Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 30 ottobre 1984 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 15 maggio 2025 |
Commentari • 73
- 1. Dilemmi vecchi e nuovi dell’espropriazione presso terzi, in cui sia parte un’amministrazione pubblicaPasquale Pucciariello · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
di Pasquale Pucciariello* Sommario: 1. La novellata competenza per le espropriazioni presso terzi, in cui sia debitore una pubblica amministrazione - 2. Dichiarazione di quantità e competenza delle tesorerie provinciali - 3. Estinzione del vincolo di pignoramento a seguito di mancata iscrizione a ruolo. 1. La novellata competenza per le espropriazioni presso terzi, in cui sia debitore una pubblica amministrazione Con l'art. 1, comma 29 della legge 26 novembre 2021, n. 206 (recante “Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti …
Leggi di più… - 2. La riforma dell’esecuzione forzata: le novità del D. Lgs n. 149/2022Alberto M. Tedoldi · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
di Alberto M. Tedoldi, Professore ordinario di Diritto processuale civile Giustizia Insieme propone ai suoi lettori una serie di contributi relativi alla riforma della procedura civile, per conoscere, approfondire e discutere. L'articolo presentato riguarda la riforma dell'esecuzione forzata. I precedenti articoli: 1. La trattazione scritta. La codificazione (art. 127-ter c.p.c.) 2. La riforma del processo civile in Cassazione. Note a prima lettura 3. La riforma del processo civile in appello. Le disposizioni innovate dal D. Lgs n. 149/2022 Sommario: 1. Antefatti e fiducia con “doppia conforme” sull'ennesima riforma del processo civile; 2. Regime transitorio; 3. Schema delle principali …
Leggi di più… - 3. Gli emendamenti in materia di esecuzione forzata al d.d.l. delega AS 1662/XVIII di Alberto TedoldiAlberto M. Tedoldi · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
di Alberto Tedoldi Sommario: 1. Il “campo d'Agramante” dell'esecuzione forzata - 2. Abolizione della formula esecutiva (art. 8, lett. a, d.d.l. delega) - 3. Sospensione del termine di efficacia del precetto in caso di indagini telematiche ex art. 492 bis c.p.c. (art. 8, lett. b, d.d.l. delega) - 4. Deposito della documentazione o del certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari entro il medesimo termine fissato per il deposito dell'istanza di vendita (art. 8, lett. c, d.d.l. delega) - 5. Anticipazione della nomina del custode dell'immobile pignorato in luogo del debitore immediatamente dopo il deposito della certificazione notarile e …
Leggi di più… - 4. Enti Locali NewsMichelangelo Foroncelli · https://www.publika.it/
Con la risoluzione n 79/E del 21 dicembre 2020, l'Agenzia delle entrate ha recentemente chiarito che nel caso in cui una Pubblica amministrazione abbia effettuato nell'ambito di contratti pubblici maggiori versamenti Iva in base allo split payment (ad esempio [...] L'Agenzia delle entrate è intervenuta sul tema del trattamento IVA da applicare alle prestazioni legate agli interventi finalizzati alla prevenzione e al contrasto della violenza contro le donne, con particolare riguardo ai servizi forniti dalle case rifugio Nel documento di [...] L'art 1 comma 1102 della Legge 30 dicembre 2020 n 178 (Legge di Bilancio 2021) ha modificato l'art 7 del Dpr 542/99, introducendo il comma 3-bis La …
Leggi di più… - 5. Disorientamenti sul controllo preliminare della competenza nell’esecuzione forzata (in difesa dei giudici dell’esecuzione)Bruno Capponi · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
di Bruno Capponi Sommario: 1. Principi generali sul controllo preliminare della competenza tra processo di cognizione e processo di esecuzione forzata - 2. Perché la Cassazione giudica il g.e. non legittimato a richiedere il regolamento d'ufficio in caso di conflitto (art. 45 c.p.c.) e come tale “regola” possa risultare compatibile con l'art. 50 c.p.c. - 3. Problemi particolari posti dall'art. 26 bis, comma 1, c.p.c. nelle espropriazioni presso terzi a carico della p.a. (l'arte di fare confusione) - 4. L'auspicio è che la Cassazione restituisca al giudice dell'esecuzione il potere di essere anzitutto il giudice della propria competenza. 1. Principi generali sul controllo preliminare …
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Giurisprudenza • 324
- 1. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 21/10/2025, n. 8174Provvedimento: Pubblicato il 21/10/2025 N. 08174/2025REG.PROV.COLL. N. 02054/2025 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 2054 del 2025, proposto da GeTeT (Gestione Tesorerie e Tributi) s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG A02178A1AC, rappresentata e difesa dall'avvocato Umberto Gentile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Formia, Gaeta e Minturno “Riviera di Ulisse”, Comune di Formia, Comune di …Leggi di più...
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- 2. Trib. Reggio Calabria, sentenza 04/06/2024, n. 799Provvedimento: N. R.G. 1963/2022 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA Prima Sezione CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Ambra Alvano ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1963/2022 promossa da: Parte_1 (CF ) - rappresentata e difesa [...] P.IVA_1 dall'Avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO REGGIO CALABRIA ed elettivamente domiciliata in VIA DEL PLEBISCITO 15 89100 REGGIO CALABRIA; OPPONENTE Contro e . , Controparte_1 CP_2 Parte_2 rappresentati e difesi come in atti dagli avvocati Pasquale Zoccali e Daniela D'Amico, presso il cui studio in Reggio Calabria via …Leggi di più...
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- 3. Trib. Catanzaro, sentenza 20/07/2025, n. 1634Provvedimento: R.G. 2038/2018 Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano Tribunale Ordinario di Catanzaro Prima Sezione Civile Il Giudice, dott.ssa Chiara Di Credico, ha pronunciato la seguente Sentenza nella causa iscritta al n. 2038 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2018, promossa da: c.f. , rappresentato e difeso, giusta Parte_1 CodiceFiscale_1 procura in calce all'atto di citazione, dagli Avv.ti Filippo Garaffa e Francesco Garaffa, elettivamente domiciliato in Catanzaro, via A. De Gasperi n. 30 presso lo Studio degli Avv.ti Allegrini; Parte attorea - contro , con Sede Legale e Direzione Controparte_1 Generale in Roma, Via Vittorio Veneto 119, in persona del …Leggi di più...
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- 4. Corte dei Conti, sez. II Centrale di Appello, sentenza 18/02/2026, n. 36Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI SEZIONE II GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO composta dai seguenti magistrati: TA Loreto Presidente UC d'Ambrosio Consigliere Roberto Rizzi Consigliere Maria Cristina Razzano Consigliere -relatrice Ilaria Annamaria Chesta Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio d'appello iscritto al n. 61873 del Registro di Segreteria, promosso da UNICREDIT S.p.A. (C.F. e P.IVA 00348170101), con sede legale e Direzione Generale in Milano, Piazza Gae Aulenti n. 3 – Tower A, in persona del legale rappresentante p.t., Avv. Annalisa ZZ LI, rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Mario NI (C.F. [...]- pec: …Leggi di più...
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- 5. Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 10/03/2025, n. 89Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA Sezione Civile Il Collegio, riunito in camera di consiglio e composto dai signori dr. Roberto Rezzonico Presidente dr. Emanuele De Gregorio Consigliere dr. Giovanni Battiato Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n.240/2021 R.G. cont., concernente l'impugnazione della sentenza n.449/2021 resa dal Tribunale di Caltanissetta in data 30.7.2021 e depositata il 2.8.2021, avente ad oggetto accertamento dell'obbligo del terzo vertente tra c.f. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante, difesa per procura in …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Art. 1.
Fatti salvi gli effetti prodotti, gli atti e i provvedimenti adottati, nonche' i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 25 gennaio 1984, n. 5, 24 marzo 1984, n. 37, 24 maggio 1984, n. 153 e 25 luglio 1984, n. 372 , con decorrenza 30 agosto 1984, gli istituti e le aziende di credito, tesorieri o cassieri degli enti e degli organismi pubblici di cui alla tabella A annessa alla presente legge, effettuano, nella qualita' di organi di esecuzione degli enti e degli organismi suddetti, le operazioni di incasso e di pagamento a valere sulle contabilita' speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Le entrate proprie dei predetti enti ed organismi, costituite da introiti tributari ed extratributari, per vendita di beni e servizi, per canoni, sovracanoni e indennizzi, o da altri introiti provenienti dal settore privato, devono essere versate in contabilita' speciale fruttifera presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Le altre entrate, comprese quelle provenienti da mutui, devono affluire in contabilita' speciale infruttifera, nella quale devono altresi' essere versate direttamente le assegnazioni, i contributi e quanto altro proveniente dal bilancio dello Stato. Le operazioni di pagamento sono addebitate in primo luogo alla contabilita' speciale fruttifera, fino all'esaurimento dei relativi fondi. (2) (3) ((5))
Con decreti del Ministro del tesoro e' fissato il tasso d'interesse per le contabilita' speciali fruttifere e sono altresi' disciplinati le condizioni, i criteri e le modalita' per l'effettuazione delle operazioni e per il regolamento dei rapporti di debito e di credito tra i tesorieri o i cassieri degli enti e degli organismi pubblici di cui al precedente primo comma e le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, con riferimento anche alle disponibilita' in numerario o in titoli esistenti presso gli istituti e le aziende di credito alla fine del mese antecedente alla data di emanazione dei decreti del Ministro del tesoro di cui al presente comma.
Il tasso di interesse per le somme versate nelle contabilita' speciali fruttifere di cui al primo comma del presente articolo deve essere fissato dal decreto ministeriale in una misura compresa fra il valore dell'interesse corrisposto per i depositi sui libretti postali di risparmio e quello previsto per i buoni ordinari del Tesoro a scadenza trimestrale.
Il decreto ministeriale che, a norma del precedente secondo comma, stabilisce le condizioni, i criteri e le modalita' di attuazione delle discipline previste dalla presente legge deve garantire agli enti ed organismi interessati la piena ed immediata disponibilita', in ogni momento, delle somme di loro spettanza giacenti in tesoreria nelle contabilita' speciali fruttifere e infruttifere.
All'onere derivante dalla corresponsione degli interessi previsti dal precedente primo comma, valutabile in lire quaranta miliardi per ciascuno degli anni 1985 e 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale 1984-86, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia".
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Fino alla data di emanazione dei decreti del Ministro del tesoro previsti dal precedente secondo comma, agli enti ed agli organismi pubblici di cui alla tabella A annessa alla presente legge si applicano le disposizioni previste dall' articolo 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119 , modificato dall' articolo 21, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 , convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, nonche' dall'articolo 35, quattordicesimo comma , della legge 27 dicembre 1983, n. 730 , come ulteriormente modificate e integrate dal successivo articolo 3 della presente legge.
-------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il Decreto 22 novembre 1985 (in G.U. 03/12/1985, n. 284) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La data di entrata in vigore del sistema di tesoreria unica, di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 , e' fissata al 1° gennaio 1986". -------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il Decreto 27 dicembre 1985 (in G.U. 30/12/1985, n. 305) ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "La data di entrata in vigore del sistema di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 , fissata al 1° gennaio 1986 con decreto ministeriale 22 novembre 1985, citato nelle premesse, e' spostata al 1° marzo 1986". -------------- AGGIORNAMENTO (5)
Il Decreto 19 febbraio 1986 (in G.U. 22/02/1986, n. 44) ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "La data di entrata in vigore del sistema di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 , fissata al 1° marzo 1986 con decreto ministeriale 27 dicembre 1985, citato nelle premesse, e' spostata al 1° giugno 1986". - Art. 1-bis. 1. I pignoramenti ed i sequestri, a carico degli enti ed organismi pubblici di cui al primo comma dell'articolo 1, delle somme affluite nelle contabilita' speciali intestate ai predetti enti ed organismi pubblici si eseguono, secondo il procedimento disciplinato al capo III del titolo II del libro III del codice di procedura civile , con atto notificato all'azienda o istituto cassiere o tesoriere dell'ente od organismo contro il quale si procede nonche' al medesimo ente od organismo debitore.
2. Il cassiere o tesoriere assume la veste del terzo ai fini della dichiarazione di cui all' articolo 547 del codice di procedura civile e di ogni altro obbligo e responsabilita' ed e' tenuto a vincolare l'ammontare per cui si procede nelle contabilita' speciali con annotazione nelle proprie scritture contabili.
3. In caso di pignoramenti o sequestri di entrate proprie degli enti ed organismi pubblici di cui al primo comma dell'articolo 1 eseguiti anteriormente al versamento di queste in contabilita' speciale, il cassiere o tesoriere provvede ugualmente al dovuto versamento nella contabilita' speciale con annotazione del relativo vincolo.
4. Restano ferme le cause di impignorabilita', insequestrabilita' ed incedibilita' previste dalla normativa vigente, nonche' i vincoli di destinazione imposti, o derivanti dalla legge.
(( 4-bis. Non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento ai sensi del presente articolo presso le sezioni di tesoreria dello Stato e presso le sezioni decentrate del bancoposta a pena di nullita' rilevabile anche d'ufficio. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati non determinano obbligo di accantonamento da parte delle sezioni medesime ne' sospendono l'accreditamento di somme nelle contabilita' intestate agli enti ed organismi pubblici di cui alla tabella A annessa alla presente legge )) - Art. 2.
Le disposizioni previste dall' articolo 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119 , modificato dall' articolo 21, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 , convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, nonche' dall'articolo 35, quattordicesimo comma , della legge 27 dicembre 1983, n. 730 , come ulteriormente modificato ed integrato dal successivo articolo 3 della presente legge, si applicano agli enti ed agli organismi pubblici indicati nella tabella B annessa alla presente legge.
Restano in vigore, per le unita' sanitarie locali, le disposizioni dell' articolo 35 della legge 30 marzo 1981, n. 119 .
Restano altresi' in vigore le norme di cui al secondo e al terzo comma dell'articolo 38 della legge 7 agosto 1982, n. 526 .
Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, si provvede alle occorrenti modifiche ed integrazioni alle annesse tabelle A e B. ((1))
Sono abrogate le disposizioni incompatibili con quelle della presente legge.
--------------- AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale con sentenza 24 ottobre 1985 n. 243 (in G.U. 1a s.s. 06/11/1985 n. 261) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell' art. 2, quarto comma, della legge n. 720 del 1984 , nella parte in cui consente al Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, di decretare il passaggio delle Regioni dalla tabella B alla tabella A, annesse alla legge medesima.