disponibile e fabbisogno mensile.
Attesa la ricorrenza dello stato sovraindebitamento del debitore, deve, quindi, riconoscersi la sussistenza dei presupposti per l'accesso del reclamante alla procedura di liquidazione controllata, di cui agli articoli 268 e seguenti CCII.
Il reclamo va, quindi, accolto e deve pertanto dichiararsi aperta la procedura di liquidazione controllata di con rimessione degli atti al Tribunale Controparte_1 di Bergamo per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 270 c. 2 CCII.
Quanto alle spese, in mancanza della costituzione di parti resistenti, nulla deve essere disposto.
PQM
La Corte di appello di Brescia, definitivamente pronunciando sul reclamo avverso il decreto del Tribunale di Bergamo in data 4 giugno 2024, emesso nel procedimento n. 164/2024, così provvede: in accoglimento del reclamo, dichiara aperta la liquidazione controllata di CP_1
con rimessione degli atti al Tribunale di Bergamo per l'adozione dei
[...] provvedimenti di cui all'art. 270 c. 2 C.C.I.I.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del 6 febbraio 2024.
Il Consigliere est. Il Presidente
Michele Stagno Giuseppe Magnoli
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, così composta: V.G.260/2024
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere
Dott. Michele Stagno Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento n. 260/2024 V.G. promosso con reclamo depositato il 16
luglio 2024
OGGETTO: D A
Altri istituti di V.G. e con il patrocinio dell'avv. MADONNA Controparte_1
procedimenti camerali
Pt_1
in materia di fallimento RECLAMANTE
Codice: In punto: reclamo a decreto del Tribunale di Bergamo in data 4 giugno 2024,
comunicato a parte reclamante in data 20 giugno 2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto del 4 giugno 2024, il Tribunale di Bergamo rigettava il ricorso con cui aveva chiesto l'apertura della liquidazione Controparte_1
controllata del proprio patrimonio;
Il Tribunale osservava che, nel ricorso, si affermava che la situazione di sovraindebitamento era da ricondurre all'attività d'impresa esercitata dal debitore dal 2006 al 2013; che tale affermazione contrastava con quella contenuta nella relazione del gestore della crisi nominato dall'O.C.C., che menzionava un'attività d'impresa cessata nel 2011 “pur avendo pagato
regolarmente le tasse” e un'esposizione debitoria risalente al 2010-2011
causata da due finanziamenti “per pagare le tasse arretrate e l'auto della
moglie”.
Il Tribunale dava conto che detta relazione riferiva di un piano di rientro dai due finanziamenti mediante il pagamento, rispettivamente di euro 60,00 e di euro 150,00 mensili.
Secondo il Tribunale, se il ricorrente aveva “pagato regolarmente le tasse”,
non si comprendeva l'origine dell'esposizione debitoria nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione per euro 26.778,41 che aveva determinato un pignoramento presso il datore di lavoro, con conseguente trattenuta mensile dallo stipendio di euro 400,00.
Il Tribunale riteneva che “tale esborso, unitamente a quelli di complessivi
euro 210,00 mensili dovuti in forza del piano di rientro sopra menzionato”,
fosse, di per sé, sostenibile in relazione al reddito percepito (euro 2.000,00
mensili netti), pur tenendo conto degli obblighi di mantenimento nei confronti dei familiari, peraltro sub iudice, posto che, nella relazione del gestore della crisi, si leggeva che il ricorrente aveva proposto domanda di scioglimento del matrimonio, chiedendo una “rideterminazione del
contributo per il mantenimento rispetto a quanto statuito in sede di
separazione”.
Il Tribunale escludeva, quindi, che il ricorrente versasse in una condizione di sovraindebitamento e riteneva che né il ricorso né la relazione del gestore della crisi avessero chiarito il fondamento dell'esposizione debitoria di euro
18.000,00 nei confronti della IA minore in quanto l'unica Persona_1
prova dell'esposizione debitoria prodotta dal ricorrente consisteva nella busta paga del marzo 2024 che menzionava un pignoramento del quinto dello stipendio (euro 389,20).
proponeva reclamo avverso il decreto in questione, Controparte_1
rappresentando
- che il giudice aveva fatto cattiva applicazione dell'art. 2 comma 2 lett c
CCII;
che il reclamante si sarebbe trovato in una situazione di sovraindebitamento dato che
-aveva debiti scaduti per euro 78.947,53, di cui 26.778,41 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate;
per euro 901,12 nei confronti dell'Inail; per euro
33.268,00 nei confronti di per euro 18.000,00 nei Controparte_2
confronti della IA dovuti, questi ultimi, all'omesso Persona_1
contribuito di mantenimento a suo favore nel corso degli anni;
-a tali importi occorreva aggiungere euro 4,833,30 a titolo di costi della procedura.
Il reclamante faceva, altresì, presente -di godere di una retribuzione netta mensile di 2.000,00 euro, gravata però di euro 400,00 in ragione del pignoramento presso terzi, promosso dall'Agenzia
delle Entrate Riscossione, in relazione a cartelle esattoriali non pagate;
-che la residua disponibilità mensile di 1.600,00, ove la IA avesse Per_1
coltivato un'azione esecutiva per il debito alimentare di cui si è detto, si sarebbe contratta di ulteriori 320,00 euro mensili e ciò in applicazione di quanto disposto dall'art. 545 c.p.c.;
- che, in tale quadro, la somma residua mensile sarebbe stata di euro 1.280,00,
cui sarebbe stato necessario sottrarre le rate mensili dei debiti contratti con
IFIS NPL Investing S.p.,A. per 210 euro mensili, cosicché, per il mantenimento della IA e dell'ex coniuge, oltre che per il suo Per_1
mantenimento, sarebbe residuata la somma di 1.070 euro mensili, del tutto insufficiente a farvi fronte.
Parte reclamante rappresentava, infatti, che il contributo di mantenimento dell'ex moglie e della IA era pari a 350 euro mensili mentre il canone di locazione era pari a euro 300 mensili. Così stando le cose, sarebbe residuato un importo mensile disponibile di euro 420 mensile, insufficiente a condurre la propria esistenza.
Il reclamante, nella tabella riportata alle pagine 10 e 11 del reclamo,
riepilogava tutte le sue spese mensili che ammontavano ad euro 1.452,00.
Oltre a quelle già evidenziate, vanno segnalate le seguenti: euro 20,00 per le spese condominiali, euro 50,00 per le bollette, euro 10,00 per la tari, euro
20,00 per l'utenza telefonica, euro 192,00 per le spese dell'autovettura, euro
80,00 per il vestiario e la cura della persona, euro 40,00 per le visite medico legali specialistiche, euro 40,00 per i medicinali.
Il reclamante chiedeva, quindi, la revoca del decreto reclamato e la pronuncia dell'apertura della liquidazione controllata, riportandosi alle conclusioni del ricorso dinnanzi al Tribunale di Bergamo, con cui metteva a disposizione dei creditori tutti i beni esclusi la propria carta prepagata, la propria autovettura e le somma necessaria al suo mantenimento ed a quello dell'ex moglie e della
IA indicata in euro 1.452,00.
Con ordinanza dell'11 dicembre 2024, la Corte, considerato che, agli atti, non vi era la prova della comunicazione del decreto reclamato da parte della
Cancelleria del Tribunale di Bergamo, prova necessaria per verificare la tempestività del reclamo e che parte reclamante, in relazione al pignoramento del quinto dello stipendio, aveva dichiarato che si trattava “del pignoramento
presso terzi promosso dall' , a fronte di Controparte_3
cartelle esattoriali non pagate, inerenti l'esercizio di attività d'impresa in
precedenza svolta”, tenuto conto della nuova formulazione dell'art. 2 comma
1 lett. e) CCII, assegnava venti giorni per il deposito di una memoria sul punto e per la produzione della prova della notifica di cui si è detto e rinviava all'udienza dell'8 gennaio 2025.
Parte reclamante depositava la prova della comunicazione del decreto e una memoria in relazione alla questione sollevata d'ufficio dalla Corte.
La Corte, all'udienza dell'8 gennaio 2024, poneva la causa in decisione.
Ciò posto, il reclamo è, innanzitutto, ammissibile.
Ed, infatti, parte reclamante ha documentato che la pec del Tribunale di
Bergamo, con cui è stato comunicato il provvedimento reclamato, è del 20 giugno 2024. Il reclamo è stato depositato il 16 luglio 2024 ed è, quindi,
tempestivo.
Il reclamo è, inoltre, fondato.
Va preliminarmente fatto presente che l'OCC ha espresso una “valutazione
complessivamente positiva sulla completezza ed attendibilità della
documentazione depositata a corredo della domanda” ed ha ritenuto che “la
stessa illustri adeguatamente la situazione economica, patrimoniale e
finanziaria del debitore”.
Con riguardo alle cause dell'indebitamento, l'OCC ha riferito che sono riconducibili alle cause riferite dal debitore vale a dire:
nel 2006 ha aperto la partita IVA, come prestatore d'opera nel settore
dell'edilizia, che poi ha chiuso a fine 2001, in quanto l'attività non era
sufficiente, pur avendo pagato regolarmente le tasse, a fronteggiare i bisogni
familiari”;
“i debiti sono stati accumulati nel 2010/2011 poiché sono stati contratti, in
aggiunta al preesistente mutuo ipotecario sulla casa di famiglia in AT
PR (poi andata in esecuzione immobiliare nel 2019), due finanziamenti
per pagare le tasse arretrate e l'auto della moglie, in qualità di garante”.
Ciò posto deve innanzitutto evidenziarsi che il fatto che parte dei debiti sia stata contratta nell'esercizio dell'attività di impresa non è causa ostativa per l'accesso del debitore all'istituto della liquidazione controllata.
Va, infatti, considerato che l'art. 33, 1 comma bis, CCII prevede che “il
debitore persona fisica, dopo la cancellazione dell'impresa individuale, può
chiedere l'apertura della liquidazione controllata anche oltre il termine di cui al comma 1”, e, quindi, anche oltre “un anno dalla cessazione
dell'attività del debitore”.
Da ciò consegue che all'imprenditore individuale cancellato dal Registro
Imprese da oltre un anno, a carico del quale residuano debiti d'impresa, è
consentito accedere alla liquidazione controllata, essendogli precluso l'accesso alla procedura concorsuale negoziale di cui all'art. 67 CCII, relativa ai debiti contratti in quanto consumatore come pure a quello del concordato minore previsto dall'art. 74 CCII. Ed infatti, con riguardo a tale ultimo istituto, l'art. 33 comma 4 CCII prevede che “la domanda di accesso al
concordato minore….presentata dal debitore cancellato dal registro delle
imprese è inammissibile” e, il debitore, avendo cessato la propria attività di impresa nel 2013, non potrebbe accedervi.
La liquidazione controllata è, inoltre, un istituto alternativo agli altri rimedi di risanamento della crisi previsti dal Codice della Crisi dell'Impresa e dell'insolvenza e vi può accedere “il debitore in stato di sovraindebitamento”
senza alcuna distinzione basata sulla natura dei debiti e senza che rilevi, per il debitore persona fisica, come nel nostro caso, il termine decorso dalla cessazione dell'attività di impresa, atteso il disposto dell'art. 33 comma 1 bis cit.
Il debitore persona fisica che abbia cessato l'attività di impresa e per cui non ricorrano i presupposti per la liquidazione giudiziale previsti dall'art. 121
CCII, può, pertanto, accedere all'istituto della liquidazione controllata.
Nel nostro caso come risulta dall'allegato 2 del ricorso di Controparte_1
liquidazione controllata dei beni, è stato cancellato dal registro delle imprese in data 24.1.13 e può, quindi accedere all'istituto della liquidazione controllata dei beni.
Venendo ora al merito, va preliminarmente osservato che il debito di 18.000
euro nei confronti della IA , e imputabile a contributo di Per_1
mantenimento non versato nel corso degli anni, è solo affermato. Ed infatti,
come risulta dalla relazione dell'OCC, esso è stato determinato dal professionista, sottraendo alla somma indicata dalla creditrice nel questionario inviatole, quella relativa a importi prescritti (pag. 8 relazione).
A ben vedere, quindi, non vi è alcuna prova di detto debito che, pertanto, non potrà essere considerato ai fini della presente trattazione.
Se così stanno le cose, alla somma di euro 2.000 netti vanno detratti 389,00
a titolo di pignoramento del quinto stipendiale per i debiti con l'Agenzia delle
CP Entrate e 210 euro per le rate di finanziamento con
Ne residua, quindi, una somma di euro 1.401,00.
Ora, il reclamante fa presente che la sentenza di scioglimento del matrimonio del 14.6.24 ha ridotto il contributo di mantenimento a favore dell'ex moglie e della IA (ormai maggiorenne, essendo nata il [...], come Per_1
risulta dalla sentenza allegata) a complessivi 350,00 euro mensili. Ed infatti tale sentenza ha recepito l'accordo raggiunto in udienza dai coniugi,
prevedendo che il reclamante sia tenuto a versare euro 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie per il mantenimento della IA ed Per_1
euro 50 mensili per il mantenimento della moglie.
Il reclamante, con la somma di circa 1.400 euro mensili deve, quindi, far fronte al proprio mantenimento e all'obbligo di mantenimento della moglie e della IA.
Ciò posto il fabbisogno mensile, secondo la ricostruzione del reclamante,
avvalorata dalla relazione dell'OCC, è pari ad euro 1.452,00.
Ritiene la Corte che una differenza di 50 euro mensili tra disponibilità e fabbisogno, pari quindi a 600 euro annui, integri lo stato di sovraindebitamento del reclamante. Al riguardo deve sottolinearsi che il sovraindebitamento consiste nello stato di crisi o di insolvenza del consumatore, laddove la crisi, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett a) CCII. è
definita come “lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si
manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle
obbligazioni nei successivi dodici mesi”.
Dalla definizione legislativa dello stato di crisi discende che, nei prossimi dodici mesi, il reclamante, anche senza considerare le probabili spese straordinarie per la IA, non sarà in grado di far fronte alle proprie obbligazioni, dato che sussiste una differenza non insignificante, soprattutto per redditi non elevati, tra reddito disponibile e fabbisogno mensile.
Attesa la ricorrenza dello stato sovraindebitamento del debitore, deve, quindi, riconoscersi la sussistenza dei presupposti per l'accesso del reclamante alla procedura di liquidazione controllata, di cui agli articoli 268 e seguenti CCII.
Il reclamo va, quindi, accolto e deve pertanto dichiararsi aperta la procedura di liquidazione controllata di con rimessione degli atti al Tribunale Controparte_1 di Bergamo per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 270 c. 2 CCII.
Quanto alle spese, in mancanza della costituzione di parti resistenti, nulla deve essere disposto.
PQM
La Corte di appello di Brescia, definitivamente pronunciando sul reclamo avverso il decreto del Tribunale di Bergamo in data 4 giugno 2024, emesso nel procedimento n. 164/2024, così provvede: in accoglimento del reclamo, dichiara aperta la liquidazione controllata di CP_1
con rimessione degli atti al Tribunale di Bergamo per l'adozione dei
[...] provvedimenti di cui all'art. 270 c. 2 C.C.I.I.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del 6 febbraio 2024.
Il Consigliere est. Il Presidente
Michele Stagno Giuseppe Magnoli