Sentenza 16 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/02/2025, n. 1635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1635 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G.A.C. 16569/2024
ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei
-
seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino
- Presidente-
Dott. Valeria Rosetti Giudice -
Dott. Gabriella Ferrara
- Giudice rel. -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 16569 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: divorzio - Cessazione effetti civili del matrimonio promossa con ricorso
DA
(nato a [...] -USA il 27.06.1987 - C.F. C.F. 1 Parte 1
rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. ANTINOLFI FLORA presso la quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via Toledo n.205
RICORRENTE
CONTRO
Controparte 1 (nata a [...] il [...] - Codice Fiscale_2 1) rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, dagli avv.ti BARCA DARIO e CP_2
[...] presso i quali elettivamente domicilia in Bacoli (NA) alla Via Nerva n.7
RESISTENTE
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
sulla premessa di averCon ricorso depositato in data 22.07.2024 Parte 1 contratto matrimonio con in Bacoli (NA) il 19.06.2013, che dalla loro unione Controparte_1
erano nate negli USA due figlie: PE 1 ( 14.06.2016) ed PE_2 ( 01.08.2019), rappresentava di essersi separato dalla moglie in forza di decreto di omologa reso dall'intestato Tribunale in data 23.03.2023 e che dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del predetto Tribunale (14.03.2023) la comunione materiale e spirituale non si era più ricostituita. Il ricorrente deduceva altresì di lavorare stabilmente in Florida - USA e di fare rientro in Italia due volte l'anno, in estate e nel periodo natalizio, per periodi piuttosto lunghi.
Ciò premesso, chiedeva:1) pronunciare, anche con sentenza non definitiva, già in sede di prima comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore designato, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i sigg.ri e Controparte_1 in Bacoli (Na) in data Parte 1
19/06/2013 (atto n. 35, p. II s.A anno 2003);
2) confermare l'affidamento condiviso delle figlie minori PE 1 e PE_2 ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso l'abitazione materna in Bacoli (Na) alla Via Dragonara 71 e con libertà delle minori, avendo la doppia cittadinanza, di recarsi in America nei periodi di sospensione scolastica, prevendendo che i relativi accompagnamenti e oneri economici siano ripartiti nella misura del 50% a carico di entrambi i genitori
3)confermare il diritto di visita padre-figlie così come concordato nella separazione consensuale e più precisamente: 3 giorni infrasettimanali, ossia salvo eventuali variazioni da concordare previamente con la signora CP_1 il lunedì, martedì e mercoledì dall'uscita di scuola fino alle 20:00, compatibilmente '
con gli impegni delle minori, nonché tutti i fine settimana dal sabato mattina dalle 09:00 alla domenica successiva dopo cena. Qualora le minori andassero a scuola anche il sabato, il signor Parte 1 le preleverà all'uscita della scuola e le accompagnerà la domenica presso la residenza della mamma ai suindicati orari. Nel periodo estivo le minori staranno con il padre nei giorni infrasettimanali dalle 9,00 alle 22 con riaccompagnamento presso l'abitazione materna. Le minori trascorreranno con il padre 15 giorni continuativi nelle vacanze estive. Le parti concorderanno il periodo di vacanza, facendolo conciliare con i loro impegni lavorativi e non ostacolandosi a vicenda in ogni caso, comunicando le loro disponibilità almeno un mese prima;
4)confermare l'assegno di mantenimento a carico del sig. Parte 1 in favore delle figlie minori nella misura di euro 700,00 (euro 350,00 ciascuna, oltre il 50% delle spese straordinarie occorrenti per le stesse in ossequio al Protocollo d'intesa tra Magistrati e Avvocati Napoli del 07.03.2018;
5)confermare l'autosufficienza della sig.ra CP_1 e per l'effetto non riconoscimento né di assegno di mantenimento né tantomeno di assegno divorzile.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 14 cpc e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
Si costituiva la resistente la quale aderiva alla domanda divorzile avanzata dal ricorrente ma si opponeva alla richiesta di riduzione dell'assegno di mantenimento formulata dal ricorrente a titolo di contributo al mantenimento delle figlie che chiedeva determinare nella misura di € 1.400,00, o nella diversa somma che sarà ritenuta congrua, oltre aggiornamento Istat confermando la modalità di pagamento diretto, oltre spese straordinarie al 50% come disciplinate dal Protocollo di Intesa Tribunale di Napoli e COA di
Napoli del 2018;
All'udienza del 17.12.2024 le parti comparivano personalmente assistite dai rispettivi difensori e nel confermare la loro volontà di divorziare, rappresentavano di aver raggiunto un accordo a tacitazione de contenzioso in essere chiedendone il recepimento in sentenza.
Il Giudice, disponeva in via provvisoria conformemente agli accordi sopraggiunti tra le parti e riservava la decisione della causa al Collegio, previa acquisizione del parere del PM.
La domanda è fondata e merita accoglimento. Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente dell'intestato Tribunale nel procedimento di separazione consensuale, ove erano stati determinati anche i relativi patti, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
1) le parti rinunciano vicendevolmente alle proprie domande dichiarando di accettare;
2) le figlie minori, PE 1 e PE_2 sono affidate condivisamente ad entrambi i genitori con residenza privilegiata delle stesse presso l'abitazione materna sita in Bacoli alla Via Dragonara 71;
Parte 13) Tenuto conto che il sig. abita e lavora in America, anche a tutela della doppia cittadinanza delle minori PE_2 e PE 1, queste ultime staranno con il padre, dal mese di giugno, dopo la chiusura della scuola, un periodo di giorni 60, non necessariamente consecutivi, da determinarsi su accordo dei genitori entro il 30 aprile di ogni anno;
nel corso delle vacanze natalizie e di fine anno,
PE 2 e PE 1 trascorreranno col padre 15 giorni dall'arrivo del padre in Italia fino alla riapertura delle scuole, da determinarsi su accordo dei genitori entro il 30 ottobre di ogni anno;
i detti 15 giorni
(anche non consecutivi) saranno tali da ricomprendere ad anni alterni o il periodo 23/30 dicembre, o il periodo 31 dicembre/6 gennaio, considerando che Natale 2025 sarà trascorso con la madre e capodanno 2025/2026 con il padre. Seguirà il principio dell'alternanza. In ordine alle vacanze pasquali il padre avrà facoltà per l'intero periodo di vacanza scolastica delle minori di stare con le figlie, PE_2
e PE_1, per 7 giorni consecutivi, da comunicarsi almeno 30 giorni prima, compatibilmente con i giorni di chiusura scolastica. Resta sempre fermo il diritto del padre di recarsi in Italia ogni volta che vorrà e potrà nel corso dell'anno per stare con le figlie, previo accordo con la madre, nonché la possibilità per le minori di recarsi in America dal padre e restare con lui.
4) il sig. Parte 1 verserà alla sig.ra CP_1, entro e non oltre il 1 di ciascun mese, la somma pari ad euro 1.000,00 (500,00 per ciascuna figlia) a titolo di mantenimento per le minori, con rivalutazione
ISTAT come per legge;
5) le spese straordinarie occorrenti per le figlie saranno suddivise tra i genitori nella misura del 50% tra gli stessi, in ossequio al Protocollo d'intesa sottoscritto tra i Magistrati e il COA di Napoli in data
07/03/2018;
6) il sig. Parte 1 riconosce alla sig.ra CP 1 la percezione dell'assegno unico per le figlie nella misura del 100% con espressa rinuncia alle somme arretrate percepite integralmente dalla sig.ra
CP 1;
7) il sig. Parte 1 continuerà a pagare il residuo finanziamento relativo all'auto intestata alla sig ra CP 1 impegnandosi quest'ultima a consegnare i relativi bollettini di pagamento. La sig.ra CP_1
,
potrà rivalersi sul sig. Parte 1 in caso di responsabilità per omesso pagamento;
8) Le parti si impegnano a garantire, ai sensi dell'art. 317 bis cc, il diritto dei nonni materni e paterni a mantenere un rapporto significativo con le nipoti, con facoltà di pernottamento delle minori presso i nonni paterni anche due volte a settimana;
9) Le parti si dichiarano economicamente autosufficienti per cui nulla è dovuto vicendevolmente a nessun titolo;
10) Le parti dichiarano di aver transatto ogni questione derivante dallo sciolto rapporto di coniugio.
In ordine agli accordi intervenuti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e rispondono agli interessi delle minori
PE 1 ed PE 2 il Tribunale ritiene di poterli recepire e porre a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto delle minori, non ritenuto necessario stante l' accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Passando infine alle spese di giudizio, attesa la natura e l'esito del giudizio, sussistono i giusti motivi per dichiararle compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso promosso da Parte 1 nei confronti di
Controparte 1 così provvede: Parte 1pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da a BACOLI (NA) il 19.06.2013 (atto n.35, parte II, S. A, reg.[...] e Controparte_1
Atti Matrimonio anno 2013);
disciplina le condizioni accessorie del divorzio come da accordi sopraggiunti tra le parti e riportati in parte motiva;
prende atto delle pattuizioni aventi carattere esclusivamente obbligatorio;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BACOLI (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R. 3.11.2000
n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
compensale spese di lite.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 20.12.2024
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Raffaele Sdino Dott.ssa Gabriella Ferrara