Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 30 ottobre 1984 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 15 maggio 2025 |
Commentari • 84
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Circa la necessità di mantenere o meno il conto corrente postale per l'addizionale comunale Irpef, il Ministero dell'Interno, con comunicato 6 novembre 2014 evidenziava quanto segue: Il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 5 ottobre 2007 all'articolo 11 prevede che le somme spettanti ai comuni a titolo di addizionale comunale IRPEF sono accreditate su appositi conti correnti postali dedicati, attivati dai medesimi comuni e il cui elenco è tenuto ed aggiornato informaticamente dal Dipartimento degli affari interni e territoriali di questo Ministero e visualizzabile anche sul sito del Dipartimento delle politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze. …
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Giurisprudenza • 325
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Versioni del testo
- Art. 1.
Fatti salvi gli effetti prodotti, gli atti e i provvedimenti adottati, nonche' i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 25 gennaio 1984, n. 5, 24 marzo 1984, n. 37, 24 maggio 1984, n. 153 e 25 luglio 1984, n. 372 , con decorrenza 30 agosto 1984, gli istituti e le aziende di credito, tesorieri o cassieri degli enti e degli organismi pubblici di cui alla tabella A annessa alla presente legge, effettuano, nella qualita' di organi di esecuzione degli enti e degli organismi suddetti, le operazioni di incasso e di pagamento a valere sulle contabilita' speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Le entrate proprie dei predetti enti ed organismi, costituite da introiti tributari ed extratributari, per vendita di beni e servizi, per canoni, sovracanoni e indennizzi, o da altri introiti provenienti dal settore privato, devono essere versate in contabilita' speciale fruttifera presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Le altre entrate, comprese quelle provenienti da mutui, devono affluire in contabilita' speciale infruttifera, nella quale devono altresi' essere versate direttamente le assegnazioni, i contributi e quanto altro proveniente dal bilancio dello Stato. Le operazioni di pagamento sono addebitate in primo luogo alla contabilita' speciale fruttifera, fino all'esaurimento dei relativi fondi. (2) (3) ((5))
Con decreti del Ministro del tesoro e' fissato il tasso d'interesse per le contabilita' speciali fruttifere e sono altresi' disciplinati le condizioni, i criteri e le modalita' per l'effettuazione delle operazioni e per il regolamento dei rapporti di debito e di credito tra i tesorieri o i cassieri degli enti e degli organismi pubblici di cui al precedente primo comma e le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, con riferimento anche alle disponibilita' in numerario o in titoli esistenti presso gli istituti e le aziende di credito alla fine del mese antecedente alla data di emanazione dei decreti del Ministro del tesoro di cui al presente comma.
Il tasso di interesse per le somme versate nelle contabilita' speciali fruttifere di cui al primo comma del presente articolo deve essere fissato dal decreto ministeriale in una misura compresa fra il valore dell'interesse corrisposto per i depositi sui libretti postali di risparmio e quello previsto per i buoni ordinari del Tesoro a scadenza trimestrale.
Il decreto ministeriale che, a norma del precedente secondo comma, stabilisce le condizioni, i criteri e le modalita' di attuazione delle discipline previste dalla presente legge deve garantire agli enti ed organismi interessati la piena ed immediata disponibilita', in ogni momento, delle somme di loro spettanza giacenti in tesoreria nelle contabilita' speciali fruttifere e infruttifere.
All'onere derivante dalla corresponsione degli interessi previsti dal precedente primo comma, valutabile in lire quaranta miliardi per ciascuno degli anni 1985 e 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale 1984-86, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia".
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Fino alla data di emanazione dei decreti del Ministro del tesoro previsti dal precedente secondo comma, agli enti ed agli organismi pubblici di cui alla tabella A annessa alla presente legge si applicano le disposizioni previste dall' articolo 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119 , modificato dall' articolo 21, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 , convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, nonche' dall'articolo 35, quattordicesimo comma , della legge 27 dicembre 1983, n. 730 , come ulteriormente modificate e integrate dal successivo articolo 3 della presente legge.
-------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il Decreto 22 novembre 1985 (in G.U. 03/12/1985, n. 284) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La data di entrata in vigore del sistema di tesoreria unica, di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 , e' fissata al 1° gennaio 1986". -------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il Decreto 27 dicembre 1985 (in G.U. 30/12/1985, n. 305) ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "La data di entrata in vigore del sistema di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 , fissata al 1° gennaio 1986 con decreto ministeriale 22 novembre 1985, citato nelle premesse, e' spostata al 1° marzo 1986". -------------- AGGIORNAMENTO (5)
Il Decreto 19 febbraio 1986 (in G.U. 22/02/1986, n. 44) ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "La data di entrata in vigore del sistema di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 , fissata al 1° marzo 1986 con decreto ministeriale 27 dicembre 1985, citato nelle premesse, e' spostata al 1° giugno 1986". - Art. 1-bis. 1. I pignoramenti ed i sequestri, a carico degli enti ed organismi pubblici di cui al primo comma dell'articolo 1, delle somme affluite nelle contabilita' speciali intestate ai predetti enti ed organismi pubblici si eseguono, secondo il procedimento disciplinato al capo III del titolo II del libro III del codice di procedura civile , con atto notificato all'azienda o istituto cassiere o tesoriere dell'ente od organismo contro il quale si procede nonche' al medesimo ente od organismo debitore.
2. Il cassiere o tesoriere assume la veste del terzo ai fini della dichiarazione di cui all' articolo 547 del codice di procedura civile e di ogni altro obbligo e responsabilita' ed e' tenuto a vincolare l'ammontare per cui si procede nelle contabilita' speciali con annotazione nelle proprie scritture contabili.
3. In caso di pignoramenti o sequestri di entrate proprie degli enti ed organismi pubblici di cui al primo comma dell'articolo 1 eseguiti anteriormente al versamento di queste in contabilita' speciale, il cassiere o tesoriere provvede ugualmente al dovuto versamento nella contabilita' speciale con annotazione del relativo vincolo.
4. Restano ferme le cause di impignorabilita', insequestrabilita' ed incedibilita' previste dalla normativa vigente, nonche' i vincoli di destinazione imposti, o derivanti dalla legge.
(( 4-bis. Non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento ai sensi del presente articolo presso le sezioni di tesoreria dello Stato e presso le sezioni decentrate del bancoposta a pena di nullita' rilevabile anche d'ufficio. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati non determinano obbligo di accantonamento da parte delle sezioni medesime ne' sospendono l'accreditamento di somme nelle contabilita' intestate agli enti ed organismi pubblici di cui alla tabella A annessa alla presente legge )) - Art. 2.
Le disposizioni previste dall' articolo 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119 , modificato dall' articolo 21, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 , convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, nonche' dall'articolo 35, quattordicesimo comma , della legge 27 dicembre 1983, n. 730 , come ulteriormente modificato ed integrato dal successivo articolo 3 della presente legge, si applicano agli enti ed agli organismi pubblici indicati nella tabella B annessa alla presente legge.
Restano in vigore, per le unita' sanitarie locali, le disposizioni dell' articolo 35 della legge 30 marzo 1981, n. 119 .
Restano altresi' in vigore le norme di cui al secondo e al terzo comma dell'articolo 38 della legge 7 agosto 1982, n. 526 .
Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, si provvede alle occorrenti modifiche ed integrazioni alle annesse tabelle A e B. ((1))
Sono abrogate le disposizioni incompatibili con quelle della presente legge.
--------------- AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale con sentenza 24 ottobre 1985 n. 243 (in G.U. 1a s.s. 06/11/1985 n. 261) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell' art. 2, quarto comma, della legge n. 720 del 1984 , nella parte in cui consente al Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, di decretare il passaggio delle Regioni dalla tabella B alla tabella A, annesse alla legge medesima.