Ordinanza cautelare 18 novembre 2021
Sentenza 12 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, ordinanza cautelare 18/11/2021, n. 603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 603 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/11/2021
N. 01149/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1149 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Teresa Vassallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco, 63;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento emesso dalla Questura di -OMISSIS- in data 15 febbraio 2021 e notificato in data 25 giugno 2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, Questura -OMISSIS-;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2021 la dott.ssa Mara Spatuzzi;
Considerato che il ricorso non appare assistito dal prescritto fumus boni juris in quanto:
- il ricorrente, cittadino del -OMISSIS-, ha specificatamente chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale in data 22 ottobre 2019, quando già non svolgeva più attività lavorativa, conclusa il 16 ottobre 2019, circostanza non smentita nel presente ricorso;
- soltanto in data 21 febbraio 2020 e 27 maggio 2020, dopo aver ricevuto la notifica del preavviso di diniego in quanto la Commissione competente aveva, in data 22 gennaio 2020 dato parere contrario al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, il ricorrente, documentando la produzione di redditi pregressi (superiori per il 2018 e il 2019 al limite minimo), ha chiesto la conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro subordinato, ma non avendo un rapporto di lavoro in essere, e ciò dal 16 ottobre 2019, non poteva ottenere il rilascio di un permesso per lavoro subordinato, né si può dire che il mancato rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato sia dovuto al ritardo o alla dilazione della tempistica del procedimento, come dedotto in ricorso, considerato che già alla data di presentazione dell’istanza originaria il ricorrente non aveva più un rapporto di lavoro in essere e non risulta che lo stesso abbia documentato né nel corso del procedimento e neppure nel presente ricorso ulteriore attività lavorativa;
- quanto al rilascio di un permesso per attesa occupazione, si rileva che il ricorrente non ha documentato l’iscrizione nelle liste di collocamento e non ha fatto espressa richiesta di un permesso per attesa occupazione, per cui la Questura non era tenuta a rilasciare un permesso a tale titolo (in tal senso cfr. Cons. giust. amm. Sicilia, sent. n. 652 del 2021 “…l'art. 22, c. 11 D.Lgs. n. 286 del 1998 non prevede alcuna iniziativa d'ufficio, al fine di convertire la domanda di permesso di soggiorno per lavoro (subordinato o autonomo) in domanda del permesso per attesa occupazione. E' onere dell'interessato che abbia perso il lavoro iscriversi nelle liste di collocamento al fine di conservare il titolo al permesso di soggiorno .”);
- infondata è anche la censura relativa alla possibilità del rilascio del permesso per protezione speciale, in quanto la situazione del cittadino straniero e la situazione nel suo Paese di origine, erano già stati oggetto di valutazione da parte della Commissione Territoriale che, con nota del 22 gennaio 2020, aveva espresso parere contrario al rilascio del titolo di soggiorno per protezione speciale “non essendo stata riscontrata agli atti la sussistenza di alcuno dei presupposti di cui all'art. 19 comma 1 e 1.1. del Dlgs. n. 286/98”, e il ricorrente, a seguito del preavviso di diniego, non ha documentato né invocato, nel corso del procedimento, alcuna situazione, fatto o circostanza idonea alla revisione della valutazione della Commissione Territoriale con riferimento alle situazioni di cui ai commi 1 e 1.1. del predetto art. 19, né lo ha fatto nel presente ricorso;
Ritenuto, pertanto, di respingere l’istanza cautelare;
Ritenuto che le spese della presente fase cautelare possano essere compensate in considerazione delle peculiarità della questione controversa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) respinge l’istanza cautelare.
Spese della presente fase cautelare compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Mara Spatuzzi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mara Spatuzzi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.