Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/05/2025, n. 3938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3938 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, dott.ssa Roberta Manzon, pronunzia, all'esito dell'udienza del 20.5.2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 14036/2022 R.G. TRA
, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. GUARINO Parte_1 C.F._1
EMANUELE presso il cui studio in Napoli elettivamente domicilia, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rapp.ta e difesa dagli Avv.ti Controparte_1
CARDILLO ORESTE e VASATURO MARIA GRAZIA presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Napoli, giusta procura in atti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 26.07.2022, il ricorrente espone di essere stato assunto, con qualifica di
Guardia Giurata Particolare, dalla società resistente in data 20/04/2010 e di avervi lavorato, inquadrato nel livello 4 del CCNL Istituti di Vigilanza privata, fino al giugno 2022, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato full-time operando nell'ambito del contratto di appalto per l'espletamento del servizio di vigilanza armata e guardiania presso i Presidi, Strutture e Distretti dell' . Deducendo che la propria prestazione lavorativa consisteva per lo più in Controparte_2 attività di piantonamento fisso con un turno di 8 ore, secondo la modalità 5 + 1 (ovvero cinque giorni di lavoro e uno di riposo a scalare), lamenta di non aver percepito nulla a titolo di indennità di pausa, dovuta ai sensi dell'art. 74 del CCNL di categoria, di non aver mai usufruito della pausa giornaliera di 10 minuti, prevista per i dipendenti che effettuano più di 6 ore al giorno, né tantomeno dei riposi compensativi e, a far data dal mese di gennaio 2019, di non aver più ricevuto i Ticket pasto per l'importo di € 3,60 per ciascun giorno di lavoro. Ha concluso, pertanto, chiedendo di accertare il proprio diritto a percepire l'indennità di pausa non fruita di cui al CCNL di settore, per ogni giornata di lavoro prestata pari a 10 minuti giornalieri e per l'effetto condannare la resistente al versamento del corrispondente economico per un totale di €. 5.279,29, oltre €. 439,36 per permessi maturati e non fruiti in relazione al periodo che va dal 20/04/2010 alla data di deposito del ricorso, come da allegato conteggio;
di accertare il proprio diritto al percepimento dei permessi a conguaglio di cui al CCNL di settore, per ogni giornata di lavoro prestata nel medesimo periodo, con conseguente condanna della resistente alla corresponsione in proprio favore di €. 4.921,56; infine di accertare il proprio diritto al percepimento dei ticket pasto maturati e non corrisposti a far data dal mese di gennaio 2019 e sino al deposito del ricorso, con condanna della società al versamento di €. 2.119,25; il tutto per un totale di €. 12.752,46, con vittoria di spese di giudizio da distrarsi.
Si è costituita in giudizio tempestivamente la società resistente, eccependo, preliminarmente, l'infondatezza della domanda di pagamento di €. 5.272,29, stante l'assenza di allegazione dei parametri di determinazione dell'importo domandato, e data l'inesistenza del diritto al corrispondente economico delle pause / riposi non fruiti, potendo derivare dalla violazione della suddetta norma, di contro, esclusivamente azione risarcitoria per eventuale danno alla salute causato al lavoratore;
in via gradata, eccepiva: l'infondatezza della domanda concernente i permessi asseritamente non fruiti, stante l'avvenuto godimento ed il pagamento di quelli non goduti (come da buste paga allegate dal ricorrente, che riportano sotto la voce “ permesso” i giorni a tale titolo fruiti, e sotto la voce “ permessi non goduti” quelli monetizzati); e l'infondatezza della domanda relativa ai buoni pasto asseritamente non corrisposti successivamente alla disdetta dell'accordo legittimamente operata dalla società; in via
Espletata prova per testi, la causa è decisa con la presente sentenza depositata telematicamente.
Preliminarmente, ed in tema di onere probatorio delle parti in causa, va rilevato come "nel caso di mancato godimento da parte del lavoratore delle pause retribuite della durata di dieci minuti previste dall'art. 74 del CCNL per i dipendenti degli Istituti di Vigilanza Privata - l'onere del lavoratore di allegazione e prova del fatto costitutivo del proprio diritto riguarda la prestazione di un'attività giornaliera superiore a sei ore consecutive, senza aver goduto della pausa retribuita;
le modalità alternative, così come il godimento di riposi compensativi, devono invece essere provati dal datore di lavoro". (Cassazione civile sez. lav., 02/04/2024, n. 8626)
Va altresì richiamata la ulteriore giurisprudenza della Suprema Corte nella parte in cui precisa - con la sentenza n. 29344/2023 in tema di riposi giornalieri dello stesso personale disciplinato dal medesimo CCNL (art. 74), ma con principi mutuabili anche in tema di pause, essendo anche queste ultime destinate al recupero delle energie psico-fisiche e per attenuare il lavoro monotono e ripetitivo
– che “le Parti sociali, in caso di mancato godimento, hanno previsto la concessione di riposi compensativi da godersi entro i trenta giorni successivi per cui la mancata fruizione di dette pause non può essere remunerata come se vi fosse stato espletamento della prestazione lavorativa e, quindi, con retribuzione: ciò in coerenza con le caratteristiche del bene giuridico tutelato che è la salute e la sicurezza del lavoratore. La conseguenza dell'accertato inadempimento deve, quindi, essere valutata in termini risarcitori e non retributivi”. Orbene, da un esame della domanda di parte ricorrente emerge che la stessa abbia agito in termini risarcitori per la parte relativa alle pause non fruite (cfr. ricorso alla pag. 6), in via contrattuale e retributivo per la parte di domanda rimanente. Sotto il primo profilo l'istante ha invocato l'art. 74 del CCNL di settore, che prevede che: “qualora l'orario giornaliero ecceda il limite di sei ore consecutive, il personale del ruolo tecnico operativo beneficerà di un intervallo per pausa retribuita da fruirsi sul posto di lavoro della durata di dieci minuti con modalità da convenirsi a livello aziendale, in relazione alla tipologia di servizio e comunque in maniera da creare il minore disagio possibile al committente. Stante le particolari esigenze del settore e la necessità di garantire la protezione dei beni pubblici e privati affidati agli istituti di vigilanza, nel caso in cui, durante la pausa svolta sul luogo di lavoro si evidenzino particolari esigenze di servizio, che richiedano comunque l'intervento della Guardia Particolare giurata, la pausa sarà interrotta e goduta in un momento successivo nel turno di lavoro.
Qualora per esigenze di servizio sopra descritte non sia possibile il godimento della pausa durante il turno di lavoro, in attuazione di quanto previsto dall'art. 17, comma 1-4 del d.lgs. 66/03 al lavoratore dovranno essere concessi riposi compensativi di pari durata, da godersi entro i trenta giorni successivi”. Posto il sopra riportato onere probatorio, la società resistente ha assunto che “l'organizzazione dei servizi di vigilanza approntata della resistente sin dall'anno 2003 prevede che ogni guardia con turno superiore alle 6 ore fruisca sul posto di lavoro della pausa di 10 minuti per consumare il pasto, fumare, effettuare telefonate, consumare caffè o bibite” (cfr. memoria pag. 5). Dal canto suo, il ricorrente nel corso del suo libero interrogatorio ha escluso di aver potuto fruire di pause in quanto vi sarebbe stato abbandono del posto, e ciò in quanto il capo servizio abilitato a concedere le dette pause “non poteva farlo in quanto non aveva personale per farci sostituire mentre fruivamo della pausa”; peraltro, “comunque la risposta alla richiesta di pausa sarebbe stata negativa per mancanza di presenza di personale aggiuntivo: una delle postazioni sarebbe infatti sempre rimasta scoperta…. Non ho mai potuto allontanarmi neppure per pochi minuti perché, se fosse venuto un controllo, sarei stato passibile di sanzioni amministrative.” Dalla prova testimoniale è emerso quanto segue. Il teste , responsabile delle guardie giurate presso il P.O. San Paolo, ove ha lavorato il Testimone_1 ricorrente, ha dichiarato che la fruizione delle pause era sempre garantita mediante lo spostamento di una delle due risorse presenti presso la portineria centrale, che era l'unica postazione in cui vi erano due risorse. Il teste ha confermato le mansioni di capo servizio dell' presso il San Paolo, e Testimone_2 Tes_1 la necessità di richiesta a questi di autorizzazione a fruire di pausa, sempre però “restando in postazione, da cui non ci si può mai allontanare”. Presso via Scherillo, ove anche ha lavorato il
, il teste non è mai stato presente “contemporaneamente a lui. Qui non è presente un capo Pt_1 servizio. Per il caffè se ad esempio due colleghi sono posti vicini, uno si allontana per comprare il caffè presso il distributore in struttura e l'altro guarda entrambi i posti;
si chiede autorizzazione solo per pause più lunghe, ovvero per pranzare e per recarsi in bagno”. Il teste , all'epoca dei fatti responsabile operativo delle guardie giurate per conto della Testimone_3 società resistente, ha riferito che presso il San Paolo il capo posto, sig. , “faceva un po' Testimone_1 da jolly per tutte le situazioni. In assenza di vi era comunque un'altra unità che lo sostituiva Tes_1 nelle sue mansioni di capo posto… Nel caso in cui la postazione fosse coperta da un'unica persona, la pausa veniva fruita sul posto.” Il teste , collega di lavoro del ricorrente, ha riferito che presso la postazione Testimone_4 [...]
, “il servizio era di piantonamento e non potevamo allontanarci… la pausa Parte_2 giornaliera non era garantita;
la prassi era che, se vi fossero state due guardie presso un sito, una sostituiva l'altra per consentirgli di effettuare la pausa. Nel caso di più guardie presenti in un unico sito, ove vi fossero stati accessi diversi da controllare, ciò non sarebbe stato però possibile.
Sulla postazione era vietato fumare, bere, mangiare e guardare smartphone o video. Non esisteva un locale adibito a noi guardie giurate ove potessimo trattenerci, presso il sito in questione.
Personalmente nulla ho fatto di quanto ho riferito esser vietato in postazione, né ho mai ricevuto contestazioni disciplinari inerenti tali attività vietate;
nulla so per il ricorrente che faceva un turno separato dal mio”. Posto che il ricorrente risulta aver lavorato per un orario eccedente le 6 ore in postazione fissa di piantonamento dalla data di assunzione (20/04/2010) al 31/12/2016 presso l'Ospedale San Paolo di Napoli;
dall'01/01/2017 al 31/12/2017 presso il Distretto 27 dell' in Napoli alla via Controparte_3
S. Gennaro Ad Antignano n. 42; dall'01/01/2018 al 31/12/2021 presso il Distretto 26 dell' CP_3
sito in Napoli alla via Scherillo;
tenuto conto delle difese svolte dalla società; deve ritenersi
[...] provato che il lavoratore non potesse allontanarsi dal posto di lavoro, pur se la resistente reputa che così la pausa venisse fruita, circostanza anch'essa rimasta sfornita di prova;
non vi è poi prova raggiunta in ordine alla presenza costante di due unità presso una delle postazioni del P.O. San Paolo, che consentisse la sostituzione della guardia che avesse avuto autorizzazione a fruire della pausa in tal modo;
presso la postazione Distr. 26, non era consentito allontanamento se Parte_2 non in caso di presenza di due guardie, ma solo in caso di accessi vicini, di modo che l'una avrebbe sostituito l'altra, e comunque in postazione era vietato fumare, bere, mangiare e guardare smartphone o video;
nessun teste ha deposto in ordine alla situazione presso la postazione di via Scherillo. Ne consegue che non essendo emersa la prova certa che la società, sulla quale incombeva il relativo onere, abbia organizzato il servizio con modalità tali da consentire al dipendente di poter usufruire efficacemente della pausa di dieci minuti, la richiesta attorea va accolta in parte qua. Parte resistente ha, altresì, eccepito la prescrizione dei crediti. Tuttavia, poiché trattasi di indennità risarcitoria, come tale, soggetta al termine di prescrizione decennale, la stessa non è allo stato maturata, partendosi dalla cessazione del rapporto avvenuta nel 2022 e non essendo credito prescritto al momento di entrata in vigore della legge n. 92/2012. A tal proposito può richiamarsi l'orientamento espresso dalla Suprema Corte nella sentenza n. 26246 del 06.09.2022 secondo cui il “rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della Legge n. 92/2012 e del Decreto legislativo n. 23/2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92/2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948 n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”. Ciò posto, in ordine al quantum spettante, la resistente ha contestato specificamente che l'istante abbia lavorato mensilmente sempre 26 giorni, ed ha prodotto un prospetto (cfr. allegato alla memoria sub doc. 1) in cui sono stati riportati i giorni di lavoro resi dal ricorrente per l'intero periodo. Sul punto non vi è stata contestazione specifica del , e comunque sono in atti le buste paga del periodo. Pt_1
In tal senso parte ricorrente è stata onerata di produrre nuovi conteggi, avuto riguardo ai soli turni lavorativi concretamente espletati, che riportano la spettanza in favore dell'istante per pause non fruite, tenuto conto degli effettivi giorni di presenza in servizio, in misura pari ad €. 3.673,37, oltre €.
306,11 per incidenza dell'indennità di pausa sul rateo di 13^. Può condividersi il parametro utilizzato dal ricorrente riferito al quantum orario percepibile, dal momento che esso resta un parametro, per l'appunto, per la valutazione di un danno contrattualmente subito in relazione ad una prestazione lavorativa svolta in eccedenza rispetto a quanto previsto dal CCNL di riferimento.
Tuttavia, a seguito di specifiche contestazioni svolte sul numero dei giorni lavorati da considerare dalla società resistente, fondate sul numero dei giorni effettivi lavorati come indicati in busta paga, il totale dei giorni lavorati, appunto, va ricondotto a n. 2030 per il periodo oggetto di causa, con conseguente riduzione dello spettante ad €. 2.792,74; nulla compete a titolo di incidenza dell'indennità di pausa sul rateo di 13^ in mancanza di allegazioni specifiche in ricorso della normativa contrattuale applicabile, ed in considerazione delle specifiche contestazioni svolte al riguardo dalla parte resistente.
Per incidens, alcun riferimento le parti hanno fatto ai riposi compensativi relativi.
In ordine ai permessi non fruiti, dall'esame del timesheet prodotto da parte resistente sub doc. 1 emerge l'avvenuta fruizione di 3 giorni di permesso nel 2013, 8 nel 2015, 10 nel 2016, 2 nel 2017 e 2 nel 2022; l'esame degli statini paga in atti non offre elementi utili di confronto in quanto, ad esempio, i dati riportati sul fondo della busta paga a dicembre di un dato anno non corrispondono a quelli che andrebbero riconosciuti nel gennaio successivo, previa detrazione dei permessi goduti e di quelli monetizzati e retribuiti in quel mese. Ne consegue che, avendo parte istante assunto che i permessi a conguaglio ex art 76 del CCNL di categoria non sono mai stati monetizzati, retribuiti o goduti, a fronte di prova del godimento dei permessi di cui al precedente capoverso l'importo di cui ai conteggi da ultimo prodotti vanno adeguati compatibilmente alle risultanze del detto doc.
1. Pertanto, previa detrazione dell'importo di €. 1.401,36 - corrispondente al prodotto del detto numero di ore da detrarsi, per gli importi orari previsti anno per anno - al ricorrente va riconosciuto il diritto alla corresponsione di un residuo importo di €.
3.520,00, con condanna al relativo pagamento come in dispositivo. Quanto al riconoscimento del ticket pasto di €. 3,50, lo stesso risultava dall'accordo del 20.03.08, nel quale l'azienda, “pur non chiamata da alcuna prescrizione normativa o contrattuale”, ne riconosceva l'importo così adeguato. Parte resistente ha documentato l'avvenuta disdetta dell'accordo del 20.03.08 con comunicazione del 13.02.19.
Posto che la domanda di parte istante si fonda sulla natura asseritamente retributiva di tale emolumento, quale parte integrante della retribuzione globale di fatto dovuta al lavoratore, è sufficiente richiamare la giurisprudenza della Corte di Cassazione sulla natura non retributiva dei buoni pasto e, dunque, dell'inapplicabilità agli stessi del principio di irriducibilità della retribuzione (cfr. Corte di Cassazione 20 maggio 2016, n. 10543)”.
“Il valore dei pasti o il cd. buono pasti, salva diversa disposizione, non è dunque elemento della retribuzione concretandosi lo stesso in una agevolazione di carattere assistenziale collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale (Cass. 6 luglio 2015, n. 13841)”. Ciò considerato, ed essendovi stata disdetta dell'accordo stipulato in sede aziendale, non avente termine di durata, non può escludersi la facoltà di recesso da parte del datore di lavoro, quale parte contrattuale, ciò nell'ottica di armonizzazione delle mutate esigenze tecnico–organizzative dell'appalto con il mantenimento dei livelli occupazionali, tenuto conto delle condizioni professionali e di utilizzo del personale impiegato. La domanda in parte qua va pertanto rigettata. Conclusivamente, la società resistente va condannata al pagamento dell'importo di cui in dispositivo, pari ad €. 6.312,74, in favore del ricorrente, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, da calcolarsi a partire dalla presente pronuncia sull'importo per pause non fruite (trattandosi di domanda risarcitoria), e dalla maturazione dei crediti (cfr. conteggi del 28.3.25) spettanti sul residuo importo di €. 3.520,00 al saldo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, previa compensazione per ¼ in considerazione del più ridotto accoglimento della domanda, ed avuto riguardo al valore effettivo del giudizio, ovvero all'entità economica dell'interesse sostanziale che ha ricevuto tutela attraverso la decisione (“Nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata”, art. 5 D.M. Giustizia n. 55/2014).
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede: 1) accoglie il ricorso e per l'effetto condanna la in persona del legale rapp.te Controparte_1 p.t., al pagamento di €. 6.312,74 in favore di , oltre accessori come in motivazione al Parte_1 saldo;
2) condanna parte resistente al rimborso delle spese del giudizio, che, compensate per ¼, liquida nel residuo in €. 2.020,50, oltre IVA, CPA e spese forfettarie con attribuzione al legale dichiaratosi antistatario.
Napoli, 20.5.2025
IL GIUDICE
dr.ssa Roberta Manzon